Giancarlo Modolo Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
|
|
- Guglielmo Giannini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 Dichiarazione annuale degli investimenti detenuti all estero e delle attività estere di natura finanziaria, Ivie e Ivafe Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, 25 maggio Auditorium San Fedele
2 MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI OBBLIGATI Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale Persone fisiche Enti non commerciali Società semplici e soggetti equiparati Residenti in Italia, comprese le persone fisiche titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo L obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2 co. 2 TUIR) - sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2
3 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI MODELLO O QUADRO RW? L orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997). Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni: per Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività detenute in Paesi black list: per Unico 2005 (relativo al 2004). Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione). 3
4 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI MODELLO O QUADRO RW? Per la Corte di Cassazione (sentenza n /2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al «diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi. Pertanto, secondo l interpretazione della Corte di Cassazione: i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione; altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico
5 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW L Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Conseguentemente: in caso di presentazione del quadro RW, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, è dovuta la sanzione ridotta a 25 (1/10 di 258); in caso di regolarizzazione effettuata con un mod. Unico integrativo, oltre 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui si è commessa la violazione, la sanzione ridotta è dovuta nella misura dello 0,375% (1/8 del 3%) ovvero dello 0,75% (1/8 del 6%) a seconda che quanto non dichiarato sia detenuto rispettivamente in uno Stato non black list ovvero black list. 5
6 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI L OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW COME PUÒ ESSERE SANATA? L omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile lo specifico regime sanzionatorio previsto dall art. 5, DL 167/90, modificato dalla L. 97/2013 (c.d. Legge Europea 2013 ) che, oltre ad attenuare le sanzioni originariamente previste, ha differenziato le stesse a seconda che lo Stato nel quale sono detenute le attività/investimenti sia o meno black list, come di seguito evidenziato: dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati non black list; dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati black list; 258, in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario. 6
7 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW E RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius, ma non delle sanzioni. Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette. Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali) sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all estero, anche se già tassati nello Stato estero per gli anni ancora accertabili (massimo 5). 7
8 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di collaborazione volontaria : per le violazioni al monitoraggio dei capitali; per le violazioni interne (cd. voluntary domestica o interna ). La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) estera consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre Il contribuente che si attiva, ha l obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite: al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all estero; alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili). 8
9 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI PERIODI D IMPOSTA INTERESSATI IMPOSTE SUI REDDITI termini ordinari pendenti: dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione. termini raddoppiati (ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R. 633/1972 o 12, comma 2-bis, D.L. 78/2009): dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione. QUADRO RW termini ordinari pendenti: dal 2009 al termini raddoppiati (ai sensi dell art.12, comma 2-bis, D.L. 78/2009): dal 2004 al
10 MONITORAGGIO FISCALE ADEMPIMENTI SANZIONI QUADRO RW RIFERIMENTI GENERALI Paese Sanzione prevista Rimpatrio [50%] Disclosure No rimpatrio [25%] NON BLACK LIST 3% 1,50% 2,25% BLACK LIST No white list entro 60 gg. white list entro 60 gg. 6% 3% 4,50% 3% 1,50% 2,25 Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell ulteriore abbattimento se definizione con: adesione all invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell Ufficio) -> a 1/6; accertamento con adesione (per ridurre l imponibile in contraddittorio) -> a 1/3. 10
11 MONITORAGGIO FISCALE REGOLE OPERATIVE SOGGETTI INTERESSATI La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW: le persone fisiche le società semplici e i soggetti ad esse equiparati gli enti non commerciali (compresi i trust residenti). CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO Le disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali si presumono (salva la prova contraria) ripartite, per ciascun periodo d imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che: risultavano cointestatari di c/c esteri; oppure possedevano solo una delega al prelievo. 11
12 MONITORAGGIO FISCALE REGOLE OPERATIVE TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 1 di 2 quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). TELEFISCO > I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che: hanno una posizione rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione; ovvero: coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato. Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. 12
13 MONITORAGGIO FISCALE REGOLE OPERATIVE TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 2 di 2 quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente soggetti terzi rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente. Assunta l autonomia delle singole procedure: nell istanza presentata da un certo richiedente devono essere indicati: i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione; o: i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Esempio -> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale. 13
14 TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI I contribuenti residenti nel territorio dello Stato devono rendere imponibili i redditi ovunque prodotti (in Italia come all estero), tenendo presente che: quelli di fonte estera concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, a meno che non siano: esenti; assoggettati a ritenuta a titolo d imposta; assoggettati a imposta sostitutiva; le Convenzioni contro le doppie imposizioni, di regola, tendono a ridurre e/o a escludere i poteri dello Stato della fonte, ma non quelli dello Stato di residenza. I redditi finanziari di fonte estera possono riguardare: il quadro RL -> dividendi di fonte estera, interessi dei finanziamenti a partecipate estere; il quadro RM -> redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva; il quadro RT -> plusvalenze su partecipazioni; tenendo in considerazione che per i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva, sussiste la facoltà di optare per l imposizione ordinaria (con esclusione dei dividendi non qualificati ). 14
15 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE L obbligo di procedere alla redazione del quadro RW: deriva dalla detenzione all estero di investimenti e/o di attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni) in presenza di investimenti e/o di attività in comunione o cointestate, compete a ciascun intestatario che dovrà segnalare l intero valore e la percentuale di possesso in presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto) compete ad ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario, in quanto la titolarità del diritto sia di usufrutto, sia della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia ) 15
16 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE REDAZIONE DEL QUADRO RW Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. trib. sentenze, n dell e nn e del ), sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione Conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente Anche il soggetto delegato deve procedere alla compilazione del modulo RW per l indicazione dell intera consistenza del conto corrente detenuto all estero, se si tratta di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell intestatario. 16
17 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE REDAZIONE DEL QUADRO RW L obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività sono possedute dal contribuente mediante interposta persona. Nel caso in cui un soggetto ha l effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali «formalmente» intestate a un trust (residente o non residente) Se il trust è un semplice schermo formale, la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio deve essere attribuita ad altri soggetti (disponenti o beneficiari del trust). Trust = soggetto interposto -> il patrimonio e i redditi prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l effettiva disponibilità. 17
18 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere Possessori «formali» delle disponibilità delle attività estere Soggetti che hanno la disponibilità delle attività estere Soggetti che risultano «titolari effettivi» delle attività estere 18
19 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Persona fisica o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un entità giuridica possesso o controllo (diretto o indiretto) di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato con obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Criterio soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Persona fisica o persone fisiche che esercitano in altra maniera il controllo sulla direzione di un entità giuridica. 19
20 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia Lo status di «titolare effettivo» è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia. Ai fini dell adempimento dichiarativo, se risultano verificate le condizioni per integrare tale status, il soggetto interessato deve indicare nel modulo RW: il valore della partecipazione detenuta nella società estera; la percentuale di partecipazione. VERIFICA DELLA PERCENTUALE RILEVANTE Si devono considerare le partecipazioni: possedute dai familiari (art. 5, comma 5, del Tuir) del titolare effettivo; detenute indirettamente, tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta. 20
21 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI 2 di 2 Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato titolare effettivo di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado. grado parenti in linea retta parenti in linea collaterale affini Suoceri Genitori Generi primo Figli --- Nuore Nonni Fratelli secondo Cognati Nipoti (figli dei figli) Sorelle Zii (fratelli e sorelle dei Bisnonni genitori) Bisnipoti (figli dei nipoti da terzo Nipoti (figli di fratelli e --- parte dei figli) sorelle) 21
22 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 1 Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Sì, quadro RW per la partecipazione + 26% Immobili all estero Società White list Obbligazioni estere Conti correnti esteri No quadro RW 22
23 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 2 Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all estero. Paolo Rossi (persona fisica italiana) + 26% Società non White list Immobili all estero Obbligazioni estere Conti correnti esteri Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti 23
24 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 3 Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all estero, un conto corrente all estero e di obbligazioni estere. Paolo Rossi (persona fisica italiana) 20% Società non white list Partecipazione effettiva estera [20+(50% di 50)]=45 Partecipazione al 50% 50% Immobili all estero Obbligazioni estere Conti correnti esteri Srl italiana Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti 24
25 CONTENUTO DEL QUADRO RW U N I C O PF U N I C O SP 25
26 CONTENUTO DEL QUADRO RW Indicare: 1, per proprietà; 2, per usufrutto; 3, per nuda proprietà: 4, per altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.). Indicare: 1, se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; 2, se il contribuente risulta il titolare effettivo. Utilizzando la Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria presente nell appendice del Fascicolo 2 del mod. UNICO 2014 PF, rilevare l appropriato codice, come ad esempio: 1, per conto corrente e deposito estero; 2, per partecipazione al capitale o al patrimonio di società non residente; 15, per bene immobile. 26
27 CONTENUTO DEL QUADRO RW Utilizzando la tabella Elenco dei paesi e dei territori esteri presente nell appendice del Fascicolo 1 del mod. UNICO 2015 PF, rilevare l appropriato codice, come ad esempio: 008, per Austria; 029, per Francia; 031, per Regno unito; 094, per Germania. Indicare la quota di possesso (in %) dell investimento situato all estero.; Specificare il codice del criterio di determinazione del valore: 1, per valore di mercato; 2, per valore nominale; 3, per valore di rimborso; 4, per costo d acquisto; 5, per valore catastale; 6, per valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Annotare il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività. 27
28 CONTENUTO DEL QUADRO RW Indicare, se l attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi, l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta. indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l Ivafe (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l Ivafe). Annotare il valore al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione dell attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio deve essere indicato il valore medio di giacenza. 28
29 CONTENUTO DEL QUADRO RW Esempio -> due conti correnti presso lo stesso intermediario Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio euro riportare l IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio euro possesso. In particolare: Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) ) = euro, pertanto è applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l aliquota dovuta la relativa imposta. dello 0,15 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti libretti di risparmio; In questo caso devono essere compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e nella colonna 8 di entrambi i righi è e: libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente deve essere indicato il valore 17 dato intermediario, per la verifica del superamento del limite deve essere calcolato il valore medio di da ((34,20 x 50% x (365/365)); giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente deve essere indicato 34,20 euro dato da ((34,20 x 100% x (365/365)). 29
30 CONTENUTO DEL QUADRO RW riportare il credito d imposta pari al valore dell imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile o l attività finanziaria detenuta. L importo non può essere superiore all ammontare dell imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13. indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVIE ; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVIE). riportare l IVIE calcolata rapportando il valore indicato in col. 8 alla quota e al periodo di possesso con l aliquota dello 0,76% o con l aliquota dello 0,40% per l immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in col. 3 indicare il codice 19), tenendo presente che in tal caso l imposta si rende dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera
31 CONTENUTO DEL QUADRO RW indicare l IVAFE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 11) e il credito d imposta spettante (colonna 14). riportare, la detrazione spettante di 200 rapportata al periodo dell anno durante il quale l immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale (se più soggetti spettanza in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica). 31
32 CONTENUTO DEL QUADRO RW indicare l IVIE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 13) e il credito d imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16). barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta o se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. indicare la % di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. 32
33 CONTENUTO DEL QUADRO RW inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso, indicare in col. 2 codice 2 e in col. 19 la % relativa alla partecipazione). inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. da barrare se devono essere inseriti altri codici fiscali 33
34 VALORI DA INDICARE DEL QUADRO RW Nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale dell investimento (in modo indiretto, sono evidenziati anche i trasferimenti). Per i conti correnti deve essere evidenziata la giacenza media dell anno, fatta eccezione per i conti correnti detenuti in Stati non collaborativi dove viene richiesta anche l indicazione del valore massimo raggiunto nell anno. Come per le attività finanziarie, la valorizzazione deve avvenire con i criteri previsti ai fini IVIE: immobili situati in Europa o Stati SEE -> valore catastale (No al valore che esprime il reddito medio ordinario dell immobile Sì a meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana idonei alla determinazione del valore catastale dell immobile). immobili situati al di fuori dell Europa o SEE -> costo di acquisto. immobili acquisiti per successione o donazione > valore dichiarato nella dichiarazione di successione od in altri atti registrati; in mancanza -> costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante; altre attività patrimoniali (es.: mobili) -> da indicare solo se di rilevanza economica. 34
35 CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Quadro RW da compilare anche se alla fine del periodo di imposta non sono più detenute attività estere. per le attività cointestate od in comproprietà deve essere indicato l intero importo nonché la relativa quota di possesso; ai fini del monitoraggio fiscale sia il nudo proprietario che l usufruttuario devono compilare il quadro RW (le imposte sono, invece, dovute dal solo l usufruttuario); per le attività cointestate od in comproprietà -> intero importo nonché la relativa quota di possesso per i conti correnti ed i libretti di risparmio -> valore medio di giacenza dell anno. 35
36 ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW PARTECIPAZIONI Socio al 50% di società estera Altri 3 soci oltre a società italiana Ulteriore 20% posseduto tramite società italiana interamente partecipata dal soggetto Capitale sociale euro Finanziamenti erogati euro nn Codice fiscale società CF socio 1 x CF socio x x 1 7 nn x x 36
37 ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW CONTO CORRENTE Conto detenuto in Paese Black List: giacenza media PAPÀ E MAMMA Saldo iniziale euro - saldo finale euro Picco euro Comproprietaria moglie e figlio delegato a prelievo DATO GIACENZA MEDIA 1 1 B.L x CF CONIUGE CF FIGLIO Dato alternativo al saldo iniziale e al saldo finale FIGLIO B.L x x 37 CF MAMMA CF PAPÀ
38 ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DETENZIONE DI UN IMMOBILE IN ITALIA TRAMITE SOCIETÀ PANAMENSE costo di acquisto dell immobile in Italia : ,00 Una persona fisica che non ha aderito allo scudo fiscale e che detiene un immobile in Italia tramite una società panamense deve indicare nel quadro RW la partecipazione nella società di Panama e non l immobile. Diversamente, se avesse scudato la partecipazione, il quadro RW non deve essere compilato. Non si rende applicabile il principio del look through (vedere attraverso) per i beni sottostanti italiani x 100 x Codice fiscale della società di Panama 38
39 ESONERI DALLA REDAZIONE DEL QUADRO RW Società commerciali sono in ogni caso esonerate dall obbligo di compilazione del quadro RW: le attività estere sono individuabili dalle scritture contabili (tale regola non trova applicazione per le persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo o di impresa ed anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere in tale ambito). Persone fisiche residenti che svolgono la loro attività lavorativa in zone di frontiera od in stati limitrofi all Italia in via continuativa, limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l attività lavorativa. N.B.: l esonero è operativo solamente se l attività lavorativa è svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (per almeno 183 giorni nell anno). Per IVIE e IVAFE non sono previsti esoneri in elazione all attività lavorativa. Attività finanziarie e patrimoniali: affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatari delle controparti contrattuali; i cui redditi sono riscossi attraverso l intervento degli intermediari. 39
40 SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO Con il modello UNICO 2015 continuano a trovare applicazione le nuove disposizioni in tema di sanzioni sul quadro RW: mancata presentazione del quadro e sanatoria entro 90 giorni -> 258; incompleta presentazione del quadro RW e sanatoria entro 90 giorni -> 258. Le sanzioni si applicano con riferimento al monitoraggio fiscale -> se le omissioni riguardino i beni esteri con debenza di imposta si renderanno dovute le sanzioni proporzionali sulle imposte analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi. Con decorrenza dall ampliata la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per le violazioni tributarie. Poiché il scade la possibilità di contestazione di sanzioni sul periodo di imposta 2009, si pone in rilievo che: il periodo di imposta 2009 è sanabile con la sanzione di 1/6; e sussiste la sanatoria per: Unico > sanzione amministrativa ridotta a 1/8; Unico > sanzione amministrativa ridotta a 1/7; Anni precedenti -> sanzione amministrativa ridotta a 1/6. 40
41 Ringrazio per la cortese attenzione prestata. 41
MODELLO O QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE: PUNTI SALIENTI E SANZIONI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW MODELLO O QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE: PUNTI SALIENTI E SANZIONI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano
DettagliLe novità del quadro RW
Dott. Alessandro Terzuolo (Dottore Commercialista e Revisore Contabile Professore a contratto in Diritto Tributario Internazionale e Comunitario, Università di Management di Torino) Le novità del quadro
DettagliParticolarità del monitoraggio fiscale con il Quadro RW
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014 Particolarità del monitoraggio fiscale con il Quadro RW DUILIO LIBURDI Commissione Diritto Tributario
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliQuadro RW INVESTIMENTI ALL ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO IVIE/IVAFE
Quadro RW INVESTIMENTI ALL ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA - MONITORAGGIO IVIE/IVAFE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESONERATI SCADENZA COME SI COMPILA Il Quadro
DettagliIL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI
IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 17 maggio 2010 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell articolo
Dettagli799 IL NUOVO MODULO RW
799 IL NUOVO MODULO RW La compilazione del modulo RW rientra nella più ampia disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel DL 167/90, il cui impianto normativo è stato riformato dalla Legge 6 agosto
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliQUADRO RW Un cenno sulle novità del 2014, una riflessione su ritardata presentazione, ravvedimento e sanzioni.
QUADRO RW Un cenno sulle novità del 2014, una riflessione su ritardata presentazione, ravvedimento e sanzioni. L art. 9 della L. 6.8.2013 n. 97 prevede: l eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Prot.2013/151663 Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
DettagliModulo RW Aspetti generali
Modulo RW Aspetti generali Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio: - le persone fisiche; - gli enti non commerciali; - le società semplici e soggetti equiparati; residenti in Italia. In tale ambito
DettagliL IVIE / IVAFE ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
L IVIE / IVAFE ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 19, commi da 13 a 23, DL n. 201/2011 Art. 1, commi 518 e 519, Legge n. 228/2012 Circolari Agenzia Entrate 3.5.2013 n. 12/E e 9.5.2013,
DettagliIl quadro RW 2015: le novità del modello
Il quadro RW 2015: le novità del modello di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione Lo scopo del presente intervento è quello di fare il punto sul quadro RW segnalandone soprattutto gli elementi di novità
DettagliIncontri del Martedì
Incontri del Martedì LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO Luciano Olivieri Dottore Commercialista Milano, 9 Aprile 2013 1 IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili detenuti
DettagliHedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati
Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliIn tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di: - reddito d impresa; o: - di lavoro autonomo.
Modulo RW Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio: - le persone fisiche; - gli enti non commerciali; - le società semplici e soggetti equiparati; residenti in Italia. In tale ambito soggettivo sono ricomprese
DettagliGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI QUADRO RW DEL MODELLO UNICO LE RECENTI NOVITA
NEWSLETTER n. 21 15 aprile 2014 GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI QUADRO RW DEL MODELLO UNICO LE RECENTI NOVITA RIFERIMENTI: D.L. n. 167/1990 Legge n. 97/2013 ( Legge Europea ) Legge
DettagliFiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o
DettagliAd uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013
ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
DettagliUNICO 2015: nel quadro RW anche IVIE e IVAFE Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano
: nel quadro RW anche IVIE e IVAFE Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Il quadro RW deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale
DettagliDiritto tributario italiano Il nuovo quadro RW del Modello Unico 2014
Diritto tributario italiano Il nuovo quadro RW del Modello Unico 2014 21 Raul Angelo Papotti Socio dello Studio Legale Chiomenti di Milano. Avvocato e Dottore Commercialista in Milano. LL.M. (Leiden) Obblighi
DettagliUNICO PERSONE FISICHE æ Fascicolo 2 Istruzioni per la compilazione 2014
Nel rigo RR15 devono essere indicate le informazioni utili per il calcolo del contributo integrativo. In particolare, indicare nel: campo 1 la posizione giuridica ricoperta dal singolo associato: IO (iscritto
DettagliVOLUNTARY DISCLOSURE
SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E
DettagliVoluntary Disclosure. Casi pratici e aspetti critici
Voluntary Disclosure Casi pratici e aspetti critici AIGA Genova 30 marzo 2015 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Componente della Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Attività
DettagliSocietà estere e Quadro RW
Società estere e Quadro RW by Marina d'angerio - Wednesday, January 28, 2015 /societa-estere-e-quadro-rw/ essere compilato al fine di: Il quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche deve Permettere il
DettagliQUADRO RW del modello Unico 2014
QUADRO RW del modello Unico 2014 1 QUADRO RW del modello Unico 2014 Dispensa www.studiomodolo.it N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro
DettagliVoluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali)
Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Marco Abramo Lanza Dottore Commercialista Milano, 12 dicembre 2014 Variabili - Oggetto
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
DettagliContenuto in sintesi ----------
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 77 05.07.2012-77/FS/om TITOLO: Imposta sul valore degli immobili situati all estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all estero Circolare
DettagliCONTRIBUTO SOGGETTIVO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO MATERNITÀ
Il contributo integrativo è dovuto nella misura del 4% del volume annuale d affari ai fini IVA al netto del contributo minimo pagato in acconto nel 2014. È previsto un contributo integrativo minimo, calcolato
DettagliMODELLO UNICO 2014 IL QUADRO RW: CON LA FIDUCIARIA SI EVITA
MODELLO UNICO 2014 IL QUADRO RW: CON LA FIDUCIARIA SI EVITA COS E IL QUADRO RW Il quadro o modello RW è una sezione del Modello Unico relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. In questo
DettagliRedditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici
Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliTASSAZIONE IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ALL ESTERO -CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE-
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TASSAZIONE IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ALL ESTERO -CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE- MASSIMILIANO SIRONI 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO
DettagliStudio Tributario e Societario
Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliContribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc
E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei
DettagliTrust e titolare effettivo: compilazione quadro RW. Le indicazioni dell Amministrazione Finanziaria
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 73 11.03.2014 Trust e titolare effettivo: compilazione quadro RW Le indicazioni dell Amministrazione Finanziaria Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliPeriodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri
Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per
DettagliVOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO
1 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO Aspetti procedurali e operatività pratica N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto
DettagliUnico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW
Unico 2006 Investimenti e trasferimenti esteri: cosa dichiarare Compilazione del quadro RW a cura di Roberta De Pirro e Federica Lorusso- Studio Sciumé e Associati roberta.depirro@sciume.net; federica.lorusso@sciume.net
DettagliLa Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta
DettagliLe istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli
Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente
DettagliEsame dei casi particolari: trust, polizze assicurative, società, fondazioni, immobili e altri beni.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La Voluntary disclosure Esame dei casi particolari: trust, polizze assicurative, società, fondazioni, immobili e altri beni. CARLO GALLI CLIFFORD CHANCE Milano,
DettagliFiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie
DettagliAlla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America
DettagliPer le società non quotate in mercati regolamentati
Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione
DettagliVoluntary disclosure Contenuti e opportunità
Voluntary disclosure Contenuti e opportunità BERGAMO, 23 marzo 2015 PREMESSA Scudo fiscale: sanatoria per omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all estero (da ultimo D.L. 1 luglio 2009
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011
CIRCOLARE N. 8/2011 del 3 maggio 2011 OGGETTO: LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI L'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 ha introdotto, a partire dal periodo d imposta 2011, la possibilità per i possessori
DettagliUnico 2015: IVIE, IVAFE e Voluntary disclosure
Circolare Monografica 12 maggio 2015, n. 2158 DICHIARAZIONI Unico 2015: IVIE, IVAFE e Voluntary disclosure La compilazione del Quadro RW di Armando Urbano Il quadro RW deve essere compilato dalle persone
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 24 del 18 giugno 2012 Imposte patrimoniali
DettagliMonitoraggio fiscale. Principali aspetti soggettivi e Profili sanzionatori. Avv. Massimo Antonini Milano, 13 febbraio 2014
Monitoraggio fiscale Principali aspetti soggettivi e Profili sanzionatori Avv. Massimo Antonini Milano, 13 febbraio 2014 1 Principali aspetti soggettivi 2 Quadro RW Presupposto soggettivo: Persone fisiche,
DettagliNOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1
NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Dott.ssa Giovanna Castelli 1 LA LEGGE DI STABILITA 2013 La legge di stabilità 2013
DettagliVoluntary Disclosure: Casi pratici e aspetti critici
Voluntary Disclosure: Casi pratici e aspetti critici Genova 6 luglio 2015 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Caso: attività finanziarie
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliCircolare n. 21 INDICE
Circolare n. 21 del 15 giugno 2012 Imposte patrimoniali sugli immobili all estero, sulle attività finanziarie detenute all estero e sulle attività oggetto di scudo fiscale - Riepilogo della disciplina
DettagliFISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI
FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI Gli aggiornamenti più recenti dichiarazione di successione imposte ipotecaria e catastale aggiornamento gennaio 2015 ALIQUOTE FRANCHIGIA MODELLO 4 PRIMA CASA IMPOSTA
DettagliSoggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche
DettagliRIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliLa certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 6 14 GENNAIO 2014 La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 Copyright 2014 Acerbi
DettagliSuccessioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate
Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico
DettagliPARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO
SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
DettagliComune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione
DettagliLA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile
LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile Art. 3 D.LGS. 14.3.2011, n. 23 Stefano Spina O.D.C.E.C. Torino Torino 14 giugno 2012 LA CEDOLARE SECCA ASPETTI GENERALI Obiettivo
Dettagli2.1.2 Identità dei valori ai quali applicare le sanzioni ridotte
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 87 dove è stata costituita la società che ne è intestataria 22 ; ne costituiscono esempio le norme dell art. 5-quinquies, co. 4 e 7, D.L. 167/1990, appena ricordate, che
DettagliSanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio
Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure di Antonio Iorio Benefici: Riduzione delle sanzioni amministrative relative all omessa compilazione del quadro RW (art. 5-quinquies, comma 2 del D.L.
DettagliFocus di approfondimento: gli anni interessati e i rapporti cointestati. Direzione Regionale della Lombardia
Focus di approfondimento: gli anni interessati e i rapporti cointestati Nel 2003 Tizio apre un conto corrente, cointestato con la moglie Caia, in Svizzera, con il conferimento di una provvista iniziale
DettagliCircolare N.62 del 10 Aprile 2013
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare
DettagliCOMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI )
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA ( PROVINCIA DI TRAPANI ) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446,
DettagliSTUDIO NEGRI E ASSOCIATI
EMERSIONE CAPITALI ESTERI, ULTIMA OCCASIONE PER REGOLARIZZARE LE PROPRIE POSIZIONI ESTERE La disciplina cosiddetta della Voluntary disclosure (Emersione e rientro di capitali dall'estero) è stata approvata
DettagliIL QUADRO RW. a cura di Duilio Liburdi Pubblicista Dottore Commercialista
IL QUADRO RW a cura di Duilio Liburdi Pubblicista Dottore Commercialista 1 modulo Gli obblighi legati al quadro RW MONITORAGGIO QUADRO RW l obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono
DettagliOPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014
OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in
DettagliIMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
IMU 2015 BREVE MEMORANDUM SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IMU: SOGGETTO PASSIVO (chi paga?) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Il titolare del diritto reale
DettagliRISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,
DettagliRegolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.
DettagliComunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014
Circolare 11/2014-C del 17.10.2014 Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014 Come disposto dal provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014,
DettagliLE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)
PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliMODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE
MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30
DettagliImposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato
DettagliL opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Contribuenti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 APRILE 2008 Informativa n. 35 MISURA FISCALE A SOSTEGNO
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliBologna, 12 dicembre 2013
Bologna, 12 dicembre 2013 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 16 COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI E AI FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI
DettagliCircolare N.123 del 25 Luglio 2013
Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente
DettagliInformativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008
Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...
DettagliIl monitoraggio fiscale
Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis
DettagliSTUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI
COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini
DettagliGenova, 15 gennaio 2015 I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DA PERSONE FISICHE RESIDENTI. Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi Via XII Ottobre 3
Genova, 15 gennaio 2015 I REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DA PERSONE FISICHE RESIDENTI Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi Via XII Ottobre 3 1 Il worlwide income principle ART.3, COMMA 1, del
DettagliRISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
DettagliINDICE. Premessa... pag. 11
INDICE Premessa... pag. 11 CAPITOLO PRIMO LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL REDDITO DI IMPRESA 1. La cessione delle partecipazioni nel reddito d impresa... pag. 13 1.1 I diversi regimi fiscali applicabili
Dettagli