DELIBERA N. 80/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX COCCIA/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DELIBERA N. 80/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX COCCIA/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le"

Transcript

1 DELIBERA N. 80/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX COCCIA/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio ) del ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori); VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481 e l Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, Regolamento Indennizzi ); VISTA l istanza pervenuta in data 17ottobre 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/613/2012, con cui la sig.ra XXX Coccia ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Sky Italia XXX (di seguito, per brevità, Sky ); 1

2 VISTA la nota del 23 ottobre 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del Regolamento, l avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA la nota del 26 ottobre 2012 con la quale l istante ha presentato la memoria difensiva; VISTA la nota del 21 novembre 2012 con la quale Sky ha presentato la memoria difensiva; VISTA la nota del 27 novembre 2012, con la quale l istante ha presentato la memoria di replica; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. L utente, all esito del tentativo di conciliazione del , negativo per mancata comparizione del gestore, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: nell agosto 2011, la Sig.ra Coccia si è avveduta che sul proprio estratto conto figuravano addebiti mensili da parte di Sky mai autorizzati; contattato il call center per contestare gli addebiti e l esistenza di alcun vincolo contrattuale con l operatore, le veniva riferita l esistenza di un contratto stipulato il con codice identificativo n.xxx; seguiva quindi un reclamo via fax dell utente in data con il quale si chiedeva l esibizione di copia sottoscritta del riferito contratto, disconoscendolo e chiedendone comunque la chiusura; in assenza di risposte proseguivano ugualmente gli addebiti di talché l utente reiterava i propri reclami il e, a mezzo legale, il ; infine, senza alcuna spiegazione, Sky provvedeva a recapitare un assegno di Euro 605,06 a titolo di rimborso di quanto pagato per l Abbonamento Sky-Iptv Fastweb n.xxx. Con l istanza di definizione l utente pertanto chiedeva: la restituzione di un ulteriore somma residua rispetto a quella già rimborsata da Sky per Euro 135,94; un indennizzo ex art.8 della Del. 73/11/CONS pari ad Euro 6005,00 per attivazione di servizio non richiesto; un indennizzo per omessa risposta al reclamo del , più volte reiterato, di Euro 283;00; spese di procedura pari ad Euro 300,00 e liquidazione in via equitativa di un indennizzo per il trattamento non autorizzato dei dati personali. Con memoria del , depositava copia degli estratti conto recanti i prelievi contestati. Con memoria tempestivamente depositata Sky riferiva di aver verificato che l utente aveva attivato il servizio Sky IPTV tramite video station fornita dalla società Fastweb in data , come comunicato dalla stessa Fastweb e pertanto, sulla base di quell attivazione, si era proceduto ad addebitare il costo del servizio mediante la modalità del RID bancario che l utente aveva prescelto in sede di adesione al contratto Fastweb, informazione, anche questa assunta presso detto gestore. Segnalava poi come l utente si fosse avveduta tardivamente dei prelievi e che comunque al fine di chiudere bonariamente la vicenda si era provveduto a cessare autonomamente l abbonamento intestato all utente ed a restituire tutti i prelievi contestati. L utente replicava di avere un contratto Fastweb tutt ora attivo ma di non aver mai sottoscritto alcun contratto con Sky, né tantomento di aver appositamente autorizzato detto gestore all uso 2

3 delle proprie coordinate bancarie; di non aver mai ricevuto fatture Sky proprio in conseguenza dell utilizzo arbitrario del RID bancario e che se mai Sky fosse subentrata alla tecnologia Fastweb nell erogazione dei servizi televisivi, asseritamente prevista per la fruizione degli stessi dall originario contratto, avrebbe dovuto comunicare tale modifica ai sensi dell art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 2. Motivi della decisione Osservazioni in rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Viene invece dichiarata inammissibile la richiesta di indennizzo in via equitativa per l utilizzo non autorizzato dei dati personali dell utente in quanto materia non di competenza dell Autorità adita, bensì del Garante per la Protezione dei Dati Personali, al quale peraltro l utente riferisce di aver già inoltrato apposita segnalazione Nel merito Sul contratto La presente controversia verte sull esistenza di un contratto quale titolo fondante dei corrispettivi prelevati da Sky sul conto dell utente, la quale ha formalmente contestato di aver contratto alcun vincolo col gestore né, a maggior ragione, di aver fornito a questo i dati bancari necessari al prelievo automatico sul proprio conto corrente. La domanda dell utente tesa al riconoscimento dell attivazione di servizi non richiesti da parte di Sky e alla ripetizione dell indebito è fondata e deve essere accolta. A fronte del formale disconoscimento formulato dall utente ed alla richiesta di esibizione del titolo contrattuale al gestore sia in fase pre contenziosa, sia in fase di definizione, questo si è limitato a sostenere, senza fornire alcun riscontro probatorio, l esistenza di un contratto del 2008 che consentiva l attivazione dei servizi Sky con tecnologia Fastweb, da quest ultima messa a disposizione per la fruizione mediante proprio decoder. Non è stato fornito tuttavia alcun documento contrattuale che consenta di verificare le condizioni per l attivazione e la fruizione dei servizi Sky eventualmente ed espressamente sottoscritte dall utente; né che l utente medesima abbia, altrettanto espressamente, acconsentito all utilizzo da parte di Sky, oltre che al proprio gestore telefonico Fastweb, dei propri dati personali ai fini della domiciliazione bancaria dei pagamenti. In entrambe le circostanze Sky si è limitata a dichiarare di aver acquisito le informazioni sul contratto, sulla conseguente attivazione e sulla modalità RID per il pagamento, da Fastweb stessa, non fornendo tuttavia, in ultima analisi, neanche traccia di tali comunicazioni. La prova pertanto sull esistenza del contratto o di un eventuale vincolo obbligatorio con l operatore Sky da questo contemplato, non è stata raggiunta. Va pertanto riconosciuto all utente l indennizzo previsto ai sensi dell art. 2 e 8 della Delibera Indennizzi per l attivazione di servizio non richiesto per tutto il periodo oggetto di prelievi indebiti 3

4 e cioè dal al (data del primo e ultimo prelievo tracciati, sugli estratti conto forniti dall utente) per un totale di Euro Sul rimborso. Utente ed operatore riferiscono essere stata già corrisposta la somma di Euro 605,06 a titolo di rimborso di quanto pagato per l abbonamento oggetto di contestazione. L utente ha chiesto tuttavia di vedersi riconosciuto il rimborso di ulteriori Euro 135,94, quale differenza tra la somma effettivamente restituita ed il maggior esborso accusato dall utente. La domanda non può essere accolta per cessata materia del contendere. A comprovare la complessiva somma corrisposta dall utente, oltretutto in mancanza di fatture, fanno fede unicamente le operazioni di prelievo registrate sugli estratti conto bancari depositati dall istante su espressa richiesta istruttoria del Corecom; tali pagamenti risultano parziali e non esaustivi dell intero arco temporale dedotto con l istanza e pertanto rendono conto di un importo largamente inferiore a quello versato da Sky come rimborso, importo che nei detti termini, deve considerarsi satisfattivo Sulla mancata risposta al reclamo L utente ha inoltrato in data formale reclamo con il quale, disconoscendo il contratto, ne chiedeva copia sottoscritta e, in ogni caso, l immediata cessazione, con restituzione degli addebiti. A tale reclamo, reiterato il e poi nuovamente formulato a mezzo legale con fax del , Sky non ha fornito risposta, benché abbia provveduto alla liquidazione della somma sopra emarginata a titolo di rimborso, non fornendo tuttavia alcuna spiegazione né sui fatti occorsi, né sulle richieste indennizzatorie della scrivente. L operatore nulla ha eccepito sul punto con le difese. Rileva allora quanto disposto dall articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché dal successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dall art. 8.2 della Carta Servizi Sky), secondo il quale la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l evidente fine di dare all utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai 4

5 sensi delle già citate previsioni di cui all articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi. Per la determinazione dell indennizzo, considerato l orientamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell art. 11, comma 1 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerato che il reclamo è stato svolto con raccomandata del 26 agosto 2011, detratto il tempo previsto dalla Carta Servizi Sky e fino all istanza di definizione (non avendo potuto l utente interloquire col gestore all udienza di conciliazione per mancata comparizione di quest ultimo) si riconosce all utente un indennizzo di Euro 300, Sulle spese del procedimento. La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, del valore della controversia, delle difese svolte, nonché della mancata comparizione dell operatore all udienza di conciliazione, si ritiene congruo liquidare l importo di Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione. Per tutto quanto sopra esposto, IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla Sig.ra XXX Coccia nei confronti dell operatore Sky sia da accogliere; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 200,00 (duecento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento DELIBERA L accoglimento, nei termini di cui in motivazione, dell istanza presentata dalla Sig.ra XXX Coccia in data 17 ottobre

6 Per effetto di quanto sopra, la società Sky Italia Srl è tenuta a corrispondere all utente, mediante assegno bancario o bonifico, le seguenti somme: a) Euro 3.955,00 (tremilanovecento cinquantacinque/00) a titolo di indennizzo per l attivazione di servizio non richiesto, oltre interessi legali decorrenti dalla data dell istanza di risoluzione della controversia; b) Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, oltre interessi legali decorrenti dalla data dell istanza di risoluzione della controversia; c) Euro 200,00= (duecento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. Roma, 11 settembre 2013 Il Presidente Francesco Soro Fto Il Dirigente Responsabile del Procedimento Livio Sviben Fto 6

DELIBERA N. 95/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MUCCI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 95/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MUCCI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 95/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MUCCI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di

Dettagli

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 10 aprile 2015; VISTA

Dettagli

DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX

DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX DELIBERA N. 37/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASSOCIAZIONE FONDAZIONE AMICI DEI CANI ONLUS/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 53/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX RUSSO/R.T.I. IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 53/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX RUSSO/R.T.I. IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 53/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX RUSSO/R.T.I. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio ) del

Dettagli

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 23/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX LALLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 3 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

DELIBERA N. 33/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per

DELIBERA N. 33/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per DELIBERA N. 33/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA DL/083/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. B./SKY ITALIA srl

DELIBERA DL/083/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. B./SKY ITALIA srl DELIBERA DL/083/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. B./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA DL/055/14/CRL/UD del 29 maggio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BAR LUPI ROYAL DI SABATUCCI GEA S.R.L. / OKCOM S.P.A.

DELIBERA DL/055/14/CRL/UD del 29 maggio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BAR LUPI ROYAL DI SABATUCCI GEA S.R.L. / OKCOM S.P.A. DELIBERA DL/055/14/CRL/UD del 29 maggio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BAR LUPI ROYAL DI SABATUCCI GEA S.R.L. / OKCOM S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

DELIBERA DL/044/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GE.SI. CATERING DI M.C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

DELIBERA DL/044/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GE.SI. CATERING DI M.C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DELIBERA DL/044/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GE.SI. CATERING DI M.C./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Dettagli

DELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx

DELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx DELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC.

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC. Determinazione dirigenziale n. 3 del 6 aprile 2017 Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

DELIBERA DL/130/14/CRL/UD del 15 dicembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

DELIBERA DL/130/14/CRL/UD del 15 dicembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DELIBERA DL/130/14/CRL/UD del 15 dicembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S./WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di

Dettagli

DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014)

DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014) DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Determinazione n 6 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA INTERARK XXX /TELECOM ITALIA XXX IL DIRIGENTE

Determinazione n 6 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA INTERARK XXX /TELECOM ITALIA XXX IL DIRIGENTE Determinazione n 6 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA INTERARK XXX /TELECOM ITALIA XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

DELIBERA DL/067/16/CRL/UD del 21 luglio 2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGM & ASSOCIATI XXX / TELECOM ITALIA XXX (LAZIO/D/154/2016)

DELIBERA DL/067/16/CRL/UD del 21 luglio 2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGM & ASSOCIATI XXX / TELECOM ITALIA XXX (LAZIO/D/154/2016) DELIBERA DL/067/16/CRL/UD del 21 luglio 2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGM & ASSOCIATI XXX / TELECOM ITALIA XXX (LAZIO/D/154/2016) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 21 luglio 2016;

Dettagli

DELIBERA DL/082/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. R. L. F./SKY ITALIA S.r.l. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del

DELIBERA DL/082/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. R. L. F./SKY ITALIA S.r.l. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del DELIBERA DL/082/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. R. L. F./SKY ITALIA S.r.l. IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vincenzo Mazzarisi /Sky Italia S.r.l.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vincenzo Mazzarisi /Sky Italia S.r.l. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vincenzo Mazzarisi /Sky Italia S.r.l. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. A. ELIA/ SKY ITALIA XXX (LAZIO/D/531/2015) 53/2016 IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. A. ELIA/ SKY ITALIA XXX (LAZIO/D/531/2015) 53/2016 IL DIRIGENTE DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. A. ELIA/ SKY ITALIA XXX (LAZIO/D/531/2015) Registro Corecom n. 53/2016 IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 148/17/DTC/Gu14/1065/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AUTOSCUOLA DI F. / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 128/18/DTC/Gu14/1855/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAMPANILE / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

DELIBERA DL/088/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. D. P./TELECOM ITALIA S.P.A.

DELIBERA DL/088/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. D. P./TELECOM ITALIA S.P.A. DELIBERA DL/088/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. D. P./TELECOM ITALIA S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX

Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX Determina n. 2 del 4/12/2013 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX NEGODIC / H3G XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 90/18/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE VIVO / TIM S.P.A. (Gu14/516/18) IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

DELIBERA N. 22/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGAT XXX / BT ITALIA XXX

DELIBERA N. 22/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGAT XXX / BT ITALIA XXX DELIBERA N. 22/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGAT XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 64/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MIRARCHI XXX / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 64/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MIRARCHI XXX / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 64/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MIRARCHI XXX / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 43/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIAVATTI/SKY ITALIA XXX

DELIBERA N. 43/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIAVATTI/SKY ITALIA XXX DELIBERA N. 43/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIAVATTI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Protocollo: vedi segnatura.xml. Tit Oggetto: Definizione controversia XXX / Vodafone Italia X

Protocollo: vedi segnatura.xml. Tit Oggetto: Definizione controversia XXX / Vodafone Italia X Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2015.1.10.21.371 Oggetto: Definizione controversia XXX / Vodafone Italia X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la

Dettagli

DELIBERA N. 46/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PIERANGELI XXXX / FASTWEB XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 46/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PIERANGELI XXXX / FASTWEB XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 46/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PIERANGELI XXXX / FASTWEB XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Oggetto: Definizione della controversia GU14 153/2016 XXX FERRARIS /SKY ITALIA SRL

Oggetto: Definizione della controversia GU14 153/2016 XXX FERRARIS /SKY ITALIA SRL Determinazione dirigenziale n. 9 del 04 luglio 2017 Oggetto: Definizione della controversia GU14 153/2016 XXX FERRARIS /SKY ITALIA SRL IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo

Dettagli

Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX

Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX Determina n 5 del 4/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CIOFFI/TELECOM ITALIA XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 Prot. n. PG/2017/41639 del 6 febbraio 2017 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto Maria

Dettagli

DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del DELIBERA DL/107/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. C./FASTWEB S.P.A./H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DELIBERA DL/104/15/CRL/UD del 8 giugno 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx TONELLI/ SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/48/2014)

DELIBERA DL/104/15/CRL/UD del 8 giugno 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx TONELLI/ SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/48/2014) DELIBERA DL/104/15/CRL/UD del 8 giugno 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx TONELLI/ SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/48/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 8 giugno 2015; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX

DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX DELIBERA N. 35/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX PAPANDREA/H3G XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 27/18/DTC/Gu14/255/18 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA INVIGORITO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 125/17/DTC/Gu14/1356/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASOLI E FONTANA / TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità

Dettagli

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie Determinazione n. 16/2015 DEFC.2015.16 Tit. 2015.1.10.21.95 del 04/09/2015 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Sky Italia X La Responsabile del Servizio Corecom

Dettagli

DELIBERA N. 48/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX STEFANELLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 48/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX STEFANELLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 48/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX STEFANELLI / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 141/18/DTC/Gu14/989/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BENNI KALIN / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità

Dettagli

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N. 11 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA c/ BT Italia IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 28 marzo 2011, svolta presso la sede del Consiglio

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. A. CIRRI SEPE QUARTA/POSTE MOBILE XXX (LAZIO/D/540/2015)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. A. CIRRI SEPE QUARTA/POSTE MOBILE XXX (LAZIO/D/540/2015) DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. A. CIRRI SEPE QUARTA/POSTE MOBILE XXX (LAZIO/D/540/2015) Registro Corecom n. 48/2016 IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 149/17/DTC/Gu14/2222/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RIELLO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

DELIBERA N. 49/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PERDICHIZZI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 49/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PERDICHIZZI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le DELIBERA N. 49/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PERDICHIZZI/TELETU XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 2/18/DTC/Gu14/1821/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UCCELLO / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 10 del 22 dicembre 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

DELIBERA DL/108/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPIZZALA DA ASPORTO/VODAFONE OMNITEL N.V.

DELIBERA DL/108/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPIZZALA DA ASPORTO/VODAFONE OMNITEL N.V. DELIBERA DL/108/14/CRL/UD del 4 novembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPIZZALA DA ASPORTO/VODAFONE OMNITEL N.V. IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio

Dettagli

DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 81/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ACCORONI/SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX RACCA / VODAFONE ITALIA SPA

Oggetto: definizione della controversia XXX RACCA / VODAFONE ITALIA SPA Determinazione dirigenziale n. 9 del 26 luglio 2016 Oggetto: definizione della controversia XXX RACCA / VODAFONE ITALIA SPA IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXX/Optima Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 92/17/DTC/GU14/1953/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / VODAFONE ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza

Dettagli

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie Determinazione n. 15/2015 DEFC.2015.15 Tit. 2015.1.10.21.133 del 04/09/2015 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Sky Italia X La Responsabile del Servizio Corecom

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 7 del 28/06/2016 Oggetto: definizione della controversia XXX ZUPPANELLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo

Dettagli

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2017.1.10.21.81 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X -TELE TU La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84; Determinazione 28/2015 Definizione della controversia CominuXXX /Italiacom.net. s.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX ZAIMBRO / TELECOM ITALIA S.p.A.

Oggetto: definizione della controversia XXX ZAIMBRO / TELECOM ITALIA S.p.A. Determinazione dirigenziale n. 6 del 28/06/2016 Oggetto: definizione della controversia XXX ZAIMBRO / TELECOM ITALIA S.p.A. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 12 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia Pazzo per la Pesca di Manno XXXX / Wind Telecomunicazioni XXXX

DETERMINAZIONE n. 12 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia Pazzo per la Pesca di Manno XXXX / Wind Telecomunicazioni XXXX DETERMINAZIONE n. 12 del 08 agosto 2016 Oggetto: Definizione della controversia Pazzo per la Pesca di Manno XXXX / Wind Telecomunicazioni XXXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 151/17/DTC/Gu14/999/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZITO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CO.ME.PA. DI P. / WIND TRE S.P.A. (GU14/37/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 1 del 27 gennaio Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 1 del 27 gennaio Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 1 del 27 gennaio 2014 Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX / R.T.I. XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI Presidente Vice Presidente Assenti: MAURIZIO ZINGONI

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2016.1.10.21.681 LEGISLATURA X Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO AMOROSO & RISPOLI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2442/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 11 marzo 2015;

Dettagli

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA DELIBERA n. 65/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio 2012; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA DL/010/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. S. R./ OPTIMA ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO

DELIBERA DL/010/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. S. R./ OPTIMA ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO DELIBERA DL/010/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. R./ OPTIMA ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:

Dettagli

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.510 LEGISLATURA X Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX (Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA MAURIZIO ZINGONI

Dettagli

DELIBERA N. 102/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per

DELIBERA N. 102/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per DELIBERA N. 102/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA XXX/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli

DELIBERA DL/050/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. DESSY E G. SALVATI/VODAFONE OMNITEL

DELIBERA DL/050/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. DESSY E G. SALVATI/VODAFONE OMNITEL DELIBERA DL/050/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S. DESSY E G. SALVATI/VODAFONE OMNITEL xxx TELETU xxx E FASTWEB xxx (LAZIO/D/321/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione

Dettagli

DELIBERA N. 019/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S. / VODAFONE OMNITEL NV IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato

DELIBERA N. 019/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S. / VODAFONE OMNITEL NV IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato DELIBERA N. 019/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. S. / VODAFONE OMNITEL NV IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito,

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx Presenti: ENZO BROGI CHETI CAFISSI ALBERTO LAPENNA ELETTRA PINZANI MASSIMO SANDRELLI Presidente Vice Presidente Assenti: Presiede: Enzo

Dettagli

Determinazione dirigenziale n. 02 del 20/03/2018. Oggetto: definizione della controversia GU14 213/2017 XXX LEO / SKY ITALIA S.r.l.

Determinazione dirigenziale n. 02 del 20/03/2018. Oggetto: definizione della controversia GU14 213/2017 XXX LEO / SKY ITALIA S.r.l. Determinazione dirigenziale n. 02 del 20/03/2018 Oggetto: definizione della controversia GU14 213/2017 XXX LEO / SKY ITALIA S.r.l. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1643 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016

Dettagli

DELIBERA DL/003/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D. A. P. / H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato

DELIBERA DL/003/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D. A. P. / H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato DELIBERA DL/003/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D. A. P. / H3G S.P.A. IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

Determinazione dirigenziale n. 8 del 1 giugno 2017

Determinazione dirigenziale n. 8 del 1 giugno 2017 Determinazione dirigenziale n. 8 del 1 giugno 2017 Oggetto: definizione della controversia GU14 128/2016 XXX SALVADEO / WIND TRE S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.). IL DIRIGENTE VISTI i principi

Dettagli

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 2 agosto 2012; VISTA la legge

Dettagli

DETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre 2014 Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Tit del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Tit del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio Area Definizione delle controversie DEFC.2016.10 Determinazione n. 10/2016 Tit. 2013.1.10.21.1718 del 08/06/2016 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA X La Responsabile del Servizio Vista la

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. MARIOTTI / ANTEA XXX (LAZIO/D/498/2015) Registro Corecom n. 33/2016 IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione

Dettagli

Verbale n. 14 Adunanza del 17 ottobre 2017

Verbale n. 14 Adunanza del 17 ottobre 2017 Verbale n. 14 Adunanza del 17 ottobre 2017 L anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 9.30, in Torino, presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell apposita

Dettagli

IX LEGISLATURA. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXXXX contro WIDSL XXXX

IX LEGISLATURA. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXXXX contro WIDSL XXXX IX LEGISLATURA PROVVEDIMENTO del Dirigente del Comitato regionale per le Comunicazioni N. 26 del 04 giugno 2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXXXX contro WIDSL XXXX IL DIRIGENTE VISTO

Dettagli

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /1833/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /1833/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2016/1833/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 49 del 17 luglio 2018 Sono presenti i componenti

Dettagli

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.109 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Go Internet X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DELIBERA N. 9/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX CECCHI / R.T.I. XXXX GRUPPO MEDIASET IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 9/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX CECCHI / R.T.I. XXXX GRUPPO MEDIASET IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 9/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX CECCHI / R.T.I. XXXX GRUPPO MEDIASET IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,

Dettagli