LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% SULL IMPONIBILE IRPEF

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1 LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% SULL IMPONIBILE IRPEF introdotte dalla legge finanziaria sezione relativa alle spese per le prestazioni energetiche e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: commi prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, con alcune novità dalla legge finanziaria Le norme attuative sono dettate dal Dm 19 febbraio 2007, integrato e coordinato dal Dm 7 aprile 2008 (decreto edifici) che prescrive le specifiche tecniche e le procedure, e dal Dm 11 marzo 2008, che ha fissato i nuovi parametri e i valori limite. il Decreto mille proroghe (DL 29 dicembre 2010 n 225) della legge finanziaria 2011 Art. 1 Comma 47-bis"Le disposizioni di cui l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Come si può notare negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. In questa guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. In sintesi: L agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); l installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale Dal 1 gennaio 2009 l agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio ) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle regioni o dagli enti locali; non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all Agenzia delle Entrate; i contribuenti non titolari di reddito d impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo); è previsto l esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre ( spese dal 1 gennaio 2008), per sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza, all'installazione di caldaie a condensazione ( legge n.9 del 23 luglio 2009), pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e per l installazione di pannelli solari (l articolo 32 titolato Semplificazioni ); la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, diventi permanente;. dal 1 luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell imposta sul reddito dovuta dall impresa che effettua i lavori;

2 per gli interventi eseguiti dal 2009 e fino al 31 dicembre 2010 ( Legge n.2 del 28 gennaio 2009 ) è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni, mentre solo per l anno 2007 c era l obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali). per gli interventi eseguiti nel 2011(DL 29 dicembre 2010 n 225) la detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I SOGGETTI BENEFICIARI Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento. 7 In particolare, sono ammessi all agevolazione. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Si ha diritto all agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all utilizzatore. In caso di variazione della titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Condizione indispensabile per l ottenimento del beneficio fiscale è il ricorso a tecnici abilitati per la predisposizione di documentazione specifica (attestato di qualificazione energetica, scheda informativa, asseverazione). 8Casi di esclusione: le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che acquistano immobili quali "bene merce" con l'intenzione di ristrutturarli. Secondo l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 303/2008, le detrazioni costituirebbero "ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni". con la risoluzione 340/2008, l Agenzia delle Entrate sottolinea una ulteriore limitazione rispetto agli immobili di proprietà delle imprese. Non vengono infatti considerati oggetto di detrazione gli interventi in fabbricati che non sono strumentali all esercizio dell attività imprenditoriale. Dunque, anche per il patrimonio immobiliare di una impresa che non ha come oggetto la compra-vendita di immobili, non è consentita la detrazione se l unità non è adibita all esercizio dell attività (come sede, filiale, magazzino, ecc.). GLI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO Art. 1 - comma 344 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori riportati nell allegato C del DM 19 febbraio (DECRETO 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 aprile 2008 e con il decreto 6 agosto 2009) Comprende qualsiasi intervento che consenta di ottenere la prestazione richiesta Tetto massimo di spesa detraibile: Il massimo di spesa ammonta a ( * 55% = ). L indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

3 Comprende qualsiasi intervento che consenta di ottenere la prestazione richiesta. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate Considerato l ampio raggio di applicazione dell incentivo, nasce il problema di cumulabilità con gli altri interventi detraibili ai sensi della medesima normativa. Se si intende usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sara' possibile far valere anche le detrazioni per lavori che incidano "comunque" sul livello di climatizzazione invernale. L unica importante eccezione è costituita dall installazione di pannelli solari contestualmente alla realizzazione di interventi di risparmio energetico per il riscaldamento. In questo caso è possibile cumulare, alla detrazione per gli interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento ( euro), anche quella specifica per i pannelli solari ( euro). La detrazione non è cumulabile con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. E non è cumulabile con il premio per l'efficienza energetica degli edifici previsto dal Conto Energia. La detrazione è invece compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) La detrazione è anche compatibile con la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 55%. Compatibile significa che, nello stesso anno si può avere diritto a diversi tipi di incentivi. Naturalmente non è consentito detrarre lo stesso intervento due volte, e ogni tipo di intervento dovrà seguire lo specifico iter previsto. INVOLUCRO (strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi) Art.1 - comma 345 Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all allegato D del DM 11 marzo 2008 e modificati da decreto 6 gennaio 2010). Tetto massimo di spesa detraibile: Il massimo di spesa ammonta a ( * 55% = ) La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre sono detraibili le seguenti spese: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie,attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo; b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

4 La circolare 36/E dell Agenzia delle Entrate del 31/05/2007 precisa che le spese relative a scuri, persiane ed elementi accessori all'infisso sono detraibili solo se effettuate unitamente alla sostituzione degli infissi (o del solo vetro). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). Rispetto agli interventi sui sistemi di copertura, è bene ricordare che le detrazioni fiscali 55% non contemplano le spese relative allo smaltimento dell eternit; il contributo per l eliminazione dell eternit è invece previsto dalla legge 429/98. La detrazione è cumulabile con altri interventi che danno diritto alla detrazione 55% e cioè quelli previsti dal comma 346 della Finanziaria 2007 (pannelli solari) e dal comma 347 (sostituzione di generatori termici). Non è cumulabile invece con gli interventi di riqualificazione complessiva dell'edificio, prevista dal comma 344. La detrazione è compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) La detrazione è anche compatibile con la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 55%. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Art. 1-comma 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007). Ai fini dell asseverazione dell intervento concernente l installazione dei pannelli solari è richiesto: a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici) b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera. Tetto massimo di spesa detraibile: Il massimo di spesa ammonta a ( * 55% = ). Anche l installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica). Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche relative all'impianto solare termico; le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte dell impianto solare termico, del suo allacciamento e dell eventuale collegamento all impianto di riscaldamento; le spese per la redazione delle necessarie documentazioni professionali. La detrazione per i pannelli solari è cumulabile con altri interventi che danno diritto alla detrazione 55% (strutture verticali e orizzontali, caldaie). E' l unico intervento cumulabile anche con i benefici fiscali predisposti dal comma 344 per la riqualificazione globale dell edificio. Nei casi di più interventi, la documentazione può essere unica. La detrazione non è cumulabile con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. La detrazione è compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica). La detrazione è anche compatibile con la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 55%. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Art.1- comma 347 Interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di: caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

5 pompe di calore ad alta efficienza (come riportato nell allegato H del decreto edifici DM 7 aprile 2008) e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione (DM 7 aprile 2008) Sono compresi anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Tetto di spesa detraibile: Il massimo di spesa ammonta a ( * 55% = ). E escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi: smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione dell impianto; fornitura e posa in opera di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell impianto; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonchè sui sistemi di emissione; le spese per la redazione delle documentazioni professionali richieste. La detrazione per le caldaie è cumulabile con altri interventi che danno diritto alla detrazione 55% e cioè quelli previsti dal comma 346 della Finanziaria 2007 (pannelli solari) e dal comma 345 (finestre, pareti, solai e coperture). Non è cumulabile invece con gli interventi di riqualificazione complessiva dell'edificio, prevista dal comma 344. La detrazione non è cumulabile con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. La detrazione è compatibile con la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, a condizione che non riguardino la stessa tipologia di intervento per la quale si richiedono le detrazioni fiscali del 55%. La detrazione è anche compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) ATTENZIONE AL CALCOLO E AI LIMITI DELLA DETRAZIONE Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

6 QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DOCUMENTI cosa trasmettere all ENEA SCHEDA INFORMATIVA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (entro 90 giorni dalle fine dei lavori) (O DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (*) (*) dal 2008 l attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e per l installazione di pannelli solari cosa trasmettere all Agenzia delle ENTRATE Cosa conservare A PARTIRE DALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2009, APPOSITA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI I CUI LAVORI PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D IMPOSTA CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE RICEVUTA DI TRASMISSIONE DOCUMENTI FATTURE O RICEVUTE FISCALI RICEVUTA DEL BONIFICO PAGAMENTI contribuenti senza partita Iva altri contribuenti BONIFICO BANCARIO O POSTALE QUALSIASI FORMA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato ( allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari ). La scheda descrittiva dell intervento di cui all allegato F può essere compilata anche dall utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. l asseverazione: che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw, può essere sostituito da una certificazione dei produttori l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento In assenza delle citate procedure, dopo l esecuzione dei lavori può essere prodotto l attestato di qualificazione energetica in sostituzione di quello di certificazione energetica.

7 PER SAPERNE DI PIÙ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286 Decreto del Ministro dell.economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell.11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008 Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008 Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6 Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 Decreto del Ministero dell.economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25) Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010 Circolare dell.agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E Circolare dell.agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E Circolare dell.agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E Circolare dell.agenzia delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E Circolare dell.agenzia delle Entrate 1 luglio 2010, n. 39/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E Risoluzione dell.agenzia delle entrate 7 luglio 2008, n. 283/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, n. 295/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 14 luglio 2008, n. 299/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 1 agosto 2008, n. 335/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 1 agosto 2008, n. 340/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 1 dicembre 2008, n. 458/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 9 dicembre 2008, n. 475/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n. 215/E

8 Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 26 gennaio 2010, n. 3/E Risoluzione dell.agenzia delle Entrate 27 maggio 2010, n. 44/E Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell.enea I provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell Agenzia delle Entrate:

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