REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, NATANTI E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, NATANTI E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE"

Transcript

1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, NATANTI E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 80 del 23 dicembre 2004

2 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizione del servizio Art. 3 Condizioni di esercizio Art. 4 Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea Art. 5 Commissione comunale consultiva Art. 6 Numero delle autorizzazioni Art. 7 Concorso per l assegnazione delle autorizzazioni Art. 8 Contenuti del bando Art. 9 Presentazione delle domande Art. 10 Titoli preferenziali Art. 11 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione Art. 12 Inizio del servizio Art. 13 Sosta su area pubblica Art. 14 Caratteristiche dei veicoli e dei natanti Art. 15 Contrassegni Art. 16 Locazione temporanea ed eccezionale Art. 17 Validità dell autorizzazione Art. 18 Trasferibilità dell autorizzazione Art. 19 Norme di comportamento dei conducenti in servizio Art. 20 Responsabilità nell esercizio del servizio Art. 21 Comportamento degli utenti Art. 22 Tariffe Art. 23 Collaborazione alla guida Art. 24 Interruzione del trasporto Art. 25 Reclami Art. 26 Addetti alla vigilanza Art. 27 Sospensione dell autorizzazione Art. 28 Rinuncia all autorizzazione Art. 29 Revoca dell autorizzazione Art. 30 Decadenza dell autorizzazione Art. 31 Procedimento per l emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia Art. 32 Sanzioni Art. 33 Disposizioni generali e finali

3 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Art. 2 Definizione del servizio 1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. 2. Il servizio di noleggio si rivolge all utenza che avanza richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Art. 3 Condizioni di esercizio 1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. 2. Ogni autorizzazione consente l immatricolazione di un solo veicolo o natante. E consentito, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni. 3. L autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo o natante. 4. Il servizio di noleggio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n 21, i titolari di autorizzazione possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane previsto dall art. 5 della legge 8 agosto 1985, n 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. 6. Nei casi di cui al comma precedente, punti b) e c), è consentito conferire l autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi l autorizzazione è reintestata al conferente. In caso di recesso il conferente può rientrare in possesso dell autorizzazione trascorso un anno dalla data del recesso. 7. In caso di conferimento dell autorizzazione l esercizio dell attività è consentito ad un conducente iscritto al ruolo previsto dall art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n Le modalità di esercizio del servizio debbono assicurare l osservanza delle norme a tutela dell incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

4 Art. 4 Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea 1. Previa autorizzazione della Giunta Municipale, i mezzi di trasporto in servizio da noleggio possono essere impiegati per l espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea. 2. Nel rispetto della vigente normativa, l autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. Art. 5 Commissione comunale consultiva 1. Con deliberazione della Giunta Municipale è istituita la Commissione comunale consultiva di cui all art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n La Commissione può proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ed è chiamata ad esprimere il proprio parere sul contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare. 3. La Commissione è così composta: a) Assessore alle Attività Produttive con funzione di Presidente; b) Responsabile del Settore Attività Produttive o suo delegato; c) Responsabile dell ufficio di Polizia Municipale o suo delegato; d) n 1 rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sul territorio; e) n 1 rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori. 4. Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti la Commissione sarà costituita dai soli componenti effettivamente designati. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore Attività Produttive. 6. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l ordine del giorno. 7. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 8. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 9. Ai fini dell assegnazione delle autorizzazioni, la Commissione svolge i seguenti compiti: a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall art. 8; b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull ammissione dei candidati; c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all art. 10 e redige la graduatoria di merito; d) trasmette la graduatoria alla Giunta Municipale per l adozione dei provvedimenti di competenza. 10. La Commissione dura in carica quattro anni a far data dalla esecutività del provvedimento di nomina e comunque lo scioglimento del Consiglio Comunale ne determina la decadenza; i componenti possono essere sostituiti in ogni momento, con provvedimento della Giunta Municipale, per dimissioni o dall associazione che li ha designati. Art. 6 Numero delle autorizzazioni 1. Il numero delle autorizzazioni operanti nel comune di Scarlino è determinato con atto deliberativo della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all art. 5 del presente regolamento, tenuto conto del numero di abitanti e della presenza di attività turistiche e produttive, oltre che del livello di domanda sul territorio.

5 Art. 7 Concorso per l assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di bando di concorso pubblico per titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all art Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dalla data in cui si siano rese disponibili una o più autorizzazioni ovvero dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l aumento del contingente. 3. Il bando di concorso è pubblicato sul B.U.R.T. ed è adeguatamente pubblicizzato a livello locale. Art. 8 Contenuti del bando 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: a) numero delle autorizzazioni da assegnare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell assegnazione; c) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell assegnazione; d) indicazione del termine di presentazione delle domande; e) indicazione del termine di chiusura dello scrutinio da parte della Commissione; f) schema di domanda per la partecipazione al concorso. Art. 9 Presentazione delle domande 1. Per partecipare all assegnazione delle autorizzazioni messe a concorso deve essere presentata domanda indirizzata al Comune di Scarlino Settore Attività Produttive, via Martiri d Istia n 1, su carta legale, in busta chiusa, riportante la scritta Bando di concorso per l assegnazione di autorizzazioni di N.C.C.. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità: a) nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale; b) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; c) di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste alla legge 31 maggio 1965, n 575, e successive integrazioni e modificazioni; d) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni; e) di essere iscritto nel ruolo di conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. di Grosseto ai sensi dell art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n 67; f) di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo o natante e la possibilità di gestire l autorizzazione in forma singola o associata; g) di avere la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco nel Comune di Scarlino presso cui i veicoli o natanti potranno sostare ed essere a disposizione dell utenza. 3. Nell eventualità in cui il candidato non abbia la disponibilità del veicolo o natante né della rimessa o pontile di attracco, il medesimo deve impegnarsi a presentare la relativa documentazione attestante la disponibilità entro sessanta giorni dalla comunicazione dell avvenuta concessione dell autorizzazione. 4. Alla domanda, nel caso che la sottoscrizione non avvenga davanti ad un impiegato del Settore Attività Produttive, deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6 Art. 10 Titoli preferenziali 1. In caso che siano presentate un numero di domande superiori alle disponibilità delle autorizzazioni previste dal bando, costituirà titolo preferenziale secondo il seguente ordine: a) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap; c) titolo di studio; d) titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. 2. A parità di titoli, l assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda presentata al protocollo generale del Comune. Art. 11 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione 1. A seguito dell espletamento delle procedure del bando pubblico è redatta apposita graduatoria di merito che resta valida due anni. I posti, che nel corso del biennio si rendessero vacanti, possono essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. Art. 12 Inizio del servizio 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell ufficio i soggetti risultati vincitori del pubblico concorso devono presentare: a) autocertificazione o certificato di iscrizione all albo delle imprese artigiane; b) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo da adibire a N.C.C.; c) documentazione attestante la disponibilità di una rimessa o pontile di attracco ubicati sul territorio del comune di Scarlino, presso cui il mezzo dovrà sostare e essere a disposizione dell utenza. 2. Il Responsabile del Settore Attività Produttive procede al rilascio dell autorizzazione, sulla quale sono riportati gli estremi del veicolo o natante da adibire al servizio. 3. Il servizio deve essere iniziato entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione, e ne dovrà essere data comunicazione scritta all Amministrazione Comunale, salvo gravi e comprovati motivi di ritardo. 4. Il mancato inizio dell attività entro il termine di trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione, costituirà motivo di decadenza ai sensi dell art. 30 del presente regolamento. Art. 13 Sosta su area pubblica 1. Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere individuate delle aree pubbliche sulle quali autorizzare lo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente. Art. 14 Caratteristiche dei veicoli e dei natanti 1. Gli uffici comunali competenti dispongono le necessarie verifiche sull idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente; qualora il mezzo non si trovasse nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare dell autorizzazione, entro il termine stabilito dal Responsabile del Settore Attività Produttive, è tenuto

7 al ripristino delle condizioni suddette od alla sua sostituzione, pena la sospensione dell autorizzazione ai sensi dell art. 27 del presente regolamento. 2. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento. 3. I veicoli adibiti a noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve essere data notizia all utente. 4. Tutti i nuovi veicoli e natanti adibiti a servizio di noleggio con conducente, devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap. Art. 15 Contrassegni 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio ed essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, inamovibile, di forma rettangolare delle dimensioni di cm. 8,0 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione, recante le seguenti scritte: sulla parte superiore, la scritta Comune di Scarlino e N.C.C. ; al centro lo stemma del comune; nella parte inferiore, il numero dell autorizzazione. 2. I natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati degli stessi contrassegni, anteriore e posteriore, e targhetta indicati al comma 1, applicati in maniera tale da essere visibili dall esterno. Art. 16 Locazione temporanea ed eccezionale 1. La Giunta Municipale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. 2. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni, il cui accertamento compete all ufficio Attività Produttive: a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all esercizio del noleggio con conducente ed operanti nel comune o nella provincia; b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione; c) l autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo. Art. 17 Validità dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale ha validità illimitata ed è soggetta a rinnovo annuale con apposito visto da parte del Responsabile del Settore Attività Produttive da apporsi entro il 15 dicembre. 2. Ogni cinque anni l autorizzazione è sottoposta ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l esercizio della professione, nonché dei documenti di circolazione del veicolo adibito al servizio, secondo le modalità stabilite dall Amministrazione Comunale. La verifica può essere effettuata anche mediante ricorso a dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445.

8 3. L autorizzazione deve essere restituita all ufficio Attività Produttive del Comune di Scarlino in caso di sospensione temporanea, decadenza o revoca. Art. 18 Trasferibilità dell autorizzazione 1. L autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta al ruolo di cui all art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n 67, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare l autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Attività Produttive, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo di cui all art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n 67, ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Al titolare che abbia trasferito l autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Art. 19 Norme di comportamento del conducente in servizio 1. Nell esercizio dell attività il conducente del mezzo ha l obbligo di: a) prestare il servizio; b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; c) assicurare che il veicolo o natante sia pulito esternamente ed internamente e in perfetto stato di efficienza; d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; e) prestare servizi nei confronti dell utenza portatrice di handicap garantendo tutta l assistenza necessaria per la loro salita e discesa dal veicolo o natante, oltre che degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità; f) rispettare la disciplina tariffaria; g) effettuare gratuitamente il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap ed accogliere gratuitamente sul veicolo o natante i cani-guida che accompagnano soggetti non vedenti; h) tenere a bordo del veicolo o natante tutti i documenti inerenti all attività dell esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza; i) esporre in modo ben visibile sul veicolo o natante la tabella con il sistema di tariffazione in vigore, il numero dell autorizzazione ed il numero telefonico dell ufficio comunale a cui l utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione; j) consegnare all ufficio di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all interno del veicolo o natante; k) comunicare, entro dieci giorni, all ufficio Attività Produttive le eventuali variazioni di domicilio, di rimessa o attracco, le modifiche alle caratteristiche

9 costruttive o funzionali del veicolo o natante ovvero le variazioni identificative dello stesso; l) percorrere, per recarsi nel luogo indicato, l itinerario più vantaggioso per l utente in termini economici, salvo espressa richiesta dell utente ovvero quando ricorrono documentabili casi di forza maggiore; 2. Ai conducenti dei veicoli e dei natanti è fatto divieto di: a) fumare durante il trasporto; b) far salire sul veicolo o natante persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; c) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo o natante; d) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap; e) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti; g) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l esercizio dell attività; h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, recante il regolamento di esecuzione del codice della strada. 3. Qualora dovessero ricorrere gravi motivi per rifiutare il trasporto di persone, il titolare dell autorizzazione farà accertare tali ragioni dagli agenti dell Ufficio di Polizia Municipale o comunque da appartenenti a Forze di Polizie o di Sanità Pubblica. 4. Ogni anomalia o guasto del contachilometri deve essere tempestivamente comunicata all ufficio Attività Produttive. Il servizio deve essere sospeso e potrà riprendere solo successivamente alla rimessa in pristino del contachilometri. Art. 20 Responsabilità nell esercizio del servizio 1. Eventuali responsabilità derivanti dall esercizio dell autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ed al suo dipendente. Art. 21 Comportamento degli utenti 1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto: a) fumare in vettura; b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito. Art. 22 Tariffe 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal decreto ministeriale 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, tenendo conto della potenza e del tipo dell autoveicolo. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l ufficio Attività Produttive. 2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente con natanti o veicoli a trazione animale è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore prima dell inizio del servizio; per il noleggio con conducente con autovettura o

10 motocarrozzetta il corrispettivo deve essere concordato nell ambito degli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. 3. Le tariffe devono essere adeguatamente pubblicizzate presso la rimessa o pontile di attracco, e sui mezzi di trasporto. 4. La Commissione consultiva di cui all art. 5 fissa i parametri minimi e massimi per l applicazione delle tariffe. Art. 23 Collaborazione alla guida 1. I titolari di autorizzazione per l esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della professione. 2. Il rapporto tra il titolare dell autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall art. 230/bis del Codice Civile. 3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare, al Responsabile del Settore Attività Produttive, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari. Art. 24 Interruzione del trasporto 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo non pagando la corsa poiché il servizio sarà da considerarsi non effettuato. Art. 25 Reclami 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all ufficio Attività Produttive o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Municipale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l adozione. Art. 26 Addetti alla vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta all ufficio Attività Produttive, all ufficio Polizia Municipale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Art. 27 Sospensione dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale può essere sospesa dal Responsabile del Settore Attività Produttive per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all esercizio dell attività di trasporto; b) violazione, per tre volte nell arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 32 del presente regolamento; c) violazione di norme amministrative o penali connesse all esercizio dell attività; d) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati o non idonei; e) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante. 2. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, previa acquisizione del parere della Commissione comunale di cui all art. 5, dispone sul periodo di sospensione

11 dell autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell infrazione e dell eventuale recidiva. Art. 28 Rinuncia all autorizzazione 1. Il titolare o l erede che intende rinunciare all esercizio del servizio deve presentare istanza scritta al Responsabile del Settore Attività Produttive. Art. 29 Revoca dell autorizzazione 1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, previa acquisizione del parere della Commissione comunale di cui all art. 5, dispone la revoca dell autorizzazione nei seguenti casi: a) quando, in capo al titolare dell autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale; b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell art. 27 del presente regolamento; c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell art. 18 del presente regolamento; d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni; e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento; f) quando il mezzo non risulta trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e quanto il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell autoveicolo stesso entro sessanta giorni dalla data di diffida; g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio; h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l esercizio del servizio; i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio; 2. L ufficio Attività Produttive trasmette copia dell atto di revoca all ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l adozione del provvedimento di competenza. Art. 30 Decadenza dell autorizzazione 1. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, previa acquisizione del parere della Commissione comunale di cui all art. 5, dispone la decadenza dell autorizzazione nei seguenti casi: a) per mancato inizio dell attività entro il termine di trenta giorni dall effettivo rilascio dell autorizzazione, salvo motivate proroghe eventualmente concesse; b) per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo continuativo superiore a due mesi e comunque per tre mesi nell arco di un anno; c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all art. 18 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo; d) per fallimento del soggetto titolare dell autorizzazione o qualora trattasi di società, per scioglimento della stessa; e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;

12 f) per essere incorso, nell arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; g) per l effettuazione del servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati i contributi assicurativi e previdenziali; h) per trasferimento della rimessa o dell attracco fuori del territorio comunale. 2. L ufficio Attività Produttive trasmette copia dell atto di decadenza all ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l adozione del provvedimento di competenza. Art Procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia 1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono emanati dal Responsabile del Settore Attività Produttive, previa comunicazione, in forma scritta, dell avvio del relativo procedimento amministrativo. Al titolare dell autorizzazione è concessa la possibilità di far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell avvio del procedimento e di richiedere audizione personale. 2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell autorizzazione. Art. 32 Sanzioni 1. Oltre ai provvedimenti sospensione, revoca e decadenza disciplinati dagli articoli precedenti, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica, ai sensi dell art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da a , nei seguenti casi: a) violazione delle norme comportamentali di cui all art. 19 e delle disposizioni concernenti gli obblighi e divieti espressamente sanciti dal presente regolamento; b) mancata comunicazione, all ufficio Attività Produttive, della sospensione del servizio per un periodo superiore a tre giorni; c) mancata vidimazione annuale dell autorizzazione: d) sostituzione temporanea alla guida al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate nell art. 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n 21; e) il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n 21; f) ogni anomalia o guasto del contachilometri; g) ogni altra infrazione, ancorché non espressamente contemplata, che possa costituire elemento negativo alle norme comportamentali e deontologiche della categoria. 2. Qualora l illecito sia commesso da un sostituito alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell impresa, l accertamento deve essere contestato anche al titolare dell autorizzazione come responsabile in solido. 3. L applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui alla legge 24 novembre 1991, n 689, e della legge regionale 28 dicembre 2000, n 81. Art. 33 Disposizioni generali e finali 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n 21, della legge regionale 6 settembre 1993, n 67, nonché delle altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

13 2. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni, ed ordinanze del Comune che sono in contrasto e/o incompatibili con quelle del presente regolamento.