Nota 2 marzo 2012, n Elenchi trimestrali facchini - Ulteriori indicazioni operative.

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1 Nota 2 marzo 2012, n Elenchi trimestrali facchini - Ulteriori indicazioni operative. Si fa seguito alla nota del 30 gennaio 2012 protocollo 655, riguardante il rilascio del nuovo servizio telematico obbligatorio "Regolazione trimestri", per fornire ulteriori indicazioni operative in base ai quesiti più frequenti finora pervenuti. 1. Quesito: Come occorre comportarsi, al fine di calcolare correttamente la retribuzione effettiva giornaliera, nel caso in cui il socio facchino sia inquadrato contemporaneamente nel trimestre su due PAT differenti? Esempio: Socio facchino che lavora per la stessa azienda, con un unico rapporto di lavoro su due stabilimenti con PAT differenti, per il 50% della prestazione lavorativa su PAT 0001 e per la restante parte sulla PAT Risposta: il premio speciale unitario non è compatibile con la registrazione di un facchino in più PAT, in quanto il premio è appunto unitario, vale a dire per persona e non è divisibile in base all'incidenza dell'attività lavorativa svolta eventualmente in diverse sedi dei lavori. La registrazione di un socio lavoratore contemporaneamente in più PAT/polizze, comporterebbe l'elaborazione e la richiesta di tanti premi speciali unitari per quante sono le PAT/polizze in cui il codice fiscale risulta registrato, quindi la cooperativa si troverebbe a versare per lo stesso socio lavoratore più premi speciali anziché un solo premio speciale unitario. Il versamento degli "ulteriori" premi speciali configura indebito, in quanto trattasi di somme non dovute in base alla normativa vigente. Pertanto il facchino non potrà che essere denunciato nell'ambito di un'unica PAT individuata dalla cooperativa. 2.1 Quesito: nel caso in cui un socio facchino sia stato assunto a metà marzo 2012, per calcolare la retribuzione effettiva giornaliera, come occorre comportarsi? Risposta: il premio trimestrale è soggetto alla riduzione di tanti terzi in caso di ingresso e recesso del socio. Ne consegue che le misure di premio sono dovute a persona per trimestre o frazione di trimestre indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate e, quindi, anche un solo giorno di attività lavorativa svolta nell'arco del mese solare comporta il pagamento del mese per intero. La retribuzione/compenso mensile deve essere divisa per 26 giorni lavorativi o per 25 giorni lavorativi nel caso di parasubordinati. 2.2 Quesito: poiché nel trimestre l'unico mese da dichiarare è marzo, ed il compenso ammonta a 900 Euro, occorre dividere la retribuzione soggetta sempre per 26, oppure la stessa va suddivisa per le giornate che vanno dalla data assunzione alla fine di marzo?

2 Risposta: Il premio speciale unitario prescinde dal numero delle giornate lavorative effettivamente prestate. Nel caso di socio facchino assunto a metà marzo, il premio speciale del trimestre gennaio/marzo è dovuto per il solo mese di marzo. Infatti, il premio speciale unitario è soggetto alla riduzione di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo. Di conseguenza anche se il socio nel mese è stato assente, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera effettiva, la retribuzione media giornaliera del mese non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile Il compenso del mese di marzo deve essere diviso per 26 giorni lavorativi o per 25 giorni lavorativi nel caso di parasubordinati:. 900 : 26 = 34, : 25 = 36,00 Detto importo deve essere adeguato al limite minimo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l'anno di riferimento. Ad esempio per il 2011 il limite minimo per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad 44,49 e per i collaboratori coordinati non occasionali è pari ad 48,19 fino a giugno e da luglio. (NOTA 1) Pertanto, l'importo da inserire per il socio facchino nel tracciato record sarà a seconda dei casi di 44,49 oppure di.48,19 (48,94 da luglio). 2.3 Quesito: in caso di cessazione dobbiamo utilizzare lo stesso criterio (dividere la retribuzione per 26 oppure la stessa va suddivisa per le giornate che vanno dalla data assunzione alla data di cessazione)? Se è corretto riproporzionare il divisore che criterio dobbiamo utilizzare? Risposta: la retribuzione mensile deve essere divisa per 26 giorni lavorativi o per 25 giorni lavorativi nel caso di parasubordinati. Il premio speciale unitario prescinde dal numero delle giornate lavorative effettivamente prestate. Esso è però è soggetto alla riduzione di tanti terzi in caso di ingresso e recesso del socio e pertanto è frazionabile soltanto per mese, e non è prevista la frazionabilità giornaliera. Ne consegue che le misure di premio sono dovute a persona per trimestre o frazione di trimestre (mese) e anche un solo giorno di attività lavorativa svolta nell'arco del mese solare comporta il pagamento del mese per intero. La retribuzione mensile deve essere divisa per 26 o per 25 al fine di determinare la retribuzione giornaliera media del mese. Questa retribuzione deve essere rapportata al limite minimo di retribuzione imponibile. Se la retribuzione giornaliera media calcolata è inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile deve essere riproporzionata al limite minimo. 3. Quesito: la variazione della percentuale part-time del socio facchino, nel corso del trimestre, è causa di "rottura del flusso"? Ad esempio: per i mesi di gennaio e febbraio il socio facchino svolge una prestazione lavorativa pari a 30 ore settimanali e nel mese di marzo pari a 25 ore settimanali. Come compilare il flusso? Risposta: se per "rottura del flusso" si intende che occorre inviare due record per lo stesso facchino, si precisa che deve essere inviato un unico record per trimestre. In caso di modifica della percentuale del part-time nel

3 corso del trimestre, nel campo "Numero ore lavorate" debbono essere riportate le ore medie giornaliere lavorate nel trimestre medesimo, su base sessagesimale nel formato ore.minuti (h.mm). Nell'esempio indicato gennaio e febbraio 30 ore settimanali, marzo 25 ore settimanali, nel campo "Numero ore lavorate" va inserito: Gennaio 30 ore settimanali : 6 = 5 ore giornaliere Febbraio 30 ore settimanali : 6 = 5 ore giornaliere Marzo 25 ore settimanali : 6 = 4 ore 10 minuti giornalieri ( ) : 3 = numero ore medie giornaliere lavorate nel trimestre, pari a h Quesito: nel caso di cessazione del rapporto a marzo 2012 ed erogazione dei ratei, ad esempio di tredicesima, ferie non godute ecc. nel mese di aprile tali somme devono essere dichiarate nel 2 trimestre? In caso affermativo come dobbiamo compilare il flusso? Risposta: nel caso prospettato l'erogazione di quote di retribuzioni/compensi avviene successivamente al recesso del facchino dalla cooperativa. Per le retribuzioni/compensi che saranno erogati da aprile 2012 non può essere utilizzato il servizio "Regolazione trimestri" già disponibile, in quanto lo stesso non è predisposto per trattare tale evento. La cooperativa, al momento, deve denunciare il facchino nell'elenco del primo trimestre indicando la retribuzioni minima in relazione alla tipologia di contratto applicato. Al fine di permettere alla cooperativa di dichiarare l'imponibile retributivo erogato in un momento successivo rispetto al mese di competenza, sono in corso di realizzazione gli adeguamenti procedurali necessari, di cui sarà data comunicazione al momento del rilascio. Per quanto riguarda invece gli elenchi dal 2007 al 2011, le somme erogate successivamente al recesso del socio devono essere dichiarate nel trimestre di riferimento. Ad esempio: il socio lavoratore recede dal contratto il 15 aprile La cooperativa eroga le retribuzioni/ compensi dei mesi da gennaio ad aprile 2008 nel mese di giugno Il socio deve essere denunciato nel 1 trimestre 2008 indicando la media giornaliera delle retribuzioni/compensi dei mesi di gennaio febbraio e marzo comprensiva della quota parte erogata a giugno e riferita a trimestre che si sta denunciando. Lo stesso socio deve essere denunciato nel secondo trimestre 2008, con data recesso 15 aprile 2008 e retribuzioni uguali alla media giornaliera delle retribuzioni di marzo e aprile comprensive dei compensi erogati a giugno, riferiti ai due mesi di presenza del secondo trimestre. Sebbene nell'esempio il socio receda dalla compagine societaria il 15 aprile, la retribuzione media mensile deve essere calcolata su 26 giorni, oppure su 25 se si tratta di socio con contratto di parasubordinati. 5. Quesito: se nella cooperativa sono presenti dei soci parasubordinati poniamo ad es. che per uno di loro non venga corrisposto nulla per il primo trimestre mentre nel mese di giugno viene corrisposto un compenso pari a euro per il 1 trimestre ed un compenso pari a euro per il 2 trimestre. Come dobbiamo compilare il/i flusso/i? Risposta: nel caso prospettato l'erogazione di quote di retribuzioni/compensi avviene in un momento successivo rispetto al mese di competenza, in costanza di rapporto associativo e di lavoro (la cooperativa non ha comunicato il recesso del socio). Per quanto concerne la base imponibile contributiva, la circolare INAIL n. 17 del 20 marzo 1998, aggiornata dalla circolare n. 39 del 15 ottobre 2010 per i soli aspetti oggetto di innovazione normativa, stabilisce che "dal combinato disposto degli articoli 29 T.U. e 48 TUIR, deriva che la nuova base imponibile contributiva è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex

4 articolo 48, comma 1, TUIR (determinato, tuttavia, con il criterio di competenza), ad esclusione: delle somme e dei valori ex articolo 48, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, TUIR, nonché delle somme ex articolo 29, commi 4 e 6, T.U. Tutte le somme e i valori non espressamente esclusi dall'imponibile devono ritenersi inclusi in quest'ultima". Per quanto sopra, occorre tenere presente il principio di competenza secondo cui sebbene il compenso di giugno sia riferito in parte ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (3.000 euro) e in parte ad aprile, maggio e giugno (3.600 euro), tale compenso deve essere considerato come compenso effettivo del mese di giugno. Pertanto, la cooperativa deve denunciare il socio lavoratore nell'elenco del primo trimestre (entro il 30 aprile), indicando la retribuzione minima in relazione alla tipologia di contratto applicata e denunciare il socio lavoratore nell'elenco del secondo trimestre (entro il 30 luglio), indicando la retribuzione effettiva percepita dal socio, tenendo conto del limite massimo di retribuzione imponibile previsto per i parasubordinati. 6. Quesito: come devono essere calcolate le retribuzioni effettive giornaliere nel caso di facchino che cambi PAT nel trimestre? Esempio: facchino che per i mesi di gennaio e febbraio è sulla PAT 1, a marzo viene spostato sulla PAT 2. La retribuzione effettiva giornaliera del facchino è pari a: - Euro 50,00 per il mese di gennaio - Euro 60,00 per il mese di febbraio - Euro 70,00 per il mese di marzo Premesso che nel tracciato bisogna compilare due record per facchino, inserendo per la PAT 1 la data di recesso e per la PAT 2 la data di ingresso, chiediamo conferma della correttezza del campo "Retribuzioni effettive giornaliere": - per la PAT 1 ( ) : 2 = ovvero 55 - per la PAT 2 va indicato 70 Risposta: si conferma che, nel caso in cui il socio facchino nel corso del trimestre cambi la PAT di riferimento, bisogna compilare due record. Per la PAT 1 deve essere inserita una data ingresso uguale o maggiore al 1 giorno del trimestre (se l'ingresso del facchino è avvenuto il primo giorno del trimestre o nel corso del trimestre) oppure uguale a se l'ingresso è precedente l'inizio del trimestre e una data recesso uguale a (ultimo giorno del mese di febbraio). Per la PAT 2 deve essere inserita una data ingresso uguale a (1 giorno del terzo mese del trimestre) e una data recesso uguale a se il socio prosegue il rapporto di lavoro con la cooperativa oltre il termine del trimestre. Le retribuzioni da inserire nel campo "Retribuzioni effettive giornaliere" del primo record riferito alla PAT 1 sono date dalla somma delle retribuzioni medie giornaliere dei mesi di gennaio e febbraio diviso 2, mentre le retribuzioni da inserire nel campo "Retribuzioni effettive giornaliere" del secondo record riferito alla PAT 2 sono date dalle retribuzioni medie giornaliere del mese di marzo. Si conferma quindi che nel campo "retribuzione effettiva giornaliera" va inserito:

5 - per la PAT 1 ( ) : 2 = 55 - per la PAT 2 = Quesito: campo "Numero ore lavorate" (solo per part-time). Il manuale dell'inail stabilisce che il numero delle ore giornaliere lavorate (numero ore settimanali/6 giorni) deve essere indicato su base sessagesimale. Si chiede conferma della correttezza del seguente esempio: - se il dipendente part-time lavora per due mesi a 20 ore settimanali e un mese a 30 ore settimanali il calcolo risulta essere il seguente: (20/6)=3,33 * 2 mesi = 6,66 (30/6)=5,00 * 1 mese = 5,00 Totale di 11,66/3 = 3,87 ovvero su base sessagesimale (0,87 * 60) = 3h e 52mm. Risposta: le ore medie giornaliere lavorate nel trimestre devono essere calcolate come segue: Mese 1-20 ore settimanali : 6 giorni = 3 ore e 20 minuti al giorno Mese 2-20 ore settimanali : 6 giorni = 3 ore e 20 minuti al giorno Mese 3-30 ore settimanali : 6 giorni = 5 ore e 00 minuti al giorno ( ) = 11 ore e 40 minuti : 3 = numero ore medie giornaliere lavorate nel trimestre, pari a h Quesito: si prospetta il seguente caso - mese di gennaio 2012 la retribuzione effettiva è pari a euro (1.700 mensili euro per straordinari) e avendo il socio dipendente lavorato tutto il mese la Retribuzione giornaliera sarà pari ad euro 69,23 euro (1.800 : 26). - mese di febbraio 2012 la retribuzione effettiva è pari a 900 euro mensili in quanto il socio dipendente lavorato per metà mese e per la parte restante è stato assente per malattia. In questo mese come deve essere quantificata la Retribuzione giornaliera? - mese di marzo 2012 la retribuzione effettiva è pari a 0 euro mensili in quanto il socio dipendente è rimasto assente per malattia. Anche in questo mese come deve essere quantificata la Retribuzione giornaliera? Qualora nei mesi del trimestre la Retribuzione giornaliera è differente in ciascun mese quale dato occorre indicare per la Retribuzione giornaliera del trimestre?

6 Risposta: occorre innanzi tutto precisare che il premio speciale facchini è un premio trimestrale e che a tal fine la retribuzione indicata nell'elenco per il calcolo di detto premio è la retribuzione giornaliera media del trimestre e non del singolo mese. Infatti, la retribuzione di un mese può differire da quella del mese successivo, pertanto, è necessario calcolare la media delle retribuzioni mensili e riportare tale importo nei tracciati. Per quanto riguarda "l'assenza dei soci per malattia", il decreto ministeriale 15 luglio 1987, all'articolo 2, stabilisce che i premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini "sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo". Inoltre, il decreto legislativo n. 423/2001 ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2007 le società cooperative devono pagare, per i soci lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, il premio in base alla retribuzione effettiva di ogni socio lavoratore. La retribuzione effettiva giornaliera non deve essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa, deve riguardare ogni singolo socio lavoratore e va moltiplicata per 26 giorni lavorativi per ogni mese del trimestre di riferimento (o per 25 giorni lavorativi nel caso di parasubordinati). Per quanto sopra, i periodi di malattia in cui il socio non ha prestato la propria attività lavorativa non possono essere equiparati al recesso dalla compagine societaria e la retribuzione giornaliera non può essere inferiore al limite minimo (ad esempio: per il ,49). Prevale dunque la disciplina speciale del DM 15 luglio 1987 che configura una contribuzione comunque agevolata. Si riporta di seguito l'esempio di calcolo della retribuzione media trimestrale da inserire per singolo socio con contratto di lavoro dipendente nel tracciato record. Per maggior chiarezza si utilizzano i dati salariali forniti nel quesito sostituendo il 2012 con il Infatti, non è possibile effettuare i conteggi per l'anno 2012 tenuto conto che non è ancora stata pubblicata la circolare relativa ai limiti minimi di retribuzione imponibile, che sarà comunque emanata in tempo utile per la comunicazione degli elenchi trimestrali del 1 trimestre 2012 (per il 2011 vedere circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011). - gennaio 2011 retribuzione effettiva per un socio 1.800,00 Retribuzione giornaliera 69,23 (1.800,00:26) - febbraio 2011 retribuzione effettiva 900 Retribuzione giornaliera 34,62 (900,00:26). La retribuzione è inferiore al minimale, pertanto la media deve essere calcolata sul minimale che è uguale ad 44,49 - marzo 2011 retribuzione effettiva 0,00 Retribuzione giornaliera 0,00 (0,00:26). La retribuzione è inferiore al minimale, pertanto la media deve essere calcolata sul minimale che è uguale ad 44,49 Media delle retribuzioni effettive del trimestre 2011 = (69, , ,49) : 3 = 52,77 Sul tracciato record deve essere riportato l'importo di 52,77 per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo Quesito: generalmente i soci facchini dipendenti maturano le mensilità aggiuntive ad es. rateo tredicesima. La stessa viene liquidata con il cedolino di dicembre. La retribuzione della 13a come influisce nel calcolo della Retribuzione giornaliera? Va considerata nel calcolo del trimestre interessato alla liquidazione oppure deve essere considerata in ogni mese per la competenza da attribuire allo stesso mese?"

7 Risposta: tenuto conto che il decreto legislativo n. 423/2001 stabilisce che le società cooperative devono pagare, per i soci lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, il premio in base alla retribuzione effettiva di ogni socio lavoratore e che come stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 1987 il premio speciale unitario facchini è trimestrale, la tredicesima deve essere considerata come retribuzione effettiva del mese di dicembre. 10. Quesito: per i soci facchini dipendenti part-time, non ci è chiaro come debba essere compilato il campo "Retribuzioni effettive orarie" in quanto la circolare n. 21 del 24/03/2011 nell'esempio di calcolo del premio per il socio facchino part-time rimanda con nota n. 80 al calcolo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti part-time (punto 6.2). Per tali soggetti il calcolo della Retribuzione effettiva deve essere quindi calcolato come per la generalità dei dipendenti part-time?" Risposta: come correttamente esposto nel quesito, il calcolo della retribuzione effettiva oraria part-time per i soci facchini è lo stesso della generalità dei lavoratori con contratto part-time. 11. Quesito: Per i soci facchini dipendenti part-time, per ore lavorate si intendono le ore retribuite comprensive delle ore di assenza per ferie, festività, astensione obbligatoria per maternità ecc? Le istruzioni per la compilazione del file precisano che in tale campo vanno indicate le ore settimanali : 6. Questo vale anche per un part-time che lavora a 12 ore distribuite dal lunedì al mercoledì?" Risposta: la base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. Sul punto il decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 19 dicembre1984, n. 863, all'articolo 5, comma 5 stabilisce che "la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". Le giornate di lavoro settimanale ai fini del calcolo delle ore lavorate per i contratti part-time sono sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali. Pertanto, se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2011 è 44,49 x 6 : 40 = 6,67. La risposta è quindi si. 12. Quesito: qualora al socio parasubordinato venga erogato un compenso nel mese di giugno per il periodo da gennaio a febbraio 2012 come dobbiamo indicare i dati relativi al 1 trimestre che ormai è già stato inviato?" Risposta: se il facchino non è receduto (la cooperativa non ha comunicato il recesso del socio) e la cooperativa ha erogato quote di retribuzioni/compensi in un momento successivo rispetto al mese/trimestre "di riferimento", il compenso deve essere indicato nell'elenco relativo al trimestre in cui il compenso deve

8 essere erogato. Quindi il compenso di giugno erogato per il periodo da gennaio a febbraio 2012 deve essere indicato nell'elenco del 2 trimestre 2012, da presentare entro il 30 luglio Quesito: Se nel corso del trimestre cambia la retribuzione giornaliera come bisogna calcolare il campo "Retribuzioni effettive giornaliere"? Esempio: gennaio e febbraio 45 - marzo 50 Bisogna indicare, per il trimestre, la retribuzione relativa a marzo (50 ), oppure bisogna calcolare una media (45 x 2 mesi) + (50 x 1 mese) / 3 =46.66? Risposta: in linea generale, il premio speciale unitario dovuto per i facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto è un premio trimestrale rapportato al settore di lavorazione ed alla retribuzione effettiva percepita dal socio lavoratore, non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. In caso di retribuzione giornaliera effettiva superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale è aumentato proporzionalmente. La retribuzione che deve essere indicata nel trimestre è la retribuzione media giornaliera del trimestre medesimo. Nell'esempio indicato: gennaio e febbraio 45 Euro, marzo 50 Euro retribuzione media giornaliera: ( ) : 3 = 46, Quesito: Il campo "Retribuzioni effettive giornaliere" deve essere confrontato con la retribuzione giornaliera minima in relazione alla tipologia di contratto, ovvero deve essere confrontato con l'importo presente nelle Circolari annuali "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno..."? Risposta: la retribuzione media giornaliera del mese deve essere confrontata con il limite minimo giornaliero previsto per la tipologia di rapporto di lavoro instaurato dal socio lavoratore con la cooperativa e rapportata a detto limite se inferiore. Nel campo "Retribuzione effettiva giornaliera" deve essere indicata la retribuzione minima se quella effettiva è inferiore alla minima oppure la retribuzione effettiva se questa è superiore a quella minima. Per i parasubordinati, la retribuzione effettiva non può essere superiore al limite massimo della retribuzione imponibile. In particolare, - rapporto di lavoro subordinato: la retribuzione effettiva deve essere dapprima ragguagliata al minimo contrattuale ed adeguata ad esso qualora inferiore. Inoltre, nel caso in cui detto limite contrattuale risulti inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, lo stesso deve essere adeguato a quest'ultimo minimale. Detto limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti è indicato nella circolare che riporta i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera che annualmente pubblica l'inail (es. anno Euro 44,49 - circolare n. 21/2011) -rapporto di lavoro parasubordinato: la retribuzione effettiva deve essere ragguagliata, qualora inferiore, al limite minimo previsto per i lavoratori parasubordinati e cioè al minimale previsto per il pagamento delle

9 rendite erogate dall'inail. Anche detto limite minimo di retribuzione giornaliera è indicato nella circolare annuale sui limiti minimi di retribuzione imponibile (es. anno 2011: fino al 30 giugno 2011 Euro 48,19 e dal 1 luglio 2011 Euro 48,44 - circolari n. 21/2011 e n. 49/2011). 15. Quesito: in caso di lavoratore parasubordinato che percepisce uno stipendio semestrale e lavora solo alcuni giorni all'anno, come deve essere calcolato il campo "Retribuzioni effettive giornaliere"? Risposta: se un socio lavoratore "parasubordinato" lavora ad esempio da gennaio a giugno 2012 e il compenso è erogato a giugno 2012, la cooperativa deve denunciare il socio lavoratore nell'elenco del primo trimestre 2012 (entro il 30 aprile), indicando la retribuzione minima e denunciare il socio lavoratore nell'elenco del secondo trimestre 2012 (entro il 30 luglio), indicando la retribuzioni effettiva percepita dal socio, tenendo conto del limite massimo di retribuzione imponibile previsto per i parasubordinati. 16. Quesito: campo "Numero ore lavorate", se il dipendente lavora 4 ore al giorno x 5 gg. alla settimana, il campo deve essere valorizzato con 3.33 (20/6)? Risposta: in caso di rapporto part-time, le giornate di lavoro settimanali sulle quali calcolare la retribuzione oraria sono sempre 6 anche se il lavoro è distribuito su 5 giorni. Inoltre le ore medie giornaliere lavorate nel trimestre devono essere indicate su base sessagesima nel formato ore.minuti (h.mm). Quindi nel campo "Numero ore lavorate" deve essere indicato 3.20 dato da 20 ore settimanali : 6 giorni. 17. Quesito: nell'adempiere alla redazione dell'interfaccia telematica necessaria all'invio dell'elenco dei facchini in forza, riscontro la necessità di avere alcuni chiarimenti in merito a dei valori da riportare. Per ogni socio bisogna inviare un record che riporti sia dati anagrafici che dati operativi relativi alla retribuzione. In merito a quest'ultimi ho seguenti dubbi: - Se un socio con tipo contratto "DI" (dipendente full-time), nell'ambito del trimestre, ha un aumento della retribuzione cosa devo riportare nel campo "Retribuzione effettiva giornaliera"? - Se un socio con tipo contratto "PT" (dipendente part-time), nell'ambito del trimestre, ha un aumento della retribuzione cosa devo riportare nel campo "Retribuzione effettiva oraria"? - Se un socio con tipo contratto "DI", nell'ambito del trimestre, ottiene il part-time e diventa 'PT' come mi devo comportare? Risposta: il premio speciale facchini è un premio trimestrale e, nel caso in cui il socio lavoratore sia stato presente per tutto il trimestre, la retribuzione da indicare nell'elenco per il calcolo del premio è la retribuzione giornaliera media del trimestre e non quella del singolo mese. Infatti, la retribuzione di un mese può differire da quella del mese successivo. Pertanto, è necessario calcolare la media delle retribuzioni mensili e riportare tale importo nei tracciati. Si riporta di seguito l'esempio di calcolo della retribuzione media trimestrale da inserire per singolo socio con contratto di lavoro dipendente nel tracciato record. - Mese di gennaio 2011 retribuzione effettiva per un socio 1.100,00 Retribuzione giornaliera 42,31 (1.100,00:26). La retribuzione è inferiore al minimale, pertanto la media deve essere calcolata sul minimale che è uguale ad 44,49 (NOTA 2)

10 - Mese di febbraio 2011 retribuzione effettiva 1.200,00 Retribuzione giornaliera 46,15 (1.200,00:26). - Mese di marzo 2011 retribuzione effettiva 1.300,00 Retribuzione giornaliera 50,00 (1.300,00:26). Media delle retribuzioni effettive del 1 trimestre 2011 = (44,49+46,15+50,00) : 3 = 46,88. Sul tracciato record deve essere riportato l'importo di 46,88 per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo In caso di aumento della retribuzione mensile percepita dal lavoratore part-time, vale lo stesso criterio, infatti la retribuzione da indicare per singolo record (trimestre) è sempre una retribuzione media nei tre mesi. La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. Nel caso in cui per il lavoratore nel trimestre cambi il tipo di contratto da tempo pieno a tempo parziale bisogna compilare due record. Per il primo record deve essere inserita una data ingresso uguale o maggiore al 1 giorno del trimestre (se l'ingresso del facchino è avvenuto il primo giorno del trimestre o nel corso del trimestre) oppure uguale a se l'ingresso è precedente l'inizio del trimestre e una data recesso uguale alla data di conclusione del contratto a tempo pieno. Per il secondo record deve essere inserita una data ingresso uguale alla data di inizio del contratto a tempo parziale e una data recesso uguale a se il socio prosegue il rapporto di lavoro con la cooperativa oltre il termine del trimestre. Le retribuzioni da inserire nel campo "Retribuzioni effettive giornaliere" del primo record sono date dalla media delle retribuzioni dei mesi in cui il socio ha lavorato a tempo pieno, mentre le retribuzioni da inserire nel campo "Retribuzioni orarie giornaliere" del secondo record sono date dalle retribuzioni orarie medie del periodo in cui il socia ha lavorato a tempo parziale. Le giornate di lavoro settimanale ai fini del calcolo delle ore lavorate per i contratti part-time sono sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali. 18. Quesito: è corretto il seguente conteggio? - gennaio 2011 retribuzione 1.131,00 : 26 = 43,50 - febbraio 2011 retribuzione 1.280,00 : 26 = 49,2 - marzo 2011 retribuzione 950,00 : 26 = 36,54 Totale 43,50+49,23+36,54 = 129,27 : 3 = 43,09 Nel campo "Retribuzione giornaliera effettiva" deve essere indicato 43,09, 129,27 o 44,49 che è il minimalè Risposta: la retribuzione giornaliera mensile deve essere rapportata al minimale prima di effettuare la media delle retribuzioni giornaliere effettive del trimestre.

11 Si riporta di seguito l'esempio di calcolo della retribuzione media trimestrale da inserire per singolo socio con contratto di lavoro dipendente nel tracciato record. Per il 2011 il minimale è pari a 44,49. - gennaio 2011 retribuzione effettiva mensile per un socio 1.131,00 Retribuzione giornaliera 43,50 (1.131,00:26). La retribuzione è inferiore al minimale, pertanto la media deve essere calcolata sul minimale che è uguale a 44,49. - febbraio 2011 retribuzione effettiva mensile 1.280,00 Retribuzione giornaliera 49,23 (1.280,00:26). - marzo 2011 retribuzione effettiva mensile 950,00 Retribuzione giornaliera 36,54 (950,00:26). La retribuzione è inferiore al minimale, pertanto la media deve essere calcolata sul minimale che è uguale ad 44,49 Media delle retribuzioni effettive del trimestre 2011 = (44,49+49,23+44,49) : 3 = 46,07 Sul tracciato record deve essere riportato l'importo di 46,07 per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo Quesito: è corretto il seguente conteggio? - gennaio 2011 retribuzione 1.350,00 : 26 = 51,92 - febbraio 2011 retribuzione 1.280,00 : 26 = 49,23 - marzo 2011 retribuzione 1.460,00: 26 = 56,15 totale 51,92+49,23+56,15 = 157,30 : 3 = 52,43 Nel campo "Retribuzione giornaliera effettiva" deve essere indicato 157,30 o 52,43? Risposta: il premio speciale facchini è un premio trimestrale ed a tal fine la retribuzione indicata nell'elenco per il calcolo di detto premio è la retribuzione giornaliera media del trimestre (data dalla somma delle retribuzioni giornaliere mensili diviso tre), che se inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile, deve essere rapportata a questo limite. Per il 2011 il minimale è pari a 44,49. Pertanto, nell'esempio indicato, la retribuzione da riportare nell'elenco trimestrale è 52,43 in quanto la retribuzione media giornaliera di ciascun mese è superiore al limite minimo per il Quesito: spesso i soci non lavorano tutto il mese, per calcolare la retribuzione media giornaliera si deve comunque dividere la retribuzione mensile effettiva per 26 giorni? Risposta: il decreto ministeriale 15 luglio 1987, all'articolo 2, stabilisce che i premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini "sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo". Di conseguenza anche se il socio non ha lavorato per tutto il

12 mese, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera effettiva, la retribuzione mensile effettiva deve comunque essere divisa per 26 giorni o 25 giorni in caso di parasubordinato. Se la retribuzione media giornaliera del mese è inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile deve essere rapportata a tale limite (ad es, per il 2011, euro 44,49 o 48,19). 21. Quesito: per le maternità e gli infortuni si deve utilizzare l'imponibile fiscale per la divisione? Risposta: il decreto ministeriale 15 luglio 1987, all'articolo 2, stabilisce che i premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini "sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo". Di conseguenza anche se il socio nel mese o nel trimestre è stato assente per maternità o infortunio sul lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera effettiva, la retribuzione media giornaliera del mese non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile (ad es. per il 2011, euro 44,49 o per i parasubordinati euro 48,19 fino a giugno e euro 48,94 da luglio). Prevale la speciale disciplina di cui al DM in quanto trattasi di disciplina agevolata. --- Note: (1)- L'INAIL pubblica annualmente la circolare sui limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo sia ordinario che speciale. Per l'anno 2011 v. le circolari n. 21/2011 e n. 49/2011 (quest'ultima aggiorna la circolare 21/2011 per le categorie di lavoratori con limiti di retribuzione imponibile che variano al variare delle rendite erogate dall'istituto). (2)- Vedi circolare INAIL n. 21 del 24 marzo 2011.

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