SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.

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1 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 487 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella Presidente Dott. PICCININNI Carlo Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria R. Consigliere ha pronunciato la seguente:sentenza sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO ROMA; e da: (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all avv. (OMISSIS), giusta procure speciali in calce al ricorso, e, limitatamente a (OMISSIS), anche all avv. (OMISSIS), come da procura speciale autenticata dal notaio (OMISSIS) di (OMISSIS); - ricorrenti - contro (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - e contro (OMISSIS), (OMISSIS); - intimate - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 3419, depositata in data 27 luglio 2011; sentita la relazione all udienza del 20 maggio 2013 del consigliere Dott. Pietro Campanile; sentiti gli avv.ti (OMISSIS)Scoca(OMISSIS)Maxia che hanno chiesto l accoglimento del ricorso; sentito l avv. (OMISSIS), che ha chiesto l inammissibilita e il rigetto del ricorso;

2 udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l inammissibilita del ricorso del P.G. e per il rigetto del 1, 2, 3 e 6 motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con separati atti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche (OMISSIS) proponevano opposizione di terzo avverso la sentenza n del 2006 con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di disconoscimento della paternita proposta da (OMISSIS) nei confronti del presunto padre (OMISSIS). 1.1 Con sentenze emesse in data 16 gennaio 2009 il Tribunale adito dichiarava inammissibili le opposizioni, rilevando che i predetti erano carenti di legittimazione, in quanto non titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello oggetto della sentenza di disconoscimento della paternita. 1.2 La Corte di appello di Roma, previa riunione dei giudizi scaturenti dai gravami proposti dai predetti, i quali avevano ribadito di aver interesse a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di disconoscimento, pronunciata sebbene l azione fosse stata proposta oltre il termine di decadenza previsto dall articolo 244 c.c., per aver (OMISSIS), tale divenuto il (OMISSIS) dopo il positivo esperimento dell azione di disconoscimento, proposto domanda di riconoscimento della paternita nei confronti di (OMISSIS), del quale gli stessi erano eredi, ha confermato la decisione di primo grado. 1.3 La corte territoriale ha affermato che l opposizione di terzo puo essere proposta solo quando dal giudicato possa derivare un pregiudizio diretto, e non nelle ipotesi, come quella della sentenza di disconoscimento della paternita, nei cui confronti colui che e indicato come padre naturale, escluso dal novero dei soggetti previsti dall articolo 244 c.c., e privo, in quanto solo mediatamente interessato dagli effetti della decisione di disconoscimento dell altrui paternita, di legittimazione. E stato altresi condiviso il giudizio di infondatezza in merito alla pretesa risarcitoria avanzata da (OMISSIS) circa una pretesa condotta illecita nella proposizione della domanda di disconoscimento avanzata nei confronti del (OMISSIS), rilevandosi, per le ragioni gia espresse in relazione alla mancanza di un nesso diretto fra l azione di disconoscimento della paternita e la successiva domanda di riconoscimento della paternita naturale, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita costituzionale dell articolo 244 c.c. e articolo 404 c.p.c. in relazione agli articoli 24, 29 e 30 Cost Per la cassazione di tale decisione hanno proposto distinti ricorsi il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, il quale ha dedotto unico e articolato motivo, nonche gli eredi (OMISSIS), i quali hanno formulato sette motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS).

3 Le parti private hanno prodotto memorie ai sensi dell articolo 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, che sostiene la propria legittimazione dovendosi la sua presenza ritenere immanente in ogni giudizio in cui sia richiesta la sua partecipazione, deduce che nella sentenza impugnata si riverbera il vizio della decisione con la quale era stata accolta la domanda di disconoscimento di paternita avanzata dal (OMISSIS), per non essersi in quel giudizio considerata la decadenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, prevista dall articolo 244 c.c., comma Passando all esame del ricorso proposto dagli eredi di (OMISSIS), gli stessi, deducendo con il primo motivo violazione o falsa applicazione dell articolo 404 c.p.c., comma 1, nonche degli articoli 269, 270, 274, 235, 244 e 253 c.c., sostengono che erroneamente la corte di appello avrebbe escluso la loro legittimazione a proporre opposizione avverso la sentenza di disconoscimento della paternita emessa ad istanza del (OMISSIS), sia perche il suo carattere antigiuridico (attesa la violazione del termine di decadenza di cui all articolo 244 c.c.) determinerebbe una lesione, di natura processuale e sostanziale, dell integrita e della certezza della famiglia legittima, sia perche, in ogni caso, l opposizione di terzo dovrebbe essere intesa come mezzo di tutela di qualsiasi situazione sostanziale che potrebbe essere pregiudicata dall attuazione della sentenza resa inter alios. 2.2 Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all esclusione del carattere giuridico, e non di mero fatto, nell interesse posto alla base dell azione esercitata dai ricorrenti. 2.3 Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell articolo 2043 c.c., anche in relazione all articolo 24 Cost., si sostiene che l esclusione di un danno ingiusto ed immediato per i ricorrenti, derivante dalla sentenza di disconoscimento in quanto emessa in violazione dell articolo 244 c.c. sarebbe errata, derivando tale pregiudizio dalla sottoposizione dei ricorrenti a un giudizio che non avrebbe potuto essere introdotto qualora non si fosse formato il giudicato sul disconoscimento della paternita. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell articolo 244 c.c., comma 3, sostenendosi che la Corte d appello avrebbe dovuto rilevare d ufficio la violazione del termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell azione di disconoscimento della paternita. 2.5 Con il quinto mezzo, in relazione all interesse delle parti al rispetto del termine richiamato nella censura che precede, si prospetta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 24, 113 e 103 Cost..

4 2.6 Con la sesta censura si denuncia motivazione omessa e contraddittoria in merito all esclusione dei presupposti dell azione risarcitoria proposta da (OMISSIS). 2.7 Viene infine sollevata questione di legittimita costituzionale dell articolo 395 c.p.c., n. 1, articolo 404 c.p.c. e articoli 244 c.c. e ss., in relazione agli articoli 24, 29 e 30 Cost., sostenendosi che l impossibilita per i terzi, titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del proprio status personale, di chiedere la revocazione della sentenze, il diniego del rimedio dell opposizione di terzo, nel caso di decisione frutto di dolo di una parte, priverebbero di ogni forma di tutela i terzi medesimi, in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate. 3 Deve in primo luogo rilevarsi l inammissibilita del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d appello, in quanto carente di legittimazione al riguardo. Vale bene richiamare, in proposito, l orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di disconoscimento di paternita promosso dal figlio maggiorenne il pubblico ministero interviene a pena di nullita, ai sensi dell articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di azione di stato, ma non puo proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile soltanto nei casi previsti dalla legge (Cass., 16 marzo 2007, n. 6302; Cass., 7 giugno 2006, n ; Cass., 15 novembre 2001, n ). 4 Passando all esame dell impugnazione proposta dagli eredi di (OMISSIS), deve ritenersi preliminare ed assorbente l esame della questione relativa alla possibilita per un soggetto indicato come padre naturale, o per gli eredi dello stesso, di intervenire, o di proporre opposizione ai sensi dell articolo 404 c.p.c., nel giudizio di disconoscimento di paternita promosso da colui che solo all esito del positivo esperimento di tale azione potra chiedere il riconoscimento di paternita. La risposta negativa data dalla corte territoriale a tale quesito merita di essere condivisa. A mente dell articolo 404 c.p.c., un terzo puo fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Come costantemente affermato da questa Corte, la paternita legittima non puo essere messa in discussione e neppure difesa da colui che e indicato come padre naturale, il quale, allorche deduca che l esito (positivo) dell azione di disconoscimento di paternita si riverbera sull azione di riconoscimento della paternita intentata nei suoi confronti, si limita in realta a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall articolo 404 c.p.c. presuppone in capo all opponente un diritto autonomo la cui tutela sia pero incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata (ex multis, Cass., n del 2012; Cass., n del Cfr.

5 anche Cass., n /2001, secondo cui il padre naturale non e legittimato neppure ad intervenire in appello in un giudizio di disconoscimento della paternita, essendo tale legittimazione riconosciuta a chi potrebbe proporre opposizione ai sensi dell articolo 404 c.p.c., rimedio esperibile solo da chi faccia valere un diritto autonomo e incompatibile col rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza opposta, e quindi solo a favore di chi sia pregiudicato in un suo diritto). E stato gia rilevato che tra il procedimento di disconoscimento della paternita legittima e quello instaurato per il riconoscimento della paternita naturale non sussiste un nesso di pregiudizialita, dal momento che il solo oggetto di quest ultimo giudizio e costituito per il dedotto padre biologico dal suo diritto ad escludere la paternita naturale ex adverso pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternita disconosciuta nell altro procedimento (Sez. 1, Sentenza n /2005). D altra parte, ne colui che sia indicato come padre naturale, ne i suoi eredi, sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternita e la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento e opponibile nei confronti di tali soggetti, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 430/2012). Inoltre, neppure e ammissibile, nel giudizio per il disconoscimento della paternita, l intervento di colui che e indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimita della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell azione di disconoscimento (Cass., n. 1784/2012). Non essendo colui che e indicato come padre naturale (e per lui i suoi eredi) legittimato a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di disconoscimento di paternita, il primo e il secondo motivo sono infondati. Del pari infondato e il terzo motivo, in quanto, a prescindere dal rilievo della Corte d appello circa l assenza di comportamenti dolosi o colposi nel giudizio relativo al disconoscimento di paternita, l evidenziata assenza di pregiudizialita della relativa pronuncia rispetto all esito del giudizio di riconoscimento della paternita non consente di ravvisare nel danno lamentato alcun profilo di concretezza e attualita. Se, invero, la sentenza che accoglie l azione di disconoscimento fa stato erga omnes, essa non puo produrre alcuna lesione, se non in una misura che non e giuridicamente apprezzabile, nei confronti di singoli soggetti, estranei al rapporto in questione, i quali non possono dolersi del fatto che un presunto figlio abbia fatto valere in giudizio il proprio diritto all accertamento della verita biologica circa la propria origine. Rimangono assorbiti;, stante l inammissibilita dell atto di impugnazione con il quale venivano dedotte, le censure attinenti alla pretesa nullita della decisione con la quale era stata accolta la domanda di disconoscimento della paternita del (OMISSIS), osservandosi, quanto alla questione di legittimita costituzionale

6 introdotta con il settimo motivo, che la stessa appare all evidenza manifestamente infondata, essendo ad essa sottesa una inammissibile confusione fra la carenza di legittimazione a proporre opposizione di terzo e diritto di difesa, che riguarda, secondo la stessa prospettazione dei proponenti, non l accoglimento della domanda di disconoscimento proposta da un terzo, bensi la successiva azione di riconoscimento di paternita nei confronti del loro dante causa, nell ambito di un autonomo giudizio nel quale il diritto di difesa potra essere esercitato senza alcun limite, se non quello derivante dall efficacia erga omnes della pronuncia in tema di disconoscimento di paternita. Come gia rilevato, la determinazione dei soggetti legittimati a proporre l azione di disconoscimento della paternita e una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioe ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verita biologica o della verita legale : una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale e il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore puo compiere. Ne vale opporre che l equilibrio tra verita legale, che tutela l unita della famiglia legittima (articolo 29 Cost.), e verita biologica (articolo 30 Cost.) e stato gia modificato dalla Legge n. 184 del 1983, con l ammettere la promozione dell azione di disconoscimento della paternita su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacche la nuova norma, prevedendo che l azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell interesse del figlio, da un curatore speciale, e rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell azione assunto dalla Legge n. 151 del 1975 (Corte cost., sent. n. 429 del 1991, con la quale e stata ritenuta l inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell articolo 244 c.c., u.c., in parte qua, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 30 Cost.). Il ricorso incidentale, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso del procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche da (OMISSIS), che condanna in solido al pagamento, in favore del (OMISSIS), delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimita, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge.

7 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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