Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)"

Transcript

1 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della V Commissione permanente SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE) (Seduta del 28 aprile 2009) Relatore di maggioranza: FRANCO SORDONI Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI sulle proposte di legge N. 289 a iniziativa del Consigliere Sordoni (Testo base) presentata in data 2 febbraio 2009 RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MARCHE N. 192 a iniziativa dei Consiglieri Brini, Capponi, Giannotti, Bugaro, Cesaroni, Ciriaci, Santori, Tiberi presentata in data 11 ottobre 2007 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1977, N. 9 DISCIPLINA DEL- L ORARIO DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE NELLE MARCHE N. 313 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Comi presentata in data 27 marzo 2009 ORARI DI APERTURA E TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MARCHE (Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell Assemblea legislativa) Testo base: proposta di legge n. 289 RELAZIONE ORALE (709)

2 REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Proposta di legge n. 289 Art. 1 (Oggetto) 1. L esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Marche per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie, è disciplinato dalle norme della presente legge. Art. 2 (Turni) 1. Entro il mese di novembre di ciascun anno il direttore generale dell ASUR adotta per ciascuna zona territoriale della regione il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo, ed entro il 31 marzo dell anno in corso, delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge. Il provvedimento è adottato su proposta pervenuta rispettivamente entro il primo novembre e il primo marzo dalle rispettive associazioni provinciali titolari di farmacia aderenti a Federfarma e dall Assofarm dove esistono farmacie comunali, e su parere degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio e dei comuni interessati. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 viene adottato non considerando i pareri pervenuti dopo i trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell anno precedente. Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. L orario settimanale minimo di apertura è stabilito in trentasei ore per le farmacie rurali e in trentotto ore per le farmacie urbane, equamente distribuite su cinque giorni e mezzo. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore e per orario notturno quello compreso dalle ore alle ore del giorno successivo. Testo modificato dalla Commissione Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, per festività e per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione. Soppresso Art. 2 (Turni) Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. Soppresso 1 bis. Le farmacie urbane restano aperte per un minimo di trentotto ore settimanali. 1 ter. Le farmacie rurali restano aperte per un minimo di trentasei ore settimanali. 1 quater. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore e per orario notturno quello compreso dalle ore alle ore 8.00 del giorno successivo.

3 REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo di chiusura pomeridiana di non meno di due ore. Il direttore generale dell ASUR, sentiti l Ordine provinciale dei farmacisti, il Sindaco del comune interessato, l Associazione provinciale di farmacia aderente a Federfarma e l Assofarm dove sono presenti farmacie comunali, può autorizzare le farmacie operanti nelle Comunità montane a non osservare la chiusura pomeridiana. 3. Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura determinata a norma del comma 1, gli orari relativi all apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, su proposta dell Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma e dell Assofarm, dove esistono farmacie comunali, sentito l Ordine provinciale dei farmacisti competente. Art. 4 (Flessibilità e deroghe) 1. Il direttore generale dell ASUR può autorizzare su proposta del Sindaco e acquisito il consenso dell Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma e dell Assofarm dove sono presenti farmacie comunali: a) di estendere l orario di apertura fino a quarantotto ore settimanali ripartito nel contesto di sei giorni; b) aperture diverse nell arco dell anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico nelle zone di villeggiatura, come definite ed individuate dalla legge regionale; c) maggiori aperture fino ad un massimo di tre giornate nell arco dell anno, in occasione di festività od eventi locali. Art. 5 (Farmacie di turno) 1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza minimo tra e , a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi. 2. Soppresso 3. Soppresso Soppresso Art. 4 (Flessibilità e deroghe) Art. 5 (Farmacie di turno) 1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza minimo tra e , a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi. 1 bis. Le farmacie rurali svolgono il turno in un bacino di utenza funzionale alla migliore erogazione del servizio e comunque non

4 REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA superiore a abitanti. Il turno è assicurato con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe. Art. 6 (Turno notturno) 1. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino successivo il servizio farmaceutico sarà assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a abitanti, a turno a battenti aperti sino alle ore 23.00, oppure con modalità che escludano il normale accesso ai locali e, successivamente, a chiamata fino all apertura del mattino, salvo diverso accordo tra l Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma, l Assofarm, dove esistono farmacie comunali, e il comune competente per territorio; b) negli altri comuni con più di abitanti, a turno e a battenti chiusi, salvo diverso accordo tra il titolare della farmacia interessata e il comune competente per territorio; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie anche di altri comuni e a chiamata. Art. 7 (Turno pomeridiano) 1. Durante la chiusura pomeridiana di cui all articolo 3, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a abitanti a turno e a battenti aperti; b) nei comuni con popolazione inferiore a abitanti a turno e a chiamata; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni e a chiamata. Art. 8 (Turno festivo) 1. Nei giorni festivi il servizio sarà svolto: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a abitanti, a battenti aperti senza intervallo pomeridiano; b) nei comuni con popolazione inferiore a abitanti a battenti aperti con intervallo pomeridiano a battenti chiusi; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le Art. 6 (Turno notturno) 1. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino successivo il servizio farmaceutico sarà è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a abitanti, a turno a battenti aperti sino alle ore , oppure con modalità che escludano il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza e, successivamente, a chiamata fino all apertura del mattino, salvo diverso accordo tra l Associazione provinciale titolari di farmacia aderente a Federfarma, l Assofarm, dove esistono farmacie comunali, farmacisti e il comune competente per territorio; b) identica c) identica Soppresso Art. 7 (Turno pomeridiano) Art. 8 (Turno festivo) 1. Nei giorni festivi il servizio sarà è svolto: a) identica b) identica c) identica

5 REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA farmacie più vicine anche di altri comuni, a battenti aperti fino alle ore 13 e a battenti chiusi dopo le ore 13; d) è facoltativa la chiusura infrasettimanale della farmacia nel giorno precedente o successivo a quello del turno domenicale. Art. 9 (Servizio a chiamata) 1. In caso di svolgimento del servizio a chiamata, il farmacista di turno deve essere reperibile e disponibile entro trenta minuti e a tale scopo è obbligatorio esporre all esterno della farmacia le idonee indicazioni. 2. Il servizio a chiamata è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico. Art. 10 (Ferie annuali) 1. Le farmacie possono osservare un periodo annuale complessivo di ferie non superiore a trenta giorni, fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sette giorni consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate. d) soppressa 1 bis. E facoltativa la chiusura infrasettimanale della farmacia nel giorno precedente o successivo a quello del turno domenicale. 1. Identico Art. 9 (Servizio a chiamata) 2. Il servizio a chiamata è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico. Se la ricetta è emessa dal medico di continuità assistenziale o dal pronto soccorso, la dizione urgente può essere omessa. Art. 10 (Ferie annuali) 1. Le farmacie possono osservare un periodo annuale complessivo di chiusura per ferie non superiore a trenta giorni ventiquattro giorni lavorativi. fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sette giorni consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate. 1 bis. Le farmacie possono godere delle ferie indicate al comma 1 secondo i turni determinati dal direttore della Zona territoriale dell ASUR nel rispetto di entrambi i seguenti requisiti: a) assicurare a ciascuna farmacia un periodo di chiusura per ferie di almeno sette giorni consecutivi; b) prevedere la possibilità di chiusura per ferie anche in giornate singole. Art. 11 (Segnaletica obbligatoria) 1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno, è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l orario di apertura e chiusura giornaliera dell esercizio. 1. Identico Art. 11 (Segnaletica obbligatoria)

6 REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. Solo le farmacie di turno nelle ore serali e notturne, terranno accesa un insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l individuazione, in conformità alle normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali. Nulla è dovuto per tasse comunali, provinciali e regionali. 2. Solo le farmacie di turno nelle ore serali e notturne, terranno tengono accesa un insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l individuazione, in conformità alle normative di cui al codice della strada ed ai regolamenti comunali. Nulla è dovuto per tasse comunali, provinciali e regionali. Art 11 bis (Funzioni amministrative) 1. Ciascuna Zona territoriale dell ASUR determina per il proprio ambito territoriale: a) entro il mese di marzo di ciascun anno il calendario delle ferie; b) entro il mese di novembre di ciascun anno il calendario per l anno successivo dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private, l ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio e la Conferenza dei Sindaci di cui all articolo 21 della legge 20 giugno 2003, n.13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale). 3. Sino all adozione dei calendari indicati al comma 1 resta in vigore la rotazione dell anno precedente. 4. Gli orari relativi all apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio. 5. II direttore della Zona territoriale dell ASUR può autorizzare su proposta del Sindaco e sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio: a) di estendere l orario di apertura delle farmacie rispetto a quanto previsto all articolo 3; b) aperture diverse nell arco dell anno in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico nelle zone di villeggiatura, come definite ed individuate dalla legge regionale; c) maggiori aperture fino ad un massimo di tre giornate nell arco dell anno, in occasione di festività od eventi locali;

7 REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA d) maggiori aperture presso i terminali di porti, di aeroporti, di stazioni ferroviarie a traffico internazionale. 6. I pareri indicati ai commi 2, 4 e 5 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Direttore della Zona territoriale dell ASUR o il Sindaco possono prescindere dagli stessi. Art. 12 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 3 (orario settimanale di apertura) da 100,00 a 500,00 euro; b) articolo 5 (farmacie di turno) da 100,00 a 500,00 euro; c) articoli 6, 7, 8 (turno notturno, turno pomeridiano, turno festivo) da 100,00 a 500,00 euro; d) articolo 9 (servizio a chiamata) da 100,00 a 500,00 euro; e) articolo 10 (ferie annuali) da 100,00 a 500,00 euro; f) articolo 11 (segnaletica obbligatoria) da 100,00 a 500,00 euro. 2. La funzione di controllo per il rispetto degli orari dei turni e ferie spetta al Sindaco della località in cui è ubicata la farmacia. 3. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all ASUR. 4. L ASUR comunica le violazioni accertate all ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti. 5. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, l ASUR può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo fino a quindici giorni. Art. 12 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) identica b) identica c) articoli 6, 7 e 8 da 100,00 a 500,00 euro; d) identica e) soppressa f) identica f bis) articolo 11 bis, comma 4, sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, da 100,00 a 500,00 euro. 2. Identico 3. Identico 4. Identico 5. Identico Art. 13 (Tavolo di concertazione) 1. Il tavolo di concertazione è costituito da Assessorato regionale alla sanità, ASUR, Zona territoriale, Federfarma regionale e provinciale, Ordine dei farmacisti, ed ha il compito di agevolare l attuazione di tutte le forme collaborative tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private, di attivare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto da parte delle farmacie delle disposizioni legislative relative al corretto rapporto tra Art. 13 (Tavolo di concertazione) 1. E istituito un tavolo permanente di concertazione in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. Il tavolo è composto da: a) assessore regionale competente in materia o suo delegato; b) dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;

8 REGIONE MARCHE 8 ASSEMBLEA LEGISLATIVA le farmacie e le altre categorie sanitarie, anche al fine di agevolare l accessibilità ai servizi da parte del cittadino. 2. Il tavolo si riunisce almeno una volta all anno, ovvero a richiesta delle parti, su convocazione del dirigente del servizio salute o suo delegato. c) direttore dell ASUR o suo delegato; d) direttore di ciascuna Zona territoriale dell ASUR o suo delegato; e) un rappresentante delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale dei titolari di farmacie privati; f) un rappresentante di ciascuna organizzazione provinciale più rappresentativa dei titolari di farmacie privati; g) un rappresentante di ciascun ordine provinciale dei farmacisti; h) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti del malato più rappresentative a livello regionale. 2. Il tavolo è costituito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Il tavolo ha il compito di agevolare l attuazione di tutte le forme collaborative tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private, di attivare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto da parte delle farmacie delle disposizioni legislative relative al corretto rapporto tra le farmacie e le altre categorie sanitarie, anche al fine di facilitare l accessibilità ai servizi da parte del cittadino. 4. Il tavolo si riunisce almeno una volta all anno o a richiesta delle parti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Art. 13 bis (Abrogazioni) 1. Sono abrogate: a) la l.r. 28 marzo 1977, n. 9; b) la l.r. 29 marzo 1991, n. 9; c) la l.r. 23 luglio 1996, n. 29. Art. 13 ter (Disposizioni transitorie) 1. Per l anno 2009 restano fermi i calendari delle ferie già determinati ai sensi della l.r. 9/1977, prima dell entrata in vigore della presente legge, qualora il direttore della Zona territoriale dell ASUR interessata non determini un nuovo calendario. 2. Il nuovo calendario è determinato su proposta dei Sindaci interessati, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei titolari di farmacie pubbliche e private e l ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

9 REGIONE MARCHE 9 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Proposta di legge n. 192 Art. 1 (Modifica dell articolo 2 della l.r. 9/1977) 1. L articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche), è sostituito dal seguente: Art. 2 Le farmacie urbane e rurali che non sono di turno debbono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana per una durata complessiva non inferiore a 42 ore settimanali. Nel rispetto di tali limiti l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e di chiusura della farmacia tra le ore sette e le ore ventidue, non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.. Art. 2 (Modifica dell articolo 3 della l.r. 9/1977) 1. Il primo comma dell articolo 3 della l.r. 9/ 1977 è abrogato. Art. 3 (Modifica dell articolo 4 della l.r. 9/1977) 1. L articolo 4 della l.r. 9/1977 è abrogato. Art. 4 (Modifica dell articolo 5 della l.r. 9/1977) 1. L articolo 5 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente: Art. 5 Nei giorni festivi le farmacie di turno, individuate ai sensi dell articolo 8, effettueranno un apertura almeno di 10 ore a battenti aperti.. Art. 5 (Modifica dell articolo 8 della l.r. 9/1977) 1. L articolo 8 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente: Art. 8 Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle farmacie urbane e rurali che sono di turno, le turnazioni settimanali e festive sono stabilite dal Sindaco, sentito l ordine provinciale dei farmacisti e la competente zona territoriale dell ASUR, in esecuzione di quanto disposto dall articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali)..

10 REGIONE MARCHE 10 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 6 (Modifica dell articolo 9 della l.r. 9/1977) 1. Il primo comma dell articolo 9 della l.r. 9/ 1977 è sostituito dal seguente: Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell articolo 2..

11 REGIONE MARCHE 11 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Proposta di legge n. 313 Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina l esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Marche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie. Art. 2 (Competenze amministrative) 1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal direttore generale dell ASUR, sentiti i direttori delle zone territoriali che coordinano, ognuno per il territorio di competenza, le richieste dei sindaci dei Comuni interessati con le necessità espresse dall ordine provinciale dei farmacisti, e considerato il parere della Consulta regionale dei farmacisti. 2. Entro il mese di novembre di ciascun anno il direttore dell ASUR adotta per ciascuna zona territoriale della regione, in base a quanto disposto dalla presente legge, il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo, e delle ferie annuali. 3. Il provvedimento per le ferie è adottato sentito il parere della Consulta regionale dei farmacisti che deve pervenire entro il mese di marzo. 4. Il provvedimento di cui al comma 1 viene adottato non considerando i pareri pervenuti dopo i trenta giorni dalla richiesta. 5. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell anno precedente. Art. 3 (Orario settimanale di apertura) 1. L orario settimanale di apertura feriale è stabilito in un periodo complessivo non inferiore a 36 ore e non superiore a 42 ore per le farmacie rurali e un periodo non inferiore a 38 ore e non superiore a 44 ore per le farmacie urbane, intervallate da una chiusura pomeridiana. Tali ore sono equamente distribuite su cinque giorni e mezzo. 2. Per orario diurno si intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore e per orario

12 REGIONE MARCHE 12 ASSEMBLEA LEGISLATIVA notturno quello compreso dalle alle ore 8.00 del giorno successivo. 3. Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura, a norma del comma 1, gli orari relativi all apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie sono uguali su tutto il territorio comunale e sono stabiliti dal Sindaco del comune interessato, su proposta dell ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. 4. Il direttore generale dell ASUR può autorizzare, su proposta del Sindaco del comune interessato e acquisito il parere dell Ordine dei farmacisti, di estendere l orario di apertura fino a 48 ore settimanali ripartito nel contesto di sei giorni in funzioni di necessità stagionali in località climatiche o di maggiore presenze di persone a scopo turistico nella zona di villeggiatura come definite ed individuate dalla legge regionale. 5. Il direttore generale dell ASUR, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 4, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell arco dell anno, in occasione di festività o eventi locali. 6. Presso i terminal di porti, di aeroporti, di stazioni ferroviarie di traffico internazionale è consentito un maggior numero di ore di apertura. Art. 4 (Farmacie di turno) 1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno. 2. Le farmacie rurali svolgono il servizio in un bacino di utenza omogeneo a turno con farmacie dislocate in zone territoriali limitrofe, anche di comuni diversi. Art. 5 (Turni di servizio) 1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a abitanti a turno da tutte le farmacie a battenti aperti fino alle ore 22 o 23 a seconda delle esigenze locali e, successivamente a chiamata con il farmacista presente in farmacia fino all apertura del mattino salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie ed il comune competente per territorio;

13 REGIONE MARCHE 13 ASSEMBLEA LEGISLATIVA b) negli altri comuni con più di abitanti, a turno, a reperibilità tra tutte le farmacie del comune; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie anche di altri comuni e a reperibilità. 2. Durante la chiusura pomeridiana di cui all articolo 3, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a abitanti a turno e a battenti aperti, oppure con modalità che escludono il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza; b) nei comuni con popolazione inferiore a abitanti a turno e a reperibilità; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni e a reperibilità. 3. Nei giorni festivi il servizio sarà svolto: a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a abitanti, a battenti aperti senza intervallo pomeridiano, oppure con modalità che escludono il normale accesso ai locali per motivi di sicurezza; b) nei comuni con popolazione inferiore a abitanti a battenti aperti con intervallo pomeridiano a chiamata; c) nei comuni con meno di abitanti e nei comuni con farmacie rurali, a turno con le farmacie più vicine anche di altri comuni, a battenti aperti fino alle ore 13 e a chiamata dopo le E facoltativa la chiusura infrasettimanale delle farmacie per il recupero del turno domenicale, fermo restando il riposo di una giornata intera previsto dal CNL. Tale comportamento è uniforme e regolamentato dal direttore generale dell ASUR. Art. 6 (Servizio a reperibilità) 1. In caso di svolgimento del servizio a reperibilità il farmacista di turno deve essere disponibile in farmacia entro trenta minuti. 2. Il servizio a reperibilità è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico. Se la ricetta è emessa dalla guardia medica o pronto soccorso, la dizione urgente può essere omessa.

14 REGIONE MARCHE 14 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 7 (Ferie annuali) 1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali, salvo deroghe motivate per le farmacie uniche rurali, è stabilita in un periodo annuale complessivo non inferiore a dodici giorni lavorativi e non superiore a ventiquattro giorni lavorativi, fruibili in parte in un periodo di durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e, per il resto, anche in singole giornate. Art. 8 (Informazioni al cittadino) 1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno, è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile ed illuminata dal tramonto all alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l orario di apertura e chiusura giornaliera dell esercizio. 2. Le farmacie di turno hanno l obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa a forma di croce, della misura di almeno un metro quadrato per facciata, di colore verde. Art. 9 (Sanzioni) 1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni delle disposizioni sotto elencate si applicano le seguenti sanzioni: a) articolo 3 (orario settimanale di apertura) da 2.000,00 a 5000,00 euro; b) articolo 5 (farmacie di turno) da 100,00 a 500,00 euro; c) articoli 6, 7, 8 (turno notturno, turno pomeridiano, turno festivo) da 100,00 a 500,00 euro; d) articolo 9 (servizio a chiamata) da 100,00 a 500,00 euro; e) articolo 10 (ferie annuali) da 5.000,00 a ,00 euro; f) articolo 11 (segnaletica obbligatoria) da 100,00 a 500,00 euro. 2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all ASUR. L ASUR comunica le violazioni accertate all ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, ovvero lo stesso articolo venga violato due o più volte, l ASUR può

15 REGIONE MARCHE 15 ASSEMBLEA LEGISLATIVA ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo compreso tra due e quindici giorni. Art. 10 (Tavolo di concertazione) 1. Su richiesta della Consulta regionale dei farmacisti all Assessorato regionale alla salute, l assessore competente invita ad un tavolo di concertazione la stessa Consulta regionale dei farmacisti, l ASUR, Zona territoriale, e cinque rappresentanti dell UNCI rappresentativi anche dei comuni montani, al fine di facilitare l attuazione di tutte le forme di collaborazione tra il servizio sanitario e le farmacie pubbliche e private per agevolare l accessibilità ai servizi da parte del cittadino e di dirimere ogni controversia fra i vari soggetti interessati al servizio farmaceutico.

PARTE PRIMA. c. a chiamata: quando all esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

PARTE PRIMA. c. a chiamata: quando all esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito. 7208 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 5 Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

Dettagli

Testo unificato: proposta di legge n. 222/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.

Testo unificato: proposta di legge n. 222/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. Testo unificato: proposta di legge n. 222/9^ di iniziativa del consigliere Magno, recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20del 23 marzo 1984 sulla disciplina dell orario dei turni e

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 GIUGNO 2011 DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 GIUGNO 2011 DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 GIUGNO 2011 DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DELLE FARMACIE DELLA REGIONE CAMPANIA IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

proposta di legge n. 289

proposta di legge n. 289 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 289 a iniziativa del Consigliere SORDONI presentata in data 2 febbraio 2009 RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI DI SERVIZIO

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2004 Art. 1 NASTRO ORARIO Il nastro orario giornaliero, nell ambito

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE

Dettagli

Ordinanza Nr. 4 Serravalle Pistoiese, lì 04/02/2005

Ordinanza Nr. 4 Serravalle Pistoiese, lì 04/02/2005 COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Provincia di Pistoia) C.F. - P.I. 00185430477 Via Garibaldi 50 Serravalle Pistoiese Tel. 0573 9170 Fax. 0573 51064 e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

Comune di Rescaldina Provincia di Milano. Regolamentazione degli orari e dei turni dei distributori di carburanti sul territorio di Rescaldina.

Comune di Rescaldina Provincia di Milano. Regolamentazione degli orari e dei turni dei distributori di carburanti sul territorio di Rescaldina. Comune di Rescaldina Provincia di Milano Regolamentazione degli orari e dei turni dei distributori di carburanti sul territorio di Rescaldina. Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2007; Entrato

Dettagli

Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto)

Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto) Comune di Castel del Piano (provincia di Grosseto) REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO, DI SERVIZIO E DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO (Approvato con Deliberazione G.C. n. 89 del 08/07/2013) I N D I C E ART.

Dettagli

Prot. n. 76424 RI/04/8405 Novara lì 24 OTTOBRE 2008

Prot. n. 76424 RI/04/8405 Novara lì 24 OTTOBRE 2008 COMUNE DI NOVARA Via F.lli Rosselli n. 1 Prot. n. 76424 RI/04/8405 Novara lì 24 OTTOBRE 2008 Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

COMUNE DI TORRITA DI SIENA PROVINCIA DI SIENA ORDINANZA

COMUNE DI TORRITA DI SIENA PROVINCIA DI SIENA ORDINANZA Ordinanza num. 7 emessa in data 27/01/2014 COMUNE DI TORRITA DI SIENA PROVINCIA DI SIENA ORDINANZA Oggetto: Sistema distributivo dei carburanti - Determinazione dei criteri per l'articolazione degli orari

Dettagli

COMUNE DI MERGO Provincia di Ancona

COMUNE DI MERGO Provincia di Ancona COMUNE DI MERGO Provincia di Ancona ORIGINALE Registro Generale n. 12 ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI N. 12 DEL 24-11-2011 Ufficio: UFFICIO GIURIDICO-GESTIONALE SUAP Oggetto: DISCIPLINA DEGLI

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

È adottato e posto n vigore Il seguente

È adottato e posto n vigore Il seguente STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE

Dettagli

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

Orario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008.

Orario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008. Orario di lavoro le novità introdotte dall articolo 41 del decreto legge 112/2008. Il decreto legge 25.6.2008 n.112 convertito in legge n.33 del 2008 introduce una serie di modifiche alla normativa in

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIERA VENETA, MESTRINO E TOMBOLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIERA VENETA, MESTRINO E TOMBOLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. Allegato a) alla deliberazione di C.C. n. del CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIERA VENETA, MESTRINO E TOMBOLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. Rep. n. L anno 2014 il giorno

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza

Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza Legge Regionale Sardegna 22/8/2007 n. 9 (B.U.R 31/8/2007 n. 28) Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza Articolo 1 - Oggetto e finalità Oggetto e finalità 1. La presente

Dettagli

OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE

OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE OGGETTO TRASPORTO ASSISTITO PER IL TRASFERIMENTO AD ALTRO OSPEDALE QUESITO (posto in data 2 giugno 2010) A quale medico spetta, per legge, l accompagnamento di un malato durante il trasporto da un ospedale

Dettagli

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni: IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE

REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE REGOLAMENTO DELL ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 12 gennaio 2004, n. 178) INDICE Articolo 1 (Orario ordinario di lavoro e di servizio. Definizioni) Articolo 2 (Articolazione dell orario)

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.1 Oggetto del regolamento REGOLAMENTO PER L ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 72/2013 MODIFICATA CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 89/2013 E DELIBERA COMMISSARIALE N. 138/2013. Art.1 Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36. TESTO COORDINATO L.R. 16 giugno 2008, n. 36. Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina,

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

Regolamento sull Imposta di Soggiorno

Regolamento sull Imposta di Soggiorno Comune di COSTABISSARA Provincia di VICENZA Regolamento sull Imposta di Soggiorno (Approvato con deliberazione Consiliare n. 62 del 22 dicembre 2014) Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento

Dettagli

COMUNE DI Provincia di Treviso

COMUNE DI Provincia di Treviso Cod. modello 2.8.3 ordinanza fissazione orari.doc COMUNE DI Provincia di Treviso ORDINANZA Nr. DEL OGGETTO: Fissazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/05/2013 Foglio 2/6 L Amministrazione Comunale di Settimo Milanese, al fine di riconoscere e valorizzare

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom.

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom. LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 16 del 10 giugno 1985 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre

Dettagli

Breve guida pratica ad uso del supplente temporaneo. di Libero Tassella

Breve guida pratica ad uso del supplente temporaneo. di Libero Tassella Breve guida pratica ad uso del supplente temporaneo di Libero Tassella 1. Le graduatorie da utilizzare. Il dirigente scolastico dovrà comunque utilizzare le graduatorie di circolo o di istituto per il

Dettagli

Comune di Capannori Provincia di Lucca

Comune di Capannori Provincia di Lucca Allegato 1 Comune di Capannori Provincia di Lucca Regolamento Comunale per la disciplina dell orario di servizio e di lavoro 1 Premessa Il presente regolamento è approvato nel rispetto dei contratti vigenti.

Dettagli

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità

Modifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, emanato

Dettagli

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INDICE Art. 1 Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pag. 3 Art. 2 Criteri di iscrizione ed ammissione.pag.

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA «CIRCOLARE SULL ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL ORARIO DI LAVORO PRESSO

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA «CIRCOLARE SULL ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL ORARIO DI LAVORO PRESSO Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione ALLEGATO N. 2 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLA «CIRCOLARE SULL ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELL ORARIO DI LAVORO PRESSO LE RAPPRESENTANZE

Dettagli

La recente normativa in tema di data retention

La recente normativa in tema di data retention Security Summit Roma 11 giugno 2009 La recente normativa in tema di data retention Stefano Aterno Docente informatica giuridica La Sapienza di Roma www.studioaterno.it La normativa in vigore: in Italia

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

ORARIO DI LAVORO. 1) Tipi di orari e scelta dell orario di lavoro (personale non turnista)

ORARIO DI LAVORO. 1) Tipi di orari e scelta dell orario di lavoro (personale non turnista) ORARIO DI LAVORO 1) Tipi di orari e scelta dell orario di lavoro (personale non turnista) Il dipendente può scegliere con l apposito modello di svolgere il proprio orario di lavoro secondo una delle seguenti

Dettagli

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Oggetto

Dettagli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI Comune di Bellino Comune di Brossasco Comune di Costigliole Saluzzo Comune di Frassino Comune di Isasca Comune di Melle Comune di Valmala Comune di Venasca CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Art. 1. Definizioni. Art. 2. Rilevazione delle presenze

Art. 1. Definizioni. Art. 2. Rilevazione delle presenze COMUNE DI PRIOLO GARGALLO Provincia di Siracusa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI Approvato con Deliberazione della

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008

Dettagli

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE DELL ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI DELL ENTE Approvato con delibera di Giunta Municipale

Dettagli

C O M U N E DI IGLESIAS

C O M U N E DI IGLESIAS C O M U N E DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE. Approvato con deliberazione della Giunta comunale

Dettagli

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea

Dettagli

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative

REGOLAMENTO. della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative REGOLAMENTO della CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Sociali, Culturali, Sportive e Ricreative Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 14.06.2005 Il Segretario Generale (dott. Aldo Perasole) 1

Dettagli

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della

Dettagli

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2). L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2). Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della regione Promulga la seguente legge regionale: TITOLO

Dettagli

- Al comma 1 sostituire le parole indicati nel comma 3 del presente articolo con le parole definiti secondo le procedure di cui al comma 2 ;

- Al comma 1 sostituire le parole indicati nel comma 3 del presente articolo con le parole definiti secondo le procedure di cui al comma 2 ; CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI (Testo deliberato dal Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO COMUNALE PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Art. 1 - Principi generali del servizio sostitutivo. 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi

Dettagli

ACCORDO REGIONALE QUADRO SULL ORARIO DI LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI

ACCORDO REGIONALE QUADRO SULL ORARIO DI LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI Direzione Regionale del Veneto ACCORDO REGIONALE QUADRO SULL ORARIO DI LAVORO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI I Rappresentanti della Direzione Regionale del Veneto e delle Organizzazioni Sindacali regionali,

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 35

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 35 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 07.11.2012 - pag. 11 LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 35 Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie. Il Consiglio regionale Assemblea

Dettagli

Dalle Notizie in evidenza

Dalle Notizie in evidenza Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN VILLE STORICHE, CASCINE ANTICHE E STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE

Dettagli

COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA **********

COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA ********** COMUNE DI SALE MARASINO PROVINCIA DI BRESCIA ********** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 19.11.2014

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3. REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI (Approvato con atto consiliare n. 27 del 28.3.2011) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI CESSIONE DI SERVIZI

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli