Trattamento Economico della Dirigenza Medica LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE MEDICO

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1 Trattamento Economico della Dirigenza Medica LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE MEDICO

2 2 Struttura della retribuzione CCNL art. 33 TRATTAMENTO FONDAMENTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO INDENNITA DI ESCLUSIVITA L indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali

3 3 TRATTAMENTO FONDAMENTALE STIPENDIO TABELLARE INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA ASSEGNO AD PERSONAM (ove spettante)

4 4 STIPENDIO TABELLARE MENSILE COSTITUISCE UN TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E RICORRENTE, INDIPENDENTE DALL INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO, CHE DEVE ESSERE CORRISPOSTO PER TREDICI MENSILITÀ. DAL 1 GENNAIO 2003 SONO STATE CONGLOBATE NELLO STIPENDIO TABELLARE L INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE (fissata in Lire Euro ,00) UNA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (AL NETTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA). UNA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

5 EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLO STIPENDIO TABELLARE 5 stipendio tabellare dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo - importi annui lordi contratto CCNL , I biennio, articolo 42, comma 1 CCNL , I biennio, articolo 36, comma 3 CCNL , I biennio, articolo 36, comma 3 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 3 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 3 CCNL , I biennio, articolo 41, comma 1 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 1 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 2 CCNL , I biennio, articolo 17, comma 1 CCNL , I biennio, articolo 17, comma 2 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 1 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 2 decorrenza 1 dicembre novembre giugno luglio luglio dicembre gennaio febbraio gennaio febbraio gennaio gennaio 2009 I livello L L L L L , , , , , , ,90 II livello L L L N.B. gli importi espressi in lire devono essere intesi al netto della 13^ mensilità, mentre quelli espressi in euro sono comprensivi della 13^ mensilità (vedi art. 41 c. 1 del CCNL )

6 EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLO STIPENDIO TABELLARE 6 stipendio tabellare dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo - importi annui contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL , I biennio, articolo 42, comma 1 CCNL , I biennio, articolo 36, comma 3 CCNL , I biennio, articolo 36, comma 3 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 3 CCNL , II biennio, articolo 2, comma 3 CCNL , I biennio, articolo 41, comma 1 stipendio tabellare al 31/12/2002 compreso rateo 13 mensilità incremento annuo 01/01/2003 compreso rateo13 mensilità decorrenza 01/12/ /11/ /06/ /07/ /07/ /12/2003 Nuovo stipendio tabellare ,00 che si è così costituito , ,50 I Livello , , ,91 2 Livello , , , , , ,00 conglobamento IIS compreso rateo 13 mensilità conglobamento salario posizione compreso rateo 13 mensilità conglobamento salario di risultato TOTALE 7.170, , , ,00 N.B. gli importi sono riportati tutti in Euro e comprensivi della 13 Mensilità

7 INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE (contingenza nel diritto privato) 7 INDENNITÀ FISSA E RICORRENTE, CONGLOBATA NELLO STIPENDIO TABELLARE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2003 indennità integrativa speciale - importi annui lordi contratto decorrenza I livello II livello CCNL , I biennio, articolo 46, comma 2 6 dicembre 1996 L L CCNL , I biennio, articolo 36, comma 3 1 novembre 1998 L (*) (. 7170,00) parte conglobata (*) a seguito dell unificazione dei due livelli, la differenza è stata corrisposta in parte come assegno ad personam ed in parte come maggiorazione dell indennità di specificità medica

8 8 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ CLASSI E SCATTI VALORI ECONOMICI IN GODIMENTO AL 31 DICEMBRE 1996 (che con l aggiunta dei ratei maturati al 31 dicembre 1996) COSTITUISCE LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ (RIA) INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA Indennità fissa e ricorrente, corrisposta per 13 mensilità attribuita alla dirigenza medico veterinaria a decorrere dal 1 dicembre 1995 (CCNL , articolo 54 comma 3) 4. L indennità di specificità medica è fissata nei seguenti valori: - II livello dirigenziale : L I livello dirigenziale : L (CCNL , articolo 37 comma 2) Indennità di specificità medica che dal 1 agosto 1999 viene determinata in: Lire annui ( 7.746,84) (indennità corrisposta per 13 mensilità)

9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA 9 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA UNA COMPONENTE DEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEI DIRIGENTI MEDICI ISTITUITA DAL CCNL (decorrenza 31 dicembre 2003) CON IL QUALE È STATA CONTESTUALMENTE CONGLOBATA NELLO STIPENDIO TABELLARE UNA PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (CCNL , articolo 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti) 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: per 5.360,24 ( 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54; 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per 4.381,21 ( 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura procapite del fondo previsto dall'art. 54;

10 TRATTAMENTO ACCESSORIO 10 D.Lgs 165/2001 attuale art. 45 comma 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi Art. 40 comma 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

11 TRATTAMENTO ACCESSORIO 11 D.Lgs 165/2001 previgente Art. 45 comma 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) Alla produttività individuale; b) Alla produttività collettiva tenendo conto dell apporto di ciascun dipendente; c) All effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. D.Lgs 165/2001 attuale Art. 45 comma 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) Alla performance individuale; b) Alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) All'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

12 TRATTAMENTO ACCESSORIO 12 SALARIO DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE AZIENDALE INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO

13 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COME DEFINITA DAL CCNL La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti medici e veterinari ed è collegata all incarico conferito. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e da una parte variabile, la cui somma corrisponde al valore economico dell incarico attribuito in base alla graduazione delle funzioni. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione dei dirigenti, è costituita dai valori indicati per le due componenti, fissa e variabile, riportati nella tabella allegato n. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL , articolo 55) 7. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma 6, la retribuzione di posizione dei dirigenti, è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 3 del presente contratto.

14 GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI 14 Le aziende, in relazione alle articolazioni individuate nell atto aziendale, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima: complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna; grado di autonomia; affidamento e gestione di budget; risorse tecnico fisiche e finanziarie ricomprese nel budget; importanza e delicatezza della funzione esplicitata; svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, e controllo; grado di competenza specialistico funzionale o professionale; utilizzazione di metodologie e strumentazioni significativamente innovative; affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, e formazione; produzione di entrate proprie; valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali. vedi CCNL , articolo 51 comma 2

15 MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I TITOLARI DI INCARICHI DIPARTIMENTALI 15 Nel conferimento dell incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano, secondo l atto aziendale, più strutture complesse per la retribuzione di posizione, parte variabile, del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10. CCNL , articolo 39 comma 9) 9. Nel conferimento dell incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse - per la retribuzione di posizione parte variabile del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così determinati: Art. 39 del CCNL I biennio Fascia a) dell art. 56: L Fascia b) dell art. 56: L Fascia a) dell art. 57: L Fascia b) dell art. 57: L Rideterminati dall art. 8 del CCNI del 22/02/2001 in Fascia a) dell art. 56: ,00 Fascia b) dell art. 56: ,00 Fascia a) dell art. 57: ,00 Fascia b) dell art. 57: ,00

16 16 NON RIASSORBIBILITÀ DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Gli incrementi della retribuzione di posizione, definiti dai rinnovi contrattuali, non possono essere riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale assegnata sulla base della graduazione delle funzioni (CCNL , articolo 37, comma 4) 4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n.7

17 17 EQUIPARAZIONE IX - X livello Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non in servizio al 5 dicembre 1996, a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale. (CCNL , articolo 41, comma 1) 1. Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 secondo biennio economico dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non del DPR 384/1990 in servizio al 5 dicembre a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992.

18 ISTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA 18 Al 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, residua dopo il conglobamento nello stipendio tabellare dell importo stabilito dall articolo 41 del CCNL , viene unificata. Alla retribuzione minima contrattuale unificata si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire in base alla graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale unificata è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o per il conferimento di un incarico. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12, nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. CCNL , articolo 42 comma 1 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37 e 38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:

19 RIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE UNIFICATA 19 Nel caso di valutazione negativa (formulata dal collegio tecnico) alla scadenza dell incarico, che determini l'attribuzione di un incarico di minore valore economico, la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata può essere decurtata sino alla misura massima del 40%. CCNL , articolo 42, comma 3 3. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.

20 20 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI CON MENO DI 5 ANNI DI SERVIZIO Ai dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni di servizio (ai quali, in applicazione dell'articolo 41 del CCNL , non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale, in quanto conglobata nello stipendio tabellare) al compimento del quinquennio, previa valutazione positiva del collegio tecnico, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti derivanti dall eventuale conferimento di un incarico di maggior valore economico CCNL , articolo 42, comma 4 4. Ai dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28 del presente CCNL.

21 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE 21 La componente fissa della retribuzione di posizione (che a seguito dell applicazione dell articolo 41 del ccnl assume la denominazione di retribuzione di posizione minima contrattuale unificata) non è modificabile Mentre la determinazione della componente variabile aziendale della retribuzione di posizione è competenza delle singole aziende sulla base della graduazione delle funzioni e in relazione alle risorse disponibili nell apposito fondo. Di conseguenza il valore economico complessivo dell incarico attribuito è la risultante della somma della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata con la quota aggiuntiva di posizione variabile definita aziendalmente.

22 22 CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIVERSO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di una ristrutturazione organizzativa aziendale, in presenza di valutazioni positive sia del collegio tecnico che del nucleo di valutazione, al dirigente deve essere conferito un incarico di pari valore economico. (CCNL , articolo 39, comma 8) 8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.

23 EVOLUZIONE NEL TEMPO DEGLI IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 23 CCNL I biennio economico CCNL , I biennio economico CCNL , I biennio economico articolo 37, comma 1 CCNL , I biennio economico articolo 37, comma 3 CCNL , II biennio economico articolo 5, comma 1 CCNL , II biennio economico articolo 5, comma 3 CCNL , II biennio economico CCNL , II biennio economico articolo 3 e articolo 4 CCNL , I biennio economico articolo 37, comma 2 CCNL , I biennio economico articolo 42 CCNL , II biennio economico articolo 5, comma 2 CCNL , I biennio economico CCNL , II biennio economico Salta l evoluzione degli importi della retribuzione di posizione

24 CCNL I BIENNIO ECONOMICO 24 retribuzione di posizione dal 1 dicembre 1995 fissa II livello dirigenziale ex XI livello chirurgica ex XI livello medica ex XI livello territorio I livello dirigenziale ex X livello qualificato ex X livello ex IX livello>5 anni ex IX livello<5 anni importi annui lordi dati espressi in lire allegato 3 CCNL primo biennio economico variabile totale

25 CCNL II BIENNIO ECONOMICO 25 retribuzione di posizione dal 1 gennaio 1997 fissa II livello dirigenziale ex XI livello chirurgica ex XI livello medica ex XI livello territorio I livello dirigenziale ex X livello qualificato ex X livello ex IX livello>5 anni ex IX livello<5 anni importi annui lordi dati espressi in lire allegato 1 CCNL secondo biennio economico variabile totale

26 CCNL I BIENNIO ECONOMICO 26 Ai dirigenti assunti con incarico di direzione di struttura complessa a seguito di avviso pubblico pubblicato in gazzetta ufficiale in data successiva al 31 luglio 1999 oltre alla retribuzione di posizione compete, a decorrere dal 1 agosto 1999, un indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di lire per tredici mensilità. Nel conferimento dell incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano più strutture complesse la parte variabile della retribuzione di posizione è incrementata dal 35 al 50%,calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza.

27 CCNL II BIENNIO ECONOMICO articolo 3 e articolo 4 27 retribuzione di posizione al 31 dicembre 2001 fissa struttura complessa area chirurgica area medica territorio struttura semplice alta specializzazione dirigente equiparato dirigente<5 anni importi annui lordi dati espressi in di lire CCNL 1998_2001 articoli 3 e 4 secondo biennio economico variabile totale

28 CCNL I BIENNIO ECONOMICO articolo 37 comma1 28 retribuzione di posizione al 31 dicembre 2001 fissa struttura complessa area chirurgica 6.197,48 area medica 5.681,02 territorio 5.164,56 struttura semplice 5.721,30 alta specializzazione 4.100,66 dirigente equiparato 1.032,91 dirigente<5 anni 1.032,91 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL 2002_2005, articolo 37 comma 1, primo biennio economico variabile 4.204, , , , , , ,70 totale , , , , , , ,61

29 CCNL I BIENNIO ECONOMICO articolo 37 comma 2 29 retribuzione di posizione dal 1 gennaio 2002 incremento fissa struttura complessa area chirurgica 1.260, ,48 area medica 1.260, ,02 territorio 1.260, ,56 struttura semplice 694, ,10 alta specializzazione 445, ,86 dirigente equiparato 445, ,11 dirigente<5 anni 445, ,11 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL 2002_2005, articolo 37 comma 2, primo biennio economico variabile 4.204, , , , , , ,70 totale , , , , , , ,81

30 CCNL I BIENNIO ECONOMICO articolo 37 comma 3 30 retribuzione di posizione al 31 dicembre 2002 fissa variabile struttura complessa totale incremento della parte fissa dal 1 gennaio 2003 increment o fissa variabil e totale area chirurgica 7.457, , , , , , ,75 area medica 6.941, , , , , , ,32 territorio 6.424, , , , , , ,33 struttura semplice 6.416, , , , , , ,60 alta specializzazione 4.545, , ,16 668, , , ,56 dirigente equiparato 1.478, , ,16 668, , , ,56 dirigente<5 anni 1.478, , ,81 668, , , ,21 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL 2002_2005 primo biennio economico articolo 37, comma 3

31 CCNL I BIENNIO ECONOMICO articolo rideterminazione della retribuzione di posizione al 31 dicembre 2003 con l introduzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata struttura precedente nuova struttura struttura complessa fissa variabile totale tabellare minima area chirurgica 9.352, , , , ,51 area medica 8.835, , , , ,08 territorio 8.319, , , , ,09 struttura semplice 7.461, , , , ,36 alta specializzazione 5.214, , , , ,32 dirigente equiparato 2.146, , , , ,32 dirigente<5 anni 2.146, , , ,21 0,00 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL , articolo 42

32 CCNL II BIENNIO ECONOMICO articolo 5 comma 1 32 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2003 incremento struttura complessa area chirurgica 8.196,51 999,60 area medica 7.116,08 867,84 territorio 6.503,09 802,80 struttura semplice 5.735,36 435,60 alta specializzazione 2.374,32 435,60 dirigente equiparato 2.374,32 - dirigente<5 anni 0,00 - importi annui lordi dati espressi in euro CCNL secondo biennio economico, articolo 5, comma 1 dal 1 gennaio , , , , , ,32 0,00

33 CCNL II BIENNIO ECONOMICO articolo 5 comma 2 33 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 1 gennaio 2005 al 31 gennaio 2005 incremento dal 1 febbraio 2005 struttura complessa area chirurgica 9.196, , ,83 area medica 7.983, , ,56 territorio 7.385,89 993, ,13 struttura semplice 6.170,96 539, ,00 alta specializzazione 2.809,92 539, ,96 dirigente equiparato 2.374, ,32 dirigente<5 anni 0,00-0,00 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL secondo biennio economico, articolo 5, comma 2

34 CCNL II BIENNIO ECONOMICO articolo 5 comma 3 34 al 30 dicembre 2005 incremento struttura complessa area chirurgica ,83 222,60 area medica 9.057,56 193,32 territorio 8.379,13 178,80 struttura semplice 6.710,00 97,08 alta specializzazione 3.348,96 97,08 dirigente equiparato 2.374,32 - dirigente<5 anni 0,00 - importi annui lordi dati espressi in euro CCNL secondo biennio economico, articolo 5, comma 3 dal 31 dicembre , , , , , ,32 0,00

35 CCNL I BIENNIO ECONOMICO articolo a decorrere dal 1 gennaio 2007 la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, è così rideterminata struttura complessa al 30 dicembre 2006 incremento dal 1 gennaio 2007 area chirurgica , , ,08 area medica 9.250,88 territorio 8.557,93 struttura semplice 6.807,80 alta specializzazione 3.446,04 dirigente equiparato 2.374,32 dirigente<5 anni 0,00 importi annui lordi dati espressi in euro CCNL I BIENNIO ECONOMICO, articolo , , ,66 789, , , , , ,81 0,00

36 CCNL II BIENNIO ECONOMICO articolo 36 a decorrere dal 1 gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, è così rideterminata struttura complessa struttura semplice alta specializzazione dirigente equiparato dirigente<5 anni area chirurgica area medica territorio importi annui lordi dati espressi in euro al 31 dicembre , , , , , ,81 0,00 CCNL II BIENNIO ECONOMICO, articolo 5 incremento 714,68 714,68 714,68 456,56 223,46 166,92 - dal 1 gennaio , , , , , ,73 0

37 INDENNITÀ PER INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 37 Dirigenti assunti con incarico di direzione di struttura complessa, a seguito di avviso pubblico - data successiva al 31 luglio oltre alla retribuzione di posizione, compete un indennità annua lorda, erogata per 13 mensilità di l (. 9432,05) L indennità non è corrisposta in caso di mancato rinnovo dell incarico. Al finanziamento dell indennità di struttura complessa si provvede con le risorse del fondo di posizione: (fondo attraverso il quale si è finanziato e si finanzia: Indennità di specificità medica; Retribuzione di posizione minima unificata e variabile aziendale -; Equiparazione IX X; Indennità struttura complessa; Specifico trattamento economico) INDENNITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA valore economico che nel caso di mancato rinnovo dell incarico o dimissioni viene riattribuita al fondo di posizione CCNL , articolo 40, commi 1, 2, 3 1. Ai dirigenti di cui all art. 36 comma 4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di posizione - compete, a decorrere dal 1 agosto 1999, un indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L per tredici mensilità. 2. L indennità non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell incarico di direzione di struttura complessa. 3. All applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato nell art. 50. L indennità, all atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d anno.

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