LE NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE

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1 Periodico quindicinale FE n dicembre 2012 ABSTRACT LE NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE Con la Direttiva 2010/45/UE, la Commissione Europea ha inteso semplificare le procedure di fatturazione e conservazione della documentazione fiscale, con l obiettivo di armonizzare le regole di fatturazione dei Paesi aderenti alla Comunità. La direttiva comunitaria è stata recepita in ambito nazionale con il DL 216/2012, le cui disposizioni dovranno essere applicate dal EVOLUZIONE NORMATIVA La Direttiva 2010/45/UE, in vigore dal , risponde alla duplice esigenza di semplificare le procedure di fatturazione gravanti, anche in termini economici, sulle imprese e di omologare le relative regole in ambito comunitario per dare maggiore efficacia ai controlli svolti dalle autorità fiscali dei Paesi membri. Con l art. 1, DL 216/2012, c.d. Decreto Salva Infrazioni, da convertire in legge entro il , il Legislatore nazionale ha recepito le disposizioni comunitarie nell ordinamento nazionale, prevedendone l applicazione per le operazioni effettuate dal Successivamente, anche a causa della prematura fine della legislatura, il contenuto dell art. 1, DL 216/2012, è stato integralmente trasfuso nella c.d. Legge di Stabilità 2013, in corso di pubblicazione in GU. Considerata la portata delle nuove disposizioni, i cui riflessi operativi troveranno applicazione già dalle prime fatture emesse nel 2013, di seguito forniamo una prima panoramica delle modifiche apportate in ambito IVA (DPR 633/1972 e DL 331/1993), riservandoci un maggior approfondimento non appena disponibili i primi chiarimenti dell Agenzia delle Entrate. CONTENUTO DELLE FATTURE Il novellato art. 21, DPR 633/1972, prevede l obbligo di indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro, il numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Quando il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, è fatto obbligo di indicare il suo codice fiscale. All atto di ciascun acquisto le persone fisiche e gli enti non commerciali dovranno quindi comunicare al fornitore se l acquisto è effettuato nella sfera privata (nell ambito istituzionale per gli enti non commerciali) oppure nell esercizio di imprese, arti e professioni. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE In caso di operazioni che non comportano addebito d imposta, in fattura va indicata la specifica indicazione della tipologia di operazione effettuata (l indicazione della norma nazionale o comunitaria di riferimento diventa quindi un dato opzionale). Per le operazioni effettuate dal la fattura va quindi emessa obbligatoriamente anche in relazione alle sotto indicate tipologie di operazioni, tra le quali rientrano anche le RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 10

2 prestazioni di servizi ( generici e specifici ) territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato del committente extracomunitario. Relativamente alle prestazioni di servizi rese a committenti comunitari, l obbligo di emissione della fattura concerne tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2B ( generici e specifici ), ma è limitato alle sole operazioni in cui il debitore dell imposta è individuato nel committente comunitario. Pertanto, quando il debitore dell imposta è lo stesso prestatore italiano, chiamato a identificarsi nel Paese UE in cui l operazione rileva territorialmente, non sussiste l obbligo di emissione della fattura in ambito nazionale (si pensi, ad esempio, a un servizio di intermediazione immobiliare reso a una società tedesca per un immobile ubicato in Spagna; ai sensi dell art. 7-quater, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, l operazione rileva territorialmente in Spagna e il debitore dell imposta è individuato nel prestatore italiano, non nel committente tedesco, chiamato ad identificarsi ai fini IVA in Spagna per assolvere il tributo). In particolare, in luogo della norma di riferimento che giustifica la mancata applicazione dell imposta, nella fattura vanno indicate delle espressioni standardizzate, di seguito riepilogate. TIPOLOGIA OPERAZIONE Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972. Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972. Operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (eccetto quelle di cui al n. 6), ossia lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, ecc.). Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995. Cessione di oggetti d arte rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995. Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995. Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al regime del margine ex art. 74-ter, DPR 633/1972. Cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all art. 10, nn. da 1) a 4), DPR 633/1972), non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in altro Paese membro. Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità. Fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio. Operazioni soggette al reverse charge interno ex art. 17, c. 5 e 6, DPR 633/1972. Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere ex art. 17, c. 7 e 8, DPR 633/1972. Operazione non soggetta Operazione non imponibile Operazione esente DESCRIZIONE IN FATTURA Regime del margine - beni usati Regime del margine - oggetti d arte Regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione Regime del margine - agenzie di viaggio Inversione contabile Operazione non soggetta Autofatturazione Inversione contabile Inversione contabile RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 10

3 NUMERAZIONE DELLE FATTURE La numerazione progressiva delle fatture non va più collegata all anno solare ma a un numero progressivo che le identifichi in modo univoco. Parrebbe dunque possibile ricorrere a un unica numerazione progressiva, oppure a una numerazione specifica per ciascun anno solare (ad esempio, 2013/01, non più 01/2013). EMISSIONE DELLA FATTURA CON IL REGISTRATORE DI CASSA È prevista la possibilità di emettere fatture ordinarie e semplificate (si veda il relativo paragrafo) anche tramite gli apparecchi misuratori fiscali (ossia, i registratori di cassa). CONVERSIONE IN EURO Al fine di armonizzare le modalità di conversione in euro delle somme indicate in fattura in valuta estera, sono introdotte nuove regole applicabili sia alle operazioni interne, sia agli acquisti intracomunitari di beni. In particolare, con la modifica dell art. 13, c. 4, DPR 633/1972, e l abrogazione dell art. 43, c. 3, DL 331/1993, la conversione in euro degli ammontari espressi in valuta estera, va effettuata secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza di quotazione nel giorno di riferimento, il computo va effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È comunque possibile prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla BCE, utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell anno solare. REGOLE PREVIGENTI Operazioni interne: cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza, cambio del giorno antecedente più prossimo. Acquisti intracomunitari: cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura. NUOVA REGOLA GENERALE Cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura. alternativa Tasso di cambio BCE per tutte le operazioni effettuate nell anno solare. FATTURAZIONE DIFFERITA Con la modifica dell art. 21, c. 4, DPR 633/1972, è prevista la fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi rese al medesimo soggetto nell arco di un mese solare. In particolare, il ricorso alla fatturazione differita è ammesso: per le cessioni di beni, qualora all atto della consegna o spedizione sia emesso il DDT o un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l operazione; per le prestazioni di servizi, qualora le prestazioni rese siano individuabili attraverso idonea documentazione (ad esempio, rapporti giornalieri con gli interventi eseguiti). La fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, va poi emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il documento va quindi registrato nello stesso giorno della sua emissione ma l imposta va liquidata con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 10

4 FATTURA (E NOTA DI VARIAZIONE) SEMPLIFICATA Per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100, il nuovo art. 21-bis, DPR 633/1972, prevede la possibilità di emettere una fattura semplificata, recante solo le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente / prestatore, del rappresentante fiscale, nonché della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del cedente / prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario / committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; In alternativa, per i cessionari o committenti stabiliti nel territorio dello Stato, è possibile indicare il solo codice fiscale o il numero di partita IVA e, per quelli stabiliti in altro Paese comunitario, il solo numero di identificazione IVA loro attribuito dallo Stato di stabilimento. Dato che per le operazioni in ambito comunitario rilevanti ai fini IVA nel Paese del cliente è vietato il ricorso alla fattura semplificata, l indicazione del solo numero di identificazione del soggetto comunitario può riguardare soltanto le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (ad esempio, prestazioni su un bene immobile) rese a soggetti comunitari. f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla. Il ricorso alla fattura semplificata è ammesso anche per le note di variazione emesse ai sensi dell art. 26, DPR 633/1972, indipendentemente dal loro importo. In tal caso, nel documento rettificativo occorre indicare anche il riferimento alla fattura originale e le indicazioni specifiche oggetto di modifica. FATTURA SEMPLIFICATA Ammessa solo per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100. NOTA DI VARIAZIONE SEMPLIFICATA Ammessa a prescindere dall importo dell operazione. ESCLUSIONI La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, DL 331/1993 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 4) dell art. 10, DPR 633/1972) effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Paese comunitario, in cui è dovuta l imposta. In buona sostanza l esclusione riguarda le operazioni in cui il debitore dell imposta è il cessionario o committente, per le quali è richiesta (almeno nella generalità dei casi) la presentazione dei modelli INTRASTAT. È inoltre prevista la possibilità, previa emanazione di un decreto MEF, di elevare il limite che consente il ricorso alla fattura semplificata sino a 400, nonché di consentirne l emissione senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 10

5 di attività o da specifiche tipologie di soggetti. Di seguito un esempio della nuova fattura semplificata. Barca Srl - Partita IVA: FATTURARE A: Fattura n. 12 del 14/01/2013 Quantità Descrizione articolo Prezzo Importo complessivo 10 Astucci XVS - Astucci in similpelle 6,00 60,00 FATTURA ELETTRONICA Totale FATTURA con IVA 21% 72,60 Per stimolare il ricorso alla fatturazione elettronica sono rimossi i vincoli di natura tecnica che ne hanno sinora frenato l utilizzo, introducendo la possibilità di utilizzare anche tecnologie diverse dalla firma elettronica avanzata e dalla trasmissione elettronica di dati (EDI). In particolare, si considera fattura elettronica quella emessa o ricevuta in un qualsiasi formato elettronico (dunque non solo Xlm), fermo restando la necessità che sia subordinata all accettazione da parte del destinatario. La fattura elettronica (al pari di quella cartacea) si considera emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in un unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, continua a permanere la possibilità di inserire una sola volta le indicazioni comuni ai diversi documenti (purché la totalità delle informazioni siano accessibili per ogni fattura). Il soggetto che emette la fattura elettronica deve assicurare l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. L autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantite mediante: sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile; apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati; altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE Per quanto riguarda la modalità di conservazione delle fatture, è previsto che possano essere conservate in modalità solo elettronica anche quelle create in formato elettronico (ossia fatture che, pur se create in forma elettronica, non possono definirsi elettroniche per mancanza della loro accettazione da parte del destinatario) e quelle cartacee. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 10

6 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie (ossia, il momento a partire dal quale decorrono i termini per tutti i correlati adempimenti IVA), siano esse cessioni o acquisti, è fatto coincidere con l inizio del trasporto o della spedizione dei beni. Pertanto, per gli acquisti intracomunitari di beni il momento rilevante IVA non coincide più con l arrivo a destinazione dei beni in Italia, ma con l inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario (o a terzi per suo conto) dal territorio dello Stato membro di provenienza. In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene con mezzi del cedente o del cessionario. TIPOLOGIA OPERAZIONE REGOLE PREVIGENTI NUOVE REGOLE Cessioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari Consegna o spedizione Consegna in Italia o arrivo a destino in Italia Inizio del trasporto o della spedizione Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi della cessione si producono in un momento successivo alla consegna, l operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna. L emissione anticipata della fattura continua a rilevare ai fini degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, mentre il pagamento anticipato (totale o parziale) del corrispettivo non fa più insorgere l obbligo di emissione della fattura. Inoltre, per le cessioni e/o gli acquisti effettuati in modo continuativo (c.d. somministrazioni) nell arco di un periodo superiore al mese solare, l operazione si considera effettuata al termine di ciascun mese per la parte a questo riferibile. FATTISPECIE COMUNI REGOLE PREVIGENTI NUOVE REGOLE Fatturazione anticipata Pagamento anticipato Operazioni effettuate in modo continuativo Alla data di emissione della fattura (per l importo fatturato) Al pagamento del corrispettivo (limitatamente all importo pagato) Al pagamento del corrispettivo Alla data di emissione della fattura (per l importo fatturato) === Al termine di ciascun mese TERMINI PER LA FATTURAZIONE (E L INTEGRAZIONE DELLA FATTURA) Sono modificati anche i termini per l emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate e quelli per l integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario ricevute. In particolare, il termine ultimo per l emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (inizio del trasporto o spedizione). Il documento deve essere registrato negli stessi termini ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 10

7 Per gli acquisti intracomunitari, invece, non è espressamente stabilito uno specifico termine entro il quale occorre integrare la fattura ricevuta dal cessionario. Occorre, quindi, far riferimento al termine previsto per l annotazione della fattura, rispetto al quale il documento stesso deve essere preventivamente integrato, e quindi entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera. L imposta a debito va annotata nel registro fatture emesse con riferimento al mese di ricezione della fattura; l imposta a credito va annotata nel registro degli acquisti entro il termine di decadenza biennale ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972 (è stato quindi soppresso il precedente termine di registrazione coincidente con quello di annotazione nel registro fatture emesse). TIPOLOGIA OPERAZIONE ADEMPIMENTO REGOLE PREVIGENTI NUOVE REGOLE Cessioni intracomunitarie Emissione fattura All effettuazione dell operazione Acquisti intracomunitari Integrazione fattura Entro il mese di ricevimento e, comunque, entro 15 giorni Entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione Entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura È modificato anche il termine per l emissione dell autofattura in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto intracomunitaria entro il secondo mese successivo (in precedenza entro il mese successivo) a quello di effettuazione dell operazione (inizio del trasporto o spedizione). Il termine per l emissione del documento passa dal secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Il termine per l emissione della fattura integrativa in caso di ricevimento di una fattura di acquisto intracomunitario con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, passa dal quindicesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria, al giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Esempio 1 Acquisto intracomunitario con inizio del trasporto in data La fattura è ricevuta nella stessa data e quindi va integrata entro il 15.2 con riferimento al mese precedente. Esempio 2 Acquisto intracomunitario con inizio del trasporto in data La fattura è ricevuta il 8.2 e quindi va integrata entro il Esempio 3 Esempio 4 Acquisto intracomunitario con inizio del trasporto in data La fattura è ricevuta il 8.3 e quindi va integrata entro il Acquisto intracomunitario con inizio del trasporto in data Al la fattura di acquisto non è ancora stata ricevuta e quindi l acquirente nazionale è tenuto a emettere autofattura entro il REVERSE CHARGE Il novellato art. 17, c. 2, DPR 633/1972, prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Paese comunitario, siano adempiuti dal cessionario o committente nazionale secondo le disposizioni recate dagli artt. 46 e 47, DL 331/1993 (in RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 10

8 precedenza l obbligo di integrazione riguardava le sole prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972). Pertanto, dal viene meno la differenziazione introdotta dalla Legge 217/2011, c.d. Legge Comunitaria 2010, relativamente all obbligo di procedere all integrazione della fattura solo con riferimento alle prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da prestatori comunitari (si veda la FE n. 1/2012). Il ricorso all integrazione della fattura estera riguarderà quindi tutte le prestazioni di servizi ricevute (prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e prestazioni in deroga ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972), quando territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato. L obbligo di emissione dell autofattura continua a interessare le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ricevute da operatori extracomunitari. TIPOLOGIA OPERAZIONE B2B CEDENTE O PRESTATORE ADEMPIMENTI CESSIONARIO O COMMITTENTE ITALIANO Servizi generici ex art. 7-ter Comunitario Extracomunitario Integrazione fattura Emissione di autofattura Servizi specifici ex artt. 7- quater e 7-quinquies Comunitario Extracomunitario Integrazione fattura Emissione di autofattura Cessione di beni ex art. 7-bis Comunitario Extracomunitario Integrazione fattura Emissione di autofattura L obbligo di integrazione della fattura secondo le disposizioni ex artt. 46 e 47, DL 331/1993, comporta che in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l operatore nazionale sia tenuto a emettere autofattura (in unico esemplare) entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. In precedenza l art. 46, c. 5, DL 331/1993, prevedeva il ricorso all autofattura quando la fattura non era ricevuta entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; l autofattura andava poi emessa entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Inoltre, in caso di ricevimento di una fattura recante un corrispettivo inferiore a quello reale, il soggetto IVA nazionale è tenuto a emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (in precedenza entro il 15 giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria). PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L ESTERO Il DL 216/2012 non interviene sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi con l estero, mantenendo la distinzione introdotta dalla Legge Comunitaria 2010 tra servizi generici ex art. 7- ter, DPR 633/1972, e servizi specifici ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972 (si veda la FE n. 1/2012). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 10

9 MOMENTO EFFETTUAZIONE SERVIZI GENERICI B2B Si considerano effettuati alla data di ultimazione della prestazione o alla data di pagamento se antecedente. MOMENTO EFFETTUAZIONE SERVIZI SPECIFICI B2B Si considerano effettuati alla data di pagamento o alla data di emissione della fattura se antecedente. Tale distinzione opera sia con riferimento ai servizi resi a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari, sia per le prestazioni ricevute da soggetti passivi comunitari ed extracomunitari. Le prestazioni di servizi generici a carattere periodico o continuativo si considerano effettuate sulla base della progressiva maturazione dei corrispettivi o alla data di pagamento se antecedente. Le prestazioni effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti, anche parziali, nello stesso periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare sulla base delle spese sostenute dal prestatore per l esecuzione della prestazione. Tuttavia, dal 2013 i servizi generici resi a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari potranno essere fatturati entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell ultimazione del servizio (o del pagamento, se antecedente). Il medesimo termine va osservato per l emissione dell autofattura relativa a servizi generici ricevuti da operatori extracomunitari. Quando, invece, il servizio è ricevuto da un operatore comunitario, occorre seguire il dettato degli artt. 46 e 47, DL 331/1993; la fattura del fornitore comunitario va quindi integrata entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione, pur con riferimento al mese precedente. In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione del servizio, il cessionario nazionale è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo. I servizi specifici resi a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari continuano a dover essere fatturati con riferimento alla data di effettuazione dell operazione (pagamento o fatturazione anticipata). I servizi specifici ricevuti da soggetti passivi extracomunitari vanno autofatturati alla data di effettuazione dell operazione (pagamento o fatturazione anticipata), mentre, per quelli ricevuti da prestatori comunitari, si applicano comunque gli artt. 46 e 47, DL 331/1993 (pertanto se la fattura del prestatore comunitario è ricevuta prima dell ultimazione del servizio, occorrerà procedere comunque all integrazione del documento). DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI Alla determinazione del volume di affari concorrono tutte le operazioni effettuate dal soggetto passivo, comprese quelle prive del requisito della territorialità. OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI DAL Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE Prestazioni in deroga (non territorialmente rilevanti) rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE Cessioni di beni (non territorialmente rilevanti) effettuate verso soggetti stabiliti in altro Paese UE Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario Prestazioni in deroga (non territorialmente rilevanti) rese a soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 9 di 10

10 Cessioni di beni (non territorialmente rilevanti) effettuate verso soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario Dal computo del volume di affari restano escluse (come in precedenza) le sole cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività separate. Le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia, pur partecipando alla formazione del volume di affari IVA, non concorrono alla formazione del plafond dei c.d. esportatori abituali. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 10 di 10

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