SINTESI DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO ENTRATO IN VIGORE IL 1 MARZO 2007

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1 SINTESI DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO ENTRATO IN VIGORE IL 1 MARZO 007 ASSUNZIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO. L assunzione della lavoratrice può avvenire: a) a tempo indeterminato; b) a tempo determinato: il rapporto di lavoro ha un termine, alla cui scadenza il rapporto di lavoro cessa. È ammesso per oggettive ragioni tecniche, produttive organizzative o per sostituire lavoratrici assenti per malattia, per infortunio, per maternità, per motivi familiari o per assistenza a persone non autosufficienti ospitate in ospedali, case di riposo, ecc.. È obbligatoria l indicazione per iscritto del termine, altrimenti il rapporto si considera a tempo indeterminato: la forma scritta non è necessaria per rapporti di lavoro occasionali di durata non superiore a 1 giorni. LAVORO RIPARTITO. Con contratto stipulato in forma scritta è possibile assumere due lavoratrici che si obbligano insieme a svolgere la prestazione lavorativa: ciascuna di esse risponde dell esecuzione dell intera prestazione lavorativa. Contratto stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascuna lavoratrice, la distribuzione dell orario giornaliero settimanale, mensile o annuale tra le due lavoratrice, ed il luogo di esecuzione della prestazione. Possibilità per le lavoratrici di concordare in qualunque momento sostituzioni fra di loro e modifiche alla collocazione dell orario di lavoro di ciascuna. Divieto di farsi sostituire da terze persone. L intero rapporto di lavoro di entrambe le lavoratrici si estingue in caso di dimissioni o di licenziamento di una delle lavoratici obbligate. Possibile però; a) diverso accordo; b) concordare tra datore di lavoro e lavoratrice non licenziata o non dimessasi che l intera prestazione venga svolta dalla sola lavoratrice rimasta (con un normale contratto di lavoro individuale) o che il lavoro ripartito continui con una nuova compagna di lavoro. LETTERA DI ASSUNZIONE. Il datore deve rilasciare alla lavoratrice una lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro; la categoria della lavoratrice; la durata del periodo di prova; se la lavoratrice convive con la famiglia; la durata dell orario di lavoro e la sua distribuzione; eventuale tenuta di lavoro; la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica; la retribuzione; la previsione di eventuali spostamenti temporanei per la villeggiatura o altri motivi familiari; il periodo di ferie annuali; lo spazio per custodire le proprie cose. La lettera, firmata dal datore e dalla lavoratrice, deve essere scambiata. LAVORO MINORILE. È vietata l assunzione di minori di anni 16. È ammessa l assunzione di adolescenti se l attività è compatibile con le esigenze di tutela della salute e con l obbligo scolastico. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, se non in casi di forza maggiore. Il datore che intenda assumere un minore in situazione di convivenza deve farsi rilasciare da chi esercita la potestà una dichiarazione di consenso, sottoscritta dal Sindaco del comune di residenza. PERIODO DI PROVA. Le lavoratici sono soggette ad un periodo di prova, regolarmente pagato. Il periodo di prova è retribuito normalmente. La durata varia a seconda della categoria cui appartiene la lavoratrice domestica. DURATA DEL PERIODO DI PROVA lavoratrice di livello lavoratrici D e D super delle altre categorie 30 giorni lavorativi 8 giorni lavorativi Durante questo periodo sia il datore che la lavoratrice possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualunque momento senza dare preavviso. 1

2 Alla scadenza del periodo di prova il rapporto di lavoro è automaticamente confermato, se il datore non comunica per iscritto la disdetta alla lavoratrice. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL DATORE COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L IM- PIEGO. Il datore di lavoro deve comunicare l instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego il giorno precedente all inizio dell attività. Allo stesso modo si devono comunicare la cessazione e la trasformazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni. DENUNCIA ALL INPS. Denuncia dell assunzione all INPS entro il 10 giorno successivo alla scadenza del trimestre durante il quale la lavoratrice è stata assunta. L omissione della denuncia è punita con una sanzione amministrativa da 58 a euro per ogni lavoratore interessato. TERMINI PER LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE Assunzioni Assunzioni 1 aprile 1 luglio 30 giugno 30 settem. Assunzioni 1 genn. 31 marzo Entro 10 aprile Entro 10 luglio DENUNCIA ALL INAIL. Entro 10 ottobre Assunzioni 1 ottobre 31 dicem. Entro 10 gennaio Denuncia dell assunzione all INAIL entro le 4 ore successive. Il relativo contributo dovuto all INAIL è comunque riscosso dall INPS. L omissione della denuncia è punita con una sanzione amministrativa di 51,65 euro. ABOLITE LE COMUNICAZIONI ALLA QUESTURA. Sono stati aboliti gli obblighi di comunicare entro 48 ore all autorità di pubblica sicurezza l assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro ed anche l ospitalità data alla lavoratrice straniera. CONTRIBUTI OBBLIGO ASSICURATIVO. La lavoratrice deve essere obbligatoriamente assicurata: qualunque sia la durata della sua prestazione (al limite anche per una sola ora al mese) ed anche se il lavoro è saltuario. Obbligo di assicurazione anche se la lavoratrice è già assicurata come domestica da un altro datore di lavoro o per un altra attività o se è pensionata. Se la lavoratrice lavora contemporaneamente presso o più famiglie, ciascun datore deve versare singolarmente i contributi. VERSAMENTO. I contributi devono essere versati tramite conto corrente postale per trimestri solari entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento. TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 1 trimestre ge-feb-mar. trimestre ap-mag-giu. 3 trimestre lug-ago-set. 4 trimestre ott-nov-dic. Entro 10 aprile Entro 10 luglio Entro 10 ottobre Entro 10 gennaio In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione. La Finanziaria 007 prevede benefici fiscali a favore del datore di lavoro per le spese sostenute per l assunzione di lavoratrici domestiche: 1. nel caso di assunzione di una colf è concesso di dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati nell anno fino all importo massimo di 1.549,37 l'anno;. nel caso di assunzione di una badante il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di.100 l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa, se il reddito complessivo non supera RETRIBUZIONE ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE. Il datore deve pagare periodicamente la retribuzione che è composta da questi elementi: 1. retribuzione minima fissata dal contratto: varia a seconda della categoria di inquadramento;. eventuali scatti di anzianità: sono previsti 7 scatti di anzianità del 4% per ogni anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; 3. eventuale compenso in sostituzione di vitto e alloggio; alla lavoratrice che usufruisce di vitto e alloggio (o anche di uno solo dei due) spetta una indennità pari al valore convenzionale del vitto e dell alloggio, quando il rapporto di lavoro si interrompe con diritto alla retribuzione (ferie, festività, congedo matrimoniale, ecc.). Al vitto e all alloggio viene assegnato un valore convenzionale che viene considerato retribuzione a tutti gli effetti. Questo valore deve essere considerato per calcolare la 13 a mensilità e i contributi da versare; 4. eventuale superminimo: è un aumento di retribuzione rispetto al minimo contrattuale riconosciuto per meriti individuali della lavoratrice. La retribuzione deve rispettare i minimi contrattuali stabiliti per i diversi livelli di inquadramento nelle tabelle A-B-C-D-E-F-G (vedi scheda ). I minimi tabellari vengono aggiornati ogni anno. PROSPETTO PAGA. Il datore di lavoro, insieme alla corresponsione della retribuzione periodica, deve predisporre un prospetto paga. Il prospetto paga deve essere predisposto in duplice copia: una per il lavoratore firmata dal datore, l altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore. Su richiesta della lavoratrice il datore deve rilasciare anche una dichiarazione sostitutiva del CUD che indichi le somme pagate nell anno alla lavoratrice.

3 Nel prospetto paga deve essere anche indicato se l eventuale superminimo è un trattamento di miglior favore non assorbibile. Occorre indicare, inoltre, i compensi per le ore di lavoro straordinario e per le festività lavorate, e le trattenute per gli oneri contributivi a carico della lavoratrice. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI VITTO ED AL- LOGGIO. Al lavoratore che lavora per più di 6 ore al giorno spettano anche il vitto e l alloggio. Se non usufruisce del vitto e dell alloggio (per ferie, congedo matrimoniale, ecc.), la lavoratrice ha diritto ad un indennità sostitutiva di vitto ed alloggio. L importo dell indennità sostitutiva di vitto ed alloggio è annualmente aggiornato. Quando è dovuta, l indennità sostitutiva va sommata alla retribuzione per il calcolo della 13 a mensilità, del TFR (trattamento di fine rapporto, noto anche come liquidazione o buona uscita) e dei contributi da versare. MAGGIORAZIONI PER LO STRAORDINARIO. Per il lavoro straordinario devono essere pagate alla lavoratrice maggiorazioni calcolate sulla paga oraria (retribuzione mensile divisa per il numero delle ore mensili). Per il lavoro straordinario sono previste queste maggiorazioni: a) 5% per lavoro straordinario prestato tra le ore 6 e le ore ; b) 50% per lavoro straordinario notturno prestato tra le e le 6; c) 60% per lavoro straordinario festivo. Le ore prestate dalla lavoratrice non convivente oltre le 40 ore e fino alle 44 ore settimanali, se collocate tra le ore 6 e le, sono compensate con una maggiorazione del 10% della retribuzione globale di fatto. TREDICESIMA. Alla lavoratrice spetta una mensilità di retribuzione in più, la 13 a, pari alla retribuzione globale di fatto, comprensiva anche dell indennità sostitutiva di vitto e alloggio. La 13 a deve essere pagata in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre. ATTENZIONE: non è corretto, quindi, pagare la 13 a in ratei mensili. Se la lavoratrice non ha lavorato per un intero anno, spetta 1/1 della 13 a mensilità per ogni mese lavorato (sono considerate pari ad 1 mese le frazioni di mese eguali o superiori a 15 giorni). Alle colf pagate ad ore deve essere pagata una 13 a mensilità pari al numero di ore di lavoro prestate in un mese. La 13 a matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, nei limiti di conservazione del posto di lavoro. ORARIO DI LAVORO LIMITI DELL ORARIO DI LAVORO. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti. Comunque l orario deve essere stabilito nei seguenti limiti massimi: a) per i lavoratori conviventi: 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali; b) per i lavoratori non conviventi: 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni. Un diverso orario è possibile per alcune categorie di lavoratrici (conviventi part time). Infatti, i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, e gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in condizione di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali. L orario di questi lavoratori deve essere organizzato in uno di questi modi: 1) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; ) interamente collocato tra le ore e le ore.00; 3) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. Nel contratto di questi lavoratori devono essere indicati l orario concordato e la sua organizzazione secondo una delle modalità previste. A queste lavoratrici, qualunque sia l orario di lavoro, ma comunque nei limiti delle 30 ore settimanali, spetta la retribuzione stabilita dalla tabella B e l intera retribuzione in natura. Per le lavoratrici conviventi part time il lavoro che eccede l orario effettivo: 1) è retribuito con la normale retribuzione oraria, se le ore eccedenti sono comunque comprese entro il limite di 30 ore settimanali; ) è retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, se le ore eccedenti superano il limite di 30 ore settimanali. Se l orario giornaliero è pari o superiore alle 6 ore e prevede la presenza continuativa sul posto di lavoro, alla lavoratrice spetta il pasto o, in sua sostituzione, l indennità sostitutiva del vitto. Il tempo necessario per il pasto è concordato tra le parti e non è retribuito. LAVORO STRAORDINARIO. E considerato lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l orario massimo concordato, giornaliero o settimanale: non è considerato straordinario il lavoro oltre l orario normale per il recupero di ore non lavorate. Il datore può richiedere alla lavoratrice di prestare lavoro straordinario, sia di giorno che di notte: la lavoratrice può rifiutarsi solo se ha un motivo valido. Le ore di straordinario comunque devono essere richieste con almeno 1 giorno di preavviso, a meno che non vi sia una situazione di emergenza o di particolare, imprevisto bisogno. In caso di emergenza, comunque eccezionalmente, il lavoro prestato durante le ore di riposo notturno o diurno, non è considerato straordinario e dà diritto solo al prolungamento del riposo.

4 Le ore di straordinario devono essere pagate con una maggiorazione (con un aumento) della retribuzione globale di fatto oraria (vedi Retribuzione, maggiorazioni per il lavoro straordinario). PRESTAZIONI DISCONTINURE NOTTURNE DI CURA ALLA PERSONA. Sono prestazioni svolte da personale non infermieristico per assistere durante la notte, non continuativamente: 1) persone autosufficienti: in questo caso le lavoratrici sono inquadrate nel livello B super; ) persone non autosufficienti: la lavoratrice è inquadrata nel livello C super, se non è formata, e nel livello D super, se è formata. L assunzione per questo tipo di prestazioni deve risultare da atto scritto con l indicazione delle ore di inizio e di cessazione dell attività e del carattere discontinuo dell assistenza. Per queste prestazioni, se si svolgono, tra le ore 0 e le ore 8, è corrisposta la retribuzione indicata nella tabella D (vedi scheda ). Al personale non convivente devono essere assicurate la prima colazione, la cena ed una adeguata sistemazione per la notte. Alla lavoratrice convivente devono essere garantite 11 ore consecutive ogni 4 ore. PRESTAZIONI NOTTURNE DI ATTESA. La lavoratrice può essere anche assunta solo per assicurare la presenza notturna tra le ore 1 e le ore 8. Per questo servizio di presenza notturna alla lavoratrice viene pagata la retribuzione indicata nella tabella E (vedi scheda ) e deve essere assicurato un alloggio adeguato per il riposo notturno. LAVORO NOTTURNO. A meno che non si tratti di prestazioni discontinue notturne o di prestazioni notturne di attesa, è considerato notturno il lavoro che si svolge tra le ore e le 6. Questo lavoro notturno è compensato con la maggiorazione: 1. del 0% se è ordinario;. del 50% se è straordinario. RIPOSI E FESTIVITÀ RIPOSO GIORNALIERO. Spetta alla lavoratrice convivente: 1) un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nella stessa giornata; ) un riposo intermedio non retribuito di almeno ore (normalmente nel pomeriggio): il riposo intermedio spetta, se l orario giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6 e le 14 oppure tra le 14 e le. È possibile concordare di prestare lavoro durante le ore di riposo intermedio - ma per non per più di ore al giorno - per recuperare ore non lavorate. RIPOSO SETTIMANALE. Alla lavoratrice spetta un riposo settimanale di 36 ore. Il riposo settimanale è così diviso: 4 ore di domenica (questo riposo è irrinunciabile). È possibile concordare un giorno diverso dalla domenica, se la lavoratrice è di una fede religiosa che celebra come giornata solenne un giorno diverso dalla domenica; 1 ore in un altro giorno della settimana deciso in accordo tra la lavoratrice ed il datore di lavoro: in questa giornata, pertanto, la lavoratrice presta servizio per non più della metà delle ore del normale orario di lavoro. Se la lavoratrice lavora: a) nella domenica, per esigenze imprevedibili: spetta una giornata di riposo nel giorno successivo e il pagamento con una maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto; b) nelle 1 ore non domenicali: spetta il godimento del riposo in un altro giorno della settimana oppure il pagamento con una maggiorazione del 40%. FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI. La lavoratrice domestica ha diritto a non lavorare nelle giornate di festività infrasettimanale (festività non domenicali) nazionali, civili e religiose. Le festività infrasettimanali riconosciute come giorni di riposo sono le seguenti: 1 gennaio; Epifania (6 gennaio); Anniversario della Liberazione - 5 aprile; lunedì dopo Pasqua; Festa del lavoro -1 maggio; Assunzione -15 agosto; Ognissanti - 1 novembre; Immacolata Concezione -8 dicembre; Natale- 5 dicembre; S. Stefano - 6 dicembre; Santo patrono della città. Per queste giornate di riposo la lavoratrice ha diritto alla normale retribuzione, anche se non lavora. Se la lavoratrice lavora ad ore, la festività viene retribuita con 1/6 della retribuzione globale di fatto mensile. Se una di queste festività coincide con la domenica (se, ad esempio, se Natale cade di domenica), la lavoratrice ha diritto a recuperare il riposo in un altro giorno, oppure, in alternativa, al pagamento della retribuzione di una giornata (1/6 della retribuzione mensile). Se presta servizio durante una festività, la lavoratrice ha diritto alla normale retribuzione con l aggiunta di una maggiorazione del 60% FERIE. Per un anno di servizio presso lo stesso datore la lavoratrice, qualunque sia il suo orario di lavoro, ha diritto ad un periodo di ferie: questo è un diritto irrinunciabile e non può essere sostituito da un indennità. Alla lavoratrice spetta un periodo di ferie di 6 giorni lavorativi, escluse quindi le domeniche e le festività infrasettimanali. Se ha lavorato meno di 1 anno, la lavoratrice ha diritto a 1/1 del periodo di ferie per ogni mese lavorato: sono considerati mese i periodi di lavoro eguali o superiori a 15 giorni. Tenendo conto delle proprie esigenze e di quelle della lavoratrice, il datore di lavoro deve fissare il periodo delle ferie tra giugno e settembre: è possibile, comunque, concordare anche un diverso periodo.

5 Il periodo di ferie è di regola continuativo, ma è possibile anche frazionare le ferie in un massimo di periodi all anno con l accordo del datore e della lavoratrice. Per poter tornare in patria per un periodo sufficientemente lungo, la lavoratrice straniera può chiedere di cumulare, cioè di sommare, le ferie di anni: il godimento cumulato delle ferie deve avere il consenso del datore. Durante le ferie la lavoratrice viene retribuita: per ogni giornata di ferie ha diritto a 1/6 della retribuzione mensile, compreso il compenso sostitutivo della eventuale indennità di vitto e alloggio. Se durante le ferie la lavoratrice si ammala, le ferie si interrompono: la lavoratrice, in questo caso, deve inviare il certificato medico entro 48 ore. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso delle dimissioni o del licenziamento, né durante il periodo di malattia o di infortunio. SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ESIGENZE DEL DATORE DI LAVORO. Il lavoro può venire sospeso, al di fuori del periodo di ferie, per esigenze del datore di lavoro. Per questo periodo di sospensione si richiesta del datore alla lavoratrice spetta comunque la retribuzione globale di fatto, comprendente anche il compenso sostitutivo di vitto ed alloggio, se la lavoratrice non ne usufruisce durante questo periodo. PERMESSI PERMESSI PER VISITE MEDICHE. La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per visite mediche coincidenti con l orario di lavoro nella misura di: a) 16 ore all anno per le lavoratici conviventi (1 ore per i lavoratori dell art. 15, comma ) b) 1 ore all anno per le lavoratici non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali. PERMESSO IN CASO DI DISGRAZIA FAMI- LIARE. Se una disgrazia colpisce familiari conviventi o parenti, la lavoratrice ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. PERMESSO PER NASCITA DEL FIGLIO. Il lavoratore domestico ha diritto ad un permesso retribuito di giorni di calendario in caso di nascita di un figlio. CONGEDO MATRIMONIALE. In caso di matrimonio spetta alla lavoratrice un congedo di retribuito di 15 giorni di calendario: la retribuzione comprende anche il compenso sostitutivo di vitto ed alloggio, se non vengono fruiti durante il congedo. La retribuzione del congedo viene pagata dietro presentazione della documentazione che prova l avvenuto matrimonio. PERMESSI PER FORMAZIONE PROFES- SIONALE. Le lavoratrici a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 1 mesi, hanno diritto ad un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per frequentare corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. PERMESSI PER STUDIO. Il datore favorisce la frequenza a corsi professionali o a corsi scolastici per il conseguimento del diploma della scuola dell obbligo. Le ore non lavorate per motivi di studio non sono retribuite, ma possono essere però recuperate. Permessi retribuiti spettano, invece, per le ore necessarie alla partecipazione agli esami annuali. MATERNITA CONGEDO DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA). C è il divieto assoluto di lavorare (la lavoratrice non deve e non può lavorare) durante il periodo di astensione obbligatoria. Il periodo di astensione comprende. a) mesi prima della data presunta del parto; b) il periodo tra la data presunta e e quella effettiva del parto; c) 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può comunque anche lavorare fino all 8 mese di gravidanza, cioè 1 mese prima del parto, godendo di un astensione di 4 mesi dopo il parto. I periodi di astensione sono considerati validi ai fini del calcolo dell anzianità di servizio e della maturazione della 13 a e delle ferie. ASTENSIONE ANTICIPATA. In caso di difficoltà per la gravidanza è riconosciuto il diritto a non lavorare anche nel periodo precedente i mesi prima del parto (periodo di astensione obbligatoria). Le difficoltà per la gravidanza devono essere accertate dall Ispettorato del Lavoro. INDENNITA DI MATERNITÀ. Per il periodo di astensione obbligatoria spetta alla lavoratrice domestica l indennità di maternità pari all 80% della retribuzione. L indennità è pagata alla lavoratrice dall INPS. L indennità è calcolata su una retribuzione pari ad 1/6 della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 4 mesi antecedenti l inizio dell obbligatoria. L indennità spetta anche se la lavoratrice madre non ha un rapporto di lavoro lavora al momento dell astensione obbligatoria, purché: siano stati versati, o dovuti, anche in settori di lavoro diversi da quello domestico, 5 contributi settimanali nei 4 mesi anteriori alla data d inizio dell astensione obbligatoria; in alternativa, che nei 1 mesi antecedenti la data d inizio dell astensione obbligatoria, siano stati versati o dovuti 6 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello domestico, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 4 ore lavorative. DIVIETO DI LICENZIAMENTO. La lavoratrice non può essere licenziata dall inizio della gravidanza fino alla fine del periodo di congedo di maternità. Il licenziamento è legittimo solo per giusta causa.

6 Le dimissioni della lavoratrice durante lo stesso periodo sono valide solo se comunicate per iscritto. La lavoratrice che si dimette durante lo stesso periodo non ha l obbligo del preavviso. CONGEDO DI PATERNITÀ. Il diritto di astenersi dal lavoro nei 3 mesi dopo il parto spetta anche al padre in alcuni casi. Il padre può astenersi in questi casi: morte o grave infermità della madre; affidamento del figlio esclusivamente al padre; abbandono del figlio da parte della madre; riconoscimento del figlio da parte del solo padre. Il padre che fruisce dell astensione gode degli stessi diritti che spetterebbero alla madre. DIRITTI DA CONQUISTARE. Alla lavoratrice-madre ed al lavoratore-padre del settore domestico non sono ancora riconosciuti importanti diritti assicurati invece ai lavoratori degli altri settori. In particolare non spettano: il congedo parentale, cioè il dritto di assentarsi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria per 6 mesi entro il compimento degli 8 anni del figlio, pur con un indennità a carico dell INPS sensibilmente inferiore alla retribuzione normale; il congedo per malattia del figlio, cioè il diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio di età inferiore ad 8 anni; riposi giornalieri a carico dell INPS durante il 1 anno di vita del figlio della durata di ore al giorno (di 1 sola ora, se l orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore). Questi diritti possono essere goduti dal padre, marito di una lavoratrice domestica, che non sia lavoratore domestico. MALATTIA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.. In caso di malattia la lavoratrice deve rispettare alcuni obblighi di comunicazione. In particolare la lavoratrice ammalata deve: 1) informare il datore di lavoro entro l orario di inizio della prestazione di lavoro; ) consegnare o inviare tramite raccomandata al datore il certificato medico - rilasciato entro il giorno successivo all inizio della malattia - entro giorni dal rilascio. Le lavoratrici conviventi: non hanno l obbligo di inviare il certificato medico, a meno che non lo richieda il datore di lavoro; hanno l obbligo di spedire il certificato, se si ammalano durante le ferie o in periodi di assenza dall abitazione del datore di lavoro. DIRITTI. Durante la malattia la lavoratrice, convivente o non convivente, ha diritto a conservare il posto di lavoro per un certo periodo e a ricevere la retribuzione in una certa misura. CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO. La lavoratrice malata ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo, nell anno solare. Il periodo di conservazione del posto di lavoro varia a seconda dell anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. I giorni di conservazione del posto di lavoro sono considerati nell anno solare inteso come periodo di 365 giorni successivi alla malattia. La malattia interrompe il periodo di prova e di preavviso. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO NELL ANNO SOLARE ANZIANITÀ CONSERVAZIONE DI SERVIZIO PRESSO DEL POSTO DI LAVORO LO STESSO DATORE (giorni di calendario nell anno solare) ( mesi) Fino a 6 mesi 10 Oltre 6 fino a 4 mesi 45 Oltre 4 mesi 180 IMPORTANTE: le disposizioni sulla malattia saranno modificate quando entrerà in funzione la Cassa Malattia Colf. RETRIBUZIONE. Durante la malattia la lavoratrice ha diritto a ricevere dal datore una quota della retribuzione per un periodo variabile a seconda dell anzianità di servizio. La lavoratrice ammalata che normalmente gode di vitto e alloggio ha diritto anche all indennità sostituiva a meno che non sia ricoverata in una struttura sanitaria o presso l abitazione del datore di lavoro. RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA ANZIANITÀ (MESI) con lo stesso datore di lavoro GIORNATE DI RETRIBUZIONE NELL AN- NO 50% per i primi 3 giorni consecutivi 100% per gli altri Fino a 6 mesi 8 Oltre 6 fino a 4 mesi 10 Oltre 4 mesi 15 INFORTUNIO DENUNCIA ALL INAIL In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale della lavoratrice, il datore deve denunciare il fatto all I- NAIL. La denuncia all INAIL, redatta su apposito modulo, allegando il certificato medico, deve essere fatta: entro le 4 ore, e telegraficamente quelli mortali o presunti tali; entro giorni dal ricevimento del certificato relativo all infortunio o alla malattia professionale per i fatti prognosticati non guaribili entro 3 giorni; entro giorni dal ricevimento del certificato relativo alla prosecuzione per i fatti prognosticati guaribili entro 3 giorni, ma non guariti entro il termine previsto.

7 Un altra denuncia deve essere presentata entro gli stessi termini all autorità di pubblica sicurezza. DIRITTI. In caso di infortunio o di malattia professionale la lavoratrice gode dl diritto alla conservazione del posto di lavoro e all indennità a carico dell INAIL. In questi casi, infatti, alla lavoratrice, convivente o non convivente, spetta: la conservazione del posto di lavoro per lo stesso periodo previsto in caso di malattia; le prestazioni a carico dell INAIL. Per i primi 3 giorni assenza per infortunio o per malattia professionale il datore di lavoro deve pagare la retribuzione globale di fatto, comprensiva dell indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se la lavoratrice non è ricoverata presso una struttura sanitaria o presso l abitazione del datore di lavoro. L infortunio e la malattia professionale sospendono la decorrenza del periodo di prova o di preavviso. ASSENZE OBBLIGO DI GIUSTIFICARE LE ASSENZE. Le assenze della lavoratrice devono essere sempre giustificate tempestivamente. La giustificazione deve avvenire: a) entro i termini previsti, e già esaminati, in caso di malattia e di infortunio o malattia professionale; b) comunque, in generale, entro il quinto giorno ATTENZIONE: le assenze non giustificate entro il 5 giorno sono considerate giusta causa di licenziamento (licenziamento senza preavviso). TRASFERIMENTO E TRASFERTE TRASFERIMENTO. Il datore può anche chiedere alla lavoratrice di trasferirsi in altro comune. La decisione deve essere comunicata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Alla lavoratrice trasferita spetta: 1. una diaria pari al 0% della retribuzione globale di fatto per i primi 15 giorni di lavoro nella nuova sede;. il rimborso di spese di viaggio e trasporto se non sono sostenute dal datore di lavoro. Se non accetta il trasferimento, la lavoratrice ha diritto all indennità sostitutiva di preavviso, se il trasferimento non è stato comunicato con un anticipo di 15 giorni. TRASFERTE. La lavoratrice è tenuta a seguire il datore di lavoro o la persona assistita in soggiorni temporanei in altro comune. Durante le trasferte la lavoratrice ha diritto a godere dei riposi settimanali. La lavoratrice durante queste trasferte ha diritto: 1. al rimborso delle spese di viaggio direttamente sostenute;. ad una diaria giornaliera pari al 0% della retribuzione minima tabellare giornaliera per ogni giorno di trasferta. La diaria non spetta se le trasferte sono un obbligo previsto nella lettera di assunzione. CESSAZIONE DEL RAPPORTO MOTIVI. Il rapporto di lavoro cessa per interruzione del periodo di prova; per scadenza del termine nel caso di lavoro a tempo determinato; per dimissioni del lavoratore; per licenziamento. OBBLIGO DI PREAVVISO. Sia in caso di licenziamento deciso dal datore che di dimissioni della lavoratrice, c è l obbligo di preavviso, cioè di comunicare con un certo anticipo l intenzione di sciogliere il rapporto di lavoro. La durata del periodo di preavviso varia in base all anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro e alla durata dell orario settimanale. orario inferiore a 5 ore settim. orario eguale o superiore a 5 ore settim. PERIODO DI PREAVVISO anzianità di servizio fino a anni presso lo stesso datore 8 giorni di calendario anzianità di servizio fino a 5 anni presso lo stesso datore anzianità di servizio superiore a anni presso lo stesso datore 15 giorni di calendario anzianità di servizio oltre 5 anni presso lo stesso datore 15 giorni 30 giorni di calendario di calendario In caso di dimissioni della lavoratrice la durata del preavviso è ridotta del 50%. Per i portieri, i custodi di villa e in generale per i dipendenti che fruiscono con la famiglia di un alloggio indipendente di pietà del datore di lavoro o messo a disposizione dal datore di lavoro il preavviso è: 1) di 30 giorni di calendario per anzianità di servizio sino ad 1 anno; ) di 60 giorni di calendario per anzianità di servizio superiore ad 1 anno. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. In alcuni casi il datore di lavoro può licenziare la lavoratrice senza rispettare l obbligo di preavviso. Il licenziamento senza preavviso (in tronco, immediatamente) è legittimo se la lavoratrice ha commesso fatti gravi (ad esempio, furto, maltrattamenti della persona che assiste, ecc.) che non consentono di continuare, nemmeno provvisoriamente, il rapporto di lavoro. L assenza non giustificata entro il 5 giorno costituisce giusta causa di licenziamento. In caso di licenziamento in tronco la lavoratrice può impugnare il licenziamento (può, cioè, opporsi) inviando una raccomandata al datore di lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA. La lavoratrice può dimettersi anche immediatamente, senza rispettare l obbligo di preavviso, quando le dimissioni sono provocate da un comportamento grave del datore di lavoro (maltrattamenti, mancato pagamento del salario, ecc.).

8 In caso di dimissioni per giusta causa la lavoratrice ha diritto anche alla paga del periodo di preavviso non lavorato a causa del comportamento scorretto del datore. INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO. Quando l obbligo del preavviso non viene osservato (licenziamento o dimissioni senza preavviso), si deve pagare un indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non rispettato. Quindi, la lavoratrice licenziata senza preavviso ha diritto ad essere pagata (compresa l eventuale indennità di vitto e alloggio) anche per questo periodo. Se la lavoratrice si dimette senza preavviso, il datore trattiene dall ultima paga o dal trattamento di fine rapporto di lavoro la somma corrispondente alla retribuzione del periodo di preavviso non osservato. L indennità di mancato preavviso non è dovuta se il licenziamento o le dimissioni avvengono per giusta causa. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice ha diritto al pagamento del TFR, cioè del trattamento di fine rapporto di lavoro (chiamato da molti lavoratori liquidazione o buona uscita). Per ogni anno di servizio alla lavoratrice spetta una quota che viene calcolata dividendo la retribuzione annua (comprese la 13 a e l eventuale indennità di vitto e alloggio) per 13,5. La quota accantonata viene rivalutata ogni anno per adeguarla all andamento del costo della vita. La quota accantonata viene rivalutata ogni anno per adeguarla all andamento del costo della vita. Su richiesta della lavoratrice, il datore può anticipare il TFR per non più di 1 volta all anno e nella misura massima del 70% della somma maturata. ATTENZIONE: non è corretto, quindi, pagare il TFR in ratei mensili. In caso di morte della lavoratrice, le indennità di preavviso e il TFR devono essere pagati al coniuge, ai figli o anche ai parenti entro il 3 grado (figli, fratelli, nipoti di nonni, nipoti di zii, pronipoti di bisnonni, nonni, bisnonni, zii) e agli affini entro il (generi e nuore, cognati, suoceri) se questi familiari vivevano a carico della lavoratrice. FISCO La lavoratrice deve pagare l imposta sui redditi guadagnati nell anno. A tale scopo il datore rilascia una dichiarazione sostitutiva del C.U.D. alla lavoratrice che la utilizza per dichiarare i propri redditi al fisco, presentando il Modello UNICO, e pagare la relativa imposta. SCHEDA 1 INQUADRAMENTO CATEGORIE DELLE LAVORATRICI DOMESTICHE LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D Collaboratori generici, non addetti all assistenza di persone, privi di esperienza professionale o con un esperienza inferiore a 1 mesi, e che svolgono mansioni esecutive sotto diretto controllo del datore di lavoro. Collaboratore familiare con meno di 1 mesi di esperienza, non addetto all assistenza di persone. Addetto alle pulizie. Addetto alla lavanderia. Assistente ad animali domestici. Addetto alla pulizia e annaffiatura di aree verdi. Operaio comune. Collaboratori familiari in possesso di necessaria esperienza che svolgono con specifica competenza mansioni esecutive. Collaboratore generico che svolge i lavori domestici. Custode di abitazione privata. Addetto alla stireria. Cameriere. Giardiniere. Operaio qualificato. Autista.Addetto al servizio camere e al servizio di prima colazione. Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, teoriche e pratiche operano con totale autonomia e responsabilità Cuoco. Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, hanno ruoli di responsabilità-autonomia decisionale-coordinamento. Amministratore di beni di famiglia. Maggiordomo. Governante. Capo cuoco. Capo giardiniere. Istitutore. Livello A super Livello B super Livello C super Livello D super Addetto alla sola compagnia di persone autosufficienti. Baby sitter. Assistente a persone autosufficienti. Assistente - non formato - a persone non autosufficienti. Assistente - formato (diploma specifico o corso di formazione non inferiore a 500 ore) di persone non autosufficienti. Direttore di casa.

9 SCHEDA TABELLA A Conviventi TABELLA B LAVORO DOMESTICO - PAGA MENSILE (in euro) Minimi retributivi TABELLA C Non conviventi TABELLA D Assistenza notturna Ore 0-8 Valori mensili Valori mensili Valori orari Valori mensili Autosuff. Non autosuff. A 550,00 4,00 A super 650,00 4,70 B 700,00 500,00 5,00 B super 750,00 55,00 5,30 86,50 C 800,00 580,00 5,60 C super 850,00 5,90 977,50 D 1000,00* 6,80 D super 1000,00* 7,10 107,50 Tabella E Presenza notturna Ore 1-8 Valori mensili Livello unico 577,50 * Alla retribuzione di D e D super della Tabella A devono essere aggiunti 150,00 a titolo di indennità di funzione. Tabella A: lavoratrici conviventi a tempo pieno. Tabella B: lavoratrici di livello C, B e B super, conviventi part time con orario settimanale massimo di 30 ore (prestazioni oltre le 30 ore devono essere pagate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario). Tabella C: lavoratrici non conviventi. Tabella D: prestazioni notturne (ore 0-8) assistenziali (non infermieristiche) discontinue a persone autosufficienti (fornite da personale inquadrato in B super) oppure prestazioni notturne assistenziali discontinue a persone non autosufficienti fornite da personale non formato (livello C super) o da personale formato ( livello D super). Tabella E: prestazione di presenza notturna. Prestazioni diverse dalla semplice presenza devono essere retribuite sulla base della tabella C, limitatamente al tempo effettivamente impiegato. Al lavoratore che lavora per più di 6 ore al giorno spettano anche il vitto e l alloggio. Se non ne usufruisce (per ferie, congedo matrimoniale, ecc.), il lavoratore ha diritto ad un indennità sostitutiva per un importo totale di 4,69, così ripartita: 1,637 per il pranzo e/o la colazione; 1,637 per la cena; 1,416 per l alloggio (pernottamento). Quando è dovuta, l indennità sostitutiva va sommata alla retribuzione per il calcolo della tredicesima mensilità, del TFR e dei contributi da versare. NOTE: i nuovi inquadramenti e le relative retribuzioni si applicano dall entrata in vigore del nuove Contratto collettivo nazionale, cioè dal 1 marzo 007. I livelli economici precedentemente assicurati devono essere salvaguardati. Se la retribuzione globale di fatto corrisposta alle lavoratici conviventi prima dell entrata in vigore del nuovo contratto collettivo è inferiore ai nuovi minimi tabellari la differenza deve essere pagata: per un 50% dal 1 marzo; per il restante 50% dal 1 gennaio 008. Eventuali assegni ad personam o superminimi precedentemente percepiti dalla lavoratrice sono riassorbiti fino a raggiungere i nuovi minimi tabellari.

10 SCHEDA 3 LAVORO DOMESTICO - CONTRIBUTI INPS (in euro) 1 genn dic. 007 quota del contributo totale Retribuzione oraria Totale contributo a carico del lavoratore effettiva orario FINO A 4 ORE SETTIMANALI fino a 6,83 1,7 0,30 da 6,83 a 8,34 1,43 0,34 oltre 8,34 1,75 0,4 ORARIO DI LAVORO SUPERIORE A 4 ORE SETTIMANALI 0,9 0, Nella tabella sono indicati i contributi comprensivi della quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari). Leggermente inferiori sono i contributi senza la quota CUAF, dovuti quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3 grado e convive con il datore. Il contributo è riferito alla retribuzione oraria effettiva che comprende: 1. la retribuzione concordata;. l indennità giornaliera di vitto e alloggio (4,467 : 1,559 per il pranzo o la colazione; 1,559 per la cena; 1,349 per l alloggio) nel caso che questa sia dovuta; 3. la quota della tredicesima. I contributi devono essere pagati per tutti i giorni comunque retribuiti: non si tiene conto, quindi, solo dei giorni lavorati, ma anche di quelli pagati per ferie, malattia, festività, ecc.. Se l orario di lavoro è superiore a 4 ore settimanali il contributo dovuto è fisso, qualunque sia la retribuzione del lavoratore. Le ore devono essere prestate presso un unico datore. Il datore versa all INPS l intero importo del contributo, trattenendo dalla busta paga la quota a carico del lavoratore. I contributi devono essere versati all INPS entro 10 giorni del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il 10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio. a cura di Antonio Rapanà Ufficio Lavoratori Immigrati CGIL del Trentino - Trento, via Muredei n antonio.rapana@cgil.tn.it

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