DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015 N. 151

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1 CIRCOLARE n ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015 N. 151 DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N Sommario 1. Disposizioni per l inserimento mirato delle persone con disabilità (art. 1 13) Costituzione e gestione del rapporto di lavoro (art ) Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/2008 (art. 20) Salute e sicurezza sul lavoro DPR n. 1124/1965 (art. 21) Sistema sanzionatorio (art. 22) Impianti audiovisivi e sistemi di controllo (art. 23) Cessione delle ferie e dei riposi (art. 24) Esenzioni dalla reperibilità in caso di assenza per malattia (art. 25) Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (art. 26)... 7 Premessa È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53, il Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (il Decreto ) avente ad oggetto Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Il Decreto, attuativo della delega contenuta nell art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della Legge n. 183/2014 (la Legge Delega ), si compone di 43 articoli e troverà applicazione, in via generale, a decorrere dal 24 settembre Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla normativa in questione. 1. Disposizioni per l inserimento mirato delle persone con disabilità (art. 1 13) L articolo 1 del Decreto prevede che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (quindi entro marzo 2016), il Ministero del Lavoro definisca, con uno o più decreti, le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Le suddette linee guida dovranno essere emanate nel rispetto dei princìpi individuati dallo stesso Decreto tra cui rientra, ad esempio, l istituzione di un responsabile dell inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. L articolo 2 estende l ambito di applicazione delle norme relative al diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) anche alle persone la cui capacità di lavoro è ridotta in modo permanente (a causa di infermità, difetto fisico o mentale) a meno di un terzo in forza del fatto che tale grado di invalidità è superiore a quello minimo necessario per l iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (pari al 45%). L articolo 3 stabilisce che, dal 1 gennaio 2017, l insorgenza dell obbligo di assunzione di lavoratori disabili non è più subordinata, in alcun caso, all effettuazione di una nuova assunzione. Pertanto, dal 1 gennaio 2017, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a

2 35 dipendenti computabili saranno obbligati, in ogni caso, ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile. L articolo 4 introduce il nuovo comma 3-bis all articolo 4 della Legge n. 68/1999, disponendo che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore a specifici parametri (60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 oppure con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dagli organi competenti). L articolo 5 inserisce il nuovo comma 3-bis all articolo 5 della Legge n. 68/1999 che prevede, sulla base di un autocertificazione del datore di lavoro, l automaticità dell esonero totale dall obbligo di assunzione di disabili per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille a fronte del pagamento di un contributo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. L articolo 6, comma 1, modifica le modalità delle assunzioni obbligatorie e precisa che l assunzione delle persone disabili può avvenire con le seguenti modalità: richiesta nominativa, indicando cioè agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l avviamento; stipula delle convenzioni di cui all articolo 11 della Legge n. 68/1999. L articolo 8, comma 1, lettera b) dispone l istituzione, nella Banca dati politiche attive e passive (art. 8, D.L. n. 76/2013), di una specifica sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati ed ai lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli. L articolo 10, comma 1, lettera a), modificando l articolo 13 della Legge n. 68/1999, interviene sugli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementando la loro misura e limitando il periodo di concessione degli stessi. Più precisamente, è prevista l erogazione, per un periodo di 36 mesi, di un incentivo pari al: 70% della retribuzione mensile lorda, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978; 35% della retribuzione mensile lorda, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978. Mentre in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso) di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi. La suddetta disciplina si applica alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione. 2

3 L incentivo verrà riconosciuto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili dall INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l ordine di presentazione delle apposite domande telematiche. L articolo 11 modifica l articolo 14 della Legge n. 68/1999, prevedendo che le risorse che affluiscono al Fondo regionale per l occupazione dei disabili possano essere utilizzate per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro (per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%), per l apprestamento di tecnologie di telelavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché per istituire il responsabile dell inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. Gli articoli 12 e 13 del Decreto prevedono rispettivamente: la soppressione dell Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (articolo 2, Legge n. 594/1957). l iscrizione dei centralinisti abilitati nell elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza. 2. Costituzione e gestione del rapporto di lavoro (art ) Il Decreto interviene in riferimento al deposito di contratti collettivi aziendali o territoriali. L articolo 14 prevede che la concessione di benefici contributivi o fiscali o di altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, è subordinata al deposito dei predetti contratti, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente la quale, a sua volta, mette telematicamente a disposizione tali informazioni alle altre amministrazioni/enti interessati. L articolo 15 introduce dal 1 gennaio 2017 l obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro, al fine di agevolare l attività di vigilanza. Entro 6 mesi dall entrata in vigore del D.Lgs n. 151/2015 (quindi entro marzo 2016) sarà emanato un apposito decreto ministeriale contenente le relative istruzioni tecniche. L articolo 16 stabilisce che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, vengano effettuate esclusivamente in via telematica secondo appositi standard tecnici da definire con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 151/2015. L articolo 17, modificando l articolo 8 del DL n. 76/2013, dispone la costituzione, all interno della Banca dati delle politiche attive e passive, del Fascicolo dell azienda che contiene le informazioni provenienti dalle c.d. comunicazioni obbligatorie. L articolo 18 interviene relativamente all impiego di lavoratori italiani all estero. Il comma 1, lettera a) dispone l abrogazione dell apposita lista di collocamento presso la quale i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all estero dovevano iscriversi. Il comma 1, lettera b) sostituisce integralmente l articolo 2 del D.L. n. 317/1987 sopprimendo, di fatto, l autorizzazione preventiva per l assunzione di lavoratori italiani da impiegare/trasferire all estero. In base al nuovo articolo 2, il contratto di lavoro dei lavoratori italiani assunti o trasferiti all estero deve contenere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in 3

4 Italia, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all estero, la stipula di un assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso (per i casi di morte o di invalidità permanente), il tipo di sistemazione logistica e l obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure in materia di sicurezza. Il comma 1, lettera c) e il comma 2 prevedono l abrogazione, rispettivamente delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni in materia di assunzione e trasferimento di lavoratori italiani all estero; del Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all Unione europea di lavoratori italiani (DPR n. 346/1994). 3. Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/2008 (art. 20) L articolo 20 apporta alcune modifiche al DLgs n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro), in particolare: ai lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applicano le disposizioni di cui all articolo 21 del TU in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi; le predette disposizioni (articolo 21) si applicano anche ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni religiose e ai volontari accolti nell ambito dei programmi internazionali di educazione non formale. Il comma 1, lettera g) consente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori, ferma restando la specifica formazione per svolgere tali compiti. Il comma 1, lettera l) stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria (articolo 18, comma 1, lettera g) del TU) e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37), se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. Il comma 1, lettera s) prevede l obbligo per i datori di lavoro di dotarsi di uno o più ambienti per la consumazione dei pasti (con adeguati requisiti igienico funzionali), qualora più di 30 dipendenti rimangano in azienda durante la pausa pranzo e non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa. 4. Salute e sicurezza sul lavoro DPR n. 1124/1965 (art. 21) L articolo 21 apporta alcune modifiche al DPR n. 1124/1965 al fine di semplificare alcuni adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. È infatti previsto che entro 180 giorni dall entrata in vigore del Decreto la denuncia di infortunio effettuata dal datore di lavoro non sia più corredata da certificato medico ma dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Ciò vale a dire che il medico certificatore provvede alla trasmissione telematica del certificato di 4

5 infortunio/malattia professionale, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro. È inoltre previsto l obbligo di trasmissione all autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio solo per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Infine, al comma 4, viene stabilito che dal 90 giorno successivo all entrata in vigore del presente Decreto, è abolito l obbligo di tenuta del registro infortuni. 5. Sistema sanzionatorio (art. 22) L articolo 22 del Decreto modifica alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale. Lavoro irregolare - II comma 1 prevede la modifica della c.d. maxisanzione; in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestico), trovano applicazione le seguenti sanzioni: da a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro; da a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; da a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Sospensione dell attività imprenditoriale - Il comma 4 prevede la concessione della revoca del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. In tal caso l importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell istanza di revoca. Libro unico - Ai sensi del comma 5, salvo i casi di errore meramente materiale, l omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a euro, elevata: da 500 a euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi, da a euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi. Viene precisato, a riguardo, che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione del LUL per la durata di cinque anni dalla data dell ultima registrazione è punita con la sanzione da 100 a 600 euro. 5

6 Assegni familiari - Il comma 6 stabilisce che il datore di lavoro che non corrisponde gli assegni familiari, qualora sia tenuto a farlo, è punito con la sanzione da 500 a euro, elevata da a euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da a euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi. Consegna al lavoratore della busta paga Ai sensi del comma 7, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, od di omissione od inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga, si applica la sanzione da 150 a 900 euro, elevata: da 600 a euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da a euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi. 6. Impianti audiovisivi e sistemi di controllo (art. 23) L articolo 23 del Decreto modifica radicalmente l art. 4 della Legge n. 300/1970 in materia di impianti audiovisivi e, più in generale, di strumenti di controllo a distanza. Nello specifico viene rivista l intera formulazione del dettato normativo, con l introduzione, tra le motivazioni legittimamente ammesse dal controllo a distanza per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, della possibilità di approntamento dei controlli di carattere audiovisivo a fronte dell accordo non più solo con le rappresentanze sindacali aziendali, ma anche con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o con le associazioni comparativamente più rappresentative, in caso di aziende con sedi in diverse provincie/regioni o, ancora, con il Ministero del Lavoro o sue delegazioni. La grande novità è però rappresentata dall introduzione di poter effettuare controlli sull attività del lavoratore per mezzo degli strumenti utilizzati per rendere la propria prestazione lavorativa (telefono, tablet, pc, ecc.), nonché degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ma solo previa: adeguata informativa ai lavoratori delle modalità d uso degli strumenti lui affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; senza che si renda necessario alcun accordo con le rappresentanze sindacali di qualsiasi ordine e tipo, né con il Ministero del Lavoro o sue delegazioni. 7. Cessione delle ferie e dei riposi (art. 24) L articolo 24 introduce la possibilità del lavoratore di cedere ad altro lavoratore, e conseguentemente ricevere, i riposi e le ferie da loro maturati. Tale possibilità è consentita a condizione che: la cessione risulti a titolo gratuito; i lavoratori cedente e ricevente siano dipendenti del medesimo datore di lavoro in mansioni di pari livello a categoria; 6

7 le ferie o i permessi sia utilizzati per l assistenza di figli minori che richiedano cure costanti in ragione delle loro particolari condizioni di salute. Tale nuova disposizione potrà divenire operativa solo qualora vengano definite dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni e le modalità di utilizzo. 8. Esenzioni dalla reperibilità in caso di assenza per malattia (art. 25) L articolo 25 prevede l emanazione di un successivo decreto ministeriale con il quale individuare le ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, per i lavoratori subordinati del settore privato. 9. Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (art. 26) L articolo 26 introduce rilevanti novità in merito alla modalità di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nello specifico la disposizione prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano esperite in via esclusiva ed a pena di loro inefficacia: con modalità telematiche; su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro; trasmessi al datore di lavoro e alla DTL di competenza con le modalità che saranno individuate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto. È inoltre previsto che entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui sopra il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità sopra indicate. Il lavoratore, per effettuare l invio, potrà avvalersi del tramite di: patronati; organizzazioni sindacali (OO.SS); enti bilaterali; commissioni di certificazione. La procedura sopra descritta non riguarda i rapporti di lavoro domestico o tutti i casi in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano all interno delle sedi protette o più in generale alle conciliazioni indicate dall art. 2113, comma 4, del c.c. La presente circolare intende solamente offrire una panoramica generale delle principali novità, senza alcun intento di esaustività. Restiamo sin d ora a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento dovesse occorrere. Sciumé & Associati Studio Legale e Tributario Interfield S.r.l. 7

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