COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO:

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1 COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione N. 83 OGGETTO: Realizzazione parcheggio sotterraneo Largo Bellini mediante Finanza di Progetto. Avvio del procedimento in autotutela ai sensi dell art. 21-nonies, Legge n. 241/1990. L anno duemiladodici, il mese di MARZO, il giorno VENTIDUE, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Sig. BALLARE' Dott. Andrea. Dei seguenti componenti la Giunta Comunale in carica: BALLARÈ Dott. Andrea Sindaco FONZO Dott. Nicola Vice Sindaco AGNESINA Avv. Giovanni Assessore BOZZOLA Arch. Marco DULIO Dott. Giorgio FERRARI Prof. Augusto PALADINI Sig.ra Sara PATTI Prof.ssa Margherita RIGOTTI Arch. Giulio TURCHELLI Prof.ssa Paola Risultano assenti: FONZO, PALADINI, PATTI. Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. E' presente il Direttore Generale, Dott. Paolo Sironi.

2 N. 83 = OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI L.GO BELLINI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL ART. 21-NONIES, LEGGE N. 241 DEL LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il Comune di Novara inseriva nel Programma Triennale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2003, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Largo Bellini, tramite il Project financing, ai sensi dell art. 37-bis, legge n. 109 del 1994, vigente ratione temporis; - in seguito ad avviso pubblicato dall 11 aprile 2003 al 30 giugno 2003, veniva presentata la proposta per la realizzazione del Parcheggio dell ATI SABA Italia S.p.A. e C.I.S. Compagnia Italiana Strade S.r.l.; - con delibera G.C. n. 334 del 10 ottobre 2007, il Comune dichiarava di pubblico interesse la proposta prot. n del 26 luglio 2007 aggiornata dal suddetto promotore e, contestualmente, approvava il Progetto preliminare; - veniva, quindi, attivata la procedura ristretta per l individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata di cui all art. 155, D.Lgs. n. 163/2006 (nel testo in allora vigente) per l aggiudicazione con finanza di progetto della concessione denominata Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e realizzazione di un parcheggio sotterraneo in L.go Bellini a Novara, nonché gestione tecnica, funzionale ed economica delle opere realizzate ; - in particolare con determina dirigenziale del Servizio Pianificazione e mobilità Urbana n. 155 del 26 ottobre 2007 venivano approvati lo schema di bando ed il disciplinare di gara e, contestualmente, era indetta la gara; - con successiva determinazione dirigenziale n. 59 dell 11 giugno 2008 veniva approvato il verbale di gara, andata deserta e, pertanto, con determinazione n. 93 del 24 settembre 2008, la concessione veniva aggiudicata in via definitiva al promotore (SABA Italia S.p.A. e C.I.S. S.r.l.); - in data 11 novembre 2008 veniva stipulata tra il Comune ed il concessionario (SABA Italia S.p.A. e C.I.S. S.r.l.) la convenzione, rep. n , per la concessione di progettazione, realizzazione e gestione del Parcheggio di L.go Bellini; - dopo la stipula della Convenzione veniva costituita dal Concessionario la Società di Progetto denominata Parcheggio Largo Bellini S.r.l.;

3 - in sede di redazione del Progetto definitivo il costo di intervento subiva un incremento, passando da ,00 (oltre ad IVA) ad ,00 (oltre ad IVA), donde la necessità di un nuovo Piano Economico Finanziario asseverato, trasmesso al Comune con nota n. 280 dell 8/02/2011 (acquisita agli atti con P.G del 9/02/2011), in cui l aumento dei costi veniva riequilibrato mediante la soppressione dell adeguamento Istat e la riduzione del numero di anni di corresponsione del canone dovuto dal Concessionario (da 20 anni a 15 anni); - con deliberazione della Giunta Comunale, n. 53 del 2/03/2011, veniva approvato il Progetto Definitivo dell opera, il nuovo PEF asseverato ed il nuovo Quadro Economico di spesa. Nella delibera si precisa che la complessiva spesa sarebbe stata finanziata interamente dal Concessionario secondo i disposti del nuovo PEF asseverato; - con successiva nota P.G. n del 24/01/2012 il Responsabile Unico del Procedimento, avvedutosi di un errore nella delibera n. 53 del 2011 in ordine alla durata della concessione delle autorimesse poste in vendita (35 anni anziché 90 anni) nonché di talune irregolarità del PEF, richiedeva al Concessionario la presentazione di un nuovo Piano Economico Finanziario; - a seguito della richiesta formulata, il concessionario presentava un nuovo Piano Economico Finanziario al momento non ancora esaminato dall Amministrazione, con riferimento, in particolare, ai rilievi di seguito esposti; Dato atto che: - il Piano Economico Finanziario deve indicare e rendere comprensibile il modo in cui l offerente ritiene di poter conseguire i risultati formalizzati nel progetto di gestione ed in particolare rappresenta e definisce i ricavi attesi ed i relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di gestione stimati e ne spiega la sostenibilità nell equilibrio economico finanziario dell intera operazione; - pertanto il PEF deve prevedere l insieme degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria del progetto di gestione del servizio ed il disegno delle modalità di reperimento dei fondi necessari in relazione al profilo di rischio dell operazione, dimostrando la capacità del concessionario di eseguire correttamente la prestazione per tutto l arco temporale dell operazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22/11/2011, n. 6144); - da quanto sopra deriva la necessità che detto Piano sia idoneo ad esplicitare con sufficiente chiarezza tutti gli elementi necessari per valutare la sostenibilità del Progetto di realizzazione dell opera con conseguente legittimità di una revisione od integrazione dello stesso laddove detti parametri siano errati ovvero non idoneamente rappresentati;

4 Visto - il documento di Analisi ed osservazioni inviato dall UTFP in data 14/02/2011 ed acquisito con PG n del 15/02/2011, relativo al P.E.F. presentato a corredo del Progetto Definitivo, con cui veniva suggerito all Amministrazione di acquisire chiarimenti da parte del Concessionario in ordine alle criticità sottodescritte; a) viene preso in considerazione ancora il vecchio regime fiscale vigente al momento della redazione del PEF allegato al progetto preliminare (con aliquote IRES pari al 33% e IRAP pari al 4,25%) mentre attualmente tali aliquote sono diminuite con conseguente sovrastima dell imposizione fiscale e possibile sottostima della redditività per il concessionario del realizzando progetto; b) inoltre, nel suddetto PEF risultano modificati, rispetto al precedente PEF, i seguenti elementi: 1) il numero di box destinato alla vendita varia da 98 a 130 con un incremento di 32 unità ; 2) il prezzo unitario di vendita degli stessi passa da circa ,00 a circa ,00. In proposito l UTFP evidenzia come l aumento del numero dei box da destinare alla vendita alteri evidentemente l equilibrio di destinazione dei posti auto totali tra vendita e rotazione con conseguente necessità di rivalutare detto aspetto in relazione agli obiettivi di socialità del realizzando intervento. Sotto altro profilo, risulta evidente la necessità di procedere alla verifica del prezzo di vendita posto che, qualora venisse confermato il dato originario di ,00 risulterebbero alterate le condizioni di equilibrio economico finanziario in favore del concessionario; c) oltre a ciò, non risulta essere presente nel nuovo PEF il valore dell ADSCR minimo che evidenzia come il progetto, anche negli anni di minor capacità di rimborso, sia comunque in grado di ripagare il debito contratto; d) dall esame dei due PEF, si rileva, altresì, l invarianza dei valori degli indici di redditività a fronte di variazione di alcune ipotesi quali MOL, costi del finanziamento ect.; Considerato che: - la Deliberazione n. 53 del 2/03/2011 (di approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF) si appalesa carente di motivazione nella parte in cui non esplicita le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere le valutazioni ed i profili di criticità evidenziati nella relazione dell UTFP di cui sopra, con conseguente necessità di procedere ad una revisione della stessa; - nell ottica del perseguimento dell obiettivo dell economicità dell azione amministrativa, occorre, altresì, verificare l effettiva necessità, ai fini della realizzazione dell opera pubblica di che trattasi, di attuare gli adeguamenti qualitativi e quantitativi di cui al Progetto definitivo che hanno comportato un incremento dei costi da ,00 a ,00);

5 - oltre a ciò, con riferimento ai prezzi dei lavori, delle forniture e delle prestazioni si appalesa necessaria una verifica in ordine alla correttezza dell annualità assunta come parametro di riferimento, del relativo prezziario e degli sconti eventualmente applicati; Rilevato, inoltre, - che nel PEF, presentato a corredo del Progetto Definitivo, non sono stati rappresentati tutti i parametri necessari per una congrua valutazione sulla redditività del Progetto di che trattasi ed in particolare: a) non risulta specificata la stima relativa all utilizzo dei parcheggi e la conseguente voce ricavi, necessaria al fine di valutare se il rischio della domanda venga effettivamente posto a carico del Concessionario; b) non è individuata la voce ricavi derivante dai servizi ancillari (quali i ricavi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario) che costituiscono, invece, dati necessariamente da esplicitare in tale documento posto che rappresentano una fonte di reddito per il concessionario; Ritenuto che: - i profili di criticità sopra evidenziati rendono necessario riesaminare la deliberazione G.C. n. 53/2011 unitamente al progetto definitivo ed al PEF con la medesima approvati oltreché valutare attentamente, con riferimento a detti profili, anche il nuovo PEF da ultimo presentato dal concessionario; - conseguentemente, dovrà essere avviato un procedimento in contraddittorio con la parte, finalizzato all adozione di un provvedimento in autotutela di cui all art. 21- nonies, Legge 241/1990, in conformità agli interessi pubblici dell Amministrazione, ed in particolare con l obiettivo di salvaguardare l economicità dell azione amministrativa che, dato l attuale periodo di sfavorevole congiuntura economica, assume necessariamente una rilevanza primaria; - non può, infatti, escludersi che l esito di siffatto procedimento possa comportare una revisione del PEF in termini più favorevoli per l Amministrazione, quanto all ammontare del canone ed al periodo di corresponsione dello stesso da parte della società di progetto. Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/0 8/2000 dal Dirigente del Servizio Pianificazione Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico Locale e dal Dirigente del Servizio Bilancio. Tutto ciò premesso Con voti resi nelle forme di legge DELIBERA 1) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico Locale, nella sua qualità di RUP, di avviare procedimento di autotutela, ai sensi dell art. 21-nonies, Legge n. 241/1990, previa

6 approfondita istruttoria in ordine agli elementi in premessa descritti ed a quant altro dovesse emergere dall esito della stessa; 2) Di demandare alla Direzione Generale ogni utile azione diretta a rendere efficaci ed efficienti le attività che dovranno essere espletate dal RUP nel suddetto procedimento, compresa quella di individuare a supporto del RUP medesimo, personale interno dell Avvocatura, dell ufficio Contratti e dell ufficio Tecnico; 3) Di autorizzare il RUP ad avvalersi, altresì, di professionalità esterna per la valutazione degli aspetti del PEF che richiedono specializzazioni non presenti all interno della struttura comunale, per una spesa massima di Euro 8.000,00 oltre ad IVA ed accessori. Con successiva e separata votazione, la Giunta comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 Letto, approvato e sottoscritto

7 IL PRESIDENTE F.to Dott. Andrea BALLARE' F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all Albo Pretorio di questo Comune oggi 26/03/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al 09/04/2012; L elenco n. 22 viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell art. 125, D.Lgs n. 267; Novara, 26/03/2012 ag/ F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267, il. Novara, F.to La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune dal al senza opposizioni o reclami. Novara, F.to