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1 1 di 8 12/01/ :04 English - Versione accessibile - Mappa - Contattaci - Privacy - Avvertenze - Link utili - Ricerca - RSS Soggetti vigilati - Per gli intermediari La Consob Emittenti Intermediari Mercati Regolamentazione Area interattiva Educazione finanziaria Camera conciliazione e arbitrato Gare e contratti RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI NETTE CORTE SU TITOLI AZIONARI (delibera n del 10 luglio 2011, vigente per effetto della delibera n dell'11 novembre 2011). Versione aggiornata al 29 novembre Quali sono gli emittenti per i quali è previsto un regime di comunicazione delle posizioni nette corte sui titoli azionari? La comunicazione è dovuta per le posizioni nette corte riferibili agli emittenti le cui azioni hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall ESMA all indirizzo 2. Quali tipologie di strumenti finanziari devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta? Nel calcolo della posizione netta corta devono essere incluse tutte le tipologie di strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni di un determinato emittente. A tal fine, dovranno essere comprese sia le posizioni detenute su singole azioni emesse da uno degli emittenti oggetto del regime di comunicazione, sia le posizioni in strumenti finanziari il cui valore dipende da quello delle stesse azioni oppure da un paniere di titoli o da un indice che, almeno in parte, le comprendano. Per ciò che concerne le azioni, andranno considerate tutte le tipologie di azioni emesse, sia con riferimento al calcolo del denominatore che nell ambito del calcolo della posizione netta corta. Chiarimenti sui nuovi obblighi di comunicazione Delibera n del 28 aprile 2010 Domande frequenti in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari Domande frequenti sulle vendite allo scoperto Uffici Consob per gli intermediari D.Lgs n. 58/1998 Regolamento n /2007 D.M. n. 468/1998 D.M. n. 469/1998 D.M. n. 470/1998 Normativa e orientamenti Consob Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, dovranno essere considerate, tra le altre, le seguenti operazioni che non esauriscono la possibile casistica di strumenti da includere nel calcolo: acquisti o vendite di azioni, di Exchange Traded Funds (ETFs), di American Depositary Receipt (ADR) e di analoghi certificati rappresentativi di azioni, di cowered warrant e certificates; operazioni su opzioni, swap, future e contract for difference. Con riferimento agli ADR ed agli analoghi certificati rappresentativi di azioni, le azioni detenute dalla banca depositaria a fronte delle emissioni dei suddetti certificati, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta. Per ciò che concerne gli strumenti finanziari derivati, essi andranno compresi nel calcolo della posizione netta corta, indipendentemente dalla circostanza che essi siano cash-settled o prevedano la consegna fisica dei titoli sottostanti. Nel calcolo della posizione netta corta andranno considerate anche gli acquisti e le vendite di obbligazioni convertibili, warrant ed inoltre, di tutti quegli strumenti finanziari che comportano l assunzione di una posizione ribassista, come ad esempio gli ETF che replicano in senso inverso l andamento di un titolo o un indice (c.d. ETF short o reverse ETF ). Al contrario, nel calcolo della posizione netta corta non andranno considerate le posizioni su credit default swap (CDS). Inoltre, non andranno considerate le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine. 3. Nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le operazioni OTC? Nel calcolo della posizione netta corta vanno incluse tutte le operazioni su strumenti finanziari, indicate nella risposta alla domanda precedente, indipendentemente dalla sede di negoziazione.

2 2 di 8 12/01/ :04 4. In che modo vanno considerate le operazioni di prestito titoli? Le operazioni di prestito titoli non entrano nel calcolo della posizione netta corta. Di conseguenza, le azioni date a prestito rientrano nel calcolo della posizione lunga del prestatore, e sono escluse dalla posizione del prenditore. 5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta? Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente. Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante. 6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte? La Delibera n esplicitamente prevede che l obbligo di comunicazione non si applichi all attività posta in essere dai market maker, limitatamente all attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l operatività "fuori mercato". Ad esempio, sono considerati market maker, ai fini della Delibera n , gli internalizzatori sistematici. Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l'emittente o con un altro "Soggetto interessato", come definito nella Delibera Consob n del 19 marzo 2009 (liquidity provider), purché l attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati. Rimane dunque esclusa l operatività effettuata fuori dai mercati regolamentati. In ogni caso, la posizione netta corta che si viene a creare dall'attività esentata non deve essere di entità significativa, se non per periodi di tempo molto brevi. In generale, l esenzione per market maker, specialist e liquidity provider è stata concessa sulla base dell analisi dei relativi contratti all 11 agosto La Consob quindi valuterà se i nuovi contratti rientrino nelle fattispecie previste dalla Delibera e quindi possano usufruire delle esenzioni ivi previste. L'esenzione non è comunque soggetta ad una preventiva autorizzazione della Consob. Inoltre, limitatamente alla negoziazione di titoli azionari su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione, ai fini della concessione della predetta esenzione, la qualifica di market maker o di liquidity provider, in relazione alla funzione della relativa attività, può riconoscersi solo con riguardo ai titoli che necessitano della presenza di un supporto alla liquidità, tali non essendo, ad esempio, i titoli appartenenti all indice FTSEMIB. Il giudizio sulla necessità di un supporto alla liquidità per i titoli non appartenenti all'indice FTSEMIB può essere presa dal gestore del mercato regolamentato e/o del sistema multilaterale di negoziazione o dall'emittente, e trova esplicazione nell'accordo sottoscritto, rispettivamente, con il market maker o con il liquidity provider per la fornitura della liquidità. Inoltre, per quanto concerne i market maker che svolgono la propria attività al di fuori dei mercati regolamentati e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione (ad es. gli internalizzatori sistematici), questi possono beneficiare dell'esenzione anche per gli scambi di titoli appartenenti all'indice FTSEMIB. Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business. 7. E prevista una pubblicazione dei report ricevuti dalla Consob? La Delibera n prevede esclusivamente un regime di reporting all Autorità. Di conseguenza non è prevista alcuna comunicazione al mercato delle informazioni ricevute in merito alle posizioni nette corte. 8. Qual è il livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti

3 3 di 8 12/01/ :04 giuridici? Le istruzioni alla Delibera n prevedono che, in via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un unica posizione netta corta. Tuttavia, con riferimento ai soggetti giuridici nel cui ambito operano centri decisionali autonomi, è necessario consolidare le singole posizioni con riferimento al soggetto responsabile delle decisioni di investimento. A tal fine, compete ai soggetti interessati l individuazione, per ciascuna attività svolta, del soggetto responsabile delle decisioni. Ciò premesso, con riferimento alle società di gestione ed agli altri soggetti giuridici che gestiscono investimenti per conto dei propri clienti, le posizioni dei singoli clienti dovranno essere tra loro consolidate, a livello di singolo centro decisionale, solo nel caso in cui esse siano il risultato di gestioni discrezionali. Al contrario, nel caso di gestioni non discrezionali, le posizioni dovranno essere calcolate a livello di ogni singolo cliente, che sarà altresì responsabile delle eventuali comunicazioni. 9. Se un investitore ha rapporti presso più intermediari, deve consolidarli ai fini del calcolo della posizione netta corta? Si, l investitore, nell effettuare il calcolo della posizione netta corta, deve tenere conto di tutte le posizioni in strumenti finanziari per le quali rappresenta il soggetto responsabile delle decisioni di investimento, anche se detiene tali posizioni presso intermediari diversi. Ulteriori domande sull'applicazione della Delibera n possono essere inviate a: post-trading@consob.it RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI NETTE CORTE SU TITOLI AZIONARI (delibera n del 10 luglio 2011, vigente per effetto della delibera n del 28 settembre 2011). Versione aggiornata al 30 settembre Quali sono gli emittenti per i quali è previsto un regime di comunicazione delle posizioni nette corte sui titoli azionari? La comunicazione è dovuta per le posizioni nette corte riferibili agli emittenti le cui azioni hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall ESMA all indirizzo 2. Quali tipologie di strumenti finanziari devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta? Nel calcolo della posizione netta corta devono essere incluse tutte le tipologie di strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni di un determinato emittente. A tal fine, dovranno essere comprese sia le posizioni detenute su singole azioni emesse da uno degli emittenti oggetto del regime di comunicazione, sia le posizioni in strumenti finanziari il cui valore dipende da quello delle stesse azioni oppure da un paniere di titoli o da un indice che, almeno in parte, le comprendano. Per ciò che concerne le azioni, andranno considerate tutte le tipologie di azioni emesse, sia con riferimento al calcolo del denominatore che nell ambito del calcolo della posizione netta corta. Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, dovranno essere considerate, tra le altre, le seguenti operazioni che non esauriscono la possibile casistica di strumenti da includere nel calcolo: acquisti o vendite di azioni, di Exchange Traded Funds (ETFs), di American Depositary Receipt (ADR) e analoghi certificati rappresentativi di azioni, di cowered warrant e certificates; operazioni su opzioni, swap, future e contract for difference. Con riferimento agli ADR ed agli analoghi certificati rappresentativi di azioni, le azioni detenute dalla banca depositaria a fronte delle emissioni dei suddetti certificati, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta. Per ciò che concerne gli strumenti finanziari derivati, essi andranno compresi nel calcolo della posizione netta corta, indipendentemente dalla circostanza che essi siano cash-settled o prevedano la consegna fisica dei titoli sottostanti. Nel calcolo della posizione netta corta andranno considerate anche gli acquisti e le vendite di obbligazioni convertibili, warrant ed inoltre, di tutti quegli strumenti finanziari che comportano l assunzione di una posizione ribassista, come ad esempio gli ETF che replicano in senso inverso l andamento di un titolo o un indice (c.d. ETF short o reverse ETF ).

4 4 di 8 12/01/ :04 Al contrario, nel calcolo della posizione netta corta non andranno considerate le posizioni su credit default swap (CDS). 3. Nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le operazioni OTC? Nel calcolo della posizione netta corta vanno incluse tutte le operazioni su strumenti finanziari, indicate nella risposta alla domanda precedente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. 4. In che modo vanno considerate le operazioni di prestito titoli? Le operazioni di prestito titoli non entrano nel calcolo della posizione netta corta. Di conseguenza, le azioni date a prestito rientrano nel calcolo della posizione lunga del prestatore, e sono escluse dalla posizione del prenditore. 5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta? Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente. Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante. 6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte? La Delibera n esplicitamente prevede che l obbligo di comunicazione non si applichi all attività posta in essere dai market maker, limitatamente all attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l operatività "fuori mercato". Ad esempio, sono considerati market maker, ai fini della Delibera n , gli internalizzatori sistematici. Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l'emittente (liquidity provider), purché l attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati. Rimane dunque esclusa l operatività effettuata fuori dai mercati regolamentati. In generale, l esenzione per market maker, specialist e liquidity provider è stata concessa sulla base dell analisi dei relativi contratti all 11 agosto La Consob quindi valuterà se i nuovi contratti rientrino nelle fattispecie previste dalla Delibera e quindi possano usufruire delle esenzioni ivi previste. Inoltre, limitatamente alla negoziazione di titoli azionari su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione, ai fini della concessione della predetta esenzione, la qualifica di market maker o di liquidity provider, in relazione alla funzione della relativa attività, può riconoscersi solo con riguardo ai titoli che necessitano della presenza di un supporto alla liquidità, tali non essendo, ad esempio, i titoli appartenenti all indice FTSEMIB. Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business. 7. E prevista una pubblicazione dei report ricevuti dalla Consob? La Delibera n prevede esclusivamente un regime di reporting all Autorità. Di conseguenza non è prevista alcuna comunicazione al mercato delle informazioni ricevute in merito alle posizioni nette corte. 8. Qual è il livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici? Le istruzioni alla Delibera n prevedono che, in via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un unica posizione netta corta. Tuttavia, con riferimento ai soggetti giuridici nel cui ambito operano centri decisionali autonomi, è necessario consolidare le singole posizioni con riferimento al soggetto responsabile delle decisioni di investimento. A tal fine, compete ai soggetti interessati l individuazione, per ciascuna attività svolta, del soggetto

5 5 di 8 12/01/ :04 responsabile delle decisioni. Ciò premesso, con riferimento alle società di gestione ed agli altri soggetti giuridici che gestiscono investimenti per conto dei propri clienti, le posizioni dei singoli clienti dovranno essere tra loro consolidate, a livello di singolo centro decisionale, solo nel caso in cui esse siano il risultato di gestioni discrezionali. Al contrario, nel caso di gestioni non discrezionali, le posizioni dovranno essere calcolate a livello di ogni singolo cliente, che sarà altresì responsabile delle eventuali comunicazioni. 9. Se un investitore ha rapporti presso più intermediari, deve consolidarli ai fini del calcolo della posizione netta corta? Si, l investitore, nell effettuare il calcolo della posizione netta corta, deve tenere conto di tutte le posizioni in strumenti finanziari per le quali rappresenta il soggetto responsabile delle decisioni di investimento, anche se detiene tali posizioni presso intermediari diversi. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI NETTE CORTE SU TITOLI AZIONARI (delibera n del 10 luglio 2011, vigente per effetto della delibera n del 25 agosto 2011). Versione aggiornata al 26 agosto Quali sono gli emittenti per i quali è previsto un regime di comunicazione delle posizioni nette corte sui titoli azionari? La comunicazione è dovuta per le posizioni nette corte riferibili agli emittenti le cui azioni hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall ESMA all indirizzo 2. Quali tipologie di strumenti finanziari devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta? Nel calcolo della posizione netta corta devono essere incluse tutte le tipologie di strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni di un determinato emittente. A tal fine, dovranno essere comprese sia le posizioni detenute su singole azioni emesse da uno degli emittenti oggetto del regime di comunicazione, sia le posizioni in strumenti finanziari il cui valore dipende da quello delle stesse azioni oppure da un paniere di titoli o da un indice che, almeno in parte, le comprendano. Per ciò che concerne le azioni, andranno considerate tutte le tipologie di azioni emesse, sia con riferimento al calcolo del denominatore che nell ambito del calcolo della posizione netta corta. Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, dovranno essere considerate, tra le altre, le seguenti operazioni che non esauriscono la possibile casistica di strumenti da includere nel calcolo: acquisti o vendite di azioni, di Exchange Traded Funds (ETFs), di American Depositary Receipt (ADR) e di analoghi certificati rappresentativi di azioni, di cowered warrant e certificates; operazioni su opzioni, swap, future e contract for difference. Con riferimento agli ADR ed agli analoghi certificati rappresentativi di azioni, le azioni detenute dalla banca depositaria a fronte delle emissioni dei suddetti certificati, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta. Per ciò che concerne gli strumenti finanziari derivati, essi andranno compresi nel calcolo della posizione netta corta, indipendentemente dalla circostanza che essi siano cash-settled o prevedano la consegna fisica dei titoli sottostanti. Al contrario, n Nel calcolo della posizione netta corta delle posizioni nette corte non andranno considerate anche gli acquisti e le vendite di le posizioni su obbligazioni convertibili, e warrant. ed inoltre, di tutti quegli strumenti finanziari che comportano l assunzione di una posizione ribassista, come ad esempio gli ETF che replicano in senso inverso l andamento di un titolo o un indice (c.d. ETF short o reverse ETF ). Al contrario, nel calcolo della posizione netta corta non andranno considerate le posizioni su credit default swap (CDS). 3. Nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le operazioni OTC? Nel calcolo della posizione netta corta vanno incluse tutte le operazioni su strumenti finanziari, indicate nella risposta alla domanda precedente,

6 6 di 8 12/01/ :04 indipendentemente dalla sede di negoziazione. 4. In che modo vanno considerate le operazioni di prestito titoli? Le operazioni di prestito titoli non entrano nel calcolo della posizione netta corta. Di conseguenza, le azioni date a prestito rientrano nel calcolo della posizione lunga del prestatore, e sono escluse dalla posizione del prenditore. 5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta? Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente. Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante. 6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte? La Delibera n esplicitamente prevede che l obbligo di comunicazione non si applichi all attività posta in essere dai market maker, limitatamente all attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l operatività "fuori mercato". Ad esempio, sono considerati market maker, ai fini della Delibera n , gli internalizzatori sistematici. Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati. Rimane dunque esclusa l operatività effettuata fuori dai mercati regolamentati. In generale, l esenzione per market maker, specialist e liquidity provider è stata concessa sulla base dell analisi dei relativi contratti all 11 agosto La Consob quindi valuterà se i nuovi contratti rientrino nelle fattispecie previste dalla Delibera e quindi possano usufruire delle esenzioni ivi previste. Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business. 7. E prevista una pubblicazione dei report ricevuti dalla Consob? La Delibera n prevede esclusivamente un regime di reporting all Autorità. Di conseguenza non è prevista alcuna comunicazione al mercato delle informazioni ricevute in merito alle posizioni nette corte. 8. Qual è il livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici? Le istruzioni alla Delibera n prevedono che, in via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un unica posizione netta corta. Tuttavia, con riferimento ai soggetti giuridici nel cui ambito operano centri decisionali autonomi, è necessario consolidare le singole posizioni con riferimento al soggetto responsabile delle decisioni di investimento. A tal fine, compete ai soggetti interessati l individuazione, per ciascuna attività svolta, del soggetto responsabile delle decisioni. Ciò premesso, con riferimento alle società di gestione ed agli altri soggetti giuridici che gestiscono investimenti per conto dei propri clienti, le posizioni dei singoli clienti dovranno essere tra loro consolidate, a livello di singolo centro decisionale, solo nel caso in cui esse siano il risultato di gestioni discrezionali. Al contrario, nel caso di gestioni non discrezionali, le posizioni dovranno essere calcolate a livello di ogni singolo cliente, che sarà altresì responsabile delle eventuali comunicazioni. 9. Se un investitore ha rapporti presso più intermediari, deve consolidarli ai fini del calcolo della posizione netta corta? Si, l investitore, nell effettuare il calcolo della posizione netta corta, deve tenere conto di tutte le posizioni in strumenti finanziari per le quali

7 7 di 8 12/01/ :04 rappresenta il soggetto responsabile delle decisioni di investimento, anche se detiene tali posizioni presso intermediari diversi. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE POSIZIONI NETTE CORTE SU TITOLI AZIONARI (DELIBERA N del 10 LUGLIO 2011). Versione aggiornata al 21 luglio Quali sono gli emittenti per i quali è previsto un regime di comunicazione delle posizioni nette corte sui titoli azionari? La comunicazione è dovuta per le posizioni nette corte riferibili agli emittenti le cui azioni hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale. A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall ESMA all indirizzo 2. Quali tipologie di strumenti finanziari devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta? Nel calcolo della posizione netta corta devono essere incluse tutte le tipologie di strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni di un determinato emittente. A tal fine, dovranno essere comprese sia le posizioni detenute su singole azioni emesse da uno degli emittenti oggetto del regime di comunicazione, sia le posizioni in strumenti finanziari il cui valore dipende da quello delle stesse azioni oppure da un paniere di titoli o da un indice che, almeno in parte, le comprendano. Per ciò che concerne le azioni, andranno considerate tutte le tipologie di azioni emesse, sia con riferimento al calcolo del denominatore che nell ambito del calcolo della posizione netta corta. Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo, dovranno essere considerate, tra le altre, le seguenti operazioni che non esauriscono la possibile casistica di strumenti da includere nel calcolo: acquisti o vendite di azioni, di Exchange Traded Funds (ETFs), di American Depositary Receipt (ADR) e di analoghi certificati rappresentativi di azioni; operazioni su opzioni, swap, future e contract for difference. Con riferimento agli ADR ed agli analoghi certificati rappresentativi di azioni, le azioni detenute dalla banca depositaria a fronte delle emissioni dei suddetti certificati, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta. Per ciò che concerne gli strumenti finanziari derivati, essi andranno compresi nel calcolo della posizione netta corta, indipendentemente dalla circostanza che essi siano cash-settled o prevedano la consegna fisica dei titoli sottostanti. Al contrario, nel calcolo delle posizioni nette corte non andranno considerate le posizioni suobbligazioni convertibili e warrant. 3. Nel calcolo della posizione netta corta vanno considerate anche le operazioni OTC? Nel calcolo della posizione netta corta vanno incluse tutte le operazioni su strumenti finanziari, indicate nella risposta alla domanda precedente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. 4. In che modo vanno considerate le operazioni di prestito titoli? Le operazioni di prestito titoli non entrano nel calcolo della posizione netta corta. Di conseguenza, le azioni date a prestito rientrano nel calcolo della posizione lunga del prestatore, e sono escluse dalla posizione del prenditore. 5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta? Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente. Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante. 6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte? La Delibera n esplicitamente prevede che l obbligo di comunicazione non si applichi all attività posta in essere dai market maker, limitatamente all attività posta in essere nello svolgimento della funzione. Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24

8 8 di 8 12/01/ :04 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l operatività "fuori mercato". Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati. Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business. 7. E prevista una pubblicazione dei report ricevuti dalla Consob? La Delibera n prevede esclusivamente un regime di reporting all Autorità. Di conseguenza non è prevista alcuna comunicazione al mercato delle informazioni ricevute in merito alle posizioni nette corte. 8. Qual è il livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici? Le istruzioni alla Delibera n prevedono che, in via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un unica posizione netta corta. Tuttavia, con riferimento ai soggetti giuridici nel cui ambito operano centri decisionali autonomi, è necessario consolidare le singole posizioni con riferimento al soggetto responsabile delle decisioni di investimento. A tal fine, compete ai soggetti interessati l individuazione, per ciascuna attività svolta, del soggetto responsabile delle decisioni. Ciò premesso, con riferimento alle società di gestione ed agli altri soggetti giuridici che gestiscono investimenti per conto dei propri clienti, le posizioni dei singoli clienti dovranno essere tra loro consolidate, a livello di singolo centro decisionale, solo nel caso in cui esse siano il risultato di gestioni discrezionali. Al contrario, nel caso di gestioni non discrezionali, le posizioni dovranno essere calcolate a livello di ogni singolo cliente, che sarà altresì responsabile delle eventuali comunicazioni. All rights reserved - Consob - Risoluzione 800x600

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