Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Vito Arrigo Mattei
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1 Civile Sent. Sez. 3 Num Anno 2015 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 20/10/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: POLLINO FILOMENA PLLFMN63M63H243W, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente- contro ALLIANZ SPA in persona dei persona dei procuratori Dr. ANDREA CERRETTI e Dr.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, 1
2 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; GIORDANO CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANO PARRASIO 6, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VITIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO GERARDI giusta procura speciale in calce al controricorso; MAURZIO D'AMORA - DIRETTORE GENERALE DELLA ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLI 29, la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO MARTUCCI giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti - nonchè contro ASL NAPOLI 5 ; - intimata - avverso la sentenza n. 2953/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2011, R.G.N. 2779/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO; udito l'avvocato GIORGIO SPADAFORA; udito l'avvocato DOMENICO GERARDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2
3 Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso; 3
4 R.G \ 2012 I FATTI Nel 1997 Pollino Filomena conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata la A.S.L. n. 5 di Napoli per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antififica, dalla quale assumeva di aver riportato postumi permanenti. La A.S.L. chiamava in giudizio la sua compagnia assicuratrice, Lavoro e Sicurtà s.p.a. e il medico che aveva eseguito l'iniezione, Carla Giordano. Nel 2003 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda compensando le spese. Nel 2011 la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello della Pollino, affermando che, benché potesse ritenersi provato che l'iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità fosse ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla ASL avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo; rigettava anche l'appello incidentale della compagnia di assicurazioni sulle spese, e compensava nuovamente le spese di lite. Pollino Filomena propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza, n del 2011 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 27 novembre 2011, non notificata, articolato in cinque motivi. Resistono Allianz s p a (già R.A.S. s.p.a., già Lavoro e Sicurtà s.p.a.), la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud ( già ASL n. 5 di Napoli) e la dott.ssa Carla Giordano con controricorso. LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., /p_
5 ovvero la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità medica contrattuale della struttura pubblica; l'omessa e insufficiente o illogica motivazione o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce nuovamente la violazione e \ o falsa applicazione delle norme ex artt. 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727,2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dei medesimi articoli e in particolare la violazione dei principi in tema di onere di allegazione e prova. Con il quarto, denuncia la violazione dei medesimi articoli ed in particolare la violazione dei principi in tema di prova presuntiva semplice, nonché l'omessa, insufficiente o illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Infine, con il quinto ed ultimo motivo deduce la violazione e \ o falsa applicazione sempre delle medesime norme ed in particolare dei principi in tema di nesso di causalità nel collegamento del danno ad uno specifico ed individuato errore medico. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e non possono essere accolti. La corte d'appello non ha violato i principi in tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso venga prospettata una ipotesi di responsabilità (contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l'esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente ( sulla cui entità non si è svolto peraltro un approfondimento istruttorio) ma ha poi escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle consulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell'iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, né era tenuta, trattandosi di una pratica ruotina ria ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi In difetto di colpa in capo all'autrice della vaccinazione ( 4
6 neppure la ricorrente del resto ha allegato una manovra errata, ascrivibile alla dottoressa, che avrebbe provocato il dolore), il verificarsi dell'evento dannoso è stato ricondotto dalla corte territoriale al caso fortuito, ovvero all'andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla consulenza, che ha ricondotto all'esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l'intervento routinario Una tale ripartizione degli oneri probatori è conforme principi di diritto già enunciati da questa Corte in materia : nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. n del 2012) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese legali in euro 2.000,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, in favore di Allianz e Giordano, in euro 1.600,00 di cui 200,00 per spese in favore di ASL Napoli Sud, oltre accessori e contributo spese generali. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 22 settembre 2015 Il Consi lie: estensore Il Presi ente
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