SICIV SOCIETA ITALIANA CERTIFICAZIONI ISPEZIONI VALIDAZIONI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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1 SICIV SOCIETA ITALIANA CERTIFICAZIONI ISPEZIONI VALIDAZIONI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

2 è un Organismo di Certificazione Ispezione e di Verifica, accreditato da SINCERT, con Certificati 023E e 080A. Siciv, con sede a BRESCIA, opera in tutta ITALIA offrendo servizi di certificazione di sistemi di gestione, attività di validazione di progetti, ispezione tecnica sulle opere e certificazione della prestazione energetica degli edifici Verifica del progetto, preliminare, definitivo,esecutivo,ed ispezione in fase di esecuzione Certificazione Sistemi Gestione secondo UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007 Certificazione della prestazione energetica degli edifici

3 Il protocollo di Kyoto, il rispetto dell ambiente, il costo del petrolio, le nuove tecnologie e la legislazione europea, nazionale e regionale, spingono il mercato immobiliare verso temi di grande attualità ed interesse come, ad esempio, la valutazione dell efficienza e dei consumi energetici degli edifici. La certificazione della prestazione energetica, si propone come sistema pratico, comprensibile ed affidabile per informare sulle caratteristiche tecniche e qualitative dell immobile.

4 DIRETTIVA 2002/91: SUL RENDIMENTO ENERGETICO degli edifici LEGGE 10/91: NORME PER L ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

5 D.Lgs 192/2005 Attuazione della DIRETTIVA 2002/91: SUL RENDIMENTO ENERGETICO degli edifici D.Lgs 311/2006 Disposizioni correttive ed integrative al decreto 192/2005 Legge 133 del 6 agosto 2008 recante Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

6 DPR 2 aprile 2009, n. 59, "Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", Decreto Ministeriale 26/6/09 contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici"

7 Distribuzione temporale della legislazione nazionale Legislazione di riferimento Legge 10/91 + decreti attuativi Legge 10/91 + D.M. 178 D.lgs 192/05 D.lgs 311/07 DPR 59/09 In vigore da Fino a I riferimenti temporali son da considerare in relazione al giorno in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la eventuale denuncia di inizio lavori. Per gli edifici in fase di realizzazione o per le eventuali varianti intervenute in corso d opera, la circolare di chiarimento del D.lgs 192/05 specifica che: 1. un edificio per il quale il permesso di costruire sia stato presentato prima dell entrata in vigore del 192/05 (8 ottobre 2005), va considerato come edificio esistente indipendentemente dal grado di avanzamento lavori; 2. una variante sostanziale in corso d opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente e, pertanto, deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato

8 L obbligo della certificazione energetica dal 192/05 AL 59/09 IN APPLICAZIONE DEL 192/05 Dal 1/1/2007 Dal 1/7/2007 Dal 1/7/2008 Dal 1/7/2009 Per gli edifici di nuova costruzione; ristrutturazioni integrali degli elementi d involucro di edifici esistenti con S utile>1000mq e demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S utile>1000mq. L attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare E necessario l attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura, e correlati in qualsiasi modo ad un intervento sull edificio o sugli impianti. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000mq Per gli edifici con superficie utile anche < 1000mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, dell intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari Nel caso di trasferimento a titolo oneroso. anche delle singole unita immobiliari.

9 L obbligo della certificazione energetica per la detrazione del 55% Dal 2008 al 2010 Nel caso di domanda di detrazione per le spese relative a: riqualificazione energetica dell edificio; isolamento involucro opaco; sostituzione caldaie esistenti. (Abolito dall articolo 31 della Legge 99/2009 in vigore dal 15/8/09) ABROGAZIONI DELLA Legge 133/2008 Dal 22/8/2008 Abrogati i seguenti passaggi del DLgs 192: Art.6, comma 3: nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unita immobiliare, l ACE è allegato all'atto di compravendita, in originale o in copia autenticata. Art. 6, comma 4: nel caso di locazione, l ACE e messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. Art. 15, comma 8: in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art.6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall acquirente. Art. 15, comma 9: in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art.6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

10 $ %%& UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria

11 Nel DPR 59/09 è definito come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, se esistenti, nel caso di: - edifici esistenti con un numero di unita abitative superiore a 4 - edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2 con potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kw Il DPR 59/09 introduce nuovi limiti di legge per quanto riguarda: - prestazione energetica per il raffrescamento dell edificio; - la trasmittanza termica periodica per il controllo dell inerzia dell involucro opaco

12 Inizio Lavori Relazione tecnica secondo l allegato E del 192 (legge 10) contenente anche una diagnosi energetica Attestato di qualificazione energetica Fine Lavori asseverato dal Direttore lavori Asseverazione del Direttore Lavori della relazione tecnica Le verifiche da fare in relazione al tipo di intervento sono riportate in apposita tabella (es rispetto Ep, trasmittanze, schermature, pannelli solari termici e fotovoltaici )

13 ' APPLICAZIONE Le linee guida sulla certificazione energetica degli edifici sono entrate in vigore il 25 luglio 2009 Le regioni che hanno già legiferato, dovranno tenere conto delle linee guida. Validità 10 anni purchè venga effettuata la manutenzione degli impianti e non siano fatti interventi significativi di ristrutturazione

14 ' APPLICAZIONE E in vigore per tutte le categorie di edifici definiti dal DPR 412/93 indipendentemente dalla presenza di impianti. Esclusioni : box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d uso in cui non è possibile suddividere le zone termiche, l edificio e valutato in base alla destinazione d uso prevalente.

15 ' APPLICAZIONE E prevista l individuazione di un indice di prestazione globale Ep somma dei fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale, per quella estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l illuminazione Per il calcolo, le metodologie sono differenziate per edifici di nuova costruzione o esistenti

16 ' APPLICAZIONE Per singoli appartamenti: Se presente la contabilizzazione separata del calore si rilascia un certificato per appartamento Se l impianto è centralizzato si calcola l indice prestazionale globale e lo si ripartisce in base alle tabelle millesimali del riscaldamento

17 ' CHI LO RICHIEDE Titolare del titolo abitativo a costruire Proprietario Detentore dell immobile QUANDO E RICHIESTO Nuove costruzione ristrutturazione totale con S.utile>1000 mq Interventi di demolizione, ricostruzione, ampliamenti di volume > 20%

18 ' Nei casi precedenti, la nomina del soggetto certificatore viene fatta prima dell inizio lavori Inoltre, se sono richiesti incentivi (es. bonus volumetrici) la richiesta del certificato energetico può essere obbligatorio prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia In caso di compravendita di edifici a bassissima prestazione energetica, la certificazione può essere sostituita da un autodichiarazione del proprietario che l immobile è in classe G e che i costi di gestione energetica sono molto alti

19 CLASSIFICAZIONE ' Fabbisogno energetico acqua calda sanitaria Fattore correttivo Fabbisogno energetico climatizzazione invernale Fabbisogno energetico globale Il limite è stabilito nel valore di passaggio tra la classe C e la classe D

20 ' IL TECNICO CERTIFICATORE Tecnico competente relativamente alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi Assenza di conflitto di interessi Eventuale partecipazione a corsi di formazione accreditati

21 ' ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E lo strumento di controllo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni. E lo strumento di informazione dell acquirente o conduttore, della prestazione energetica e del grado di efficienza energetica degli edifici Contiene l identificazione del certificatore e la classe di appartenenza della prestazione energetica dell edificio

22 %(((

23 Per il principio di cedevolezza, la legislazione nazionale rimanda ad eventuale legislazione regionale per specifiche e modalità operative Alcune regioni hanno già provveduto ad elaborare leggi, linee guida o schemi di certificazione e di accreditamento per poter emettere la certificazione energetica (es, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria..)

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26 ) Nel piano casa viene richiamata la certificazione energetica

27 ) % ' ' *(+,-.$ / / / % $0 1, tecnico proprietario proprietario $2 $ (( $. $ (2.. $' proprietario %% $' comune

28 ) AGGIORNATE DAL DECRETO 7538 del MODIFICATE DAL DECRETO 7148 del AGGIORNATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL DISPOSIZIONI PER L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA E PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFCI: DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 26 GIUGNO 2007,

29 ) DECRETO 7538 del Valutazione di sistemi schermanti La legge 10 ed i valori limite di riferimento per benefici ed agevolazioni, sono quelli in vigore al momento della presentazione della legge 10 L A.C.E. è il documento da presentare anche per atti di compravendita E possibile redigere un solo A.C.E anche per più unità immobiliari purchè dotate di un unico impianto, con la stessa destinazione d uso e con lo stesso amministratore

30 ) DECRETO 7538 del Nuovi, ristrutturazioni limitate ed ampliamenti ecc! "#$%&' ( ()*+ (, - (. /! ( ()*+ ( Agevolazioni, contratti di servizio energia

31 ) DECRETA DECRETO N del di differire dal 7 settembre al 26 ottobre 2009 la data per l entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con decreto nr dell ; 2. di dare atto che lo stesso differimento vale anche per l entrata in vigore del nuovo modello di attestato di certificazione energetica, approvato con d.g.r. nr. 8745/2008;..

32 ) decreto nr dell (modifica alla procedura di calcolo) Introduce nuovi sistemi di calcolo dei fabbisogni Considera condizionamento estivo e illuminazione Nuovi sistemi di calcolo per le energie rinnovabili

33 /34 Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili - ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - è un ulteriore passo avanti per garantire l efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l utilizzo e la diffusione omogenea sull intero territorio nazionale. Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

34 /34 - I cittadini avranno così la possibilità di capire com'è stato realizzato l alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici, in che modo esso possa contribuire agli obiettivi di efficienza e risparmio energetico-. Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

35 # " IL CERTIFICATO CONTIENE DATI INERENTI: Identificazione dell immobile, del progetto e del personale coinvolto Materiali ed impianti utilizzati Prestazioni teoriche ed effettive dell edificio Possibilità di miglioramento delle prestazioni

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37 # SICIV si propone al mercato come ente specializzato nel settore dell edilizia, qualificato ed affidabile,con accreditamenti SINCERT. SICIV è in grado di valutare il livello qualitativo e prestazionale dell edificio, grazie alla implementazione di una propria procedura di certificazione, nel rispetto della legislazione vigente, recependo varie esperienze fin qui sviluppate sia per edifici nuovi, sia per edifici esistenti. SICIV opera utilizzando criteri che offrano garanzie alle Parti Interessate (stake-holders )

38 # SICIV rilascia un certificato, di semplice lettura e conforme alle prescrizioni nazionali e regionali, che informa il consumatore, il costruttore e le parti interessate, riportando i dati oggettivi sulla base di: esame del progetto, ispezioni sul campo in fasi critiche di realizzazione dell involucro e istallazione degli impianti, controllo finale con impianti istallati e funzionanti. Pianificazione di eventuali controlli periodici nel tempo, effettuati anche sulla rilevazione dei consumi reali dell edificio, per valutare il mantenimento delle prestazioni del tempo.

39 La certificazione di prestazione energetica dell edificio è un documento rilasciato da SICIV in accordo a quanto richiesto dalla direttiva 2002/91 e dal DLGS 192/2005 e seguenti leggi nazionali e regionali. Il certificato viene rilasciato dopo la verifica di conformità effettuata secondo un protocollo interno che prevede diverse fasi:

40 1. Valutazione preliminare del progetto esecutivo 2. Ispezione dell immobile,pianificata secondo cronoprogramma a fasi significative della costruzione; 3. Misura dei parametri caratteristici dell involucro e degli impianti in fase di collaudo finale e rilascio del certificato; 4. Ispezione periodica, rilevazione dei consumi reali e rinnovo del certificato nel tempo L attività può essere svolta anche su edifici esistenti con l indicazione di possibili interventi migliorativi e valutazioni tecnico economiche di fattibilità

41 I Vantaggi del Certificato di prestazione energetica SICIV Il certificato rilasciato da SICIV garantisce: Il rispetto di una metodologia definita e validata contenuta nel regolamento interno di certificazione energetica Il rispetto delle più aggiornate norme e regolamenti nazionali ed internazionali L utilizzo di personale aggiornato e qualificato La tutela del consumatore e del costruttore, garantita da un comitato tecnico di valutazione dei dati raccolti e preposto al rilascio dei certificati. La continuità di un interlocutore serio e preparato La velocità di risposta alle richieste delle parti interessate