EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
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1 EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PRESTAZIONI ENERGETICHE DI EDIFICI ED IMPIANTI NORMATIVE, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI ING. FRANCO BAROSSO Rappresentante C.N.I. Commissione Impianti e c/o UNI-CTI Coordinatore Commissione Impianti e Sicurezza F.I.O.P.A. ATAHOTEL VILLA PAMPHILI ROMA, 5 MARZO 2008
2 DECRETO LEGISLATIVO N. 192 COORDINATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 311 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL EDILIZIA G. U. 1 Febbraio 2007 n. 26 ING. FRANCO BAROSSO
3 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 E IN VIGORE DAL SI APPLICA: a) ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E DEGLI IMPIANTI IN ESSI INSTALLATI, DI NUOVI IMPIANTI INSTALLATI IN EDIFICI ESISTENTI, DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI b) ALL ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI, ANCHE PREESISTENTI c) ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ING. FRANCO BAROSSO
4 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE SONO PREVISTI DIVERSI GRADI DI APPLICAZIONE: a) APPLICAZIONE INTEGRALE PER: RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE (EDIFICI CON Su >1000 MQ) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDIFICI CON Su > 1000 MQ) b) APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA AL SOLO AMPLIAMENTO (AMPLIAMENTO > 20%) c) APPLICAZIONE LIMITATA PER: RISTRUTTURAZIONI TOTALI O PARZIALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTI DI MINORE ENTITA NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI O LORO RISTRUTTURAZIONE SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE ING. FRANCO BAROSSO
5 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ESCLUSIONI IMMOBILI INTERESSATI DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (NEL CASO IN CUI IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPLICHEREBBE UN ALTERAZIONE INACCETTABILE DEL LORO CARATTERE O ASPETTO) FABBRICATI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLI NON RESIDENZIALI (SE RISCALDATI PER ESIGENZE DEL PROCESSO PRODUTTIVO O SE UTILIZZANO REFLUI DEI PROCESSI) FABBRICATI ISOLATI CON Su < 50 MQ IMPIANTI INSTALLATI AI FINI DEL PROCESSO PRODUTTIVO ING. FRANCO BAROSSO
6 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 CERTIFICAZIONE ENERGETICA GIA SI APPLICA PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE E PER GLI EDIFICI CON Su > 1000 MQ IN CASO DI COMPRAVENDITA DELL INTERO IMMOBILE SI APPLICHERA DAL PER GLI EDIFICI CON Su < 1000 MQ IN CASO DI COMPRAVENDITA DELL INTERO IMMOBILE SI APPLICHERA DAL ANCHE ALLE SINGOLE UNITA IMMOBILIARI IN CASO DI COMPRAVENDITA ING. FRANCO BAROSSO
7 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 DAL TUTTI I CONTRATTI, NUOVI O RINNOVATI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEVONO PREVEDERE LA PREDISPOSIZIONE DELL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL EDIFICIO O DELL UNITA IMMOBILIARE INTERESSATI ENTRO I PRIMI SEI MESI DI VIGENZA CONTRATTUALE ING. FRANCO BAROSSO
8 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 L ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA HA UNA VALIDITA TEMPORALE MASSIMA DI 10 ANNI ED E AGGIORNATO AD OGNI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CHE MODIFICA LA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL EDIFICIO O DELL IMPIANTO ING. FRANCO BAROSSO
9 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA ING. FRANCO BAROSSO
10 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, L ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DALL ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. TRASCORSI 12 MESI DALL EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI, L ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA PERDE LA SUA EFFICACIA. ING. FRANCO BAROSSO
11 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 LA CONFORMITA DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO AL PROGETTO ED ALLE SUE EVENTUALI VARIANTI ED ALLA RELAZIONE TECNICA, NONCHE L ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL EDIFICIO COME REALIZZATO, DEVONO ESSERE ASSEVERATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI E PRESENTATI AL COMUNE CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI ING. FRANCO BAROSSO
12 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 LE REGIONI CONSIDERANO QUESTE NORME, NELLE NORMATIVE E NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ED URBANISTICI DI COMPETENZA, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SOLUZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE VOLTE ALL USO RAZIONALE DELL ENERGIA ED ALL USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, CON INDICAZIONI ANCHE IN ORDINE ALL ORIENTAMENTO ED ALLA CONFORMAZIONE DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE PER MASSIMIZZARE LO SFRUTTAMENTO DELLA RADIAZIONE SOLARE E CON PARTICOLARE CURA NEL NON PENALIZZARE, IN TERMINI DI VOLUME EDIFICABILE, LE SCELTE CONSEGUENTI ING. FRANCO BAROSSO
13 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 SANZIONI PER IL PROFESSIONISTA QUALIFICATO: DAL 30 % AL 70 % DELLA PARCELLA PER IL DIRETTORE DEI LAVORI: 50 % DELLA PARCELLA EURO ING. FRANCO BAROSSO
14 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA (Art. 117, comma 5, della Costituzione) LE REGIONI, NEL DETTARE LA NORMATIVA DI ATTUAZIONE, SONO TENUTE AL RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALL ORDINAMENTO COMUNITARIO E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DESUMIBILI DAL DECRETO E DALLA DIRETTIVA 2002/91/CE? REGIONE PIEMONTE REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE EMILIA ROMAGNA ING. FRANCO BAROSSO
15 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ING. FRANCO BAROSSO
16 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ING. FRANCO BAROSSO
17 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ING. FRANCO BAROSSO
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19 D. LGS. N. 192/2005 COORDINATO CON IL D.LGS. N. 311/2006 ING. FRANCO BAROSSO
20 INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI D.M CRITERI E MODALITA PER INCENTIVARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE.. D.M DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.. LEGGE N. 244 (FINANZIARIA 2008) NORMATIVE REGIONALI ING. FRANCO BAROSSO
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25 LINEE GUIDA NAZIONALI SARANNO AMMESSE PIU METODOLOGIE PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LE METODOLOGIE REGIONALI DOVRANNO ESSERE CONGRUE CON QUELLE DI RIFERIMENTO NAZIONALE LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E BASATA SULL EFFICIENZA ENERGETICA (CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, PREPARAZIONE ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO ESTIVO) ING. FRANCO BAROSSO
26 LINEE GUIDA NAZIONALI IL SOGGETTO CHE CERTIFICA DEVE PRESENTARE AL RICHIEDENTE TUTTE LE OPZIONI CHE GLI SONO CONSENTITE PER ACCEDERE ALL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL SUO IMMOBILE, IN TERMINI DI QUALITA E DI COSTO DEL SERVIZIO, AL FINE DI CONSENTIRE AL MEDESIMO UNA SCELTA ADEGUATA AI FINI CHE SI PREFIGGE E COMMISURATA ALLA QUALITA ENERGETICA DELL EDIFICIO ING. FRANCO BAROSSO
27 PROPOSTA C.N.I C.N.P.I. ING. FRANCO BAROSSO
28 LEGGE REGIONE LOMBARDIA ING. FRANCO BAROSSO
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35 DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE 11 GENNAIO 2007 N (B.U.R.P. N. 06 DEL ) ATTUAZIONE DELLA L.R N. 43 (DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO). AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA DELL ARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 9 D.LGS N STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO
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37 PIEMONTE LEGGE REGIONALE N MAGGIO 2007 (B.U.R. N. 22 DEL ) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL EDILIZIA
38 Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettera a).
39 2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al c. 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie: a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 mq o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq; b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti; c) manutenzione straordinaria di edifici; d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; e) ristrutturazione di impianti termici; f) sostituzione di generatore di calore.
40 3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.
41 Art. 5 (Certificazione energetica degli difici) 1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica. 2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. 3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all originale in suo possesso.
42 4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed è affissa, nell edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico. 5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico. 6. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente: a) sulla valutazione dell unità immobiliare interessata; b) su una certificazione comune dell intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato; c) sulla valutazione di un altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.
43 7. L attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell edificio o dell impianto. 8. L attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. 9. L attestato di certificazione energetica è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale come previsto dall articolo 21, comma 1, lettera d) e riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell energia. 10. L attestato di certificazione energetica é rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato ai sensi dell articolo 6.
44 Art. 6 (Professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione degli edifici) 1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell elenco della Regione: a) iscrizione all ordine o collegio professionale; b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettera f).
45 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di commercio piemontesi. 3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l abilitazione ai fini dell iscrizione nell elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge. 4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull operato dei professionisti abilitati.
46 Art. 8 (Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie) 1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
47 3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
48 Art. 18 (Disposizioni in materia di impianti solari) 1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell edificio.
49 2. Se l ubicazione dell edificio rende tecnicamente impossibile l installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, come specificato con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettera p). 4. In fase di progettazione dell intervento edilizio è resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità dell impianto solare termico. 5. In armonia con quanto previsto dall allegato I, comma 13, del d.lgs. 192/2005, nel caso di edifici di cui all articolo 2, comma 1, è obbligatoria l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
50 Art. 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) 1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
51 LOMBARDIA DELIBERAZIONE G.R. N OTTOBRE 2007 DISPOSIZIONI INERENTI ALL EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. 5018/2007
52 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI: INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EP H RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE TRASMITTANZA DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESTERNE E DI SEPARAZIONE
53 NEL CASO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DI NUOVA COSTRUZIONE, IN OCCASIONE DI NUOVA INSTALLAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DESTINATI ANCHE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, E OBBLIGATORIO PROGETTARE E REALIZZARE L IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA IN MODO TALE DA COPRIRE ALMENO IL 50% DEL FABBISOGNO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA COLLETTORI SOLARI TERMICI O DA RISORSE GEOTERMICHE O DA POMPE DI CALORE A BASSA ENTALPIA.
54 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA TARGA ENERGETICA
55 SOGGETTO CERTIFICATORE TITOLO DI STUDIO ADEGUATA COMPETENZA COMPROVATA DA: - ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE oppure - FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE
56 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 22 NORME IN MATERIA DI ENERGIA (B.U.R. N. 11 PARTE I DEL )
57 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 26 (Rendimento energetico degli edifici) 1. Nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal successivo regolamento
58 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 26 (Rendimento energetico degli edifici) 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un applicazione integrale a tutto l edificio nel caso di: - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici di superficie superiore a 1000 mq; - demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 mq.
59 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 26 (Rendimento energetico degli edifici) 3. Nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento dell edificio esistente, qualora dall intervento risulti un aumento di superficie utile superiore a 15 mq, è prevista un applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell edificio.
60 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 26 (Rendimento energetico degli edifici) 4. Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell involucro dell edificio diversi da quelli di cui ai precenti numeri 1., 2. e 3., l applicazione è limitata al rispetto di specifiche prescrizioni.
61 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 27 (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ) 1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici 2. Tali impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento 3. Per i nuovi edifici..è verificata in via prioritaria l opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici.
62 LEGGE REGIONALE N. 22 Articolo 28 (Certificazione energetica degli edifici) 1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente con Su superiore a 1000 mq oggetto di ristrutturazione edilizia integrale deve essere dotato di attestato di certificazione energetica a cura del costruttore 2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui sopra deve essere dotato, all atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze: - entro 6 mesi dall emanazione del regolamento per gli edifici superiori a 1000 mq; - entro 12 mesi dall emanazione del regolamento per gli edifici fino a 1000 mq; - entro 18 mesi dall emanazione del regolamento per le singole unità immobiliari.
63 REGIONE LIGURIA DELIBERAZIONE G.R N. 954 (B.U.R. N. 48 PARTE II DEL ) ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA. ART. 30 L.R N. 22 NORME IN MATERIA DI ENERGIA.
64 Possono essere iscritti nell elenco esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di laurea in ingegneria - diploma di laurea in architettura - diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico - diploma di geometra con abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale da almeno cinque anni
65 b) adeguata competenza comprovata da: esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda di iscrizione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività: 1. progettazione dell isolamento termico degli edifici 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva 3. gestione energetica di edifici ed impianti 4. certificazione e diagnosi energetiche c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell esame finale
66 Saranno considerati titoli preferenziali per l iscrizione all elenco regionale i seguenti requisiti: - il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province autonome o altri Paesi appartenenti all Unione Europea; - l esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni.
67 REGIONE LIGURIA DELIBERAZIONE G.R N (B.U.R. N. 48 PARTE II DEL ) DISPOSIZIONI CONCERNENTI L ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI CUI ALL ART. 30 L.R N. 22 NORME IN MATERIA DI ENERGIA E MODIFICA D.G.R. N. 954 DEL
68 Come titolo di studio è ammesso anche il diploma di perito edile. In sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l elenco regionale, non viene richiesta la frequentazione di specifici corsi di formazione fino all attivazione dei corsi stessi. L iscrizione all elenco regionale avviene condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall elenco regionale stesso.
69 REGIONE LIGURIA REGOLAMENTO REGIONALE 8 NOVEMBRE 2007 N. 6 (B.U.R. N. 19 PARTE I DEL ). REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 NORME IN MATERIA DI ENERGIA
70 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 1 (Finalità) La Regione.definisce il sistema di certificazione energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi energetici nel settore civile.
71 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ) Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione si adottano i valori limite che a livello nazionale sono previsti solo dopo il
72 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ) Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite di cui al D.Lgs. 311/2006 che entreranno in vigore rispettivamente dal e dal
73 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ) Per le caratteristiche costruttive dell involucro edilizio si adottano i valori di trasmittanza limite indicati nell allegato C.
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75 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ) Per le prestazioni degli impianti si adottano i limiti previsti dall allegato D del D.Lgs. 311/2006.
76 REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 Articolo 8 (Metodologia di classificazione degli edifici) La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effettuata secondo i seguenti parametri: fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria EPi (kwh/mq anno) dispersioni dell involucro (kwh/mq anno) rendimento globale degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
77 Articolo 9 CLASSIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE REGIONALE, RELATIVO AL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA, E DEFINITO SULLA BASE DEI LIMITI DEL CORRISPONDENTE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EP Li DI CUI ALL ALLEGATO C DEL D.LGS. 192/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E, QUINDI, PARAMETRATO AL RAPPORTO DI FORMA DELL EDIFICIO ED AI GRADI GIORNO DELLA LOCALITA DOVE LO STESSO E UBICATO LE CLASSI PREVISTE SONO SETTE (DALLA A ALLA G). INOLTRE E INTRODOTTA UNA CLASSE DENOMINATA. NQE..
78 Articolo 9 (Classificazione del fabbisogno di energia primaria)
79 Articolo 11 (Classificazione degli impianti)
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82 In seguito ad un periodo di avviamento della certificazione sul territorio ligure, il Regolamento potrà essere aggiornato, modificato ed integrato sia sulla base dell esperienza realizzata in ambito regionale sia in seguito alle indicazioni suggerite a livello nazionale (attraverso le Linee Guida Nazionali).
83 REGIONE EMILIA ROMAGNA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
84 REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Possono essere accreditati quali soggetti certificatori tecnici qualificati, iscritti all Ordine o al Collegio professionale, in possesso dei seguenti titoli: - diploma di laurea in ingegneria - diploma di laurea in architettura - diploma di laurea in scienze ambientali, - diploma di perito industriale - diploma di geometra
85 con comprovata esperienza almeno biennale nei seguenti campi: 1. progettazione dell isolamento termico degli edifici 2. progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici 3.progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici 4.diagnosi energetica 5.gestione dell uso razionale dell energia oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale con superamento dell esame finale
86 REGIONE EMILIA ROMAGNA Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici si adottano i livelli di prestazione energetica limite di cui al D.Lgs. 311/2006 che entreranno in vigore dal
87 Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari: EPi + EPacs = EPtot. Classe A+ EPtot < 20 Classe A EPtot < 30 Classe B 30 < EPtot < 50 Classe C 50 < EPtot < 90 Classe D 90 < EPtot < 130 Classe E 130 < EPtot < 170 Classe F 170 < EPtot < 210 Classe G EPtot > 210
SULL EFFICIENZA ENERGETICA DA INSERIRE NEI REGOLAMENTI. Dipartimento di Energetica, Politecnico di Torino
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