Circolare n. 33 del 25 ottobre 2010

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1 5 Novembre 2010, ore 11:18 Circolare n. 33 e 34 di Assonime Fallimento e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le indicazioni di Assonime Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso 25 ottobre 2010 alcune precisazioni rispettivamente alle ultime novità recate in materia fallimentare dal D.L. n. 78/2010 e al fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso 25 ottobre 2010 alcune precisazioni rispettivamente alle ultime novità recate in materia fallimentare dal D.L. n. 78/2010 e al fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Circolare n. 33 del 25 ottobre 2010 Nella Circolare n. 33 del 25 ottobre 2010, Assonime commenta le novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 alla legge fallimentare, novità che hanno lo scopo di incentivare l utilizzo dei nuovi istituti per la soluzione concordata della crisi dell impresa. La regola della prededuzione e il nuovo articolo 182-quater del R.D. 267/1942 Nel sistema della legge fallimentare delineato dal D.L. n. 78/2010 sono i crediti prededucibili sono quelli che in sede di distribuzione delle somme derivanti dalla liquidazione dell attivo fallimentare sono soddisfatti con precedenza e preferenza rispetto a tutti gli altri crediti.

2 Al fine di stabilire se un credito ha diritto ad un pagamento prioritario e preferenziale la norma detta tre criteri: a) quello della qualifica legislativa: quali per esempio quelli sorti nell esercizio provvisorio dell impresa; b) quello dell occasionalità che implica che il credito sia sorto durante la procedura, dopo l apertura del concorso, o comunque in relazione ad essa, come nel caso delle spese e dei debiti contratti per l amministratore della procedura stessa; c) quello funzionale che consente di qualificare come prededucibili quei crediti che pur non derivando da attività direttamente svolta dagli organi fallimentari sono comunque strumentali alla procedura e diretti ad avvantaggiare il ceto creditorio nella sua globalità. Di significativa rilevanza è che tra le procedure nell ambito delle quali possono maturare debiti in prededuzione vi sono: i) il fallimento; ii) la liquidazione coatta amministrativa; iii) il concordato fallimentare; iv) il concordato preventivo. Resta escluso l accordo di ristrutturazione dei debiti in ragione del carattere stragiudiziale della procedura. L articolo 48 del D.L. n. 78/2010 ha inoltre introdotto specifiche ipotesi di prededucibilità dei crediti nell ambito del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti: a) i crediti derivanti da finanziamenti in procedura effettuati da banche e intermediari finanziari;

3 b) i crediti derivanti da finanziamenti a ponte: cioè quelli derivanti dai finanziamenti effettuati dalle banche o dagli intermediari specializzati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; c) i crediti derivanti da finanziamenti dei soci fino a concorrenza dell 80% del loro ammontare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2467 e 2497-quinquies del c.c.; d) i crediti derivanti da compensi spettanti al professionista incaricato dell attestazione di fattibiltià-ragionevolezza del piano di concordato e dell accordo di ristrutturazione dei debiti. L anticipazione del blocco delle azioni esecutive Altra importante novità introdotta dal D.L. n. 78/2010 è quella che riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui disciplina è stata integrata con la previsione di un procedimento su istanza del debitore - finalizzato ad ottenere l anticipazione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori già nel corso delle trattative con essi. Tale previsione è volta a proteggere il patrimonio del debitore dalle azioni individuali dei creditori prima del perfezionamento dell accordo. L esecuzione dei reati di bancarotta In sede di conversione del D.L. n.78/2010 è stata prevista l introduzione del nuovo articolo 217 bis del R.D. n. 267/194, secondo il quale le disposizioni penali in tema di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei

4 debiti omologato e del piano di cui all art. 67, terzo comma, lett. d) R.D. n. 267/1942. In argomento, Assonime precisa che la nuova norma assume una rilevanza fondamentale per incentivare l utilizzo delle soluzioni concordate della crisi d impresa; essa, infatti, elimina ogni incertezza sulle conseguenze penali connesse alle operazioni compiute nell ambito di ristrutturazioni aziendali attraverso l espressa esclusione della responsabilità. Infatti, in attesa di una riforma completa dei reati fallimentari l esigenza dell esenzione prevista dal nuovo articolo 217 bis era stata segnalata dagli operatori, perché necessaria ad eliminare il contrasto lasciato aperto dalla riforma tra la disciplina civilistica della crisi d impresa e quella penale. Pertanto, con l nuovo art. 217 bis condotte già qualificate lecite dal punto di vista sostanziale cessano espressamente di avere rilevanza penale e viene meno ogni rischio di incorrere in responsabilità sia per il debitore sia per i creditori che abbiano cercato di risolvere la crisi con strumenti predisposti dall ordinamento. Le modifiche all istituto della transazione fiscale Nell ultima parte della Circolare n. 33/2010, Assonime commenta le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010 all istituto della transazione fiscale, al quale può far ricorso l imprenditore in occasione di un concordato preventivo o di un accordi di ristrutturazione dei debiti, proponendo il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Sono esclusi dalla transazione i tributi locali e quelli costituenti risorse proprie dell UE, mentre trova applicazione con riferimento all IVA e alle ritenute operate e non versate

5 dall imprenditore. Circolare n. 34 del 25 ottobre 2010 Con la Circolare n. 34 del 25 ottobre 2010, Assonime commenta un argomento molto sentito dalle imprese, in particolar modo, in questi periodi di forte crisi economica, ossia il fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nato nell ambito di un piano d azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale, con lo scopo di finanziare gli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il rilancio produttivo delle imprese che attraversano una situazione di difficoltà. In particolare Assonime evidenza che possono beneficiarie delle suddette risorse le imprese individuate ai sensi della delibera CIPE n. 110 del 2008, comprese quelle che operano nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare. La presentazione della domanda per beneficiare dell intervento del fondo deve essere correlata dai seguenti requisiti: a) una situazione di difficoltà; b) un numero di dipendenti non inferiore a 50 unità e l essere annoverate nella definizione comunitaria di media e grande impresa; c) non operare nel settore del carbone, dell acciaio, della pesca, nell acquacoltura e nel settore agricolo. Le imprese interessate ad accedere al fondo possono beneficiare di due tipologie di aiuti: a) uno per salvataggio e b) l altro per la ristrutturazione.

6 In entrambi i casi la concessione dell aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea. Relativamente, infine, alle modalità di presentazione delle domande e della procedure di valutazione delle stesse, Assonime precisa che per accedere ai benefici del fondo è necessario presentare domanda all Agenzia per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.a. (INVITALIA), la quale provvederà a trasmetterne copia al Ministero dello sviluppo Economico. Le domande devono essere presentate unicamente nel formato di cui all allegato A del decreto per gli aiuti per il salvataggio e dell allegato B per gli aiuti per la ristrutturazione. L Agenzia compie un attività istruttoria sulle domande verificando: i) la completezza della documentazione che deve essere presentata unitamente alla domanda; ii) la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici del Fondo; iii) la sussistenza di eventuali requisiti di priorità. Le domande sono, quindi, trasmesse ad un Comitato di valutazione tecnica, che esprime un parere sulle stesse. Il Ministero comunica alle imprese richiedenti l esito delle valutazioni. Il termine per la conclusione dell iter valutativo non potrà superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, e i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione.

7 Sullo stesso argomento: - Ristrutturazione del debito e risanamento delle imprese in crisi: le osservazioni di Assonime - Copyright 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I Sviluppato da OS3 srl