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1 REGOLAMENTO GENERALE Visite, viaggi d istruzione e stage linguistici Organizzazione: criteri e condizioni Premessa Con il DPR 8/03/1999 n. 275, le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia anche in materia di stage linguistici all'estero, come per le visite e i viaggi di istruzione. La regolamentazione, pertanto, di tutte le tipologie di uscita dalla scuola (viaggi di integrazione culturale, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, stage, viaggi di istruzione, viaggi connessi ad attività sportive, visite guidate) è di competenza degli organi scolastici che ne definiscono anche le modalità, in quanto tutte quelle (anche particolareggiate) indicate nelle circolari ministeriali precedenti (in particolare C.M. 14/10/1992 n. 291 e C.M. del 2/10/1996 n. 623), assumono piuttosto la funzione di suggerimenti di comportamento. Il Consiglio di istituto è chiamato, ai sensi dell art. 10 comma 3 lett. e) del Dec., Leg. 297 del 16 aprile 1994, a fissare criteri per la programmazione e l attuazione e quindi approvare uno specifico Regolamento o comunque fissare i criteri generali organizzativi delle attività in parola, al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe spetta la loro programmazione didattica. 1. Numero di partecipanti La disposizione che prevedeva la partecipazione ai viaggi di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte (punto 4.5 della C.M. 291/1992) è un suggerimento operativo non una disposizione tassativa. Peraltro già la stessa circolare ammetteva delle eccezioni a tale norma nel caso di attività particolari (teatrali, cinematografiche, musicali, sportive agonistiche, ecc.) cui potevano partecipare studenti appartenenti a classi diverse. La condizione richiesta sarà quella del programma unico e contemporaneo fra diverse alternative opzionali di durata simile, anche se non identica. 2. Esclusioni per motivi disciplinari Il Consiglio di istituto, di sua iniziativa o accogliendo una proposta del Collegio, può legittimamente deliberare tra i criteri di programmazione delle settimane linguistiche all estero e dei viaggi d istruzione la esclusione di alunni nei confronti dei quali siano state irrogate determinate sanzioni disciplinari a seguito di specificate infrazioni al regolamento di disciplina, con particolare riguardo alla violenza verso persone o cose o alla pericolosità del comportamento, tali da ritenerli non affidabili in attività didattiche. Al Consiglio di classe spetta dare attuazione ai predetti criteri deliberando l eventuale esclusione di uno o più alunni. 3. Docenti accompagnatori

2 L incarico di accompagnatore comporta l obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l assunzione delle responsabilità di cui all art del codice civile integrato dalla norma di cui all art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza attenta deve essere esercitata non solo a tutela dell incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. L art. 8 della C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 detta norme sui compiti dei docenti accompagnatori, rispetto alle quali il presente regolamento fa le seguenti scelte: 3.1. Si assicura, di norma, l avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tuttavia in casi di impossibilità di svolgimento del progetto per mancanza di accompagnatori ha priorità l effettuazione del progetto stesso Sono individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e sono preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità Per i viaggi all estero si avrà cura che almeno uno degli accompagnatori possieda un ottima conoscenza della lingua del paese da visitare. Mentre sarà favorita la partecipazione di docenti disponibili ad un insegnamento secondo le linee e gli obbiettivi del CLIL La più ampia partecipazione serve a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell apporto didattico, non si può però non tener conto delle inderogabili esigenze di valutazione della spesa. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere ammessa solo se ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell istituzione scolastica lo consenta. Il numero degli accompagnatori saranno menzionati nella deliberazione della giunta esecutiva Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla valutazione degli organi collegiali di provvedere, se del caso in via prioritaria, alla designazione di un accompagnatore in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della disabilità I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall agenzia o ditta di trasporto. Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario: a) che le famiglie ne siano informate; b) che la persona esercente la potestà familiare o l alunno maggiorenne rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell agenzia di viaggio; c) che il contratto con l agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l assunzione dell onere della vigilanza. 4. Restituzione di quote versate

3 La scuola riconosce la restituzione della quota dell acconto versato dalle famiglie per il viaggio degli alunni impossibilitati alla partenza per gravi motivi (salute) attraverso al stipula di apposite assicurazioni annullamento viaggio per motivi certificabili. 5. Stage all estero 5.1. L erogazione di un servizio da parte di soggetti diversi (agenzie specifiche) dal proprio personale non è precluso da alcuna disposizione legislativa, salve le opportune valutazioni sul piano della congruenza didattica Durante gli stage all estero, nei gemellaggi con scambio presso famiglie, le lezioni sono al mattino, e sono previsti alcuni pomeriggi per visite insieme. Gli studenti percorrono da soli con mezzi pubblici il tragitto dalle famiglie alla scuola di lingue al mattino e poi il ritorno nel pomeriggio, e sono soli alla sera. Gli studenti sono assicurati per RC e infortuni, valido anche nei viaggi di istruzione all'estero in quanto programmati nel POF La scuola avvia sul piano formale indizione di gara con agenzie specifiche e con soggetti dei quali sarà nota l identità e l oggetto della prestazione Nel procedimento di scelta del contraente ex art. 34 DI n. 44/2001 il procedimento inizia ad istanza dell amministrazione scolastica. Tale inizio è segnato dalla lettera di invito che deve provenire ed essere predisposta dall istituzione scolastica In fase di stipula degli accordi con l agenzia per gli stage, o con le scuole per il gemellaggio, si presterà particolare attenzione a tutte le condizioni previste al fine di assicurare agli alunni la migliore ospitalità dal punto di vista della vigilanza e della sicurezza personale, nonché dei requisiti di idoneità delle famiglie, eventualmente specificate. 6. Viaggi di istruzione in Italia L'art. 1 comma 213 della legge 23/12/2005 n. 266 ha soppresso l indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) e l indennità supplementare Continuano ad essere rimborsate le spese di viaggio, albergo e vitto. In particolare, sono liquidabili: Le spese di viaggio in ferrovia, i mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati. Non sono invece ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi. Le spese di albergo e pernottamento: per missioni di durata superiore alle 12 ore, da rimborsare in base alla qualifica dietro esibizione di ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo; le spese di vitto: per le missioni di durata da 8 a 12 ore viene ammessa a rimborso la spesa di un solo pasto nella misura massima di euro 22,26. Per quelle superiori a 12 ore viene ammesso il rimborso di 2 pasti nel limite complessivo di euro 44,26. Sono rimborsabili le ricevute fiscali o fatture relative ai pasti consumati, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei beni forniti o, in alternativa, la dicitura menù a prezzo fisso. Sono ritenuti ammissibili gli scontrini fiscali, purché completi dell'elenco analitico delle portate servite e delle generalità del dipendente. Presupposto per riscuotere l'ammontare delle spese anzidette è la consegna degli originali dei giustificativi di spesa (biglietti, ricevute o fatturazioni). Il rimborso dei giustificativi compete solo se esibiti in originale. Gli accompagnatori dei viaggi di istruzione in Italia che, in virtù degli accordi con le agenzie organizzatrici, fruiscono del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo), non hanno diritto di rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto.

4 7. Viaggi di istruzione all estero Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010. Sono invece rimborsabili: Le spese di viaggio in ferrovia, mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati; Le spese di albergo e pernottamento se debitamente documentate; La precedente normativa non prevedeva il rimborso dei pasti consumati poiché ricompresi nella diaria che spettava per l'intera giornata. La stessa norma che ha soppresso le indennità di missione all'estero ha anche previsto che al problema verrà data una soluzione con decreto del Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell Economia e delle finanze che determineranno le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all estero. A tutt'oggi tale DI non è stato ancora emanato. 8. Fondo d istituto e visite d istruzione, stage e simili In considerazione delle recenti restrizioni e per incentivare la partecipazione dei docenti alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione che comportano dispendio di energie e ore di servizio aggiuntive, è possibile prevedere in sede di contrattazione integrativa di istituto forme di compensazione o remunerazione forfetaria del maggior impegno richiesto ai docenti, ai sensi dell art. 88 del CCNL/2007 Per fruire di tale condizione occorre che in sede di programmazione e utilizzo del fondo di istituto tale previsione sia esplicitamente formulata commisurando gli impegni finanziari ed il programma di viaggi alle effettive disponibilità.

5 Criteri e modalità per visite tecniche, d istruzione, stage all estero e gemellaggi del 2011/12 Delibera annuale tacitamente rinnovata in caso di assenza di modifiche. 1. Criteri e destinazioni Annuali e generali sono stabiliti da apposita commissione visite d istruzione e stage che non ha compiti organizzativi. La commissione o parte di essa, con un supporto tecnico, valuta anche le offerte delle agenzie e decide, con il dirigente scolastico, le soluzioni più convenienti. Viaggi di istruzione, salvo deroghe motivate ed approvate 1. Classi prime 1 giorno 2. Classi seconde 1 o 2 giorni stage linguistico 3. Classi terze 2 o 3 giorni stage linguistico 4. Classi quarte 3 o 4 giorni in Italia stage linguistico o gemellaggio 5. Classi quinte 3/5 giorni in Italia o all estero Visite tecniche di 1 giorno o antimeridiane 2. Organizzazione E curata dai proponenti e/o accompagnatori. Ai quali compete il progetto secondo le modalità già attuate nel passato. L organizzazione include l incontro con le famiglie per la presentazione (in particolare nei casi di stage); in tal caso i docenti potranno attivarsi autonomamente con invito ai genitori firmato dal dirigente scolastico. 3. Compenso forfettario E riconosciuto per far fronte alle spese sostenute ed al lavoro di progettazione e programmazione nei casi maggiormente impegnativi. Occorre considerare che per i viaggi all estero sono abolite le missioni e quindi non è possibile alcun pagamento specifico intestato a tale titolo. E compensato con il FIS. 4. Criterio numerico per autorizzare viaggi Nel caso di singolo viaggio occorre l adesione di 2/3 della classe per consentire l iniziativa oppure in alternativa sono possibili due viaggi distinti, anche di diversa tipologia e durata, ma in contemporaneità (al fine di rendere il viaggio compatibile con l organizzazione scolastica)e purchè entrambi siano coerenti con il tipo di percorso scolastico della classe. 5. Tempi Per l anno scolastico in corso la scadenza per il programma annuale è riferita al termine dei consigli aperti di novembre. Questo varrà anche per il futuro. Non saranno possibili altre iniziative, ad eccezione di uscite contenute nel periodo antimeridiano. 6. Accompagnatori Si dà priorità alla realizzazione del viaggio pur adottando il criterio della rotazione per evitare, possibilmente, che uno stesso insegnante sia impegnato in più viaggi. Agli studenti disabili deve essere assicurata la possibilità di partecipare. Il docente di sostegno che accompagna, a seconda del caso, sarà impegnato solo sullo studente/studentessa disabile o sull intero gruppo in viaggio. Si auspica la presenza dell educatore qualora il rapporto contrattuale lo consenta.

6 Attività di studio all estero Premessa Le attività di studio svolte all estero da parte di studenti italiani frequentanti scuole di II grado sono valide ai fini della riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini di eventuali scrutini di riammissione. A tal fine occorre riferirsi alla CM n 181/ 97 Mobilità studentesca internazionale e la CM n 236/ 99 Mobilità studentesca internazionale ed Esami di Stato nonché al DL n 297/ 94 (art.192) ed al Regolamento sulla Autonomia Scolastica DPR n 275/ 99. Delibera Dalla normativa si desume in sintesi quanto segue: 1. La durata dell intera esperienza non può essere superiore ad un anno 2. Occorre confrontare il percorso svolto all estero in relazione alla coerenza con gli obiettivi di studio della scuola ove avviene la riammissione. 3. In particolare valutando sia il riconoscimento per percorso all estero (in tal caso viene considerata la valutazione conseguita) sia l eventuale programma/materia non svolta programmando una prova integrativa per la riammissione. Ciò premesso L Istituto G. Luosi al fine di coerentemente attuare le indicazioni normative delibera al riguardo quanto segue: 1. Attivare durante la fase di decisione un azione di informazione nei confronti dell allieva/o e della famiglia; 2. Fornire le documentazioni che saranno richieste fatte salvo il reperimento di agenzie e la scelta delle destinazioni e posizioni che sono di esclusiva competenza e responsabilità della famiglie dello studente. 3. Acquisire, anche in itinere, la documentazione circa le materie ed i programmi svolti all estero. 4. Predisporre un contratto formativo prima dell inizio dell esperienza nel quale sono indicate le condizioni per il percorso e soprattutto per il rientro nella classe. 5. Nel caso, assai frequente, che nel percorso di studi all estero non tutte le materie curriculari siano svolte si consiglia la scelta di un percorso che mantenga una soluzione di continuità (di norma i mesi estivi) per consentire lo studio ed il recupero delle materie non svolte. 6. In considerazione della particolarità e del carattere impegnativo del progetto di studio all estero la scuola, pur non rinunciando ad una congrua e corretta valutazione dello studente e delle programma svolto, valorizza le competenze acquisite in più ed in modo diverso dallo studente e quindi potrà valutare anche la possibilità di superamento dello scrutinio con il recupero di eventuali carenze nel corso dell anno successivo.

7 Contratto formativo dello scambio internazionale Agli enti organizzatori il soggiorno all estero Alle famiglie Agli studenti Cognome e nome dello studente/studentessa Classe Scuola ospitante Nome: Sede.. Caratteristiche.. Tutor della scuola ospitante : .. Tutor del consigli odi classe del Luosi prof Io sottoscritto, presa visione della delibera dell Istituto concordo quanto segue con il consiglio della classe. IISS G. Luosi Per il mio soggiorno all estero mi impegno a: 1. Scegliere nell istituto ospitante un curricolo il più possibile coerente con quello della mia scuola. 2. Inviare periodicamente al tutor incaricato della scuola di provenienza le valutazioni ufficiali conseguite nelle materie studiate e ogni documento che possa certificare il tipo di esperienza seguita 3. Inviare entro. i programmi ufficiali svolti fino a quel momento per permettere al Consiglio di classe di programmare con congruo anticipo sulla fine delle lezioni la struttura di massima del colloquio di ammissione e delle eventuali prove integrative. 4. Mantenere rapporti con il tutor, a scadenze da definire. Si consiglia di inviare almeno due relazioni informative che trattino le seguenti tematiche: materie studiate, metodi di verifica e valutazione, rapporto tra docenti e studenti, attività extracurricolari. 5. Presentare documentazione dei corsi seguiti, valutazione nelle diverse discipline e nel comportamento. L eventuale titolo conseguito

8 Informazioni utili Il Consiglio di classe, esaminata tutta la documentazione, deciderà l ammissione diretta (nel caso di soggiorni inferiori all anno) oppure con prove integrative sempre attenendosi al principio che per la riammissione considera sia le eventuali carenze e ne programma il recupero, sia i benefici conseguiti ed il lavoro svolto. L insegnante tutor o il coordinatore della classe non frequentata dallo studente in Italia avranno l impegno di comunicare allo studente quali materie saranno soggette ad accertamento e a fornirgli i programmi predisposti, anche per punti essenziali, dai docenti delle discipline interessate. E previsto che l alunno/a riferisca nel corso di un colloquio, anche in classe, o in una relazione scritta sulla sua esperienza all estero. L accertamento delle competenze acquisite durante il soggiorno di studio all estero valuterà: 1. Apprendimento di altre discipline, usi, costumi e tematiche socio-culturali; 2. Competenze acquisite e potenziamento della lingua del paese ospitante; 3. Crescita personale, sensibilità culturale. Sulla base dell esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, per determinare l inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. La prova integrativa, se ritenuta necessaria, consentirà di programmare il riallineamento dello studente nella classe. La famiglia si impegna a favorire il rapporto dell alunno/a con l istituto di provenienza, assicurandosi che i contatti siano quelli programmati e comunicando in via ufficiale eventuali cambiamenti nella sistemazione all estero del proprio figlio/a. Mirandola.. Studente/studentessa. Il coordinatore/il tutor della classe La famiglia... Il dirigente scolastico

9 Attività di studio all estero Dichiarazione di svolgimento di attività di studio all estero Io Sottoscritto frequentante la classe. dell Istituto Istruzione Secondaria Superiore G. Luosi Mirandola (MO) comunico che intendo svolgere attività di studio all estero presso con sede a. nel periodo dal. al. Ho preso visione della delibera del consiglio di istituto relativa alle attività all estero e mi impegno a sottoscrivere il previsto contratto formativo come da allegato alla succitata delibera. Mirandola. Lo studente/studentessa. La famiglia

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