Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE LIGURIA

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1 Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SCHEDA SINTETICA DGR n DEL 05/08/2013 Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell art. 35 della LR n. 30/

2 PREMESSA INDICE PER ARGOMENTI SCHEDA DI SINTESI - DGR n DEL 05/08/2013 Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell art. 35 della LR n. 30/

3 PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Giunta della Regione Liguria con DGR n del 05/08/2013 ha approvato la Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell art. 35 della LR n. 30/2008 Tale DGR modifica la previgente disposizione regionale in materia di tirocini approvate con DGR n. 555/2012 e attua le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell Accordo siglato il 24 gennaio scorso. ATTENZIONE: All Art. 19 Disposizioni transitorie e finali è specificato che: per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 196/1997 e di cui all art. 1, commi 34, 35 e 36 della Legge n. 92 del 28/06/2012 Tale provvedimento pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA n. 35 del 28 Agosto 2013 entra in vigore dalla data di pubblicazione degli Schemi di Convenzione e di Progetto formativo che dovrà avvenire entro 60 giorni dall approvazione della presente disciplina. INDICE PER ARGOMENTI: TIPOLOGIA FINALITA DESTINATARI ETA SOGGETTI PROMOTORI SOGGETTI OSPITANTI LIMITI ATTIVAZIONE DURATA CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO INDENNITA DI PARTECIPAZIONE ASSICURAZIONI COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGILANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI 3

4 SCHEDA DI SINTESI DGR n del 05/08/2013 Pubblicata sul BURL n. 35 del 28 Agosto 2013 Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell art. 35 della LR n. 30/2008. NON RIENTRANO: i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali realizzati nell ambito di programmi comunitari TIPOLOGIA A) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO B) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO C) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO RIVOLTE A PERSONE SVANTAGGIATE D) TIROCINI ESTIVI FINALITA Agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Inserimento/reinserimento lavorativo. Recupero sociale, formativo ed orientativo, di inserimento/reinserimento. Orientamento e addestramento pratico DESTINATARI Soggetti che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio da non oltre 12 MESI : - diploma di scuola secondaria di I grado; - qualifica o diploma di IFP; - diploma di istruzione secondaria sup.; - laurea (triennale e magistrale) e titoli equip. - master universitari di I e II livello; - dottorati di ricerca e titoli equip. - Inoccupati; - Disoccupati (anche in mobilità); - Lavoratori sospesi in regime cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali ( ulteriori categorie di soggetti svantaggiati ) Disabili, soggetti svantaggiati 1. Studenti, in età lavorativa (minimo 16 anni), iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione superiore o di livello terziario. 1 Disabili di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione nonché soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4

5 ETA Minimo 16 anni, che abbiano assolto l obbligo di istruzione Minimo 16 anni SOGGETTI PROMOTORI Possono promuovere i tirocini: a) Servizi per l impiego e, pertanto i CPI di cui all art. 16 della LR n. 27 del 27/08/199, nonché i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999. b) le università e gli istituti d istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o Provincia competente, nonché organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale. e)soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari; f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all art. 76 della LR n. 18/2009 sulla base di specifica autorizzazione regionale; g) organismi iscritti all elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro; h) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli art. 4, 5, e 6 comma 1, lettere a),b),c),d),e) e f bis) del Dlgs 276/2003; i) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell art. 29 della LR n. 30/2008; j) Agenzia Liguria Lavoro; k) MLPS anche avvalendosi di propri enti in house. Il Tutor didattico organizzativo designato deve possedere almeno una laurea o diploma di istruzione secondaria superiore. SOGGETTI OSPITANTI Datori di lavoro, pubblici e privati. Le presenti disposizioni trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale; in caso di soggetti ospitanti multi localizzati (anche PA) con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato. In considerazione delle esigenze dei soggetti ospitanti multi localizzati e su specifica richiesta di questi ultimi, la Regione Liguria potrà sottoscrivere appositi accordi anche in deroga a quanto sopra previsto. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio. Il Tutor aziendale deve possedere esperienza e competenze professionali coerenti con il progetto formativo e adeguate al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; in caso di Tutor con contratto non a t.i., il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio. Ogni Tutor aziendale può accompagnare fino ad una massimo di tre tirocinanti contemporaneamente 5

6 LIMITI ATTIVAZIONE Tabella n. 1 LIMITI DIMENSIONALI: N. DIPENDENTI N. MAX TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE a) unità operative con n. dipendenti a t.i. da 0 a 5 b) unità operative con n. dipendenti a t.i. compresi tra 6 e 20 2 c) unità operative con 21 o più dipendenti (con arrot. all unità superiore) non superiore al 10% Si precisa che: - Ai fini del computo del numero dei dipendenti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. - I tirocini attivati con soggetti disabili, o svantaggiati nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili. NON È AMMESSA L ATTIVAZIONE: 1 I tirocini estivi attivati dai soggetti promotori di cui alle lettere b), c), d) e j) non rientrano nel computo dei tirocini attivabili e non sono soggetti ai limiti numerici indicati. Ai tirocini estivi attivati da tutti gli altri soggetti si applica la medesima base di computo dei limiti numerici, ma in maniera aggiuntiva e disgiunta rispetto ai tirocini formativi e di orientamento nonché di inserimento o reinserimento lavorativo. a) Se il soggetto ospitante ha effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, per attività equivalenti e nella medesima unità operativa, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio; b) Se il soggetto ospitante ha in corso, per attività equivalenti e nella medesima unità operativa, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga. Inoltre: c) Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa sui disabili; d) Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in sostituzione di contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione. e) Il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso; f) Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Tale disposizione però non si applica in caso di tirocini rivolti a disabili, svantaggiati e in caso di tirocini estivi. 6

7 Tabella n. 2 DURATA MASSIMA: TIPOLOGIA TIROCINI Tirocini di cui alla tipologia A) Tirocini di cui alla tipologia B) Tirocini di cui alla tipologia C): - Persone svantaggiate 2 - Persone disabili 3 DURATA MASSIMA Minimo 2 Max 6 Mesi, proroghe comprese. In caso di soggetti disabili, il limite Max è elevato a 12 Mesi. Minimo 2 Max 12 mesi, proroghe comprese Minimo 2 Max 12 mesi, proroghe comprese Minimo 2 Max 24 mesi, proroghe comprese Durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi, proroghe comprese. Non è prevista una durata minima. DURATA PRECISAZIONI CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE: - L impegno orario non dovrà superare l orario previsto dal CCNL di riferimento, fermo restando le disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri; - Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale o notturna, nel rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. - Diritto ad una sospensione per: maternità e malattia lunga (cioè protratta per una durata ad 1/3 del tirocinio); tale sospensione non concorre al computo della durata complessiva e non prevede l erogazione dell indennità. - Qualora il periodo di sospensione sia pari o superi il 50% della durata totale prevista, il tirocinio si ritiene interrotto, salvo la facoltà del soggetto promotore di proseguire il tirocinio oltre tale termine, purchè ne dia immediata comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole. - Il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il tirocinio dandone motivata comunicazione ai due tutor coinvolti; anche i soggetti promotori ed ospitanti possono interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive connesse a particolari evenienze intervenute dopo l attivazione oppure per comprovate inadempienze delle parti firmatarie il progetto formativo. 2 Persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione nonché soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.. 3 Ai sensi dell art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 7

8 ATTIVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO FORMATIVO INDENNITA DI PARTECIPAZIONE I tirocini sono regolati da apposite Convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto formativo individuale. CONTENUTI: - E sottoscritta dal Soggetto ospitante, Soggetto promotore e, per presa visione, dal Tirocinante (Format approvato dalla Regione); - E prevista la possibilità di stipula di convenzioni quadro ; - In caso di attivazione di più tirocini con lo stesso datore di lavoro è possibile sottoscrivere una unica convenzione. - E sottoscritto da Soggetto promotore, Soggetto ospitante e dal Tirocinante; - Prevede degli elementi minimi essenziali (secondo format approvato dalla Regione); - Tra gli elementi minimi vi è la previsione degli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le competenze dei profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) e la previsione della formazione e addestramento in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro. Importo minimo mensile (lordo): 400,00 Euro (ai quali può contribuire anche la Regione Liguria con fondi regionali, nazionali o comunitari. In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, fruitori di ammortizzatori sociali, tale indennità non viene corrisposta. Nel caso in cui tale sostegno al reddito sia inferiore all importo minimo previsto (400,00 euro), al tirocinante deve essere corrisposta una integrazione fino al raggiungimento di tale importo. In caso di soggetti disabili e svantaggiati l indennità di partecipazione potrà essere anche inferiore, purché esplicitata e motivata nella convenzione e, nel progetto formativo, indicato la sua quantificazione e le modalità di erogazione. Qualora il soggetto ospitante sia una PA, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse a tal fine autorizzate dalle specifiche normative vigenti in materia di bilancio pubblico e di pubblico impiego. I soggetti promotori di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a prevedere e sottoscrivere accordi o intese con soggetti terzi rispetto al soggetto ospitante al fine di garantire al tirocinante la corresponsione dell indennità. L indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli del lavoro dipendente anche se non comporta la perdita dell eventuale stato di disoccupazione posseduto. La Regione potrà promuovere politiche di incentivazione dei tirocini in base alle risorse disponibili. L indennità è eventuale ma non obbligatoria, purchè esplicitata e motivata nella convenzione e, nel progetto formativo, indicato la sua quantificazione e modalità di erogazione. ASSICURAZIONI E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto Promotore; può essere a carico del soggetto ospitante ma solo se previsto in convenzione. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte e previste nel progetto formativo, comprese quelle svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio. 8

9 COMUNICAZIONI PREVENTIVE MONITORAGGIO VIGLIANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO CITTADINI STRANIERI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI I soggetti ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini) così come previsto dalla normativa vigente 4. Tale comunicazione è valida ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive. Il soggetto promotore invia telematicamente (attraverso apposito servizio che verrà messo a disposizione) alla Regione Liguria, la Convenzione e il Progetto formativo; tale trasmissione assolve anche all obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro. Nelle more di attivazione da parte della Regione del suddetto servizio telematico, la trasmissione potrà ancora avvenire tramite le modalità previgenti, e relativamente alle organizzazioni sindacali, andrà fatta alle RSU e alle sedi provinciali delle loro confederazioni comparativamente più rappresentative. Le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all interno del Sistema Informativo Regionale Integrato per l Occupazione di cui all art. 18 della LR 27/1998; Soprattutto al fine di rilevare elementi discorsivi sono previsti: analisi dei dati amministrativi registrati nel Sistema in oggetto e analisi della coerenza tra gli obiettivi formativi e attività svolte dal tirocinante. La Regione promuove, anche in collaborazione con Province, Parti sociali e enti pubblici competenti in materia di lavoro promuove controlli anche presso i soggetti promotori. La Regione promuove incontri con parti sociali per condividere buone prassi, verificare esiti di monitoraggio, esaminare criticità e verificare il corretto utilizzo del dispositivo. In caso di inadempienze la Regione le segnala alla Direzione Territoriale del Lavoro per i successivi adempimenti oltre che successivi provvedimenti da parte della stessa. La presente disciplina si applica anche ai cittadini non appartenenti all Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale. Ai cittadini non appartenenti all Unione europea residenti all estero si applicano le disposizioni di cui all art. 40, comma 9 lettera a) del DPR n. 394 del 31/08/1999 e al Decreto Interministeriale del 22/03/2006. Il soggetto promotore deve rilasciare, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante un Attestazione dei risultati specificando eventualmente le competenze acquisite, con riferimento ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui all art. 4, comma 67 della Legge 92/12, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all art. 84 della LR 18/2009. Le competenze acquisite devono essere certificate e registrate sul Libretto formativo del cittadino; ai fini della registrazione il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% della durata complessiva prevista. 4 Articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n

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