Allegato alla deliberazione n. del composto da n. 6 fogli
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1 Allegato alla deliberazione n. del composto da n. 6 fogli CONVENZIONE TRA L A.S.L. DI COMO E ADDA SOCCORSO EMERGENZA & SERVIZI PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO DALLA DIMORA AL CENTRO DIALISI. Premesso - che il comma 1 lettera c) dell art. 43 della legge regionale n. 36/1993 prevede l erogazione di rimborsi delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento di dialisi; - che con DGR n. V/50404 del sono stati determinati i criteri e le tariffe di rimborso delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e che tali tariffe sono state rideterminate sino ad un massimo del 23% con D.G. R ,ì n e di un ulteriore 10% con successiva DGR, VIII/09394 del , in attesa di introdurre un nuovo criterio per il rimborso di tali attività secondo il principio del valore economico del servizio; - che con la summenzionata DGR n. V/50404 del la Giunta Regionale della Lombardia ha stabilito che il rimborso delle spese per i trasporti a mezzo di autoambulanza può essere effettuato per conto delle persone sottoposte a trattamento dialitico dalla A.S.L. di residenza del soggetto, direttamente agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato; - che con DGR IX/893 del a modifica della DGR VIII/1743 del sono stati determinati i requisiti strutturali e tecnici in materia di trasporto sanitario semplice e di trasporto sanitario nella Regione Lombardia; - che il rimborso diretto a cura della A.S.L. è effettuato limitatamente ai casi in cui tale mezzo è ritenuto indispensabile in base a relazione clinica rilasciata dal Responsabile del Centro di Dialisi; - che il numero massimo di pazienti nefropatici che può essere trasportato è costituito da: 1. due assistiti su ciascuna ambulanza; 2. due assistiti su ciascuna autovettura. Si conviene e si stipula quanto segue:
2 Art. 1 Oggetto della Convenzione La presente convenzione disciplina i rapporti tra l A.S.L. e la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata O.N.L.U.S. Adda Soccorso Emergenza & Servizi (di seguito denominata Vettore ) per i trasporti a mezzo di autoambulanza o di autovettura dei soggetti nefropatici, residenti nell ambito territoriale della ASL della Provincia di Como, sottoposti a trattamento dialitico per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi e, dal centro dialisi, ritorno alla dimora dello stesso. Art. 2 Requisiti per l effettuazione dei trasporti. Per l espletamento del servizio oggetto della convenzione il Vettore si impegna a garantire su ciascuna autoambulanza la presenza di un autista e di un soccorritore, entrambi in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. IX/873 del Per i trasporti in autovettura va comunque garantita la presenza di un autista in possesso dei requisiti suddetti e, a richiesta, di un accompagnatore. Art. 3 Personale impegnato nei servizi di trasporto. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di formazione del personale nonché le caratteristiche tecniche e sanitarie dei mezzi di trasporto si fa espresso rinvio a quanto previsto nell allegato tecnico di cui alla DGR n. IX/3542 del e alla DGR n. IX/893 del Trasporto sanitario da parte di soggetti privati. Aggiornamento DGR n. IX/ del Interpretazioni e rettifiche. Il Vettore è comunque obbligato: - ad osservare le disposizioni in materia assicurativa e previdenziale per il proprio personale, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso (volontari del soccorso, dipendenti o assimilati); - ad applicare tutte le norme previste dai contratti nazionali di lavoro relativi alla qualifica di ciascun dipendente o assimilato, nonché tutte le disposizioni di legge riferite all utilizzo di personale volontario; - ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la formazione del personale comunque impegnato nell attività oggetto della presente convenzione. Art. 4 Coperture assicurative del Vettore Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato ed in corso di validità le polizze assicurative previste dalla legge per le autovetture e le ambulanze impegnate nel servizio di trasporto e specificamente: - polizza a copertura di responsabilità civile per danni a terzi compresi i trasportati, con riguardo alla circolazione degli automezzi e allo svolgimento di tutte le altre attività collegate al servizio: - polizza infortuni per il personale impegnato nello svolgimento del servizio.
3 Art. 5 Tariffe corrisposte e modalità di pagamento Per i trasporti effettuati con ambulanza l A.S.L. corrisponderà al Vettore le tariffe di rimborso previste dalla DGR , n. V/50404, come adeguate dalla DGR , n. VII/20472 e dalla successiva DGR del , n. VIII/ Gli importi ed i metodi di calcolo dei rimborsi corrisposti sono indicati nell allegato tariffario, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. A tale scopo il Vettore trasmetterà alla ASL, entro il 15 del mese, fattura dei trasporti effettuati nel mese precedente accompagnata dalla documentazione probatoria (bolle di servizio riferite al trasporto di ciascun assistito e dichiarazione del centro dialisi). L A.S.L., verificata l esattezza dell importo fatturato e la completezza della documentazione probatoria allegata, provvederà al pagamento dei trasporti effettuati entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136: la mancata osservanza di tali obblighi comporta nullità del contratto. Art. 7 Interruzione del servizio In considerazione della rilevanza di pubblico interesse del servizio in oggetto e della necessità di garantire all assistito nefropatico la continuità del trasporto, il Vettore si impegna ad effettuare la propria prestazione per tutta la durata della presente Convenzione e senza interruzioni. L eventuale interruzione del servizio da parte del Vettore prima della scadenza potrà avvenire solo per gravi ed oggettivi motivi e dovrà essere preceduta da un preavviso di almeno 30 giorni. Qualora sopravvengano difficoltà nel reperire un diverso Vettore la ASL potrà chiedere, almeno entro 10 giorni dalla scadenza del termine di preavviso, che il servizio a favore dell assistito venga prorogato per ulteriori 30 giorni. Art. 8 Risoluzione della convenzione La ASL della Provincia di Como può risolvere la presente convenzione in caso di mancato rispetto delle condizioni previste: in particolare, verificata l inosservanza di clausole convenzionali, la ASL invierà una dettagliata contestazione scritta assegnando, nel contempo, un termine congruo per l adempimento di quanto richiesto: decorso inutilmente tale termine si provvederà alla risoluzione della convenzione. La convenzione è comunque risolta di diritto: - qualora il Vettore richieda o percepisca compensi da parte dell assistito a corrispettivo del servizio prestato; - in caso di rifiuto ingiustificato di effettuare la prestazione di trasporto concordata; - in caso di subappalto, anche parziale, del servizio di trasporto.
4 Il vettore deve comunque garantire l effettuazione della prestazione di trasporto fino alla notifica del provvedimento di risoluzione della convenzione. Art. 9 Trattamento dei dati personali I dati personali saranno trattati dalle parti esclusivamente per le finalità connesse all espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 10 Codice Etico e Codice di Comportamento La Società Cooperativa a Responsabilità Limitata O.N.L.U.S. Adda Soccorso Emergenza & Servizi s impegna ad accettare ed uniformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale e nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell ASL della provincia di Como, pubblicati sul sito internet istituzionale rispettivamente nelle sezioni L Azienda e Amministrazione Trasparente. Art. 11 Durata della convenzione. La presente convenzione decorre dal momento della stipula e ha validità per un anno, fatto salvo il caso di aggiudicazione, prima di tale termine, del servizio di trasporto nefropatici ad esito di gara consorziata esperita dalle ASL partecipanti al Consorzio Pedemontano. Il diritto di recesso dovrà comunque essere esercitato da entrambe le parti con un termine di preavviso pari ad almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere prorogata alle stesse condizioni previo accordo tra le parti. Sono fatte salve eventuali modifiche determinate dall emanazione di nuove disposizioni relative al servizio di che trattasi da parte di Regione Lombardia. Letto, confermato, sottoscritto. Data Il Rappresentante Legale Adda Soccorso Emergenza & Servizi Sig. Claudio Valsecchi Il Direttore Generale ASL della Provincia di Como Dott. Roberto Bollina
5 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI NEFROPATICI TARIFFE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO DALLA LORO DIMORA AL CENTRO DIALISI 1. TRASPORTI IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A ABITANTI a) tariffa forfettaria urbana per il trasporto di n. 1 paziente per il percorso dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posto letto e dal centro di dialisi alla dimora dello stesso: Euro 49,00 b) trasporto contemporaneo di un massimo di n. 2 pazienti; l importo è ripartito in parti uguali tra i due soggetti: Euro 63,00 2. TRASPORTI ALL INTERNO DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A ABITANTI O DA TALI COMUNI AI COMUNI VICINIORI ENTRO UN RAGGIO DI 15 KM. a) tariffa forfettaria per il trasporto di n. 1 paziente dalla propria dimora al centro di dialisi e dal centro di dialisi alla dimora dello stesso: Euro 35,00 b) trasporto contemporaneo di un massimo di n. 2 pazienti; l importo è ripartito in parti uguali tra i due soggetti: Euro 49,00 3. TRASPORTI EXTRA URBANI a) qualora il trasporto debba essere effettuato al di fuori di comuni con popolazione superiore ai abitanti ovvero inferiori a abitanti per percorrenze superiori ai 15 Km.
6 la tariffa per il percorso di andata e ritorno è di Euro 0,50 al Km. oltre ad Euro 14,00 di diritto di uscita. b) Nel caso di trasporto contemporaneo di un massimo di n. 2 pazienti; l importo è ripartito in parti uguali tra i due soggetti: Euro 0,50 oltre ad Euro 28,00 di diritto di uscita. Per entrambe le ipotesi previste viene calcolato il doppio percorso. 4. TRASPORTI MEDIANTE AUTOVETTURA I trasporti con autovettura vengono rimborsati per un importo pari al 1/5 del costo della benzina verde vigente per il mese di riferimento, moltiplicato per il numero dei chilometri dalla dimora dell assistito sottoposto a trattamento dialitico al centro dialisi e ritorno. La lunghezza del percorso viene calcolata prendendo a riferimento quanto indicato dall applicativo (distanza dalla dimora via e numero civico - dell assistito a via e numero civico del centro dialisi), mentre il costo del carburante viene liquidato come da importo previsto nelle tabelle mensili del Ministero per lo Sviluppo Economico. Anche nel caso di trasporto mediante automezzo viene calcolato il doppio percorso.
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