Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02"

Transcript

1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICO NON DI LINEA: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02 In attuazione della Legge n.21/92 e della L.R. n.17/94 il presente regolamento si applica all esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture e di veicoli a trazione animale di genere equino. Ai sensi dell art. 3 della Legge 21/92, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed è svolto con l impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dall art. 85 del D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 recante il Nuovo Codice della Strada e da il D.P.R. 495 del 16/12/1992, la legge n.21 del 15/1/1992, la legge regionale n.17 del 14/6/1994, il D.M. n.572 del 15/12/1992, il presente regolamento. Art. 1 (Numero delle autovetture e dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente) Il numero delle autovetture per l esercizio del servizio di noleggio con conducente viene fissato dalla Giunta Comunale, tenendo conto: a) dell entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti; b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro; c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale; e) delle attività turistiche, commerciali,industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe. L esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale non è assoggettato ad alcuna limitazione numerica in quanto esso si caratterizza come servizio di tipo turistico ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto persone. Art. 2 (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni) Il Comune per il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, bandisce ai sensi del comma 1, art.8 della L. n.21/92, pubblici concorsi per soli titoli. La deliberazione di Giunta con cui è indetto il concorso pubblico deve indicare:

2 a) il numero delle autorizzazioni messe a concorso; b) il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione; c) il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità dell invio e gli eventuali documenti da presentare; d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna Chi intende partecipare al concorso, dovrà presentare domanda in carta libera al Comune. Nella domanda devono essere dichiarate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. Dovrà essere altresì dichiarato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, il possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 del presente regolamento. Art.3 (Requisiti per l ammissione al concorso pubblico) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i richiedenti debbono dichiarare: - la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo; - la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sono a disposizione dell utenza, anche in comune con altri operatori; - l iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - di non aver trasferito ad alcuno, nei cinque anni precedenti, altra autorizzazione eventualmente posseduta; - la cittadinanza e la residenza; - di non avere esercitato l attività di noleggio senza i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento; - di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti autorizzazioni di esercizio di noleggio sia da parte del Comune di Narni, sia da parte di altri Comuni; - di non aver superato il 60 anno di età. I richiedente dovranno allegare copia di un documento di identità non scaduto. Art.4 (Titoli per la valutazione dei candidati) E considerato titolo preferenziale, ai sensi dell art. 8 comma 4 della Legge n.21/92, la documentata anzianità di almeno 6 mesi, in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente e per lo stesso periodo, in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza del servizio di taxi. Sono considerati titoli fino ad un massimo di punti 20: a) titoli attestanti la conoscenza di una o più lingue europee, oltre quella italiana, conseguiti mediante il superamento di corsi con esame finale : max 8 punti (2 punti per ogni lingua conosciuta) ; b) il titolo di studio richiesto dal bando se conseguito con votazione superiore alla sufficienza : max 4 punti; c) l età dell aspirante: max 8 punti da attribuire in misura direttamente proporzionale. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Art. 5 (Formazione della graduatoria) Entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il dirigente responsabile dell A.D. Affari Generali provvede, con unico atto, all esclusione delle domande ed alla formazione della graduatoria delle istanze ammesse. Art.6 (Validità della graduatoria) La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti che si rendono vacanti nel corso del triennio devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Art.7 (Rilascio dell autorizzazione)

3 L autorizzazione comunale per l esercizio di noleggio con conducente è rilasciata dal dirigente dell unità operativa competente, previa presentazione della documentazione attestante la proprietà o il possesso in leasing della vettura, ha una durata decennale ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo di tempo. Il Comune entro 45 giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, comunica all interessato l avvenuta assegnazione Art.8 (Modalità per l effettuazione del servizio) Il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di iniziare il servizio con una autovettura, la cui prima immatricolazione non risalga a data anteriore a cinque anni a quella di rilascio dell autorizzazione stessa; Ai fini dell impatto ambientale, i veicoli di nuova immatricolazione devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. n.572 del 15/12/92. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno portare all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio. Art.9 (Obblighi del conducente degli autoveicoli) Nel servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell art. 11 commi 3 e 7 della Legge n.21/92 esercito a mezzo di autovetture è consentita la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Diversamente lo stazionamento dei mezzi avviene all interno della rimessa. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. Art.10 (Sostituzione dell autoveicolo) Nel corso della durata dell autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento delle attività di noleggio, purchè rispondente a quanto previsto dal D.M. n.572 del 15/12/1992. La sostituzione sarà annotata nell autorizzazione. Art.11 (Sostituzione alla guida) Ai sensi del comma 4, art. 10 della legge n. 21/92, i titolari di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge 21/92. Art.12 (Norme di comportamento per i conducenti di veicoli) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio devono rispettare le seguenti norme di comportamento: - non devono caricare persone estranee a quelle che hanno noleggiato il veicolo, anche durante il periodo di sosta; - non devono trasportare animali propri sull autoveicolo; - non devono modificare il percorso stabilito con l utente; - non devono chiedere compensi particolari oltre quelli pattuiti; - non devono fermare l autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. Art.13 (Tariffe) Ai sensi dell art. 13, comma 3 della Legge n.21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l utenza ed il vettore sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti ai fini della determinazione di una tariffa chilomertrica minima e massima per l esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4 Art.14 (Commissione consultiva) Con determinazione dirigenziale è nominata la commissione consultiva indicata dall art. 4 comma 4 della L. 15/1/92 n.21. La commissione è composta: a) un esperto designato dal Sindaco, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli operatori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale Art.15 (Trasferibilità dell autorizzazione) L autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, 1) per atto tra vivi, ai sensi dell art. 9 della Legge n.21/92, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: - sia titolare dell autorizzazione da almeno cinque anni; - abbia reggiunto il 60 anno di età; - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; L inabilità permanente o l inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza; - in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti. In tal caso il trasferimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuta cancellazione dal ruolo. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo; 2) a seguito di morte del titolare con le seguenti modalità: - gli eredi devono comunicare all ufficio comunale competente il decesso entro trenta giorni dal verificarsi dell evento; - il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi del titolare in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento o a favore di un terzo designato da detti eredi nel termine perentorio di due anni dal decesso; - qualora il trasferimento non si perfezioni nell arco del biennio, la licenza è revocata; - gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l età di legge per ottenere l iscrizione nel ruolo dei conducenti, possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti, non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiuingimento di tale età; - ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare: Art.16 (veicoli a trazione animale) Sono applicabili ai titolari di autorizzazione per vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente regolamento purchè compatibili con la particolarità del trasporto; Art.17 (principi distintivi della trazione animale) Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all abilitazione prevista dal seguente articolo 15, non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione; Art. 18 (razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico) Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli: - T.P.R. (tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;

5 - Lipizzani; - Maremmani; - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato, quindi, al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze sopra indicate; Art. 19 (abilitazione del cavallo) L abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l esercizio dell attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità dell autorizzazione. Detta abilitazione, di durata annuale sarà rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazione di vetture a trazione ippica. L iscrizione all anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull animale. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale, dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il servizio veterinario competente per territorio. Art. 20 (caratteristiche della vettura) I veicoli da noleggio a trazione animale possono essere del tipo milordina rotonda a tre posti interni o del tipo wagonette a 5 posti interni con ruote cerchiate in gomma. Gli stessi debbono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del D.Lgs. del 30 aprile 92 n.285 (Codice della Strada) e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Art. 21 (sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione) Il Comune procede alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 8 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992, n.21, nei casi e con le modalità di cui ai punti seguenti: - l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare: a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dal regolamento e dal provvedimento di autorizzazione; b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all art.10, commi 1 e 2 della Legge 15 gennaio 1992 n.21; c) interrompa il servizio senza giustificato motivo; d) non applichi le tariffe in vigore; - l autorizzazione è revocata qualora il titolare nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al punto precedente. In tal caso per un periodo di due anni non potrà essere rilasciata allo stesso soggetto, altra eguale autorizzazione; - l atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all interessato entro 60 giorni dall accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Comune si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all interessato; - la perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell autorizzazione, ovvero la messa in liquidazione, nei casi previsti dalla Legge, comportano la decadenza dell atto, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al punto precedente; Art.22 (Sanzioni amministrative)

6 Ai sensi dell art. 85, comma 4, del nuovo codice della strada chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103,29 a euro 413,17. La violazione medesima comporta anche la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi secondo le norme del capo 1, sez.2, del titolo 6 del nuovo codice della strada; Art. 23 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, nella Legge Regionale n.17/1994, nella Legge n.21/1992, nel D.P.R. n. 495/92, nel D.M. n.572/92.