COMUNE DI MARANELLO Provincia di Modena

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI MARANELLO Provincia di Modena"

Transcript

1 COMUNE DI MARANELLO Provincia di Modena Prot. n. ORDINANZA N / 2010 OGGETTO : LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PREVISTE DALL'ACCORDO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. IL RESPONSABILE DELSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

2 Premesso: che con il D.M. 02/06/02 n.60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell' aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il benzene ed il monossido di carbonio" -sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'arta del D.Lgs. 04/08/99 n.35l, i valori e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza ed il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; che i dati rilevati nel corso degli anni dalle centraline fisse ubicate nella Provincia di Modena segnalano, nei mesi da ottobre a marzo, un'elevata criticità costituita dal particolato fine PM IO con valori medi superiori a quelli limite fissati dal citato decreto; che dagli studi effettuati da ARPA (agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'emilia Romagna) si evince che il traffico veicolare è una delle principali fonti di emissione di CO, C02, NOx e PMlO; che gli organismi sanitari internazionali e nazionali hanno più volte sottolineato l'influenza negativa sulla salute umana di elevati livelli di inquinamento dell'aria; Rilevato: che in data è stato sottoscritto, tra Regione Emilia Romagna, Province, Comuni capoluogo e Comuni aventi più di abitanti, l"'accordo di programma sulla qualità dell'aria per la gestione dell'emergenza da PMlO e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla DE di cui al D.M n.60" (aggiornamento ), che definisce in particolare le azioni comuni necessarie per affrontare le criticità che si registrano nella stagione autunnale-invernale; che, in base all'articolo 6 dell'accordo sopracitato, la Conferenza dei Sindaci dell'associazione Comuni Modenesi del Distretto Ceramico riunitasi in data 24 settembre 2008 ha deciso di determinare le aree oggetto delle limitazioni, individuando le zone indicate negli allegati n. 1 e 3 al presente provvedimento, stabilendo altresì il seguente periodo di validità delle limitazioni: dal 01/10/2008 al 05/12/2008 e dal 07/01/2009 al 31/03/2009; che in data 29 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Provinciale il piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Provincia di Modena; che dai dati fomiti dall'a.n.p.a. (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente) e da altri studi si rileva che gli autoveicoli non catalizzati, diesel Pre Euro e i motocicli a due tempi non Euro' emettono nell'atmosfera quantitativi molto maggiori di Benzene (sostanza per la quale esiste una evidenza accertata dell'induzione di tumori nell'uomo) e/o particolato fine; Richiamati: la delibera di Giunta n. 135 del 25/10/2010 del Comune di Maranello con la quale è stata decisa l'adesione all'accordo di Programma 2010/2010 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al D.L.GS. 13 agosto 2010; la Legge n.833 del "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"; il_d.lgs. 30/04/92 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; la Legge 21/11/1981 n. 689;

3 Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs nr. 267 e dall'art. 76 del vigente Statuto dell'ente; Richiamata la delibera consigliare nr. 87 del 17/12/2009 con la quale si approva, tra l'altro anche la convenzione tra i Comuni di Maranello, Fiorano e Formigine riguardo la gestione Intercomunale del Corpo di Polizia Municipale indicando come comune capofila Formigine; Vista la determina nr. 316 del del Comune di Formigine con la quale vengono individuate le figure incaricate dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano le amministrazioni verso l'esterno; Visto lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; ORDINA

4 Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni: Provvedimenti di limitazione della circolazione nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle alle 18.30: Provvedimenti da attivare dal 7/11/2010 al 31/3/2011: a) dei veicoli a benzina precedenti all Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992); b) dei veicoli diesel precedenti all Euro 2; c) dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1(non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu; d) dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore. Provvedimenti aggiuntivi da attivare dal 7 gennaio al 31 marzo: a) le limitazioni di cui al punto precedente sono estese agli autoveicoli diesel Euro2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato; L'Amministrazione comunale di Maranello si riserva di valutare l'opportunità di revoca del provvedimento di limitazione della circolazione nelle aree urbane, in caso di presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, con il supporto anche delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli: a) elettrici e ibridi; benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; condivisi (car sharing); per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada; b) diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; c) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. I provvedimenti di cui sopra non si applicano, inoltre: a) ai ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3, b) ai veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche e integrazioni. VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

5 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 8) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate. Dispone che la presente ordinanza avrà efficacia a far tempo dalla data di collocazione della prescritta segnaletica stradale, di cui al Capo II del D.Lgs 30/04/1992 nr.285, da parte dell''ufficio Tecnico Comunale che provvederà affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli utenti della strada ; che il presente prowedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione; che la presente ordinanza venga trasmessa a: Prefetto di Modena; Questore di Modena; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comandante della Sezione Polizia Stradale di Modena; Commissariato Sassuolo; Stazione Carabinieri Maranello; Maranello, li 28/10/2010 IL RESPONSABILE

6 DELSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Carlo Alberto Romandini