Contenzioso tributario: cosa cambia? della Dott.ssa Roberta De Pirro

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1 Contenzioso tributario: cosa cambia? della Dott.ssa Roberta De Pirro Approda in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, che dà attuazione alla delega fiscale in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Le novità del decreto troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2016, ad eccezione delle previsioni relative all esecutività delle sentenze, che si applicheranno dal 1 giugno 2016, nonché della previsione relativa al pagamento delle somme dovute fino a euro in caso di giudizio di ottemperanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto. Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015) apporta modifiche significative in materia di contenzioso tributario, intervenendo sulla formulazione degli articoli dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del Modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 Competenza (art. 4) La competenza del giudice tributario deve essere sempre individuata con riferimento alla sede dell ente impositore o dell agente della riscossione, diversamente da quanto previsto dall attuale formulazione dell art. 4, D.Lgs. n. 546/1992, secondo la quale si richiamano gli uffici del Ministero delle Finanze, degli enti locali e dei concessionari della riscossione. Parti del giudizio e capacità di stare in giudizio (articoli 10 e 11) In primo luogo, il legislatore individua in maniera puntuale le parti del processo tributario. Infatti, viene estesa a tutti gli enti impositori e, in particolare all Agente delle riscossione, e ai c.d. concessionari locali la possibilità di essere assistiti mediante i propri funzionari, senza la necessità di rivolgersi ad un difensore abilitato. Assistenza tecnica (art. 12) Il legislatore conferma la regola generale dell obbligatorietà dell assistenza tecnica nelle controversie tributarie, salvo i casi di contenzioso di modico valore. Viene invece elevata da 2582,28 a euro la soglia al di sotto della quale il contribuente può stare in giudizio personalmente. Per individuare il valore della lite si conferma l attuale criterio in base al quale esso è dato dall importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato; in caso di controversie aventi ad oggetto soltanto l irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è dato dalla somma delle stesse. Per quanto riguarda i soggetti abilitati all assistenza tecnica, il decreto in commento introduce dei criteri di distinzione per materia, operando così una differenziazione tra: coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (i.e. avvocati); coloro che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (i.e. periti agrari, ingegneri, etc.); coloro che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (i.e. dipendenti del CAF, dipendenti di associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, etc.). Spese del giudizio (art. 15) Il decreto interviene in maniera significativa in materia di spese di giudizio, rafforzando il principio in base al quale le spese di giudizio tributario seguono la soccombenza.

2 In primo luogo, viene confermato che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. Quindi, viene introdotto il principio (comma 2) in base al quale le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione tributaria soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice. Mediante l inserimento di una serie di nuovi commi viene stabilito che: (comma 2-ter) le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e IVA, se dovuti; (comma 2-quater) la statuizione sulle spese della lite deve essere contenuta anche nell ordinanza con cui il giudice stabilisce la fase cautelare del giudizio; (comma 2-quinquies) i compensi spettanti agli incaricati all assistenza tecnica sono liquidati in base alle rispettive tariffe professionali; (comma 2-sexies) nella liquidazione delle spese a favore dell ente impositore e dell Agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante per gli avvocati, con la riduzione del 20% dell importo complessivamente previsto; (comma 2-septies) le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie proposte avverso atti reclamabili; (comma 2-octies) laddove una parte abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa dell altra parte, la prima è tenuta a sostenere le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa. Se è intervenuta la conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. Inoltre, al fine di una maggiore leggibilità, viene introdotto l obbligo di indicare nei ricorsi tributari la categoria di appartenenza del difensore ex art. 12, D.Lgs. n. 546/1992; tale indicazione risulta necessaria per consentire al giudice la liquidazione delle spese secondo la tariffa della categoria di appartenenza. Notificazione (art. 16) Viene esteso all Agente delle riscossione e agli enti impositori la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo messo comunale o di messo nominato dall Amministrazione finanziaria. Comunicazione e notificazione per via telematica (art. 16-bis) Sono introdotte specifiche disposizioni volte ad incentivare il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. Inoltre, l indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l indirizzo di posta al quale vuole ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione dell indirizzo di posta elettronica ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo quanto disposto dal D.M. 23 dicembre 2013, n Reclamo e mediazione (art. 17-bis) Relativamente agli istituti deflativi del contenzioso, il legislatore estende l applicabilità del reclamo non soltanto alle controversie che coinvolgono l Agenzia delle Entrate, ma a tutte le controversie, qualunque sia l ente impositore. Viene precisato che il reclamo:

3 non riguarda le liti su atti aventi valore indeterminabile, ad eccezione di quelle di cui all art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, che riguardano gli avvisi di accertamento; opera, in quanto compatibile, anche per gli agenti della riscossione e i concessionari locali. Viene infatti previsto che il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla sua notifica, termine entro il quale va conclusa la mediazione. Trascorso i 90 giorni, decorrono altri 30 giorni per la costituzione in giudizio da parte del contribuente. Laddove la costituzione dovesse avvenire in un momento precedente, il giudice rinvia la causa per consentire l esame del reclamo. Con riferimento alla mediazione viene stabilito che: se ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla firma dell accordo, delle somme dovute o della prima rata; se ha ad oggetto la restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione dell accordo nel quale sono indicate le somme dovute e con i termini e le modalità di pagamento. L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% nel minimo. Contenuto del ricorso (art. 18) La nuova formulazione dell art. 18, comma 3, prevede che il ricorso deve contenere la firma del difensore (viene eliminata la previsione attuale per cui la firma deve essere apposta sia sull originale sia sulla copia), la categoria professionale a cui lo stesso appartiene e il suo indirizzo PEC. Sospensione del processo (art. 39) Mediante l inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter viene disposto che: la Commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui la stessa o oltra Commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa; il processo è sospeso su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ovvero sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio Sospensione dell atto impugnato (art. 47) In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Conciliazione giudiziale Viene completamente riscritta la disciplina relativa alla conciliazione giudiziale, prevedendone due tipologie.

4 Conciliazione fuori dall udienza (art. 48) Conciliazione in udienza (art. 48-bis) Se in pendenza di giudizio raggiungono un accordo conciliativo, le parti presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale delle controversia. Qualora la data di trattazione sia stata già fissata, la Commissione dichiara subito parzialmente o totalmente cessata la materia del contendere. Se al contrario, la data non è stata ancora fissata, la cessazione della materia del contendere viene dichiarata con decreto del Presidente di sezione, in sede di esame preliminare del ricorso. La conciliazione si perfeziona con la firma dell accordo, che costituisce titolo di esecuzione delle somme dovute all ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La conciliazione può essere richiesta da ciascuna delle parti entro 10 giorni liberi prima dell udienza. In tal caso, il giudice invita le parti alla conciliazione e se nel caso, rinvia l udienza per il perfezionamento dell accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La Commissione dichiara con sentenza l estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Definizione e pagamento delle somme dovute (art. 48-ter) Resta confermato che le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo edittale in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo edittale in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. Il versamento di quanto dovuto o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell atto o dalla redazione del processo verbale di conciliazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, gli importi derivanti dall accordo sono iscritti a ruolo, maggiorati di interessi e sanzioni, maggiorati della sanzione del 60% parametrata sull importo residuo. Nel caso di versamento rateale delle somme dovute, si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all art. 8, D.Lgs. n. 218/1997. Sospensione della sentenza di primo grado (art. 52) Può essere richiesto alla Commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l esecutività della sentenza impugnata, laddove sussistano gravi e fondati motivi. Inoltre, il contribuente può richiedere la sospensione dell atto se dalla sua esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere disposta dal presidente mediante decreto. L ordinanza non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Sospensione dell atto impugnato (art. 62-bis) La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Commissione che ha pronunciato la sentenza di sospendere in tutto o in parte l esecutività al fine di evitare un danno grave e irreparabile. La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere disposta dal presidente mediante decreto fino alla pronuncia del collegio. L ordinanza non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

5 Ricorso per Cassazione per saltum (art. 62, comma 2-bis) Sull accordo delle parti la sentenza della CTP può essere impugnata con ricorso per Cassazione soltanto in caso di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Riassunzione in rinvio (art. 63) Viene dimezzato da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio della causa, in primo o in secondo grado, ad opera della Corte di Cassazione. Revocazione (art. 64) Le sentenze pronunciate in grado d appello o in unico grado dalle Commissioni tributarie possono essere impugnate direttamente in Cassazione. Riscossione in pendenza di giudizio (art. 68) In caso di sentenza di Cassazione di annullamento con rinvio, la riscossione avviene per l ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado; in caso di omessa o non tempestiva riassunzione del processo in sede di rinvio, la riscossione avviene per gli interi importi indicati nell atto impugnato. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (art. 69) La nuova disposizione prevede l immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia qualora l importo sia superiore a euro ed abbia accertato e argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell ammontare delle somme oggetto del rimborso. Il pagamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza ovvero della prestazione della garanzia. Giudizio di ottemperanza (art. 70) In caso di mancato rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, questi può immediatamente agire in ottemperanza. Analoga previsione è inserita nell art. 69 per quel che attiene le sentenze di condanna alla restituzione delle somme, derivanti anche da domande di rimborso del contribuente. L ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. Inoltre, dall art. 70 viene eleminato il riferimento all esecuzione forzata e stabilito che: Decorrenza il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche nei confronti degli Agenti della riscossione e dei concessionari locali di cui all art. 53, D.Lgs. n. 446/1997; per il pagamento delle dovute fino a euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica. Le modifiche ai applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016, ad eccezione delle previsioni relative all esecutività delle sentenze, che trovano applicazione dal 1 giugno 2016, nonché della previsione relativa al pagamento delle somme dovute fino a euro in caso di giudizio di ottemperanza, in vigore dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Modifiche al D.Lgs. n. 472/1997 Misure cautelari a favore dell ente impositore (art. 22) La norma resta sostanzialmente immutata, prevedendo tuttavia che quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l attuazione del provvedimento di ipoteca o sequestro, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni entro un termine non superiore a

6 30 giorni assegnando all istanze un termine perentorio non superiore a 15 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la Commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. I provvedimenti cautelari perdono di efficacia: se non sono eseguiti entro 60 giorni dalla loro comunicazione; se, entro 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato l atto impositivo o di contestazione della sanzione, a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso contro l atto su cui la domanda cautelare è fondata. Modifiche al D.Lgs. n. 545/1992 Il decreto delegato apporta alcune modifiche anche alla composizione delle Commissioni tributarie, e nello specifico viene stabilito che: la carica di Presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali ha durata quadriennale a decorrere dall esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile una sola volta e per lo stesso periodo, previa apposita valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono stabilite delle sezioni specializzate delle commissioni tributarie in relazioni a questioni controverse; i componenti delle commissioni tributarie devono essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche; non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici e coloro che direttamente o attraverso forme associative, esercitano l attività di consulenza tributaria; nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell Economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l anticipazione nell assunzione dei funzionari; sono dettagliati i casi in cui al ricorrere violazioni compiute dai componenti delle commissioni tributarie si applica l ammonimento o una sanzione alla censura; le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro 4 mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Sono dettagliate le procedure di candidatura, le relative operazioni elettorali e di votazione. Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 8 ottobre 2015

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