CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI TIPO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO TRA

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1 CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI TIPO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO REPERTORIO CONTRATTI n. /anno Prot. n. del In Firenze, il giorno TRA l UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (C.F. ), in persona del Direttore del Dipartimento, prof., nato a, il, domiciliato per la sua carica presso l'università degli Studi di Firenze Dipartimento di, via/piazza, n. - Firenze, nel seguito per brevità denominata Università E IL dott. (C.F. ), nato a ( ) il, residente a ( ) c.a.p. via/piazza n., domiciliato a ( ) c.a.p. via/piazza n., nel seguito per brevità denominato Ricercatore VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato ed in particolare il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l art. 24; il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327 del 5 aprile 2012; il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore; Area Gestione del Personale Divisione 1 Personale Docente e Ricercatore Mod. Contratto su fondi di Ateneo 2013

2 PREMESSO CHE con Decreto Rettorale n. del è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), regime di impegno a tempo pieno per la seguente attività/funzione (e eventuale attività assistenziale), per il settore concorsuale (codice e denominazione del settore) settore/i scientifico disciplinare/i (codice e denominazione del/i settore/i); con Decreto Rettorale n. del sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione, dai quali risulta idoneo il dott. che non ha un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010; il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del, ha deliberato di chiamare il suddetto a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di cui alla selezione citata; il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del ha approvato la chiamata del dott. ; Art. 1 - Fonti del rapporto di lavoro SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Il presente contratto, di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, è regolato, oltre che dalle norme richiamate in prefazione, dalle norme nel tempo vigenti, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Art. 2 - Rapporto di lavoro Con il presente contratto l'università assume il Ricercatore, che contestualmente accetta le seguenti condizioni: a) la tipologia del rapporto è di lavoro subordinato a tempo determinato; b) data di inizio rapporto: ; c) data di fine rapporto: ; d) prestazioni richieste: - funzione/attività di ricerca (descrizione delle attività) da svolgersi presso il Dipartimento di ; - attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari a 350 ore per regime d impegno a tempo pieno, da svolgersi presso il Dipartimento di ; - eventuale attività assistenziale (descrizione delle attività) presso SOD/DAI (indicazione di SOD/DAI) dell Azienda Ospedaliero Universitaria (indicazione azienda); e) trattamento economico, annuo, rivalutato annualmente in dipendenza degli incrementi stabiliti con appositi provvedimenti governativi, oltre agli assegni di legge, ove spettanti: 1) stipendio base annuo lordo: ; 2) indennità integrativa speciale annua lorda: ; 3) assegno di tempo pieno annuo lordo (in caso di tempo pieno); 4) tredicesima mensilità annua lorda:. Il trattamento economico per l attività assistenziale è determinato dall Azienda di riferimento (inserire in caso di attività assistenziale).

3 La retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi è quella derivante dall applicazione della vigente normativa in materia. Il lavoratore è iscritto all INPS Gestione ex INPDAP. Il Dipartimento si riserva la possibilità di prorogare il presente contratto alle medesime condizioni. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato o essere tacitamente prorogato. Art. 3 - Attività L obbligazione prestazionale assunta dal lavoratore con la sottoscrizione del presente contratto può espletarsi, nel corso del rapporto di lavoro, nell ambito di tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla qualifica di assunzione, nonché di quelle strumentali ed accessorie necessarie all erogazione della prestazione lavorativa. Art. 4 - Doveri del lavoratore Il Ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al Direttore del Dipartimento. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione del Dipartimento interessato. Al termine di ogni semestre, e in ogni caso al termine del contratto, il Ricercatore deve consegnare al Direttore del Dipartimento, ai fini della verifica delle attività svolte, una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti svolte (e eventuale attività assistenziale). Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del dipartimento interessato. Il lavoratore è tenuto a prestare l attività lavorativa oggetto del presente contratto con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle vigenti disposizioni generali e particolari contemplate da leggi, regolamenti e circolari, nonché dalle disposizioni di servizio emanate dai superiori gerarchici. Il lavoratore prende in consegna, ai fini di una corretta e rigorosa applicazione delle prescrizioni ivi contemplate, copia del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 327 del 5 aprile 2012, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del Codice etico dell'università degli Studi di Firenze, del Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona nell ambiente di lavoro, nonché dell informativa relativa alla sicurezza. Art. 5 - Incompatibilità Fermo quanto previsto dal Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente, con la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o postdottorato, anche presso altre sedi universitarie, con l esercizio del commercio e dell industria e con l esercizio di attività libero professionali limitatamente ai Ricercatori in regime di tempo pieno. A tal fine il Ricercatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di non ricoprire altro incarico di analoga natura con la medesima struttura o con altre sedi universitarie e di non essere titolare di assegno di ricerca. Al Ricercatore è consentito lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte di soggetti terzi, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Art. 6 - Periodo di prova, termini di preavviso e cause di estinzione del rapporto

4 Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Civile libro V, da quelle del D.Lgs. 165/2001, dalle leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato; ciò anche per quel che concerne i doveri del lavoratore, le conseguenze disciplinari in caso di inosservanza, i termini di preavviso e le cause di risoluzione. Il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza. Decorso il periodo di prova e al di fuori dei casi per giusta causa, il lavoratore può recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro dando un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, il Dipartimento ha il diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l eventuale annullamento della procedura di reclutamento e/o dei provvedimenti amministrativi che ne costituiscono il presupposto. Fatte salve la cause di risoluzione e/o di recesso previste dal Codice Civile, dalle norme di legge e di contratto vigenti, la mancata assunzione del servizio nel giorno indicato al precedente articolo 2 equivale, ad ogni effetto di legge, a rinuncia espressa ed irrevocabile al rapporto di lavoro indicato in premessa e conseguente al presente contratto. Il presente rapporto di lavoro si estingue automaticamente, senza diritto a preavviso, alla scadenza del termine di cui all art. 2 lettera c) del presente contratto. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il rapporto è risolto, altresì, quando a seguito delle verifiche periodiche previste dal precedente art. 4 emerga un inadempienza del Ricercatore nello svolgimento dell attività stabilita dal contratto. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti. Art. 7 - Norme di rinvio Il lavoratore riconosce espressamente il potere dell Università di comminare pene disciplinari/ sanzionatorie, graduate secondo la gravità delle infrazioni, in caso di inosservanza della disciplina contenuta nel presente contratto di lavoro. Art. 8 - Trattamento dei dati personali Il lavoratore con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per finalità inerenti e/o correlate allo svolgimento del rapporto di lavoro. Per le controversie inerenti il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è competente il foro di Firenze. Firenze, lì Il Ricercatore Il Direttore di Dipartimento Dott. Prof.

5 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE PREVISTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO Il/la sottoscritto/a DICHIARA o ai sensi e per gli effetti dell art c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto e di non avere niente da eccepire; o di accettare espressamente le clausole del presente contratto che riguardano la qualifica, il luogo di lavoro, l incompatibilità e gli obblighi del lavoratore; o di aver preso visione, accettare e adempiere alle clausole contrattuali relative alle cause di cessazione del rapporto di lavoro imputabili al dipendente, previste nel detto contratto individuale di lavoro e di seguito riportate: - risoluzione del rapporto di lavoro per mancata assunzione in servizio nel termine assegnato dal contratto individuale di lavoro, - risoluzione del rapporto di lavoro per inadempienza del Ricercatore nello svolgimento dell attività stabilita dal contratto, - recesso unilaterale dal rapporto di lavoro il dipendente potrà recedere previo preavviso di almeno 30 giorni; in mancanza del rispetto del predetto termine, il dipendente è tenuto a versare al Dipartimento una somma pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Firenze, Il Ricercatore Dott.

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