Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C.
|
|
- Gregorio Foti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. ART. 1 ( Denominazione, sede e durata dell Associazione) Ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive integrazioni e/o modificazioni, delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell ordinamento giuridico sul volontariato e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l Associazione di Volontariato denominata OBIETTIVO CUORE A.B.C., di seguito detta Associazione. Essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve O.n.l.u.s.) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione Associazione di Volontariato o dell acronimo A.d.V. 1. L Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 e seguenti del codice civile, ha sede in Aversa, alla via Carlo Pisacane n L associazione ha durata fino al ed è prorogabile con deliberazione a maggioranza dell assemblea ordinaria, salvo il recesso degli associati dissenzienti 3. L Associazione è aconfessionale, autonoma da partiti, da sindacati e da altre organizzazioni assimilabili, svolge attività di volontariato e di solidarietà sociale attenendosi ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, garanzia per tutti i soci del libero esercizio dell elettorato attivo e passivo con elettività e gratuità delle cariche sociali. 4. Essa potrà avviare le procedure previste dalla normativa per l ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d Ente Morale. 5. L Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e degli enti locali, ed opera anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 6. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali nell ambito regionale e nazionale. La variazione della sede legale, nell ambito regionale, non costituisce modifica dello statuto, essa, comunque, andrà comunicata agli uffici competenti. ART. 2
2 (La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti) 1. L Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. O.n.l.u.s. ha una organizzazione basata sui principi di democrazia partecipativa, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Campania 9/1993, delle successive integrazioni e / o modificazioni e nel rispetto dei principi generali dell attuale ordinamento giuridico. 2. In attuazione dello statuto l Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti, approvati dall assemblea ordinaria: le modalità di svolgimento dell attività degli aderenti, i caratteri dell impegno nei confronti dell Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti. ART. 3 (Scopo e finalità) L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei bisognosi e delle persone, in particolare bambini, che versano in situazione di grave disagio fisico e pschico. Essa opera al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela dei diritti universali dell'uomo e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L Associazione di Volontariato OBIETTIVO CUORE A.B.C. O.n.l.u.s., pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali si propone : a) l' assistenza e la tutela dei bambini cardiopatici e diversamente abili, con patologie temporane e non, presso strutture sanitarie pubbliche e private ; promuovendo il diritto alla salute dei soggetti meno garantiti attraverso anche un totale sostegno alle loro famiglie; b) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo i più opportuni spazi di vita ed i più adeguati strumenti di partecipazione; c) l ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità in particolare nei luoghi di cura per i bambini; d) documentare gli argomenti inerenti le patologie infantili cardiache e dei diversamente abili e le relative problematiche anche pubblicizzando i risultati della sua attività. E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle suindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3 ART. 4 (Gli aderenti e la loro ammissione) Possono far parte dell Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna di : sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 1. condividere gli scopi e la finalità dell Associazione. 2. accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. 3. prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l attività. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all Associazione; l ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Il diniego all ammissione va motivato per iscritto al richiedente, il quale potrà proporre osservazioni sulle quali, in maniera definitiva, è tenuta a pronunciarsi l Assemblea appositamente convocata. Resta fermo il diritto dell'interessato di rivolgersi al giudice competente. In base alle disposizioni della L. n. 196/2003 e successive integrazione e/o modificazioni tutti i dati personali raccolti per le adesioni saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. L assemblea stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all atto della adesione all Associazione da parte dei soci. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. Resta, comunque, facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli ordinari. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. ART. 5 (Diritti e doveri degli aderenti)
4 L Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti: 1. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale ; 2. Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, e si impegnano, fatti salvi motivi di salute, ad effettuare almeno una donazione all anno Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all iscrizione, alla regolarità delle donazioni e al pagamento della quota sociale; 3. Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell associazione e che verranno nominate all unanimità dal Consiglio Direttivo. I soci, si distinguono, ulteriormente in: volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell Associazione; sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Gli aderenti non possono intrattenere con l associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali. I volontari possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività e che siano documentate. Gli aderenti hanno l obbligo di versare la quota associativa,secondo l importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all anno solare in corso. ART. 6 (Recesso del socio) Il socio può in qualsiasi momento recedere dall associazione producendo comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si perde a seguito di presentazione, con preavviso di 15 giorni, di dimissioni scritte o recesso volontario; le dimissioni ed il recesso hanno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale sono stati esercitati. E considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale;
5 ART. 7 (Esclusione del socio) 1. Chiunque partecipa all Associazione può esserne escluso in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. 2. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo L espulsione e/o esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, avverso il quale il socio espulso può produrre, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento motivato, osservazioni scritte all assemblea, la quale, appositamente convocata, delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi 30 giorni. Resta, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria. 3. Anche in caso di espulsione non sono previste restituzioni delle quote associative. 4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni: La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo. ART. 8 (Organi dell Associazione) Sono organi dell Associazione: 1. l Assemblea degli aderenti; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente; 4. il collegio Revisori dei Conti, (facoltativo); Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. ART. 9 (L assemblea degli aderenti) 1. L assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l organo sovrano dell Associazione.
6 2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l assemblea elegge un suo presidente. 3 In assemblea è consentita l espressione del voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. 4. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con con il pagamento della quota associativa annuale. 5. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti. 6. Delle riunioni dell assemblea è redatto specifico verbale, sottoscritto dal Presidente dell assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell Associazione, in libera visione a tutti i soci. ART. 10 (La convocazione dell assemblea) 1. L assemblea si riunisce, almeno una volta all anno e su convocazione del Presidente, in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. 2. L assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l anno richiesta ai sensi del presente comma. 3. La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta fatta recapitare: per posta, e- mail, sms, brevi manu, a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea, oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea o pubblicazione sul sito internet dell associazione. 4. La convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l elenco degli argomenti da trattare. ART. 11 (L assemblea ordinaria) Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all art. 21 C.C. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. L assemblea ordinaria può:
7 eleggere e revocare il Presidente dell Associazione, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere, qualora lo ritenga opportuno, e revocare i Revisori dei Conti; discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; delineare gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; discutere e approvare gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell Associazione; decidere sull esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l escluso lo richieda ai sensi dell art. 7 del presente statuto. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 12 (L Assemblea Straordinaria) L assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due- terzi) degli iscritti. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati. ART. 13 (Il Consiglio Direttivo) L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri e presieduto dal Presidente pro tempore con l aggiunta, quali membri di diritto, dei responsabili pro tempore delle sedi territoriali che via via andranno ad istituirsi. Tali responsabili sono nominati dall assemblea, su proposta del Presidente. Il Consiglio dura in carica 3 ( tre ) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il vicepresidente ed il tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
8 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all approvazione dell assemblea. In particolare: fissa le direttive per l attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali propone l importo delle quote annue di associazione da sottoporre al voto dell'assemblea; delibera sull ammissione dei soci; cura l esecuzione dei deliberati dell assemblea; predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; conferisce e revoca procure; compila l eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell Associazione, la cui approvazione è rimessa all assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. ART. 14 (Il Presidente) 1. Il Presidente dell Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; 2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea. 3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 4. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
9 all attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all esercizio delle proprie funzioni. ART. 15 (I Revisori dei Conti) 1. L assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all Assemblea in sede di approvazione. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. 3. I revisori partecipano di diritto all assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. ART. 16 (Le risorse economiche dell associazione) 1. Il patrimonio e le risorse economiche dell associazione sono costituite da: a) quote associative, b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari; c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività; d) contributi di organismi nazionali ed internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell associazione; g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale, consentita da norme di legge. L Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L importo della quota associativa, è stabilito ed eventualmente modificato dalla assemblea o dal Consiglio Direttivo. L aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può
10 chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell associazione. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell Associazione. ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili) 1. L Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. con finalità analoghe o affini alle proprie. 2. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. ART. 18 (Il bilancio) 1. L esercizio finanziario dell Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo. 3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell Associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l approvazione. 5. I bilanci sono approvati dall assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo. ART. 19 (Assicurazione dei volontari)
11 1. Tutti gli aderenti dell Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato. 2. L Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. ART. 20 (Convenzioni) 1. L Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d intesa, e partenariati, con altri enti e soggetti, aventi identiche finalità. Esse sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni atto è custodita presso la sede dell Associazione. ART. 21 (Dipendenti e collaboratori) 1. L Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell opera di lavoratori autonomi, in maniera marginale, ex art. 3 della L. n. 266/91 e successive modifiche,oppure qualora l assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l attività da essa svolta.. 2. I rapporti tra l Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto. 3. I lavoratori dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo, così come i volontari, sono assicurati contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti della norma di cui all art. 4 della legge 11 agosto 1991, n 266. ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell Associazione, sentito l organismo di controllo (ex legge 662/96 art.3 comma 190), dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato Onlus che operano nel medesimo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forma indiretta.
12 ART. 23 (Legge applicabile) Per quanto non previsto o non diversamente stabilito dal presente Statuto e da patti sociali, si rinvia alle norme stabilite dalla legge in materia di Associazioni, cui viene fatto pieno ed espresso riferimento. Approvato nella Assemblea dei costituenti del 16/06/2014
ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Eccomi Eccomi 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Eccomi assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA ART. 1 (Denominazione e sede) L associazione di volontariato, denominata CROCE D ORO PADOVA assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliAssociazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO
Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: «Associazione Famiglie
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO ODV MIGRANTES SIENA
STATUTO ODV MIGRANTES SIENA 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: MIGRANTES SIENA assume la forma giuridica di associazione. E apartitica e aconfessionale. L organizzazione
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione di volontariato, denominata: che assume la forma giuridica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliFRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"
www.framiss.it - fraternitamissio@hotmail.com ASSOCIAZIONE "FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS" Piazza S. Bonaventura 2 35010 - CADONEGHE -PD S T A T U T O modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci del
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliANZIANO & QUARTIERE ONLUS.
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANZIANO & QUARTIERE ONLUS. ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: ANZIANO & QUARTIERE - Onlus, assume la forma giuridica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: SGUARDI DI LUCE Associazione di genitori, familiari di bambini e ragazzi
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliART. 1* (Denominazione e sede)
1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: A.V.P.C.Logistico/Gestionale VO.LO.GE-PAVIA assume la forma giuridica di associazione O.N.L.U.S. in ottemperanza al Decreto
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. A.I.S.M.M.E. Onlus Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie
STATUTO A.I.S.M.M.E. Onlus Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ART. 1 La denominazione, la sede e la durata dell associazione 1. L Associazione di Volontariato A.I.S.M.M.E. Onlus
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ( Denominazione e sede ) 1. E costituita Associazione denominata Al Centro della Vita.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliPRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO
PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata PRONTO CONSELVE organizzazione non lucrativa di utilità sociale
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliTITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA
STATUTO Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici CO.NA.CEM. ONLUS TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE Art. 1 - Costituzione e denominazione. 1 E costituita l Associazione denominata «Coordinamento
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA ART. 1- l Associazione di volontariato AMICI DI LOLA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _Cava dei Tirreni Via O. di Giordano
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1.E costituita, ai sensi della legge 266/91, l organizzazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon
STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon Titolo I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato Associazione BEPI ZANON con sede in
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Donatori di sangue liceo A.Vallisneri ART. 1- l Associazione di volontariato donatori di sangue liceo A.Vallisneri più avanti chiamata per brevità associazione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliStatuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara
Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara Articolo 1 L'Associazione di volontariato Solidali - Associazione Disturbi Alimentari Novara più avanti chiamata
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliStatuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età
Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età Approvato dal Consiglio Nazionale del 21/10/2006 Art. 1. Denominazione 1) È costituita la Sede Locale
DettagliATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso
ATTO COSTITUTIVO e STATUTO ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso ART. 1 E costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BORGO A QUATTRO ZAMPE. ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione)
STATUTO ASSOCIAZIONE BORGO A QUATTRO ZAMPE ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. L Associazione di Volontariato denominata Borgo a quattro zampe la sua attività e i rapporti
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN
STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN Art. 1. Denominazione È costituita l Associazione culturale senza scopo di lucro denominata UniTown. Art. 2. Sede L Associazione ha sede presso l Università di Ferrara, Via
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE
STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI
STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI ART. 1 E costituita un Associazione denominata Associazione Ligure Thalassemici, organizzazione di volontariato ai sensi e nel rispetto della L. 266/91 e delle
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1. - E' costituita l'associazione Associazione Italiana Acqua di qualità : la stessa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata limitata al 31/12/2100
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK Art. 1. Costituzione e denominazione È costituita l Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata: Amici del rock. L Associazione
DettagliSERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172
SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA DI CASORE DEL MONTE- MARLIANA - PT Art. 1- L Associazione di volontariato Museo della Cultura Contadina più avanti chiamata per
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 ART. 2
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.V.G. FANCONI ART. 1 1. È costituita ai sensi della legge n. 266 del 1991 l organizzazione di volontariato, denominata: «A.V.G. Fanconi» 2. L organizzazione ha
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliSTATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014
STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014 Art. 1 - DENOMINAZIONE La Società Botanica Italiana (SBI), fondata
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione
STATUTO Art.1 Costituzione e sede E costituita, ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, su iniziativa della Associazione ARTE E SALUTE O.N.L.U.S. L Associazione ha sede in Bologna c/o
Dettagli