PRODOTTI PRECONFEZIONATI Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
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- Silvano Pandolfi
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1 Rif Normativo Decr. L.vo n. 109 Art. 2 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Art 3 comma 1 PRODOTTI PRECONFEZIONATI Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; l indicazione degli ingredienti non è richiesta per: gli ortofrutticoli freschi, le acque gassificate, gli aceti di fermentazione, i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata, i prodotti costituiti da un solo ingrediente. Per i prodotti composti se in quantitativo superore al 2% o contenenti allergeni devono essere riportati i singoli ingredienti Per prodotti composti minori del 2% oltre gli allergeni devono essere indicati anche gli additivi ma solo nel casi in cui svolgano un azione sul prodotto finito. c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; non è richiesta per: gli ortofrutticoli freschi non trattati, i vini e le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume, le bevande rinfrescanti non alcolizzate, i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività, i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione, l aceto, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati, le
2 gomme da masticare, le porzioni individuali di gelati. e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento. Può essere omessa nel caso di:a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria. g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. Art 3 comma 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie. ART 16 Punto 1 PRODOTTI SFUSI I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. ART 16 Punto 2 Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente
3 deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. ART 16 Punto 3 Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. ART 16 Punto 5 Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica. ART 16 Punto 7 D.lgs 114 del 08/02/200 6 Allegato I Sez. III Decr. L.vo n. 109 Art 5 Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, ALLERGENI ALIMENTARI Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; Crostacei e prodotti derivati; Uova e prodotti derivati; Pesce e prodotti derivati; Arachidi e prodotti derivati; Soia e prodotti derivati; Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) Frutta a guscio Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati; Sedano e prodotti derivati; Senape e prodotti derivati; Semi di sesamo e prodotti derivati; Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. Lupini e Prodotti derivati Molluschi e prodotti derivati Gli ingredienti, elencati sopra, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. ADDITIVI ( Solo consumatore finale)
4 Decr. L.vo n. 109 Art 5 allegato II Reg CE 1333/art23 Decr. L.vo n. 109 Art 6 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito; INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE Acidificanti Coloranti Addensanti Conservanti Agenti di carica Correttori di acidità Agenti di resistenza Edulcoranti Agenti di rivestimento Emulsionanti Agenti di trattamento della farina Esaltatori di sapidità Agenti lievitanti Gas propulsore Amidi modificati Gelificanti Antiagglomeranti Sali di fusione Antiossidanti Stabilizzanti Antischiumogeni Umidificanti Omissis.gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni: a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari; b) l indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all uso alimentare cui sono destinati. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l indicazione «edulcorante da tavola a base di», completata dal nome dell edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione. 3. Sull etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame figurano le seguenti avvertenze: a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»; b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina». ETCHETTATURA AROMI Gli aromi sono designati con il termine di aromi oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell aroma. Il termine naturale o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine «aromi», con la dicitura «incluso chinino» o «inclusa caffeina». Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o
5 REG CE 1334/2006 ART 17 Reg CE 1760 disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: «Tenore elevato di caffeina». Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. Gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile l indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un indicazione più precisa dell uso alimentare cui gli aromi sono destinati. ETICHETTATURA CARNI BOVINE (DETTAGLIO) Presenza, in etichetta o su appositi cartelli ubicati nelle immediate vicinanze delle carni esposte, delle indicazioni obbligatorie previste ai sensi del Reg. (CE) 1760/00 e cioè, per le carni vendute a taglio: - codice di rintracciabilità (numero/i d identificazione animale/i o lotto) - numero del macello e numero del laboratorio di sezionamento, - paese di nascita, ingrasso e macellazione salvo indicazione della sola origine per le carni di animali nati, allevati e macellati in uno stesso paese - paese di sezionamento per le carni macinate: - codice di rintracciabilità (numero/i d identificazione animale/i o lotto) - paese di macellazione e paese di preparazione - paese di origine se diverso da quello di preparazione Indicazioni riportate in etichetta ben visibili al consumatore Presenza di idonea procedura atta a garantire che le carni in entrata siano accompagnate dalla prevista documentazione, nonchè correttamente identificate mediante attribuzione di di un codice di rintracciabilità (codice animale/i o lotto) Separazione e corretta identificazione delle carni nel frigo e nel banco vendita fig. 10 Sistema di etichettatura della carne bovina
6 REG. CE 104/2000 ART, 4 ETICHETTATURA PESCE Fatte salve le disposizioni del D.LGS 109, possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata che precisi: a) la denominazione commerciale della specie,(, il nome scientifico,la denominazione nella lingua ufficiale, o nelle lingue ufficiali,dello Stato membro nonché, se del caso, una o più denominazioni ammesse o tollerate a livello locale o regionale. per tutte le specie che figurano negli allegati I, II, III e IV ) b) il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento), c) la zona di cattura. Le suddette disposizioni non si applicano tuttavia a piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori dell'acquacoltura. fig. 16 Sistema di etichettatura dei prodotti ittici. Decr. L.vo n. 179/04 Art 3 ETICHETTATURA MIELE Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata alla sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni di piante o melata che esse bottinano, trasformano, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, (sistemi di estrazione) sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno
7 riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' originario di più Stati membri o Paesi terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti: 1) «miscela di mieli originari della CE»; 2) «miscela di mieli non originari della CE»; 3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»; 3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana. 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. Sistema di etichettatura del miele ETICHETTATURA LATTE FRESCO
8 Se diverso da bovino deve essere indicata la specie animale ETCHETTATURA BIOLOGICO fig ETICHETTATURA OLIO
9 Sistema obbligatorio/facoltativo dell olio extravergine di oliva ORTOFRUTTA SFUSO Sistema di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli ETICHETTATURA UOVA
10 Codice alfanumerico stampigliato sul guscio dell uovo
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