Oggetto: Documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail.
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1 Spett.le C O N S O B Divisione Intermediari Via Broletto, n MILANO Milano, 20 giugno 2014 Oggetto: Documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail. Spett.le Commissione, la scrivente ANASF Associazione Nazionale Promotori Finanziari ringrazia per l opportunità offertale di partecipare alla consultazione aperta con il documento in epigrafe e svolge al riguardo le seguenti considerazioni. ANASF intende in primo luogo esprimere il proprio apprezzamento per l attenzione che la Vostra Autorità ha dedicato al tema della distribuzione dei prodotti finanziari complessi, con particolare riferimento alle finalità di protezione degli investitori e di salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario. Ad avviso della scrivente, è infatti pienamente condivisibile l analisi secondo cui le operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari complessi possano generare notevoli difficoltà per i risparmiatori rispetto alla capacità di comprendere le caratteristiche e i rischi del prodotto e di riuscire pertanto ad assumere decisioni di investimento consapevoli. Altresì, è innegabile che l investimento in queste categorie di prodotti richieda un monitoraggio nel tempo, nonché un attività di assistenza al cliente che, a motivo delle asimmetrie informative potenzialmente esistenti tra intermediari finanziari e risparmiatori, deve andare ben oltre la semplice osservanza dei consueti obblighi di trasparenza. 1
2 Nozione di complessità dei prodotti (domande da n. 1 a n. 4). ANASF ritiene che sia generalmente condivisibile la nozione di complessità proposta dalla Vostra Autorità, in quanto fondata sull individuazione di una serie di indici (inerenti alla determinazione del pay-off del prodotto, all opacità del sottostante e alle difficoltà di liquidabilità dell investimento) utili a ricomprendere gli elementi sistematici che denotano la natura complessa di un prodotto finanziario. È altresì condivisibile l approccio secondo cui il grado di complessità di un prodotto è misurabile anche in base al numero di componenti derivative. Si reputa inoltre opportuna, come proposto dalla Vostra Autorità, la differenziazione delle c.d. componenti derivative contenute nei prodotti in ragione del diverso grado di complessità delle stesse. Tuttavia, la scrivente ritiene che anche per le componenti derivative c.d. embedded sia necessario il riferimento all ulteriore dimensione di differenziazione rappresentata dalle finalità alla base dell utilizzo degli strumenti derivati. Come noto, queste finalità sono infatti riconducibili alle necessità di copertura degli operatori (c.d. hedging), alla possibilità di conseguire un profitto assumendo posizioni di rischio (c.d. finalità speculativa) e alla realizzazione di strategie di arbitraggio volte a sfruttare eventuali scostamenti tra prezzi a pronti e a termine ( 1 ). Per quanto concerne poi l individuazione dei prodotti finanziari che saranno oggetto dell emananda Comunicazione, si conviene sia opportuno valutare l eventualità di includere negli elenchi proposti le polizze assicurative segnatamente, polizze sulla vita index e unit linked solo ove sussistano i criteri di complessità segnalati. L estensione dell ambito di applicazione dell emananda Comunicazione alle polizze assicurative risulterebbe infatti apprezzabile in un ottica di allineamento con i più recenti sviluppi della legislazione comunitaria: si pensi soprattutto all introduzione, ad opera della nuova direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), di requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi (prodotti che, a loro volta, sono oggetto anche della proposta di direttiva in materia di intermediazione ( 1 ) 2
3 assicurativa, c.d. IMD II). Tale inclusione può inoltre ritenersi consigliabile in una prospettiva di level playing field, volta cioè a garantire l applicazione dei medesimi presidi di tutela della clientela al dettaglio a tutti i prodotti finanziari rispondenti agli indici di complessità individuati dalla Vostra Commissione. In tal modo, sarebbe dunque possibile una realizzazione più completa delle finalità di protezione dei risparmiatori e di salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario che ispirano il presente intervento. Distribuzione dei prodotti di cui all elenco 2 dell emananda Comunicazione (domanda n. 5). In via generale, ANASF considera opportuna la distinzione operata dalla Vostra Autorità tra prodotti finanziari connotati da profili di complessità tali da richiedere di raccomandare agli intermediari di astenersi dalla loro distribuzione diretta ai clienti al dettaglio (cfr. elenco 1) e prodotti finanziari complessi che possono essere distribuiti alla clientela retail qualora siano rispettate determinate condizioni (cfr. elenco 2). Ciò premesso, la scrivente intende portare all attenzione della Vostra Commissione una serie di criticità che potrebbero tuttavia emergere dalla proposta oggetto di consultazione. In primo luogo, la Vostra Autorità pone, quale premessa per definire le modalità distributive dei prodotti finanziari complessi dell elenco 2, la circostanza per cui tali prodotti richiedono competenze specifiche e un approccio particolarmente qualificato nella relazione con il cliente, realizzabile soltanto attraverso la prestazione di servizi ad elevato valore aggiunto. Pur condividendo siffatta affermazione di principio, ad avviso dell Associazione è opportuno ricordare che, nell ambito della relazione con il risparmiatore, elementi quali il possesso di adeguate competenze e conoscenze e la creazione di valore per l investitore sono aspetti che devono caratterizzare la prestazione di qualsiasi tipo di servizio di investimento, indipendentemente dal grado di complessità connaturato allo stesso. A tal proposito, si ricorda infatti che, secondo un costante orientamento della Vostra Autorità, l intero servizio di consulenza è giocoforza volto ad assicurare un elevato grado di tutela dell investitore, realizzabile mediante un processo di 3
4 valutazione di adeguatezza reso possibile anche dalla professionalità messa a disposizione da ciascun consulente. Questa considerazione generale dà inoltre modo di svolgere alcune osservazioni di carattere più specifico in relazione alla raccomandazione formulata dalla Vostra Autorità. Con riferimento ai prodotti finanziari complessi di cui all elenco 2 è corretta l adozione di un modello distributivo integrato dal servizio di consulenza. Tuttavia, la scrivente ravvisa l esigenza di una definizione più puntuale del concetto di consulenza evoluta, menzionato dalla Vostra Commissione, e delle modalità di prestazione dello stesso. A tal proposito, si richiama il costante approccio che ha ispirato i precedenti interventi della Vostra Autorità, fondato sulla distinzione fra la consulenza c.d. generica e la consulenza in materia di investimenti. Come noto, mentre la consulenza generica è identificabile in tutti quei consigli che gli intermediari normalmente forniscono rispetto ad un tipo di strumento finanziario ovvero in relazione alla c.d. asset allocation, il servizio di consulenza in materia di investimenti (anche detta consulenza in senso proprio) consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate in merito ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (e non semplicemente ad un tipo ). Più precisamente, l Associazione reputa necessario specificare il significato e la portata degli elementi che, nella proposta della Vostra Autorità, definirebbero il servizio di consulenza evoluta, con particolare riferimento alla valutazione di adeguatezza del portafoglio e all adeguatezza bloccante. Per quel che concerne il requisito del monitoraggio dell adeguatezza del portafoglio, la scrivente porta all attenzione della Vostra Autorità l opportunità di specificare che tale monitoraggio abbia carattere non tanto periodico quanto continuativo nel tempo in pendenza della relazione con il cliente, ad intendere che la finalità ultima del monitoraggio riguarda l individuazione degli eventi che possono modificare il livello di adeguatezza del portafoglio del risparmiatore: come tali, questi eventi hanno infatti tipicamente natura aleatoria e la loro frequenza non è solitamente anticipabile in termini di periodicità. 4
5 Facoltà di opting-out (domande n. 6 e n. 7). Al fine di garantire l effettiva realizzazione di quel level playing field che, come ricordato, risulta necessario rispetto alle finalità di protezione dei risparmiatori e di salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, ANASF non reputa opportuno escludere alcuna specifica modalità distributiva dall ambito di applicazione degli indirizzi proposti. Diversamente, l Associazione ritiene possibile identificare determinate categorie di clienti al dettaglio per i quali non risultano necessarie particolari cautele in relazione alla distribuzione dei prodotti complessi. A questo proposito, a motivo del divario che tipicamente si riscontra tra la complessità della struttura dei prodotti finanziari oggetto dell emananda Comunicazione e la cultura finanziaria del risparmiatore medio, a giudizio della scrivente si ravvisa l esigenza di un attenta definizione dei criteri per l individuazione delle categorie di clienti escludibili dall applicazione degli indirizzi proposti, considerando in particolar modo che il processo di identificazione non può limitarsi a parametri meramente quantitativi. Ciò premesso, non si ritiene opportuna l inclusione di altri indici si pensi, in primo luogo, alle consistenze patrimoniali degli investitori che per loro natura non sono ricollegabili al requisito, imprescindibile, di un approfondita conoscenza delle strutture e del funzionamento del mercato finanziario. Regime di pubblicità (domande n. 8 e 9). Per quel che concerne le modalità di adesione da parte degli intermediari alle raccomandazioni che saranno disposte dalla Vostra Autorità, ANASF esprime l opportunità di prevedere ulteriori forme di pubblicità, oltre alla pubblicazione sui siti Internet, delle scelte di policy adottate da ogni intermediario. In particolare, si ritiene che a tali scelte dovrebbe essere data specifica evidenza all interno dei documenti informativi previsti dalla normativa applicabile (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti ex art. 108 del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, KID/PRIIPS, KIID/UCITS), il cui scopo precipuo è consentire agli investitori una più agevole comprensione della natura e dei rischi connessi al proprio investimento. 5
6 L Associazione reputa infine che la pubblicità da parte degli intermediari sulle modalità di adesione alle raccomandazioni di cui all emananda Comunicazione possa costituire un incentivo alla riduzione della complessità dei singoli prodotti e della gamma dei medesimi, posto che comunque l applicazione di tali raccomandazioni presuppone il riferimento ad una nozione di complessità fondata su un insieme di elementi sistematici. Ulteriori osservazioni (domanda n. 10). ANASF ritiene che sia opportuno, come già espresso in risposta alla domanda n. 5, che la Vostra Commissione chiarisca le differenti definizioni di consulenza riscontrabili nell ambito dell ordinamento nazionale, con particolare riferimento alla consulenza evoluta. Maurizio Bufi Presidente ANASF 6
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