GUIDA AL DEPOSITO DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI
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- Gabriele Gattini
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1 GUIDA AL DEPOSITO DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI ORARIO RICEZIONE ATTI: DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE UFFICIO MARCHI E BREVETTI Camera di Commercio di Forlì-Cesena C.so della Repubblica, Forlì Tel Fax ufficio.brevetti@fc.camcom.it sito Internet: sede di Cesena Via G. Finali, 32 Tel
2 INFORMAZIONI GENERALI SUI DISEGNI E MODELLI COSA SI INTENDE PER DISEGNI E MODELLI Ai sensi dell art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs 10 Febbraio 2005, n. 30), possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Condizione per la registrazione di un disegno o modello è che sia nuovo ed abbia carattere individuale. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Ai sensi dell art. 34 del CPI, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico. Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall autore o dal suo avente causa nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei 12 mesi precedenti la data di quest ultima. Il carattere individuale del disegno o modello sussiste invece se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2
3 Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE (Art. 41 CPI) La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. Ai sensi dell art. 38 CPI, i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione e gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico. A ciò provvede l ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mettendo a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, a meno che il richiedente non abbia escluso nella domanda l accessibilità per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito o da quella di priorità. DURATA DELLA PROTEZIONE (Art. 37 CPI) La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. REGISTRAZIONE MULTIPLA (Art. 39 CPI) Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe 3
4 della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni ( REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA (Art. 40 CPI) Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. Dovranno pertanto essere presentate due distinte domande alle quali conseguiranno due distinti titoli di protezione. PRIORITÀ (Art. 4 CPI) Il deposito della domanda di registrazione di un disegno e modello effettuato in Italia è valido solo per l Italia. Il titolare può tuttavia estendere la protezione all estero, entro 6 mesi dal deposito in Italia, rivendicando la priorità, indicando cioè la data del primo deposito. Ai sensi dell art. 4 CPI, infatti, chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello. Per rivendicare la priorità di un precedente deposito effettuato all estero è necessario indicare nella domanda gli estremi della domanda prioritaria ed allegare copia della stessa, con relativa traduzione in italiano, da cui risulti il nome del richiedente e la data in cui il deposito è avvenuto. ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNO E MODELLO Il deposito della domanda può essere effettuato presso una qualsiasi delle Camere di Commercio Italiane, senza vincoli territoriali. La Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito provvederà poi ad inoltrare la domanda all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 4
5 La domanda può essere depositata dal richiedente o da un suo mandatario, munito di lettera di incarico, che sia abilitato nelle procedure di fronte all UIBM o avvocato iscritto al relativo albo professionale. ELENCO DEI DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE DEVE PRESENTARE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA IN FORMATO CARTACEO. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE 2 esemplari del Modulo O, esenti da bollo, compilati a macchina o a mezzo PC (come da relative istruzioni ministeriali) firmati in ogni pagina dal richiedente o dal suo mandatario, nel campo Firma del richiedente ; se è richiesta copia autentica del verbale, su uno dei due esemplari va applicata una marca da bollo da euro 16,00. In questo caso il richiedente deve produrre una seconda marca da bollo da euro 16,00, da applicare sulla copia autentica rilasciata. I moduli devono essere firmati in ogni pagina ed in ogni eventuale foglio aggiuntivo dal richiedente o da tutti i richiedenti, accanto alla dicitura FIRMA DEL RICHIEDENTE ; nello spazio FIRMA DEL DEPOSITANTE deve firmare la persona che materialmente consegnerà la pratica all Ufficio. Se persona diversa dal richiedente, alla domanda dovrà essere allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Il Modulo O si compone di 2 pagine, Modulo O (2/2): non è possibile stamparli in fronte retro. Nel caso i campi dedicati a richiedente, inventori designati e priorità non fossero sufficienti, è possibile utilizzare il Foglio Aggiuntivo Modulo O. ALLEGATI AL MODULO O Disegni: devono essere eseguiti su carta bianca forte, di formato A4 (29,7 x 21 cm), lasciando un margine superiore e inferiore, a destra e a sinistra di almeno 2,5 cm; i disegni devono essere eseguiti a regola d arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della 5
6 riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. Gli stessi formati devono essere rispettati anche nel caso di domanda depositata con il sistema telematico. Le tavole dei disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario. Descrizione del Modello (eventuale): la descrizione deve essere allegata alla domanda, quando si ritiene utile per la realizzazione del modello o disegno e per definire meglio le caratteristiche visibili che s intendono rivendicare. Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina o a mezzo computer, a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice formato A4, senza alcuna intestazione di ditta. Il testo va scritto con interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. Il richiedente o il suo mandatario dovrà firmare in calce la descrizione e siglare ogni singolo foglio intermedio: eventuali cancellature e correzioni apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio. La descrizione deve essere composta da titolo, testo e rivendicazioni (le rivendicazioni devono cominciare su una nuova pagina della descrizione e la numerazione delle pagine deve essere la continuazione progressiva di quella della pagine della descrizione) e va redatta secondo il seguente schema (tratto dalle istruzioni disponibili sul sito dell UIBM): DESCRIZIONE del modello/disegno avente per TITOLO:..., (il titolo del modello o disegno deve essere identico a quello riportato nella domanda e deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello; se trattasi di deposito multiplo,cioè più modelli o più disegni, iniziare il titolo con Gruppo di n. - citare il numero di modelli o disegni da registrare - modelli/disegni) a nome di.. residente in ( o con sede in)......via....n..., di nazionalità depositata in data con il n
7 TESTO (Il testo deve: - ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei modelli o disegni che verranno successivamente illustrati nei dettagli e che rendono innovativo il modello proposto; -elencare le tavole, relative alla rappresentazione grafica del modello, in modo che siano numerate progressivamente. Es: tav. 1 rappresenta il modello (numero.) in ( ad es. sezione o pianta ecc.) tav. 2 - riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo). RIVENDICAZIONI (le rivendicazioni devono iniziare su una nuova pagina della descrizione; ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno. Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l enunciazione del titolo. Ad esempio, per un modello dal titolo : Poltrona con spalliera anatomica : 1) Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata.; 2) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazione precedente, caratterizzata da.; 3) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazioni precendenti, caratterizzata da.; 4) Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all esaurimento delle caratteristiche). FIRMA (La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente o dal suo mandatario e siglata in ogni singolo foglio) Versamento allo sportello di euro 40,00 per diritti di segreteria (euro 43,00 in caso di richiesta di rilascio di copia autentica del verbale di deposito). Attestazione di versamento dei diritti di deposito (euro 100,00 per deposito di singolo disegno e modello, euro 200,00 per deposito multiplo di disegni e modelli) per l U.I.B.M su c/c postale n intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA. Per il versamento dovrà essere utilizzato il bollettino postale a tre facce ed indicato, quale causale, Deposito disegno o modello. o Lettera d incarico (eventuale): l incarico può essere conferito soltanto ad un Mandatario abilitato nelle procedure di fronte all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all Albo Professionale. La lettera d incarico, con marca da bollo da euro 16,00, va firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall incaricato. o Atto di designazione d inventore (eventuale) in bollo da euro 16,00 (solo nel caso in cui non si sia compilato l apposito campo del modulo O). 7
8 o Documento di priorità (eventuale): il documento di priorità serve per rivendicare il precedente deposito di un analoga domanda di registrazione eseguita all estero. DEPOSITO TELEMATICO Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di quello delle domande in formato cartaceo e avviene attraverso il collegamento dell utente al sito: Il depositante apre una nuova pratica, redige il modulo elettronico interattivo della domanda, allega la documentazione di deposito in formato elettronico, firma il tutto digitalmente secondo le disposizioni dell Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell origine e della non alterabilità. Per poter accedere all area riservata su Webtelemaco e poter spedire una pratica telematica, nei giorni precedenti al primo deposito è necessario essere riconosciuti dall ufficiale certificatore della Camera di Commercio, dietro presentazione di un valido documento di identità personale. Dopo queste operazioni, il richiedente deve inviare la pratica alla CCIAA ed ottenere il numero SIMBA, ovvero il codice alfanumerico che contraddistingue una posizione con una data certa. I pagamenti relativi alla trasmissione telematica (diritti camerali e bolli) sono gestiti dalla CCIAA attraverso il servizio TelemacoPay che permette agli operatori di assolvere ogni obbligo economico attraverso un conto prepagato. I diritti di deposito sono invece pagati attraverso versamenti effettuati presso gli uffici delle Poste. Diritti di Segreteria, Diritti di Deposito e Bollo in caso di deposito telematico: Diritti di Segreteria Euro 15,00 Diritti di Deposito per un disegno o Euro 50,00 modello singolo in modalità telematica Diritti di Deposito per disegni o modelli Euro 100,00 multipli in modalità telematica Bollo virtuale (solo se alla domanda è Euro 20,00 allegata la lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o se si fa 8
9 riferimento alla stessa o nel caso di richiesta di copia autentica del verbale di deposito) DIRITTI DI PROROGA QUINQUENNALE OLTRE IL QUINTO ANNO Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei disegni e modelli nei quinquenni successivi al primo deve essere effettuato anticipatamente, entro l ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Il versamento degli importi di seguito indicati, va effettuato sul c/c postale n intestato all AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA. Copia dell attestazione di pagamento deve essere consegnata alla Camera di Commercio unitamente ad un istanza di proroga in carta libera, in duplice copia, redatta secondo il modello di seguito riportato. Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l applicazione del diritto di mora pari ad euro 100,00. Il pagamento dei diritti per i quinquenni successivi al primo è altresì ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di registrazione per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento. Diritti di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il quinto anno secondo quinquennio Euro 30,00 terzo quinquennio Euro 50,00 quarto quinquennio Euro 70,00 quinto quinquennio Euro 80,00 9
10 MODELLO ISTANZA DI PROROGA Oggetto: Istanza di proroga di disegno o modello Spett.le MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Vi a Molise, ROMA Il sottoscritto, di nazionalità, residente a quale legale rappresentante dell impresa, con sede a, titolare del Disegno o Modello domanda n., depositata presso la Camera di Commercio di in data e registrato in data con il numero CHIEDE la proroga della durata della registrazione del Disegno o Modello sopra individuato per il quinquennio, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs 10 Febbraio 2005, n. 30. Allega attestazione del versamento dei diritti di proroga quinquennale di euro sul c/c postale n intestato all Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara. Luogo e data Firma 10
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