di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro Oggetto: Circolare n. 04_2015.

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1 Parma, 16/02/2015 Prot. n. 31 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma Oggetto: Circolare n. 04_2015. A) Convegno a Parma il 19/02/2015. B) Videoconferenza del 25/02/2015. C) Convegno a Parma il 26/02/2015. D) Seminario in CCIAA di Parma il 25/02/2015 sul tema della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. E) Comunicazione pervenuta dall ANCL: dichiarazione sciopero trasmissione CU dal 7 al 14 marzo Informazioni ed istruzioni per l adesione. F) Formazione Continua Obbligatoria: presentazione entro il 28/02/2015 dell autocertificazione del biennio formativo 2013/2014. G) Nuovo regolamento Formazione Continua con decorrenza 01/01/2015. H) Nuovo regolamento sul tirocinio obbligatorio per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro. A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell Ordine e l Ancl di Parma hanno organizzato un convegno, dal titolo La nuova CU La compensazione del sostituto d imposta Nuovi modelli 730 che si svolgerà il 19/02/2015 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest n. 281/a Fraz. San Pancrazio, relatore il Dott. Geria Francesco Consulente del Lavoro in Vicenza. L evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 16/02/2015 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell inizio dell evento. Per l acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione dell uscita. B) Ricordiamo agli Iscritti che il giorno 25/02/2015 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle 17,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli Ratio, sul tema Bilancio (parte 1 ) Approfondimento in tema di revisione e controllo legale. Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l evento in calendario il prossimo 25/02/2015, consentirà l acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti.

2 La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 23/02/2015 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI (documento unico d identità). E necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all interno della nostra sala riunioni. Nell ipotesi che le richieste fossero superiori alla capienza della sala, organizzeremo ulteriori proiezioni, elaborando un calendario in merito. E superfluo raccomandare la massima puntualità, inoltre, Vi chiediamo di comunicare per tempo, la sopravvenuta indisponibilità a partecipare, allo scopo di favorire altri colleghi in lista d attesa. Nel caso in cui, al momento della prenotazione, la stessa non fosse più possibile per il superamento della capienza della sala, Vi invitiamo comunque ad inviare via fax al , la richiesta di partecipazione allo scopo di organizzare ulteriori visioni dell evento. C) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell Ordine e l Ancl di Parma hanno organizzato un convegno, dal titolo L accertamento bancario nei confronti dei professionisti alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, di cui alleghiamo il programma, che si svolgerà il 26/02/2015 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest n. 281/a Fraz. San Pancrazio, relatore il Dott. Luciano Sorgato, Commercialista e Consulente del Lavoro, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario; verranno altresì trattati i seguenti argomenti: - Gli accertamenti statistici, il modello di normalità e il principio costituzionale dell effettività della capacità contributiva; - L antieconomicità e sua rilevanza ai fini dell accertamento. La necessità di non trascurare l ineludibile divieto della doppia tassazione generata dallo stesso presupposto d imposta; - L asserita inesistenza dei costi e onere della prova. L evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 23/02/2015 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell inizio dell evento. Per l acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione dell uscita. D) Dalla Camera di Commercio di Parma abbiamo ricevuto la locandina, che alleghiamo, relativa al seminario organizzato sul tema della fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione che si terrà il prossimo martedì 25 febbraio a partire dalle ore 9.30, presso la sede della Camera di commercio di Parma, via Verdi 2. Il seminario è totalmente gratuito e durerà 4 ore. Informazioni sul programma ed iscrizioni all indirizzo: Informiamo gli Iscritti che con l entrata in vigore del nuovo regolamento sulla Formazione Continua l evento non può essere ritenuto valido ai fini formativi per i Consulenti del Lavoro. E) Dal Presidente Nazionale dell Ancl, abbiamo ricevuto la comunicazione, che alleghiamo, inerente a fornire informazioni ed istruzioni per l adesione all astensione collettiva dal 7 al 14 marzo 2015.

3 F) Ricordiamo agli Iscritti che entro e non oltre il 28 Febbraio 2015, a conclusione del biennio 2013/2014, ciascun Consulente deve presentare alla Segreteria dell Ordine, mediante Pec, Raccomandata A.R. o con consegna diretta, la dichiarazione (Allegato VI Norme attuative) che attesti l assolvimento dell obbligo formativo, in conformità al Regolamento (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo inoltre, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2013 al 30/04/2013), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2011/2012, non potranno essere considerati in relazione al biennio 2013/2014. Per coloro che non abbiano già correttamente adempiuto durante il biennio, il 28 febbraio 2015 sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104. Il percorso formativo degli Iscritti sarà ovviamente soggetto al controllo da parte del consiglio di disciplina ed il Consiglio provinciale, in attesa dell insediamento ufficiale del nuovo organismo, non potrà fare a meno di svolgere un attenta valutazione degli adempimenti a carico dei Colleghi. Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto durante il biennio formativo ed, allo scopo, vogliamo sottolineare che alcuni inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata richiesta dai vertici della Categoria; per esempio in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni; l inottemperanza costituisce infrazione al regolamento con applicazione della relativa sanzione della censura. L applicazione della prima sanzione potrebbe portare addirittura ad una sospensione dell attività per la durata di 1 mese nel caso in cui il Collega, inadempiente alla consegna della comunicazione, risultasse non in regola con il conseguimento dei crediti e, come conseguenza, soggetto ad una seconda censura così come previsto dal regolamento. Ricordiamo, infine che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua obbligatoria determina l impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l immediata sospensione di quelli già in essere. Nel rammentare agli Iscritti che il regolamento e le norme attuative per il biennio 2013/2014 sono pubblicate sul nostro sito provinciale, al fine di evitare spiacevoli situazioni, Vi invitiamo a verificare per tempo il Vostro percorso formativo anche nell ottica di procedere a regolarizzare la Vostra posizione nei termini, soprattutto, per quanto riguarda la presentazione dei documenti di esonero. Ricordiamo che a decorrere dal 1 gennaio 2015 è in vigore il nuovo regolamento della formazione continua obbligatoria, pertanto per il biennio 2015/2016 sono cambiate le regole. G) Il Consiglio Provinciale, grazie a Stefano Ronchini responsabile della Commissione studi e formazione dell Ordine, ha elaborato una circolare per precisare i nuovi obblighi previsti dal Regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2015 ed un prospetto di sintesi. Provvediamo ad allegare la circolare e prospetto di sintesi predisposti, nonché il nuovo regolamento, pregando tutti gli Iscritti di prenderne visione.

4 H) Dal Consiglio Nazionale è pervenuto il nuovo regolamento sul tirocinio obbligatorio per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro che provvediamo ad allegare. N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito - circolari. Per il Consiglio Provinciale di Parma Allegati: - Programma convegno 26/02/ Locandina CCIAA del 25/02/ Comunicazione ANCL per astensione collettiva dal 7 al 14 marzo Autocertificazione Crediti formativi biennio 2013/2014 da presentare entro il 28/02/ Formazione continua dal 01/01/2015: circolare e prospetto di sintesi nuovo regolamento. - Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

5 COMUNICAZIONE CONVEGNO AVENTE AD OGGETTO: L ACCERTAMENTO BANCARIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE L Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma, in collaborazione con l Associazione FISCO e COSTITUZIONE, organizza un convegno GRATUITO sul seguente argomento: L ACCERTAMENTO BANCARIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Nel medesimo incontro verranno altresì trattati i seguenti argomenti: - Gli accertamenti statistici, il modello di normalità e il principio costituzionale dell effettività della capacità contributiva; - L antieconomicità e sua rilevanza ai fini dell accertamento. La necessità di non trascurare l ineludibile divieto della doppia tassazione generata dallo stesso presupposto d imposta; - L asserita inesistenza dei costi e onere della prova. Relatore sarà il Dott. Luciano Sorgato, Commercialista e Consulente del lavoro, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario. Il convegno si terrà il giorno 26 febbraio 2015 presso l Hotel Parma & Congressi (via Emilia Ovest, 281/a, Fraz. S. Pancrazio Parma) dalle ore 9,00 alle ore 13,00; la registrazione dei partecipanti verrà eseguita almeno 15 minuti prima dell inizio. Modalità di iscrizione La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 20/02/2015 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito alla sezione Convegni. In caso di mancata prenotazione non è garantito l accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell inizio dell evento. Associazione culturale FISCO e COSTITUZIONE via Alsazia n. 3 cap Padova (PD) info@fiscoecostituzione.it

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10 Carta intestata cdl, Comunicazione tramite PEC All Unione Provinciale A.N.C.L. S.U. di Al CPO di Alla Segreteria Nazionale A.N.C.L. S.U. PEC: Oggetto: Proclamazione sciopero ANCLSU del comunicazione di adesione all astensione collettiva dal 7 al 14 marzo In riferimento all estensione collettiva proclamata dall A.N.C.L. S.U., con la presente il sottoscritto Consulente del Lavoro, comunica l adesione all astensione collettiva dall elaborazione e trasmissione degli adempimenti relativi alla CU (comunicazione unica) prevista dal comma 6-quinquies dall art. 4 del dpr così come introdotta dal d.lgs n. 175, per il periodo dal 7 al 14 marzo Cordiali saluti. Firma

11 Allegato VI REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA ART. 11 Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Il sottoscritto Consulente del Lavoro Sig./Sig.ra, iscritto al Consiglio Provinciale dell Ordine di al n. dal, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni, con la presente DICHIARA che nel corso del biennio 2013/2014, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. crediti nel primo anno, n. crediti nel secondo anno, per complessivi n. crediti formativi, di cui n. crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. o Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Attività di relatore di cui all art. 5, lett. a) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento; Totale crediti formativi n.

12 o Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all art. 5, lett. e) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5,lett. f) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; Totale crediti formativi n. o Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art.5, lett. i, del Regolamento); Totale crediti formativi n. Luogo e data Firma del Consulente del Lavoro

13 Gentili Colleghe Egregi Colleghi, Con decorrenza dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine con Delibera n. 311 del 25 Settembre Quanto viene di seguito esposto, avrà quindi valore per il prossimo biennio di formazione mentre per ciò che riguarda il periodo 2013/2014 restano ancora in vigore le norme stabilite dal precedente Regolamento. Il nuovo regolamento porta con sé importanti novità che riteniamo utile e doveroso esaminare per fornire a tutti gli iscritti le informazioni necessarie per il rispetto delle regole in esso contenute, alleghiamo anche alla presente, un documento che riepiloga, in un sintetico prospetto, le principali variazioni in materia. Sono obbligati ad assolvere il proprio dovere di formazione professionale tutti i Consulenti del Lavoro a prescindere dalla forma e dalla modalità di svolgimento della professione, non è più prevista la possibilità di richiedere l'esonero dall'obbligo della FCO per il collega ultra 70enne o per il CDL che non svolge l'attività professionale. Il periodo di valutazione della FCO mantiene la durata biennale coincidente con l anno civile e, ogni Consulente del Lavoro, dovrà conseguire nel biennio non meno di 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. La maturazione per ciascun anno non dovrà essere inferiore ai 16 crediti. E stata introdotta, inoltre, la possibilità di beneficiare di un debito formativo, nella misura massima di 9 crediti nel biennio. Tale debito dovrà essere recuperato entro il 30 giugno dell anno successivo alla fine del biennio. I colleghi sono comunque pregati di fare il possibile per raggiungere la quota dei crediti validi allo scadere del biennio lasciando che lo strumento del debito rimanga relegato all eccezionalità. La scelta degli eventi formativi è rimessa all autonomia del Consulente del Lavoro, che potrà partecipare ad eventi, le cui materie di studio, dovranno essere quelle previste dall articolo 2 del Regolamento, segnaliamo che sono state introdotte nuove materie a quelle già conosciute: Certificazione dei contratti Tecniche di comunicazione istituzionale e professionale.

14 Un importante novità è rappresentata dal sistema di accreditamento degli eventi cui il consulente decide di partecipare, rimandando ad un attenta lettura degli articolo 7 e 8 del regolamento, desideriamo precisare quanto segue. Sono eventi che garantiscono l accreditamento di diritto senza ulteriori adempimenti: Quelli organizzati dal Consiglio Nazionale dell Ordine e dalle sue Fondazioni Quelli organizzati dal Consiglio Provinciale dell Ordine Sono eventi che garantiscono l accreditamento fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall articolo 2 (materie) e 9 (criteri di valutazione) del regolamento: Quelli organizzati da altri Ordini Professionali, accreditati su richiesta dell interessato previa consegna dell attestato al Consiglio Provinciale dell Ordine, entro il termine della dichiarazione (28 febbraio successivo alla scadenza del biennio) Gli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dell Ordine, pertanto, consigliamo vivamente i colleghi di reperire preventivamente le necessarie informazioni poiché la partecipazione ad eventi non accreditati non permette la maturazione dei crediti formativi Viene ribadito il valore del credito che rimane l ora e viene anche confermata l infrazionabilità dei crediti, al fine di ottenere l intero ammontare dei crediti disponibili per la partecipazione ad un convegno, il consulente del lavoro, dovrà essere presente per tutta la durata dell evento, con obbligo di registrazione sia in entrata che in uscita. In merito agli esoneri, gli stessi, vengono concessi dal Consiglio Provinciale dell Ordine a seguito di richiesta dell interessato, le motivazioni ed i termini di presentazione delle istanze sono puntualmente indicate all articolo 10 del Regolamento che vi invitiamo a consultare. Desideriamo portare alla Vostra attenzione che la violazione dell obbligo di curare la propria formazione professionale costituisce illecito disciplinare. Il Consiglio Provinciale dell Ordine intende rispettare con rigidità quanto previsto dal Regolamento della formazione continua ed invita i colleghi a tenere comportamenti consoni e responsabili, in particolare, si richiede massima puntualità all ingresso dei corsi, la permanenza all interno della sala per l intera durata dell evento ed il rispetto dell orario di uscita. Nella certezza che vorrete condividere le nostre decisioni, anche al fine di evitare fastidiose discussioni in merito, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. Allegati: - prospetto di sintesi - regolamento della FCO Cordiali saluti Il Consiglio Provinciale dell Ordine

15 SINTESI NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA in vigore dal 1 gennaio 2015 Abbreviazioni: FCO: formazione continua obbligatoria CNO: Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro CPO: Consiglio Provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro CdL: consulente del lavoro Oggetto Conferme Novità Obbligo formativo Materie oggetto della FCO Durata e obbligo formativo Fine: garantire la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione professionale Individuate 21 aree - Periodo di valutazione della FCO: biennale 1 gennaio dicembre numero crediti da conseguire nel biennio = 50 di cui almeno 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico - conseguimento di almeno 16 crediti formativi all'anno - riproporzionamento per i neo iscritti Obbligati tutti i CdL a prescindere dalla forma e dalla modalità di svolgimento della professione Inserite le seguenti materie: - certificazione dei contratti di lavoro - tecniche di comunicazione istituzionale e professionale Debito formativo Per ogni biennio, il CdL può beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti da recuperare entro il 30 giugno del biennio successivo (entro il 30/06/2017) Si tratta di un opportunità a cui ricorre in via eccezionale Eventi formativi Attività formative Maturazione crediti Il CdL sceglie liberamente l'evento formativo al quale partecipare Per eventi formativi si intendono: convegni, seminari, tavole rotonde, esami e master universitari, corsi Gli eventi formativi possono essere organizzati: - dal CNO e dalle sue Fondazioni - dal CPO Elenco di dieci attività che implicano la maturazione di crediti formativi previa presentazione al CPO della relativa attestazione Ad ogni ora di partecipazione è attribuito un credito I singoli eventi formativi sono infrazionabili Per le attività formative, diverse dagli eventi formativi, è prevista una specifica attribuzione di crediti come indicato nell'art. 6 del Regolamento Ampliamento della formazione in e-learning al 40% massimo. Su richiesta motivata dell'iscritto o per motivi di carattere generale, il CPO può autorizzare percentuali superiori Gli eventi formativi possono essere organizzati: - da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi preventivamente autorizzati dal CNO - insegnamento in scuole secondarie, corsi universitari e post universitari - partecipazione a commissioni di certificazione Facoltà del CPO di prevedere la frazionabilità degli eventi formativi in base agli argomenti trattati

16 Oggetto Conferme Novità Eventi accreditati Sospensio-ni Adempimenti del CdL Sanzioni Gli eventi formativi organizzati dal CNO e dal CPO di qualsiasi provincia sono accreditati di diritto Esonero, su richiesta del CdL, per: - maternità, adozione e affidamento - malattia - infortunio - inabilità temporanea, disabilità o invalidità - servizio civile - assistenza a persone di cui alla L. 104/92 - altri casi di documentato impedimento Entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio formativo, il CdL deve presentare al CPO la dichiarazione che attesta la formazione biennale conseguita. La documentazione comprovante la formazione conseguita deve essere conservata dal CdL per almeno i 6 mesi successivi alla data della presentazione della suddetta dichiarazione. Infatti, entro tale termine, il CPO può verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni inviate. Per l'approfondimento dell'argomento vi invitiamo a leggere il Regolamento allegato. - Gli eventi formativi organizzati da altri Ordini Professionali sono accreditati su richiesta del CdL dal CPO, se sussistono i requisiti previsti dal Regolamento FCO - per gli eventi in e-learning è necessario che la piattaforma sia autorizzata dal CNO - gli eventi svolti da altri soggetti (es. Teleconsul, Ipsoa) devono essere preventivamente autorizzati dal CNO Eliminato l'esonero dall'obbligo della FCO per il CdL: - ultra 70 enne - che non svolge l'attività professionale Introdotto l'esonero per richiamo alle armi volontario, soccorso alpino o speleologico La violazione dell'obbligo di curare la propria formazione costituisce illecito disciplinare Parma, 16 febbraio 2015

17 CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 311 del 25 settembre 2014, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del 29 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero di Giustizia avvenuta in data 7 agosto 2014

18 Indice REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA... 2 Art. 1 Formazione continua... 3 Art. 2 Materie oggetto della formazione continua... 3 Art. 3 Durata e obbligo formativo... 3 Art. 4 Eventi formativi... 4 Art. 5 Attività formative... 4 Art. 6 Conseguimento dei crediti... 5 Art. 7 Eventi accreditati... 6 Art. 8 Modalità di accreditamento di associazioni ed altri soggetti... 6 Art. 9 Criteri di valutazione... 6 Art. 10 Sospensioni... 7 Art. 11 Adempimenti dell iscritto e del Consiglio Provinciale... 7 Art. 12 Sanzioni... 8 Art. 13 Norme di attuazione... 8 Art. 14 Norme transitorie e finali

19 REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, VISTO l art. 23, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; VISTO l art. 14, comma 1, lettera i), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell attività professionale; VISTO l art. 23, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce al Consiglio Nazionale la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli Provinciali; VISTO l art. 3, comma 5, lettera b), della legge 14 settembre 2011, n. 148, che introduce l obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali; VISTO l art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell utente e della collettività, e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale, che ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; VISTO l art 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale dispone che il Consiglio Nazionale dell Ordine disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e la gestione e l organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio Nazionale, dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della Formazione continua; VISTO l art. 3 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede per il Consulente del Lavoro l obbligo di ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica; VISTO l art. 9 del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209 del 3 ottobre 2008 ed in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede per il Consulente del Lavoro l obbligo di curare costantemente la propria competenza professionale; EMANA il seguente Regolamento: 2

20 Art. 1 Formazione continua 1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro, in qualsiasi forma e modalità venga svolta. 2. Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del cliente e della collettività e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale, ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Art. 2 Materie oggetto della Formazione continua 1. Il programma formativo nel quale si articola la Formazione continua deve avere ad oggetto le materie inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, nelle seguenti aree: 1. diritto pubblico; 2. diritto civile; 3. diritto del lavoro; 4. legislazione sociale, assicurativa e previdenziale; 5. diritto sindacale e delle relazioni industriali; 6. diritto comunitario del lavoro; 7. diritto tributario e contenzioso tributario; 8. intermediazione, ricerca e selezione del personale supporto alla ricollocazione del personale; 9. contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti; 10. contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie; 11. mediazione ed arbitrato; 12. diritto privato; 13. diritto commerciale; 14. costo del lavoro e budget del personale; 15. lettura ed analisi del bilancio; 16. controllo di gestione; 17. economia aziendale e gestione delle imprese; 18. ordinamento professionale e codice deontologico; 19. tutela e sicurezza del lavoro; 20. tecniche di comunicazione istituzionale e professionale; 21. ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l accesso alla professione che all evoluzione della stessa. Art. 3 Durata e obbligo formativo 1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale, coincidente con l anno civile. 3

21 2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 3. Per i neo iscritti l obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 4. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. 5. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. 6. Fatto salvo quanto previsto all art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi. Art. 4 Eventi formativi 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all autonomia del Consulente del Lavoro. 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e master universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento nel biennio dei crediti necessari. 4. Gli eventi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui all art. 8 del presente regolamento. 5. Il 40% (quaranta per cento) dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. 6. Con determina del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 5 del presente articolo. Art. 5 Attività formative 1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività attinenti alle aree di cui all art. 2: a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4 e negli eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, nonché negli eventi formativi organizzati da altri Enti; b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari; 4

22 c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza Nazionale; e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l accesso alla professione; h) frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma; i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi dei successivi artt. 7 e 9, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2; l) partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali, nonché partecipazione, in qualità di componente, a commissioni di certificazione istituite presso altri organismi, anche con funzioni consultive. Art. 6 Conseguimento dei crediti 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell attività formativa. 2. L unità del valore del credito formativo professionale è l ora. 3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l infrazionabilità dell evento stesso. E data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità dell evento correlata agli argomenti trattati. 4. L attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui all art. 5 è così regolata: a) attività formativa di cui alla lettera a) e attività di insegnamento di cui alla lettera b): n. 2 (due) crediti per ciascuna ora; b) attività di ricerca di cui alla lettera c): n. 5 (cinque) crediti, n. 10 (dieci) crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità; c) attività pubblicistica di cui alla lettera d): n. 2 (due) crediti per ciascuna pubblicazione; d) attività pubblicistica di cui alla lettera e): n. 10 (dieci) crediti per ciascuna pubblicazione; e) partecipazione alle commissioni di esame di stato di Consulente del Lavoro di cui alla lettera f): complessivamente n. 10 (dieci) crediti; f) superamento di esame universitario di cui alla lettera g): n. 6 (sei) crediti; g) frequenza di master universitario con conseguimento del relativo diploma di cui alla lettera h): n. 20 (venti) crediti; h) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, di cui alla lettera i) ed l): n. 1 (uno) credito per ogni ora di partecipazione; 5

23 5. Ai fini del raggiungimento del numero minimo dei crediti fissato dall art. 3, comma 2, non possono essere computati nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui all art. 5. Art. 7 Eventi accreditati 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente il proprio percorso formativo, i cui contenuti dovranno essere conformi alle aree di cui all art. 2 del presente regolamento, partecipando a: a) eventi formativi organizzati da Ordini professionali. Per quelli svolti attraverso la modalità e- learning, la piattaforma, conforme alla determina di cui all art. 4, comma 6, deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale; b) altri eventi formativi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, svolti anche da altri soggetti, di cui all art. 4, comma 4, autorizzati dal Consiglio Nazionale. Art. 8 Modalità di accreditamento di associazioni ed altri soggetti 1. Le associazioni di iscritti e gli altri soggetti di cui all art. 4, comma 4, devono presentare al Consiglio Nazionale dell Ordine domanda di autorizzazione contenente: 1. dati identificativi del richiedente; 2. una breve relazione sulle attività formative specifiche eventualmente effettuate nel biennio precedente; 3. oggetto e natura dei corsi per cui chiedono l autorizzazione; 4. metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presenze dei partecipanti; 5. impegno al rilascio di idonea attestazione. 2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizza il richiedente all esercizio dei corsi di cui al precedente comma. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata dal Consiglio Nazionale, viene immediatamente trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. L autorizzazione ha durata annuale, con possibilità di essere rinnovata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell Ordine, analitica relazione dell attività formativa svolta nell anno precedente. Eventuali domande di rinnovo dovranno essere richieste dall autorizzato. Art. 9 Criteri di valutazione 1. I Consigli Provinciali organizzano o accreditano gli eventi formativi ai sensi dell art. 7, nonché riconoscono l attribuzione di crediti ai sensi dell art. 6 del presente regolamento in conformità ai seguenti criteri: 6

24 1. l evento formativo e l attività formativa devono avere ad oggetto le materie previste dall art. 2; 2. la tipologia dell evento formativo (convegno, seminario, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, master universitari); 3. la durata effettiva dell evento; 4. la modalità di svolgimento (metodo frontale, videoconferenza, tecnologia e-learning); 5. l evento formativo deve essere organizzato con modalità adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi che si prefigge. 2. Con determina del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del presente articolo. Art. 10 Sospensioni 1. Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall interessato in allegato alla dichiarazione di cui all art. 11, comma 1. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell impedimento. 2. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del Lavoro interessato può riproporzionare in parte l obbligo formativo per l iscritto nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/1992; b) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive di forza maggiore. 3. La richiesta deve essere presentata, adeguatamente documentata, entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1. Art. 11 Adempimenti dell iscritto e del Consiglio Provinciale 1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento. 2. Il Consiglio Provinciale accerta la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione. 7

25 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno i Consigli Provinciali trasmettono al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell anno precedente. 4. Entro il 30 settembre dell anno successivo alla scadenza di ciascun biennio i Consigli Provinciali inviano al Consiglio Nazionale una informativa con l indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi. Art. 12 Sanzioni 1. Ai sensi dell ultimo periodo dell art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare. 2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1, del presente regolamento, il Consiglio Provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. 3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979, nonché dal vigente Regolamento della trattazione dei ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine. Art. 13 Norme di attuazione 1. Il Consiglio Nazionale entro 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito ufficiale di categoria le note recanti le indicazioni operative e la modulistica necessaria per uniformare la prassi dei Consigli Provinciali. Art. 14 Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio

26 CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO INDICAZIONI OPERATIVE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 312 del 25 settembre 2014

27 Indice Premessa... 2 Art. 1 - Obbligo formativo... 2 Art. 2 - Programma Formativo... 2 Art. 3 - Eventi formativi... 2 Art. 4 - Attività formative... 3 Art. 5 - Attribuzione crediti e modalità certificative... 3 Art. 6 - Procedura di accreditamento degli eventi formativi... 4 Art. 7 - sospensioni e/o riproporzionamenti... 4 Art. 8 - Adempimenti degli iscritti e verifiche dei Consigli... 4 Art. 9 - Coordinamento tra Consigli Provinciali e Consiglio Nazionale... 5 Art Sanzioni... 5 Art Decorrenza... 5 DETERMINA DI CUI ALL ART. 9, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO... 6 DETERMINA DI CUI ALL ART. 4, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO... 7 DOMANDA DI RIPROPORZIONAMENTO CREDITI ART. 10, COMMI 2 e DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA ART. 11, COMMA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - ART. 8, COMMA

28 CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Indicazioni Operative del Regolamento per la Formazione Continua della professione di Consulente del Lavoro. Premessa 1. Le presenti indicazioni operative fanno riferimento al Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 settembre 2014, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro del 29 agosto 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate. 2. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti indicazioni operative alla luce dell applicazione pratica delle stesse e delle eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua. 3. Gli allegati formano parte integrante delle presenti indicazioni operative del Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua. 4. Tutti i termini previsti nelle presenti indicazioni operative sono perentori. 5. Per Consiglio Provinciale si intende quello a cui il consulente del lavoro risulta iscritto. Art. 1 - Obbligo formativo 1. Sono soggetti all obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro. 2. L anno formativo coincide con quello civile con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il periodo di valutazione della formazione continua è biennale. 3. Per i Consulenti del Lavoro neoiscritti l obbligo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all albo, ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati. 4. La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti. 5. E' obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti formativi, di cui 6 (sei) nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico, fermo restando il debito formativo di massimo 9 (nove) crediti nel biennio, di cui all art. 3, comma 5, del Regolamento della Formazione Continua. Il predetto debito deve essere estinto nei primi sei mesi del biennio successivo. 6. E' comunque obbligatorio conseguire nell'anno formativo almeno 16 (sedici) crediti. Art. 2 - Programma Formativo 1. Le materie oggetto della formazione continua sono quelle indicate nell art. 2 del Regolamento. Art. 3 - Eventi formativi 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente, all interno del proprio programma formativo, l evento al quale partecipare. 2. Sono considerati eventi formativi: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 9 del Regolamento. 3. Gli eventi formativi possono essere organizzati: a) dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del lavoro e dalle sue Fondazioni; b) dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell art 4, comma 2, del Regolamento; c) da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi, ai sensi dell art 4, comma 4, del Regolamento, preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dell Ordine con le modalità previste dall art. 8 del Regolamento; d) da altri Ordini Professionali. 4. Gli eventi formativi possono essere organizzati e svolti con una delle modalità contemplate nell art. 4 del Regolamento: metodo frontale e videoconferenza. La scelta della modalità più consona deve tener conto della platea dei soggetti destinatari nonché dell ampiezza tematica delle materie oggetto di trattazione. 2

29 5. L utilizzo della tecnologia e-learning con le modalità e nei limiti previsti dall art. 4, comma 5, del Regolamento deve svolgersi secondo quanto previsto con determina del Consiglio Nazionale, in allegato alle presenti indicazioni operative. Art. 4 - Attività formative 1. Sono considerate attività formative quelle indicate all art. 5 del Regolamento. Art. 5 - Attribuzione crediti e modalità certificative 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi e/o con lo svolgimento delle attività formative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento. 2. Per la partecipazione agli eventi formativi e/o per lo svolgimento delle attività formative il Consiglio Provinciale riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti: per gli eventi formativi il valore del credito è l ora; ad 1 (una) ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazionabili, salvo quanto diversamente disposto dai Consigli Provinciali, ai sensi dell art. 6, comma 3, del Regolamento; per le attività formative l attribuzione dei crediti avverrà in base all attività svolta, nel modo che segue: Attività formative (art. 5 Regolamento) Attività di relatore - lett. a) Attività di insegnamento - lett. b) Partecipazione ad attività di ricerca - lett. c) Attività pubblicistica- lett. d) - su riviste specializzate Attività pubblicistica - lett. e) - di libri e monografie Partecipazione alle commissioni per esame di stato di C.d.L - lett. f) Superamento esame universitario - lett. g) Frequenza masters universitari con conseguimento del diploma - lett. h) Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti o accreditati - lett. i) Crediti spettanti (art. 6 Regolamento) n. 02 per ciascuna ora Attestazione n. 02 per ciascuna ora Attestazione n. 05 per ciascun progetto n. 10 (se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità) n. 02 per ciascuna pubblicazione n. 10 per ciascuna pubblicazione Attestazione rilasciata dal Soggetto, Ente o Organismo per il quale si presta l attività o documentazione comprovante Attestazione n. 10 Attestazione n. 06 Attestazione n. 20 Attestazione n. 01 per ogni ora di partecipazione Documentazione comprovante Documentazione comprovante Attestazione partecipazione a Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali o presso altri organismi - lettera l) n. 01 per ogni ora di partecipazione 3 Attestazione

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