SEMINARIO INFORMATIVO COMMISSIONE SICUREZZA. D.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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- Albino Baldini
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1 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma SEMINARIO INFORMATIVO COMMISSIONE SICUREZZA D.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro La formazione dei lavoratori e gli organismi paritetici 19 Ottobre Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma - Sala Pastorelli Ing. Antonio Di Muro 1
2 La definizione di organismo paritetico secondo l art. 2 del D. L.vo 106/09 Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 2
3 Un po di storia Nel 1984 l accordo tra le parti sociali del settore delle costruzioni, ACER (Associazione Costruttori Edili di Roma),FILLEA CGIL, FILCA CISL, FeNEAL UIL di Roma e Lazio, stabilisce la nascita del CTP (Comitato Paritetico Territoriale). Il CTP è un ente paritetico finalizzato alla diffusione e promozione di attività che sostengano lo sviluppo e la crescita del sistema sicurezza. Con l entrata in vigore, nel 1994, del Decreto Legislativo 626/94 in merito al reperimento di Direttive Europee per il miglioramento di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si istituisce l obbligo della costituzione, in tutti i settori merceologici, di Organismi Paritetici con il compito di divulgare e promuovere iniziative per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l obiettivo dello lo sviluppo e crescita del sistema sicurezza. 3
4 La mission degli organismi paritetici sviluppare, in più campi, iniziative volte a creare un modo diverso di pensare la sicurezza attraverso: corsi di formazione per lavoratori e tecnici; servizio di medicina del lavoro; consulenza tecnica sui cantieri; sportelli d informazione sulla normativa che regolamenta il settore e sulla sua applicazione. 4
5 I numeri dell attività del CTP tra lavoratori e tecnici hanno partecipato ai corsi di formazione; tra dipendenti di imprese edili, operai e impiegati, hanno fruito della Sorveglianza Sanitaria, in convenzione con l ausilio di unità mobili portate direttamente sul cantiere; cantieri visitati fornendo un servizio di monitoraggio gratuito alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Roma Il finanziamento della Regione Lazio ha consentito di ampliare la diffusione e l esecuzione dei corsi di formazione ad un numero sempre maggiore di soggetti. 5
6 La filosofia del CTP Nell ottica del costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro,il CTP di Roma e provincia ha assunto quale obiettivo prioritario quello di rendere il cantiere un luogo sicuro. La strategia adottata passa attraverso una serie di attività mirate e ad alta affidabilità, anche in adempimento a quanto richiesto dalla contrattazione di lavoro, provinciale e nazionale,del settore edile e dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. La formazione dei lavoratori è la pietra angolare di questa strategia. 6
7 Le attività del CTP Le visite tecniche di cantiere La sorveglianza sanitaria Lo sportello imprese La formazione 7
8 La definizione di formazione secondo l art. 2 del D. L.vo 106/09 formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. È obbligo del datore di lavoro assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza (art.37 D. L.vo 106/09) 8
9 I contenuti della formazione a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. 9
10 Quando la formazione? alla costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; al trasferimento o cambiamento di mansioni; alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 10
11 La formazione del RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi. 11
12 La durata minima dei corsi per RLS La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L obbligo di aggiornamento periodico, prevede una durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12
13 Il ruolo degli organismi paritetici nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13
14 Perché la formazione deve avvenire in collaborazione con l organismo paritetico? La collaborazione con l organismo paritetico, serve a garantire la terzietà del soggetto formatore. La formazione eseguita dal solo datore di lavoro, potrebbe violare questo principio fornendo al lavoratore informazioni incomplete o inesatte riguardo i rischi lavorativi. La presenza dell ente paritetico è in grado di garantire anche la formazione dei lavoratori stranieri anche attraverso opuscoli multilingue, graficizzazione delle misure di sicurezza, intervento, ove necessario, di mediatori culturali. 14
15 Verso il libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di legge. 15
16 Il nuovo ruolo degli organismi paritetici ai sensi dell art. 51 del D.L.vo 106/09 3-bis Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l impiego dei fondi interprofessionali omissis.., nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. 16
17 Il nuovo ruolo degli organismi paritetici ai sensi dell art. 51 del D.L.vo 106/09 3-ter Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. 17
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