REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER L APPLICAZIONE DELE SANZIONI DISCIPLINARI ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO (ART. 21 LEGGE 298/74)

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1 Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER L APPLICAZIONE DELE SANZIONI DISCIPLINARI ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO (ART. 21 LEGGE 298/74) Con il decreto legislativo n. 112/1998, entrato in vigore a febbraio 2001, è stata trasferita alla Provincia di Lecco la funzione relativa alla tenuta degli Albi Provinciali degli Autotrasportatori Conto Terzi. Compete alla Provincia l adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese di autotrasporto previsti dall art. 21 della L. 298/74: SANZIONI DISCIPLINARI SANZIONE MOTIVO AMMONIMENTO per i casi di minore gravità CENSURA per i casi di maggiore gravità SOSPENSIONE per i casi di particolare gravità o quanto siano stati in precedenza inflitti DA 1 A 6 MESI l ammonimento e la censura RADIAZIONE nei casi di reiterate gravi violazioni INFRAZIONI CHE COMPORTANO L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Violazione delle clausole di contratti di lavoro; - Esercizio di attività di trasporto speciale di cui all art. 16 della Legge n. 298 senza la prescritta abilitazione: - Inosservanza dei termini prescritti dall art. 18 della Legge 06/06/1974 n. 298 relativi alle comunicazioni delle variazioni nell albo e quindi nei casi in cui non sia comunicato entro 30 giorni al competente ufficio di Lecco: Ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l iscrizione all albo o per l abilitazione ai trasporti speciali e in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull iscrizione o sull abilitazione; Acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio con l indicazione dell alienante (il termine decorre dalla data di stipulazione dell atto definitivo); Alienazioni a qualsiasi titolo dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l indicazione dell acquirente (il termine decorre dalla data di stipulazione dell atto definitivo) ; - inosservanza degli obblighi dell assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate; 1

2 - violazioni alle sotto citate norme del codice della strada approvato con D.Lgs 285/1992 e s.m.i.: NUOVO CODICE DELLA STRADA ART Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. ART Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. ART Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. ART, Massa limite. ART Limiti di velocità. ART Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. ART.174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. ART Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. ART Cronotachigrafo e limitatore di velocità. PRESUPPOSTO PER L APPLICAZIONE DELLA SANZIONE: Presupposto fondamentale per l applicazione della sanzione disciplinare, se conseguente a segnalazione da parte degli Organi di Polizia, è l acquisizione di copia dei relativi verbali di contestazione e che contro gli stessi non sia stato presentato ricorso ovvero, in caso positivo, che il relativo procedimento sia stato definito con il rigetto dello stesso e sia spirato il termine per impugnare il rigetto medesimo. RIFERIMENTO TEMPORALE Il riferimento temporale a cui attenersi per poter far scattare, in casi di reiterate violazioni, una sanzione di più grave entità è di due anni. Il periodo di due anni, relativo al cumulo delle violazioni effettuate da un impresa, sarà da conteggiare nel seguente modo: a partire dalla data dell ultimo provvedimento disciplinare si conteggeranno i due anni tornando indietro nel tempo; se in detto periodo l impresa avrà cumulato il numero di violazioni minimo che fa scattare il provvedimento disciplinare di maggior gravità, si procederà all irrogazione di detto ultimo provvedimento così come dettagliatamente illustrato in seguito. Le sanzioni si prescrivono nell arco di due anni, il termine iniziale del periodo decorre dal giorno in cui viene notificata l applicazione della relativa sanzione disciplinare. In sede di prima applicazione il conteggio delle sanzioni avverrà a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non sarà applicato in modalità retroattiva. CRITERI AUTOMATICI I Criteri automatici per garantire un uniformità di applicazione nel tempo delle sanzioni stesse sono: la differenza numerica di violazioni in cui possono incorrere le imprese con un parco veicolare numeroso; la gradualità nell applicazione delle sanzioni; le prescrizioni delle sanzioni. 2

3 Gradualità nell applicazione delle sanzioni: (A=ammonimento C=censura S=Sospensione) Imprese da 1 a 3 veicoli: dopo tre ammonimenti, si irroga la prima censura; dopo altri tre ammonimenti una seconda censura; dopo ulteriori 3 ammonimenti si irroga una terza censura. Alla terza censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione. 3A 1^ C+3A 2^ C+3A 3^C = Sospensione Imprese da 4 a 10 veicoli: dopo tre ammonimenti si irroga la prima censura: dopo altri tre ammonimenti si irroga una seconda censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga una terza censura; dopo ulteriori tre ammonimenti la quarta censura; Alla quarta censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione. 3A 1^ C+3A 2^ C+3A 3^ C+3A 4^ C = Sospensione Imprese da 11 a 30 veicoli: dopo tre ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la seconda censura; dopo altri tre ammonimenti si irroga la terza censura, dopo altri 3 la quarta, dopo altri 3 la quinta ed infine, dopo ulteriori tre ammonimenti la sesta censura; Alla sesta censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione. 3A 1^ C+3A 2^ C+3A 3^ C+3A 4^ C+3A 5^ C +3A 6^ C = Sospensione Imprese con oltre 30 veicoli: dopo tre ammonimenti si irroga la prima censura; dopo altri tre si irroga la seconda censura; dopo ancora altri tre si irroga la terza censura, dopo altri tre ancora si irroga la quarta, dopo ancora altri tre si irroga la quinta, dopo ancora altri tre si irroga la sesta, dopo ancora altri tre si irroga la settima, dopo ancora altri tre si irroga l ottava, dopo ancora altri tre si irroga la nova, ed infine dopo ulteriori tre ammonimenti si irroga la decima censura; Alla decima censura nel biennio si procede ad irrogare la sanzione della sospensione. 3A 1^ C+3A 2^ C+3A 3^ C+3A 4^ C+3A 5^ C+3A 6^ C + 3A 7^+ C 3A 8^ C+3A 9^ C +3A 10^ C = Sospensione A tutte le Imprese: si adottano le sanzioni di sospensione e/o di radiazione indicati provvedimenti giudiziari (sentenze definitive). nei Parco veicolare: Il parco veicolare verrà accertato dai dati dell Albo Nazionale degli Autotrasportatori Conto Terzi al momento della contestazione della sanzione disciplinare ed per il conteggio del n di veicoli costituenti il parco veicolare verranno considerati solo i veicoli semoventi. E inoltre da mettere in evidenza che non sempre sarà possibile adottare questa gradualità in quanto gli organi accertatori delle violazioni inviano a questo ufficio le relative segnalazioni con notevole ritardo; pertanto potrebbe succedere che, per un impresa, potrebbero giungere tutte insieme un numero di segnalazioni tali da render necessario irrogare direttamente la sanzione più grave, senza prima passare da quella di minor gravità. 3

4 CRITERIO DI GRADUALITA Fissati i criteri di carattere generale, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire un criterio di gradualità nell irrogazione delle sanzioni per ognuna delle violazioni previste dall art. 21 della Legge 298/74 seguendo l ordine previsto nell articolo stesso. Art. 21 Punto 1. Il punto 1. tratta della inosservanza delle tariffe a forcella che sono state abrogate dall art. 14 del D.Lgs.21 novembre 2005, n NESSUN PROVVEDIMENTO Art. 21 Punto 2. Il punto 2. tratta delle violazioni agli articoli 10, 33 e 12 del T.U. n 393 del 15 giugno 1959 corrispondenti, nel C.d.S., attualmente in vigore agli articoli 10 (veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), 62 (masse limiti) e 167 (sovraccarico). ARTICOLO 10 Violazione comma 18 CENSURA Violazione comma 19 AMMONIMENTO Violazione comma 20 NESSUN PROVVEDIMENTO Violazione comma 21 CENSURA Violazione comma 22 APPLICABILE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL ELENCO DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI MEZZI D OPERA ARTICOLO 62 Violazione comma 7 CENSURA ARTICOLO 167 Fino al 10% di sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo o del complesso veicolare non verrà adottato alcun provvedimento sanzionatorio; Dal 10% al 30% del sovraccarico si irrogherà la sanzione dell AMMONIMENTO; Oltre il 30% di sovraccarico si irrogherà la sanzione della CENSURA. Art. 21 Punto 3. Quando siano state accertate, in via definitiva, a carico dell impresa violazioni delle clausole di contratti di lavoro, verrà irrogato direttamente il provvedimento della SOSPENSIONE nel caso di evasione contributiva e/o fiscale o utilizzo di lavoratori non in regola con le disposizioni che disciplinano l immigrazione; Art. 21 Punto 4. Quando le imprese abbiano esercitato, senza la prescritta abilitazione, l attività di cui all art. 16 della L. 298/74 e s.m.i. verrà irrogato direttamente il provvedimento della CENSURA. Art. 21 Punto 5. Qualora le imprese non effettuino, nei termini prescritti, le comunicazioni di cui all art. 18, si stabilisce di applicare la sanzione disciplinare: Ammonimento, nel caso di rilevata constatazione di ogni singola mancata comunicazione di fatti e notizie che implichino la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per il mantenimento dell iscrizione all Albo o per l abilitazione ai trasporti speciali e, in genere ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto 4

5 sull iscrizione o sull abilitazione, ad eccezione della mancata comunicazione all Albo delle variazioni relative agli acquisti o alienazioni dei mezzi in dotazione alle aziende; Censura, nel caso di rilevata constatazione di ogni singola mancata comunicazione di fatti e notizie che implichino la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per il mantenimento dell iscrizione all Albo o per l abilitazione ai trasporti speciali e, in genere ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull iscrizione o sull abilitazione per quanto a contenuto significativo in ordine alla sicurezza delle attività quali: il venir meno dei requisiti morali, attività proseguita senza prevista comunicazione del venir meno del preposto; Censura, nel caso di mancato riscontro, nei termini assegnati, a richiesta di notizie da parte della Provincia in ordine a verifiche circa il mantenimento dei requisiti o delle condizioni per l iscrizione nell Albo o per l abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, della struttura aziendale; Sospensione, nel caso di permanenza del mancato riscontro a richieste di notizie, come da paragrafo precedente, nonostante formale diffida ad adempiere; Radiazione, quando trascorso il periodo di irrogata sospensione dall Albo secondo il paragrafo precedente l impresa, nonostante ulteriore diffida al riguardo, non ha provveduto a dare risposta alla richiesta dell ente. PUNTO 5-bis Qualora a carico delle imprese e Società che svolgono attività di trasporto conto proprio o di terzi siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 e s.m.i. e degli art. 3, 4,103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e s.m.i., nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell impresa, dette imprese incorrano in sanzioni disciplinari come nel dettaglio specificato: VIOLAZIONE Art. 15 Legge 13/11/1978 n 727 Articolo abrogato dall art. 179 del D.L.vo n 285 del 30/04/92 e da esso sostituito. In caso di circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso nei sigilli, alterato oppure in caso di non inserimento dei dischi di registrazione, verrà irrogata la sanzione della CENSURA. In caso di malfunzionamento del cronotachigrafo o completa non compilazione dei dischi di registrazione verrà irrogato il provvedimento dell AMMONIMENTO. In caso di rilievi formali, quali la non completa compilazione dei dischi e/o la non conservazione dei dischi di cui ricorre l obbligo temporale di presenza sul veicolo, da mettere a disposizione per controlli da parte delle Forze dell ordine, non si procede all irrogazione di sanzioni disciplinari Nel caso di messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo, pur essendo veicolo soggetto alla normativa, o di limitatore di velocità ovvero munito di limitatore avente caratteristiche non rispondenti alla norma o non funzionante, verrà irrogata la sanzione della CENSURA. Le sanzioni di cui sopra si applicano quando il conducente del mezzo è titolare dell impresa, il legale rappresentante, socio amministratore e/o socio lavoratore. VIOLAZIONE Art. 16 Legge 13/11/1978 n 727 Articolo abrogato dall art. 179 del D.L.vo n 285 del 30/04/92 e da esso sostituito. Questo articolo riguardava le stesse violazioni di cui all art. 15 interessanti però il datore di lavoro. Detta eventualità è ora prevista dal comma 3 dell art. 179 del C.d.S. e, pertanto le sanzioni di cui al punto precedente si applicheranno al datore di lavoro nel caso in cui non sia provata l estraneità dell impresa nella commissione della violazione. 5

6 VIOLAZIONE Art. 17 Legge 13/11/1978 n 727 Il presente articolo riguarda la immissione in circolazione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo omettendo di far riparare il cronotachigrafo installato sullo stesso, sebbene fosse stato già accertato il non funzionamento dell apparecchio; in tal caso verrà irrogato il provvedimento della CENSURA. VIOLAZIONE Artt. 18 e 19 Legge 13/11/1978 n. 727 Questi articoli hanno come oggetto l omessa o irregolare registrazione manuale, sui fogli di registrazione dei tempi di guida e di riposo, durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo (peraltro oggi stanno venendo meno in dipendenza dei cronotachigrafi digitali), in tal caso vista la lieve entità della violazione (anche di natura pecuniaria prevista) si ritiene opportuno non irrogare alcuna sanzione nel caso vi siano accertate fino a due violazioni nell arco del biennio; alla terza violazione in merito accertata verrà irrogata la sanzione disciplinare dell Ammonimento. Oltre alle violazioni sopra esposte il punto 6-bis tratta anche delle violazioni degli articoli 3, 4, 103 e 127 del D.P.R. 15/6/59 n. 393 che corrispondono rispettivamente agli articoli 6, 7, 142 e 174 del N.C.d.S. VIOLAZIONE Decreto Legislativo n 285 del 30/04/1992 Violazione art.6 (circolazione vietata fuori dai centri abitati) AMMONIMENTO Violazione art.7 (circolazione vietata nei centri abitati) AMMONIMENTO Violazione art.142 comma 7 (superamento dei limiti inferiore a 10Km/h) NESSUN PROVVEDIMENTO Violazione art.142 comma 8 (superamento da 10km/h a 40km/h) AMMONIMENTO (solo nel caso in cui non sia provata l estraneità dell impresa nella commissione della violazione) Violazione art.142 comma 9 (superamento oltre 40 km/h) CENSURA (solo nel caso in cui non sia provata l estraneità dell impresa nella commissione della violazione) Violazione art.174 (periodi di guida) AMMONIMENTO (solo nel caso in cui non sia provata l estraneità dell impresa nella commissione della violazione) Le sanzioni dovranno esser notificate, previo avvio al procedimento, al legale rappresentante dell impresa interessata ai sensi dell art. 8 delle legge 7 agosto 1990 n. 241 per l esercizio eventuale dei diritti di cui all art. 10 della medesima legge da esercitare entro il termine di trenta giorni nonché, se del caso, ai sensi dell art. 24 della legge 298/74. Decorso il termine di cui sopra, considerati gli scritti difensivi eventualmente pervenuti dagli interessati e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatto richiesta, il responsabile del provvedimento provvederà a redigere una relazione circa l applicazione e/o la disapplicazione di sanzioni disciplinari. Detta relazione, unitamente a tutta la documentazione relativa, viene sottoposta all esame della Commissione nella prima seduta utile per il prescritto parere. Non è consentito rinviare a successiva seduta la formulazione del parere. La mancata espressione del parere rappresenta, per gli effetti conseguenti, come favorevole in ordine alla proposta formulata dal responsabile del procedimento. Sulla base del parere espresso, il responsabile del provvedimento procede a predisporre l atto finale del procedimento inteso quale applicazione della sanzione ovvero procederà a predisporre l atto di archiviazione della pratica. In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall Albo di una impresa, il responsabile del provvedimento comunicherà l adozione del provvedimento all U.P. del SIIT e alla CCIAA, al fine dei consentire l adozione degli ulteriori rispettivi provvedimenti di competenza. 6

7 Nel caso di impresa iscritta all Albo con il riconoscimento della continuità d iscrizione ai sensi dell art.15 della Legge 298/74, le violazioni in precedenza commesse dall impresa da cui la nuova deriva si considerano commesse da quest ultima. 7

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