La disciplina dei MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti): profili generali
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1 CSI 9 febbraio 2012 La disciplina dei MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti): profili generali M R Milana Istituto Superiore di Sanità- Roma
2 MOCA : Quali materiali e oggetti? Tutti i materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti, quindi,non solo imballaggi, ma anche utensili da cucina, pentole macchine di lavorazione, piani di lavoro etc
3 Principio di base I MOCA non devono costituire un rischio per la salute dei consumatori:..ma rispetto a quali parametri? non nocività dell alimento integrità della composizione dell alimento integrità organolettica
4 Requisiti essenziali sicurezza MOCA (Art 3 Reg.1935/2004/CE) (1/3) I materiali e gli oggetti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
5 Requisiti essenziali sicurezza packaging (Art 3 Reg.1935/2004/CE) 2/3 I materiali e gli oggetti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
6 ..buone pratiche di fabbricazione. quali regole per le GMP? Regolamento 2023/2006/CE su GMP Il prodotto deve essere conforme Il processo deve essere sotto controllo SAQ e SCQ implementati, efficaci, documentati
7 rispetto dei requisiti essenziali.quali STRUMENTI? Etichettatura Art.15 Reg 1935/2004/CE Dichiarazione di conformità/ documentazione di supporto Art.16 Reg 1935/2004/CE Tracciabilità Art.17 Reg 1935/2004/CE Controllo del processo Reg. 2023/ 2006/CE Regole specifiche ( es. Liste positive, limiti di migrazione, condizioni di uso, riciclo etc) 7
8 Requisiti essenziali sicurezza packaging (Art 3 Reg.1935/2004/CE) 3/3 I materiali e gli oggetti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
9 ..in quantità tale da. come individuare le quantità sicure? Valutazione del rischio ( risk assessment)
10 Rischio Deve essere sempre identificato e valutato A volte esistono già regole specifiche ( limiti di migrazione, di composizione etc) A volte solo principi generali
11 Rischio: chi fa cosa Legislatore ( UE e/o Stati Membri): corpus di norme a scopo preventivo, gestione del rischio Organismi scientifici: ( UE e/o Stati Membri): valutazione dei rischi a scopo prenormativo o in caso di crisi Sistema di controllo ufficiale: verifica sull applicazione delle leggi Imprese: immissione in commercio di prodotti conformi ( applicazione di regole, valutazione dei rischi )
12 Rischio Da cosa deriva il rischio Pericolosità intrinseca di una sostanza (proprietà tossicologiche, hazard) Combinazione fra i due fattori! Esposizione alla sostanza (exposure/migrazione)
13 Rischio Da cosa deriva il rischio Pericolosità intrinseca di una sostanza Esposizione (proprietà alla sostanza tossicologiche, hazard) (exposure/migrazione) Combinazione fra i due fattori!
14 MOCA: prevenzione del rischio : hazard Valutazioni tossicologiche preventive o di controllo: chi? EFSA + Stati membri ( vedi in seguito).., ma anche Imprese
15 MOCA: prevenzione del rischio: esposizione L entità della migrazione dipende da una serie di fattori: Natura e composizione del materiale ( e delle sostanze) Natura e composizione dell alimento Superficie di contatto Tempo di contatto Temperatura di contatto
16 MOCA: prevenzione del rischio Le norme agiscono su questi fattori controllando la composizione dei materiali valutazioni tossicologiche = riduzione dell hazard ( es. liste positive) limitandone gli usi consentiti controllo della migrazione = riduzione dell exposure (es. SML)
17 Le normative di riferimento per tutti i MOCA: Disposizioni di carattere generale UE per alcuni MOCA : Disposizioni di carattere specifico UE +ITALIA
18 Normativa generale Food law: (principi generali + creazione EFSA) REG. (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio2002 Norma quadro su Materiali in contatto con alimenti REG. (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 Regolamento GMP REG. (CE) N. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 Controlli ufficiali: REG. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004
19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO Materie plastiche Gomme Carte e cartoni DM 21/3/ Cellulosa rigenerata aggiornamenti Vetro Acciaio inox Ceramica DM 4/4/85 Banda Stagnata DM 18/2/84 Banda Cromata DM 1/6/88 Alluminio D 18/4/
20 DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO Materie plastiche Gomme Carte e cartoni DM 21/3/ Cellulosa rigenerata Vetro Acciaio inox Ceramica DM 4/4/85 Banda Stagnata DM 18/2/84 Banda Cromata DM 1/6/88 Alluminio D 18/4/2007 INOLTRE: Alcune epossidiche CVM Restrizioni Riciclo M. Plastiche Reg 282/2008/CE Imb Attivi& Intelligenti Reg 450/2009/CE aggiornamenti Reg. UE 284/2011 Sulle import dalla Cina & Hong Kong 20
21 REGOLAMENTO QUADRO Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
22 Art.3:Requisiti Generali 1/3 non cessione non alterazione della composizione non deterioramento organolettico Inoltre L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.
23 Art.5 Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti Per i gruppi e le combinazioni di materiali e oggetti elencati nell'allegato I (...tutti!) o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure quali..
24 Allegato I: elenco materiali Materie plastiche Gomme Carte e cartoni Legno Materiali e oggetti attivi e intelligenti
25 (art.5) Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (misure tradizionali): Liste positive, requisiti di purezza, limiti di cessione, restrizioni, etc (misure innovative): autorizzazioni caso per caso di prodotti e/o di processi, Registro comunitario accessibile al pubblico delle sostanze,dei procedimenti,dei materiali o degli oggetti autorizzati etc)
26 Articolo 6 Misure specifiche nazionali In mancanza di misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato...l Italia ha numerose leggi tuttora in vigore!
27 Art. 7 Ruolo dell Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) Le disposizioni che possono avere implicazioni di salute pubblica sono adottate [dalla Commissione] previa consultazione dell EFSA
28 Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) EFSA : Risk Assessment Valutazione del rischio ed emissione di pareri scientifici Commissione UE: Risk Management Gestione del rischio ed emissione di misure legislative
29 Principio di base Maggiore è l esposizione del consumatore stimata dai livelli di migrazione, (exposure) Maggiore la quantità di dati tossicologici (dati sull hazard) necessari per la valutazione Dossier tecnici più estesi per prodotti ad alta migrabilità ( Lineeguida EFSA ex Comitato Scientifico Alimentazione Umana, in revisione)
30 Art. 13 Autorità competenti degli Stati membri Ciascuno Stato membro comunica.. il nome e l'indirizzo, nonché un punto di contatto, dell'autorità nazionale..competente. a ricevere la richiesta di autorizzazione.. PER L ITALIA: Ministero della Salute
31 ETICHETTATURA
32 Art. 15 Etichettatura..I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con l alimento al momento dell immissione sul mercato sono accompagnati da: a) la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino) o il simbolo riprodotto nell'allegato II; b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
33 Simbolo europeo di idoneità al contatto con alimenti
34 (segue) Art. 15 Etichettatura c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità; d) un adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale/ oggetto; e) nel caso di materiali e oggetti attivi..
35 (segue) Art. 15 Etichettatura..inoltre Dicitura o simbolo non obbligatori se uso inequivocabile (..spremiagrumi, forchetta etc..) Informazioni visibili, leggibili, indelebili e scritte in un linguaggio di facile comprensione per il consumatore
36 segue Art. 15 Etichettatura: visibilità delle informazioni Al momento della vendita al dettaglio, informazioni visibili su: a) materiali oggetti o loro imballaggi, o b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti;
37 La finalità è che il consumatore possa fare scelte consapevoli e uso appropriato Difende il consumatore Difende anche il produttore se l indicazione è corretta
38 segue Art. 15 Etichettatura visibilità delle informazioni Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, informazioni visibili: a) sui documenti di accompagnamento o b) sulle etichette o sugli imballaggi o c) sui materiali e sugli oggetti stessi.
39 Art.17 Rintracciabilità
40 Rintracciabilità Che cosa è? Definizione Art. 2 Regolamento quadro: rintracciabilità significa la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, trasformazione e distribuzione.
41 Art 17 : Rintracciabilità : perché? La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
42 (art 17) Rintracciabilità: come? Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento. usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
43 A B C D E F G H L M N Industria alimentare
44 (art 17) Rintracciabilità: come? Non esiste una modalità univoca Diverse filiere diverse realtà Diverse aziende stessa filiera realtà diverse Lineeguida di pratica industriale per ogni filiera
45 (art 17) Rintracciabilità:..finalità I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
46 OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI OPERATORI DELLE AZIENDE Conformarsi alle condizioni d impiego e alle restrizioni allegate all autorizzazione di sostanze destinate alla fabbricazione di materiali destinati al contatto con gli alimenti. Produrre secondo GMP reg 2023/2006/CE Predisporre sistemi per individuare i soggetti che hanno fornito alle loro aziende detti materiali e oggetti e se del caso le sostanze e i prodotti utilizzati per la loro fabbricazione.
47 (segue) OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI OPERATORI DELLE AZIENDE Su richiesta, devono essere in grado di fornire queste informazioni alle autorità competenti Etichettare o identificare adeguatamente i materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario in modo da consentirne la rintracciabilità
48 Norma nazionale: il DM 21/3/73 e altri decreti specifici
49 DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO Materie plastiche Gomme Carte e cartoni DM 21/3/ Cellulosa rigenerata aggiornamenti Vetro Acciaio inox Ceramica DM 4/4/85 Banda Stagnata DM 18/2/84 Banda Cromata DM 1/6/88 Alluminio D 18/4/2007
50 NORMA SPECIFICA NAZIONALE: DM Si applica direttamente Materie plastiche, Gomme, Carte e cartoni Cellulosa rigenerata, Acciaio inox Vetro E richiamato in parte * in disposizioni su: Alluminio, Banda Stagnata Banda Cromata *Non tutte le disposizioni del DM 21:3.73 si applicano a questi materiali
51 NORMA SPECIFICA NAZIONALE: DM Composto da: 1-8: articoli generali 9-14 materie plastiche gomme cellulosa rigenerata carte e cartoni vetro acciaio inox + 5 Allegati tecnici misti
52 NORMA NAZIONALE: DM Art. 1-8 Disposizioni generali ( artt 6-8 anche nel Reg. Quadro ) Artt.1-3 :definizioni e campo di applicazione Art.4: inclusione in liste positive Art.5: rispondenza a limiti di migrazione Artt.6-8: responsabilità delle imprese, idoneità tecnologica all uso, dichiarazioni di conformità, etichettatura, corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore
53 NORMA SPECIFICA NAZIONALE: DM Composto da: 1-8: articoli generali 9-14 materie plastiche gomme cellulosa rigenerata carte e cartoni vetro acciaio inox
54 Comunicazioni circolari Ministero della Salute Responsibilità lungo la catena (Gennaio 2006) Applicazione del Reg EU 10/2011 (Maggio 2011) Dichiarazioni di Conformità ( Ottobre 2011)
55 Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Principi generali Grazie per l attenzione! M R Milana Istituto Superiore di Sanità- Roma
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