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1 L esposizione viene articolata in tre sezioni: 1-Approccio generale all innovazione 2-Approccio operativo 3- Comparazione

2 1 Approccio Generale all innovazione

3 La prevenzione incendi in un paese che cambia..cambia? La prevenzione cambia, forse..

4 All altro Ecomondo Cosa è la SCIA Come funziona la SCIA Quali punti deboli presenta la SCIA nella pratica applicazione della prevenzione incendi.

5 Nuovo quadro per nuove leggi.. Il regolamento SUAP, DPR 7 settembre 2010, n. 160 in vigore da 29/03/2011 (procedimento telematico) ed il 30/09/2011 ( procedimento ordinario), termine a decorrere dal quale sarà altresì abrogato il D.P.R. 447 La SCIA, entrata in vigore della Legge 122/10 [ ], Il decreto tagliaoneri amministrativi di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il La legge che costituisce leagenzie per le imprese

6 E quindi le idee diventano. DPR 1 agosto 2011 n.151 Regolamento prevenzione incendi In vigore dal 7 ottobre 2011 Cambia le attività soggette: Abrogati dm 16/2/82 (attività soggette) e dpr 689/59 (tabelle A e B) Nuova tabella attività Allegato I del dpr 151/2011 Esclusione attività a rischio di incidente rilevante art. 8, dlgs 334/99 (?) Cambia le procedure: Abrogato dpr 37/98 (procedure Modificato dlgs 139/2006 (testo unico VVF) Modificato dpr 380/2001 (abrogato CPI a vista) Nuove procedure nel dpr 151/2011 In attesa: nuovi dm procedure e tariffe, abrogazione dm 4/5/98

7 A chi interessa la PI? Imprese, grandi, medie, piccole la sig.ra Maria; Professionisti nel campo della prevenzione incendi; Produttori ed importatori di componenti ed impianti antincendio; Pubblica Amministrazione (controlli, repressione);

8 STATO Si ma maggiore impegno di tutti Imprenditori Professionisti Pubblica Amministrazione

9 Cosa si prefigge il nuovo regolamento? Rendere più snella e veloce l azione amministrativa: non un ostacolo all inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti Rendere più efficace l azione di controllo dei verifiche sulle attivitò a rischio di incendio più Comandi VVF, concentrare maggiormente le elevato Come? Utilizzando il principio di proporzionalità dell azione amministrativa.

10 Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689); L elenco è riportato nell allegato I del nuovo proporzionate in base al rischio connesso alla regolamento ed è suddiviso in 3 categorie attività: a) Attività con rischio basso b) Attività con rischio medio c) Attività con rischio elevato

11 IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

12 Secondo passo: determinare procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività attività a basso rischio: si elimina il parere preventivo è sufficiente utilizzare la SCIA; attività a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; controlli successivi sono definiti in base al rischio: - controlli mirati e a campione per medio rischio; - controlli a tutte le attività per elevato rischio.

13 Il Procedimento di Prevenzione Incendi Fino ad ieri.. Progetto Attività soggetta Titolare dell attività Tecnico Parere di Conformità al progetto CPI Realizzazione opera

14 La novità Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

15 Il cuore della novità SCIA ei procedimenti VVF Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)

16 Altre novità Rinnovi ogni 5 anni o ogni 10 NOF Visite intermedie Non aggravio di rischio Digitalizzazione dei procedimenti (prevenzione incendi e SUAP online)

17 Iniziative

18 Cosa non si prefigge il nuovo regolamento? Fare terrorismo con il ruolo di PG. Vorremmo la supremazia della Tecnica a quella del diritto

19 Conclusioni Non si ha la pretesa di aver fatto un regolamento perfetto dati paletti legislativi e gli strumenti a disposizione Minori adempimenti burocratici Risparmi per le imprese Mantenimento della centralità del ruolo VVF nei controlli

20 Conclusioni Osserveremo come, via via, il DPR 151/11 modificherà lo svolgimento della prevenzione incendi ( ad es. sul sito web VVF vi sarà dalla prossima settimana uno spazio per le FAQ) Contiamo di emanare entro l anno il DM con le modalità di svolgimento dei procedimenti (nelle more esiste già la circolare con i primi indirizzi applicativi)

21 Conclusioni Consentitemi di ringraziare pubblicamente tutti i miei collaboratori e tutti coloro che hanno contribuito alla scrittura della norma ed in particolare i CN Periti industriali Jogna,Dall Osso, Vandi... Da domani la sfida è quella rendere le norme tecniche di PI più semplici e sostenibili con lo sviluppo del paese.

22 Grazie, Compratelo!

23 2 APPROCCIO OPERATIVO

24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Meno carte Più sicurezza

25 Ambito di riferimento DPR 151/2011 Prevenzione Incendi Legge 122/2010 SCIA DPR 160/2010 Regolamento SUAP

26 La novità Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

27 Un primo esempio del nuovo elenco attività soggette 15 Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m 3 a b c fino a 10 m 3 oltre 10 m 3 e fino a 50 m 3 a b c oltre 50 m 3 a b c 66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggituristici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. fino a 50 posti letto Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turisticoricettive nell aria aperta (campeggi, villaggituristici, ecc.) oltre 100 posti letto

28 Valutazione dei progetti(solo x attività b e c) Quando: x nuovi impianti o costruzioni x modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Come: con modello apposito allegando documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo futuro DM (in attesa, secondo DM ) attestato del versamento, ai sensi dell articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139; Nel caso in cui si faccia ricorso all approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica, deve essere integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell interno 9 maggio 2007

29 SCIA La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è redatta secondo il modello riportato Allegato e ad essa sono allegati: a) asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando; b) dichiarazioni, certificazioni e attestazioni atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. c) dichiarazione del richiedente resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di rispettare gli obblighi connessi con l esercizio dell attività

30 Segnalazione Certificata Il titolare dell attività: Sotto la propria responsabilità,consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n SEGNALA l inizio dell attività.

31 Chi deve dichiarare che cosa? Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)

32 Asseverazione Il tecnico abilitato: consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell art. 19 comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122 Assevera la conformità dell opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.

33 dichiarazioni, certificazioni, attestazioni Il DM 7 agosto 2012 La Nota n del 31/10/2012 Sino all entrata in vigore: 27 novembre 2012 si applica DM 4 maggio 1998

34 Controlli di prevenzione incendi (x att. a e b a campione) cosa sono: visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. x accertare: 1. Rispetto normativa di prevenzione incendi 2. Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio. se requisiti carenti e/o non rispettata normativa: 1) entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio 2) altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio certificazioni: il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno.

35 Rinnovo periodico di conformità antincendio tutte le attività a b e c - ogni 5 anni Documentazione da allegare a)atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dell attività attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che ha assolto agli obblighi connessi con l esercizio della stessa, b)dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell interno di cui all articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente manutenuti. c)attestato del versamento

36 I tempi concessi VALUTAZIONE PROGETTI: 30 gg. per richiedere documentazione integrativa 60 gg. per parere (dalla documentaz. completa) EFFETTUAZIONE CONTROLLI 60gg. dal ricevimento SCIA 45 gg. (i titolari) per adeguamenti a seguito prescrizioni RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO 5 anni 10 anni per att. 6,7,8,64,71,72,77 Oleodotti, gasdotti,produz. En.el c.e.d. Edilizia civile ed uffici

37 Nulla osta di fattibilità (solo per le attività b e c) alla richiesta di nulla osta di fattibilità sono allegati: a)documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, per gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza ; b)attestato del versamento

38 Verifiche in corso d opera (possibile per tutte le attività a, b e c) alla richiesta di verifiche in corso d opera sono allegati: certificativa utile all espletamento della verifica a)documentazione tecnica illustrativa e richiesta. b)attestato del versamento

39 Le TARIFFE Sarà emanato apposito Decreto, nel transitorio. TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Individuare attività Equiparazione con DM16/2/82 Determinazione impegno orario Allegato I Allegato II DM 4/5/98 Una volta determinato l impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel decreto del Ministro dell interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il MEF, e che risulta pari a 44,00 per la valutazione dei progetti e l attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a 48,00 per i controlli di prevenzione incendi

40 Sanzioni Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. Il CPI assume la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Le sanzioni penali previste per l omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.

41 Sanzioni art.29 del d.lgs. 139/06 1. il titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI individuate dal DPR 151/2011, che omette di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a euro 2. Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3, Il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività se i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del CPI; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

42 Norme abrogate DPR 689/1959 DPR 37/1998 DPR 214/2006 ( semplificazione GPL) DM 16/2/1982 art. 16 (parte) D.Lgs. 139/2006 Art. 6 comma 8 DPR 380/2001

43 Inizio attività possibilità del Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l interruzione dell attività, ma di richiedere all interessato di conformare l attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali. possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA. restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, con particolare riferimento al capo II, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

44 3 Comparazione

45 DPR 151 del Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente

46 Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco Allegato I del DPR 151/2011 Art. 2 comma 2 del DPR 151/2011 Allegato al DM 16/02/1982 Tabelle A e B del DPR 689/1959

47 Suddivisione delle attività soggette in tre categorie Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011 A B C

48 Esempi di attività in categoria A Albergo da 40 posti letto Locale esposizione e vendita da 500 m 2 Autorimessa da 600 m 2 Esempi di attività in categoria B Impianto di produzione di calore da 400 kw Locale di pubblico spettacolo da 150 persone Deposito di GPL da 8 m 3

49 Esempi di attività in categoria C Struttura sanitaria con 120 posti letto Scuola con 400 persone Impianto fisso di distribuzione carburanti gassosi

50 Categorie A, B: Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA Art 4 comma 2 del DPR 151/2011 Verbale di visita tecnica Categoria C: Controlli a tappeto entro 60 gg dalla SCIA Art 4 comma 3 del DPR 151/2011 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

51 Omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di CPI Omessa presentazione della SCIA Sanzioni Penali (per tutte le attività di cui all Allegato I) (Art. 20 del DLgs. 139/2006) Non solo per le attività di cui al DPR 689/1959

52 Rinnovo periodico di conformità antincendio Art. 5 comma 1 del DPR 151/2011 Ogni 5/10 anni (non più 3/6 anni)

53 Validità di 10 anni per le seguenti attività (7 categorie)

54 In ogni caso il rinnovo è previsto per TUTTE le attività Non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione da parte di tecnico abilitato (iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818/1984)

55 Deroghe Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011 E possibile ricorrere alla deroga anche per attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell allegato I al DPR 151/2011, per es. - Centrali termiche di potenzialità fino a 116 kw - Autorimesse fino a 300 m 2.

56 Nulla osta di fattibilità Art. 8 del DPR 151/2011 Per le attività di Categoria B e C è possibile richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.

57 Verifiche in corso d opera Art. 9 del DPR 151/2011 E possibile richiedere verifiche in corso d opera per un sopralluogo parziale di una attività. Per es. - verificare ubicazione dell attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso - verificare impianti di protezione attiva - verificare vie d esodo

58 NUOVE ATTIVITA introdotte dal DPR 151/2011

59 Non più solo ospedali e case di cura ma anche per es. poliambulatori

60 Non solo stabilimenti ma anche depositi

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64 Le nuove attività dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla entrata in vigore del DPR 151/2011 (6 ottobre 2012)

65 Attività non più soggette al controllo dei Vigili del Fuoco Attività di pubblico spettacolo temporanee

66 Tariffe (nel transitorio) Pareri di conformità Sopralluoghi Ove previsti Fino alla emanazione dei nuovi decreti, si applicano le tariffe orarie come stabilite dalla preesistente procedura (DM 4 maggio 1998), utilizzando la corrispondenza tra la nuova classificazione delle attività e quella preesistente stabilita dall ALLEGATO II Istanze di Deroga NOF Ove richieste Ove richiesti Si continua ad applicare la procedura preesistente Fino alla emanazione dei nuovi decreti si applicano le tariffe previste per l esame dei progetti Verifiche in corso d opera Ove richieste Fino alla emanazione dei nuovi decreti si applicano le tariffe previste per i sopralluoghi

67 Cosa non cambia Norme tecniche - DM 12 aprile 1996 (imp. prod. calore) - DM 1 febbraio 1986 (autorimesse) - DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (alberghi). DLgs. 81/2008 DM 10 marzo 1998 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro DLgs. n. 758/1994 procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso (oltre i 60 gg.)

68 Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

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70 Circ del della Direzione Centrale Prevenzione e sicurezza tecnica Grazie per l attenzione

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