CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA Premesso che: - Con Decreto del Dirigente del Settore Economato, Provveditorato, Autoparco n. del, è stata approvata l indizione di gara per l affidamento del presente servizio (identificata con: C.I.G C - CPV ), disciplinata dagli atti approvati con il medesimo decreto, che si intendono richiamati nel presente atto come parti integranti dello stesso; - Che a seguito della procedura di gara di cui sopra la Regione Calabria PARTITA IVA in seguito definito CONTRAENTE ha aggiudicato alla: (in seguito definita Società) l appalto per i servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile veicoli a motore e Auto Rischi Diversi dei veicoli di proprietà della Regione, con Decreto Dirigenziale n. del, e che pertanto intende assicurare con la infradetta Società tutti i veicoli a motore soggetti alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni; - le Parti stabiliscono che l assicurazione viene amministrata in regime di LIBRO MATRICOLA con la formula di: POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI per la GARANZIA A : RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (Legge n 990/69 e s.m.i.) GARANZIA B : INFORTUNIO AL CONDUCENTE / INCENDIO E FURTO / EVENTI SPECIALI (SOLO OVE RICHIESTO) Le Parti stabiliscono inoltre che per quanto non contemplato o derogato dalle condizioni successivamente indicate nel presente capitolato speciale, si farà riferimento, ove compatibili alle condizioni di assicurazione stabilite nel testo a stampa Mod.... ed....della Società che forma parte integrante della presente polizza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE 1) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA L assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo le modalità convenute e contenute nel disciplinare richiamato in premessa e negli altri atti di gara. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, anche se in sostituzione di altri, il premio sarà determinato in base alla tariffa in vigore a quel momento, ridotto Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 1

2 nella misura percentuale del ribasso percentuale di cui all offerta economica della gara. La cessazione dei veicoli inclusi nel Libro Matricola, ammessa in conseguenza di messa in fuori uso, vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore del 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata (oppure dall ora di accettazione se comunicato con telefax) o, comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e contrassegno. La Società conteggia il premio di ciascun veicolo, tenendo conto delle variazioni di rischio per esso eventualmente intervenute, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla data di comunicazione della Società. 2) EFFETTO, DURATA DELL ASSICURAZIONE - ESCLUSIONE TACITA PROROGA, La polizza ha effetto dalle ore del 01/04/2010. La durata della polizza viene stabilita in anni uno. Alla data di scadenza la POLIZZA si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente (art. 6 Legge n. 537 come modificato dall art. 44 Legge n. 724). 3) PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio è pagato al perfezionamento della polizza. Tenuto conto che il Contraente, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente autorizzati, si conviene che la copertura inerente la polizza decorre comunque dalle ore 24 del giorno indicato nella determina di affidamento della polizza, documento che sarà comunicato dalla Regione Calabria all Assicuratore aggiudicatario. Il pagamento della polizza dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto e in determina. 4) CONSEGNA CERTIFICATI/CONTRASSEGNI Resta stabilito che la Società provvederà comunque alla regolare consegna - entro la data di decorrenza della polizza dei certificati e contrassegni assicurativi come richiesti dalla Legge 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni. 5) FORMA E VALIDITA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax. 6) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Società presta l assicurazione e determina il premio dei singoli veicoli sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 2

3 rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. 7) ONERI FISCALI Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio dell assicurazione ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 8) FORO COMPETENTE Per le vertenze riguardanti l eventuale interpretazione della POLIZZA, il Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria di Catanzaro. E escluso l arbitrato rituale, come d altronde specificato nel disciplinare di gara. 9) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente POLIZZA, valgono le norme di Legge in vigore. Per quanto concerne l'interpretazione del contratto, si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente. Si intendono, infine, qui richiamati il Decreto dirigenziale di cui in premessa, nonché il disciplinare di gara e gli allegati a tale decreto, oltre alla normativa nazionale e regionale ivi riportata ed applicabile al presente rapporto. 10) CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker e a proprio carico. Il Broker tratterrà all atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 5% (cinquepercento) sul premio imponibile. CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (Legge 24 dicembre 1969, n 990 e successive modificazioni e integrazioni) 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto il polizza. Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 3

4 L Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private. L Assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati da difetti o mancata manutenzione del veicolo assicurato. La Società, inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive i rischi non compresi nell Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. 2 - MASSIMALI 2.1 I massimali RCA per i veicoli inclusi nel LIBRO MATRICOLA sono pari a Euro ,00 per ogni sinistro. 3 - CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità dell Ente Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. 4 - RISCHIO STATICO RIMORCHI Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi: causati dal rimorchio in sosta; derivanti da manovre a mano; derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Rimangono comunque esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono comunque addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci. CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA A 1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall Ente per il ricovero del veicolo, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese - di Euro ,00 per sinistro, con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per danni a cose. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Ente, la gestione extragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Ente in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Ente per i legali o i tecnici che non siano da essa stessa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale. La garanzia non opera: - per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge (n 990/69 e s.m.i.); - se l evento sia dovuto ad operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di Legge, di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi; - se i danni sono stati prodotti a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell Ente; - per i danni da inquinamento dell ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo; - se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall Art. 4) della Legge n 990/69 e s.m.i. Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 4

5 nei confronti del Contraente. 2 - R.C. DEI TRASPORTATI La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa. 3 - R.C. PER VIZI OCCULTI DEL VEICOLO O PER MANCATA MANUTENZIONE DELLO STESSO La Società assicura la responsabilità civile dell Ente Contraente per eventuali danni dovuti a vizi occulti del veicolo o a mancata o insufficiente manutenzione dello stesso, salvo che, venga riscontrato dolo da parte dell Ente assicurato. 4 CONTEMPORANEA ESCLUSIONE ED INCLUSIONE DI VEICOLI Con riferimento all Art.1) delle NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE, in caso di contemporanea esclusione ed inclusione nel LIBRO MATRICOLA di VEICOLI assicurati con la forma tariffaria BONUS/MALUS, la Società assegna al nuovo veicolo la classe di merito del veicolo uscente a condizione che quest ultimo sia in classe di BONUS. Diversamente, la Società assegna al nuovo veicolo la classe di ingresso prevista dalla Società per le nuove inclusioni. GARANZIA B (solo ove richiesto) - INFORTUNIO AL CONDUCENTE - INCENDIO - FURTO - EVENTI SPECIALI CONDIZIONI PARTICOLARI: 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza degli eventi di seguito elencati: 1.1 DANNI DA INCENDIO, anche se dovuto a dolo di Terzi. È compresa l azione del fulmine, lo scoppio del serbatoio e l esplosione del carburante destinato all alimentazione del motore, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Sono compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti compresi, del veicolo dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. 1.2 DANNI DA FURTO (art. 624 del Codice Penale) o RAPINA (art. 628 del Codice Penale) del veicolo, compresi i danni verificatisi durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina e rilevati al momento del ritrovamento del veicolo. Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 5

6 Sono compresi inoltre i danni da effrazione o scasso subiti dal veicolo nella esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all interno del suddetto veicolo. La garanzia comprende i danni alle parti meccaniche del veicolo provocati dagli autori del furto, che siano conseguenza dei danni alla carrozzeria del veicolo e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi. La garanzia non opera per i danni consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. 1.3 DANNI PER: EVENTI NATURALI, intendendosi quelli causati al veicolo da: inondazioni, alluvioni e conseguenti allagamenti, mareggiate; frane, smottamenti di terreno; terremoti ed eruzioni vulcaniche; caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine; trombe d aria, tempeste, uragani. EVENTI SOCIO-POLITICI, intendendosi quelli subiti dal veicolo in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte; atti di vandalismo, atti dolosi di Terzi. 2 - LIMITI DI RISARCIMENTO La garanzia è prestata dalla Società con l applicazione dei seguenti limiti di risarcimento: Euro 250,00 di FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA da applicarsi all indennizzo, per ogni sinistro che riguardi i: DANNI DA FURTO O RAPINA DANNI PER EVENTI NATURALI / EVENTI SOCIO-POLITICI 2.2 Un indennizzo unico - pari al 15% (quindici percento) dell indennizzo dovuto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - a titolo di risarcimento degli: ACCESSORI definiti optional ed altri ; APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI, IMPIANTI RICETRASMITTENTI e APPARECCHIATURE VARIE installati sul veicolo assicurato; 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per la determinazione del premio relativo ad ogni veicolo assicurato, la Società stabilisce una TABELLA DEI TASSI E DEI PREMI. 4 - VALORE ASSICURATO Il valore assicurato dall Ente Contraente deve corrispondere: per le AUTOVETTURE che non hanno superato sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all Estero, al VALORE A NUOVO, che comunque non potrà superare il prezzo della fattura di acquisto del veicolo, in caso contrario, al VALORE COMMERCIALE; per gli altri VEICOLI, al VALORE A NUOVO, pari al prezzo della fattura di acquisto qualora vengano assicurati al momento della prima immatricolazione, oppure al VALORE COMMERCIALE (rivista Quattroruote). 5 - DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 6

7 5.1 L ammontare del danno viene determinato secondo il seguente criterio: a) in caso di danno parziale, l ammontare del danno è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo senza tener conto del degrado d uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero; b) in caso di danno parziale, per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, l ammontare del danno è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, con l avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero successivo di vita del veicolo assicurato, con il massimo del 50%; c) in caso di danno totale, l ammontare del danno è pari al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero del relitto. Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni della rivista Quattroruote dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro. In difetto di quotazione, si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini di mercato. 5.2 In caso di DANNO PARZIALE: Non sono indennizzabili: spese di ricovero del veicolo; le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione; i danni del mancato godimento od uso del veicolo o per eventuali altri pregiudizi. 6 - PAGAMENTO DELL INDENNIZZO - PAGAMENTO DELL INDENIZZO AL CONTRAENTE Verificata l operatività della garanzia e concordato il danno la Società provvede al pagamento dell indennizzo direttamente al Contraente entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle quietanze di pagamento. Per la Società Per il Contraente Capitolato speciale di appalto polizza RC autoveicoli a libro matricola e rischi accessori Regione Calabria 7

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