Efficienza Energetica

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1 Efficienza Energetica Linee guida sugli obblighi di diagnosi energetica nelle imprese previsti dal DLgs 102/2014

2 Indice dei contenuti 2 INTRODUZIONE 3 CAPITOLO 1: SOGGETTI OBBLIGATI Le grandi imprese Imprese a forte consumo di energia o energivore Imprese autonome, collegate e associate Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche 6 CAPITOLO 2: SITO PRODUTTIVO Definizione di sito produttivo Identificazione dei siti 8 CAPITOLO 3: TERMINI, TEMPISTICHE E SANZIONI 9 CHI ESEGUE LA DIAGNOSI? 1

3 Introduzione Il decreto legislativo 102/2014, approvato il 19 luglio 2014, recepisce la direttiva europea 2012/27/UE sull efficienza energetica e introduce l obbligo di effettuare una diagnosi energetica aziendale per tutte le grandi imprese e le imprese energivore. L articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014 prevede infatti l obbligo di esecuzione periodica (ogni 4 anni) delle diagnosi energetiche e l obbligo di consegna della prima diagnosi entro il 5 dicembre 2015, data in cui l ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile) dovrà ricevere le relazioni di audit energetico sui siti produttivi nazionali, ossia nei luoghi in cui viene prodotto un bene o fornito un servizio. Le presenti linee guida, elaborate sulla base del documento Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo n.102 del 2014 diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico, intendono dunque proporsi quale strumento utile per fornire chiarimenti in merito all applicazione delle disposizioni previste dall articolo 8 del decreto legislativo 102/2014. TRIGENIA, in quanto ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, e annoverando al suo interno EGE certificati UNI CEI 11339, è abilitata a redigere le diagnosi energetiche previste dal decreto. 2

4 1. Soggetti obbligati 1.1 LE GRANDI IMPRESE Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all obbligo di diagnosi di cui all articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. La definizione di grande impresa, ad integrazione di quanto previsto dall articolo 2, comma 1 v) e cc) del D.Lgs 102/2014 in cui per grande impresa si intende impresa che occupa piu di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro deve essere desunta anche a partire dalla definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese, enunciata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio

5 Dunque si considera grande l impresa che occupi almeno 250 persone, oppure l azienda che presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Coerentemente con quanto disposto all articolo 4, paragrafo 2, della Raccomandazione, l impresa è soggetta all obbligo a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA O ENERGIVORE Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio dell anno n-1 per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile Pertanto, le piccole o medie imprese non iscritte nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio nell anno n-1, non sono soggette all obbligo di diagnosi nell anno n. L impresa a forte consumo di energia o energivora è esonerata dall obbligo di esecuzione della diagnosi energetica qualora adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tuttavia resta l obbligo di comunicare all ENEA l esito della diagnosi condotta nell ambito del sistema di gestione. 1.3 IMPRESE AUTONOME, COLLEGATE E ASSOCIATE La definizione dei tre tipi di imprese è espressamente enunciata dall articolo 3 della Raccomandazione nonché dall articolo 3 del DM 18 aprile La definizione di impresa autonoma è desumibile in via residuale a partire dalla definizione di impresa associata e impresa collegata. Nel caso di impresa associata (partecipazione > 25% del diritti di voto di un altra 4

6 impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali) nella determinazione dei dati della misura dell impresa stessa, ai sensi dell articolo 6 della Raccomandazione e articolo 3, comma 4 del DM 18 aprile 2005, l impresa deve aggiungere ai propri dati relativi agli occupati, al fatturato e all attivo di bilancio, i medesimi dati dell impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione. Nel caso di impresa collegata (situazione economica delle imprese che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un impresa da parte di un altra o attraverso la propria capacità di esercitare un influenza dominante) nella determinazione dei dati della misura dell impresa stessa i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Un impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. In presenza di gruppo di grandi imprese, imprese associate/collegate, il soggetto obbligato deputato all invio della comunicazione all Enea è ciascuna impresa del gruppo. In caso di gruppo di grandi imprese la cui capogruppo è un azienda straniera, le imprese controllate sono comunque soggetti obbligati e ciascuna sarà responsabile dei propri siti da sottoporre a diagnosi. 1.4 COMPORTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE L obbligo di diagnosi energetica per le imprese non si applica alle Amministrazioni Pubbliche. La ricognizione delle Amministrazioni Pubbliche è operata annualmente dall ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n

7 2. Sito produttivo Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. 2.1 DEFINIZIONE DI SITO PRODUTTIVO Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio entro la quale l uso dell energia è sotto controllo dell impresa. Per quanto riguarda le grandi imprese di trasporto, sono da intendersi siti produttivi sia i luoghi dove si svolgono attività complementari quali officine, depositi, uffici, ecc., sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero. L impresa che presenta siti collegati in un sistema di rete (acquedotti, oleodotti, ecc.) ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e, pertanto, sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti. Infine sono considerati siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (esempio i cantieri), a condizione che la durata prevista dell attività sia di almeno quattro anni. 2.2 IDENTIFICAZIONE DEI SITI L impresa costituita da n siti tutti facenti ad un unica partita IVA, o il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, il gruppo di imprese associate o collegate, potrà evitare di effettuare una diagnosi su tutti i propri siti ma eseguirla solo su un gruppo significativo di essi. 6

8 L impresa multi-sito/gruppo di imprese deve elencare tutti i propri siti, il loro consumo annuale e l indicazione sui siti sottoposti a diagnosi, motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti. Per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi si fa riferimento alla metodologia elaborata da ENEA, rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal decreto legislativo 102/2014. Tale metodologia, la clusterizzazione, si rivolge quindi a imprese multi-sito, a imprese associate o collegate e ai Gruppi di imprese che presentano un unico bilancio consolidato e prevede: L accorpamento dei siti in un unico gruppo; La suddivisione dei siti per soglie di consumo e tipologia di servizio; La selezione di una specifica percentuale di siti all interno di ogni soglia di consumo individuata in base a criteri di proporzionalità e rappresentatività; Sarà responsabilità del soggetto obbligato la corretta individuazione dei siti su cui svolgere l attività di diagnosi. 7

9 3. Termini, tempistiche e sanzioni 3.1 TEMPISTICHE Ai sensi dell articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale. 3.2 VALIDITÀ DI UNA DIAGNOSI Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi alla normativa e non scadute, avranno validità per quattro anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e potranno essere validamente presentate, ai fini dell adempimento dell obbligo. Se la data di scadenza è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi. SANZIONI Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Quando la diagnosi non e effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro (articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 102/2014) Le imprese soggette all obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015, saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014. La sanzione non esime dall effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all ENEA entro sei mesi dall irrogazione della sanzione stessa. 8

10 Chi esegue la diagnosi? È consigliabile rivolgersi fin da subito per la realizzazione delle diagnosi a enti accreditati, ai sensi dell articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. TRIGENIA, in quanto ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, e annoverando al suo interno EGE certificati UNI CEI 11339, è abilitata a redigere le diagnosi energetiche previste dal decreto. Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l organismo preposto all esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA. VUOI SAPERNE DI PIÙ? Entra in contatto con Trigenia per ricevere delucidazioni sulle attività da svolgere. Contattaci ora! (+39) FONTI: Ministero dello Sviluppo Economico, Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo n.102 del 2014 Ing. Silvia Ferrari, Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese DLgs, 102/2014, ENEA, Unità Tecnica per l Efficienza Energetica Servizio Efficienza Energetica nelle Attività Produttive (UTEE-IND) Ing. Daniele Forni, Ing. Dario di Santo, Webinar FIRE: Le Diagnosi Energetiche-prima edizione 16 Aprile

11 TRIGENIA SRL TORINO - SEDE LEGALE E OPERATIVA C.SO VITTORIO EMANUELE II, TORINO (+39) MILANO - SEDE OPERATIVA VIALE SONDRIO, MILANO ( +39) TRIGENIA@TRIGENIA.IT

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