CORSO DI AGGIORNAMENTO PER

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER"

Transcript

1 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei lavori in quota nelle costruzioni. Analisi delle novità legislative. Dott. Ing. Antonio Nicolosi Libero Professionista Formatore della Sicurezza

2 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA PRINCIPALI LAVORAZIONI A RISCHIO CADUTA DALL ALTO: DEMOLIZIONI E SCAVI LAVORI SULLE COPERTURE MONTAGGIO PREFABBRICATI MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI

3 Art. 105: D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa. Art. 107: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

4

5

6

7

8

9

10 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 74: 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

11 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 76: 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

12 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall articolo 76.

13 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

14 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito.

15 D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

16 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 Art. 2 - norme armonizzate e norme nazionali Sono le norme tecniche adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE. In Italia tali norme sono trasposte da norme nazionali emanate con Decreto Ministeriale. Art. 3 requisiti essenziali di sicurezza Se non esistono norme armonizzate europee vengono individuate le norme nazionali compatibili con l allegato II del D. Lgs. Art. 4 categorie dei DPI Prima categoria: semplice progettazione danni fisici di lieve entità Seconda categoria: tutti gli altri Terza categoria: complessa progettazione rischi di morte, lesioni gravi e permanenti Rientrano nella terza categoria i DPI destinati alla salvaguardia dalle cadute dall alto (comma 6, lettera f) di questo articolo)

17 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 Art. 5 procedure di certificazione CE Prima di produrre dispositivi appartenenti alla seconda e terza categoria, il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell attestato di certificazione dal parte di un organismo di controllo. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE. Art. 7 attestato di certificazione CE Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione di un DPI (di qualunque categoria), deve effettuare una dichiarazione di conformità CE, con la quale attesta che il dispositivo è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 475/92 e appone la marcatura CE. Art. 11 dichiarazione di conformità CE Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione di un DPI (di qualunque categoria), deve effettuare una dichiarazione di conformità CE, con la quale attesta che il dispositivo è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 475/92 e appone la marcatura CE. Allegato III Documentazione tecnica del fabbricante Fascicolo tecnico di fabbricazione (eventuali progetti e normativa di riferimento); Mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del costruttore; Copia della nota informativa (redatta secondo le indicazioni del punto 1.4 dell allegato II).

18 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 Allegato IV Marcatura di conformità CE e iscrizioni

19 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art. 106: Art. 108: 1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. (art. totalmente modificato dal D.Lgs. 106/09)

20 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA ALLEGATO XVIII 1. Viabilità nei cantieri 1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

21 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA ALLEGATO XVIII 1. Viabilità nei cantieri 1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Parapetti e staccati devono avere un altezza minima di 1 m.

22 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art. 106: Art. 108: Art. 109: Art. 110: Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. (art. totalmente modificato dal D.Lgs. 106/09) Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l accesso agli estranei alle lavorazioni. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

23 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a)priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b)dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

24 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

25 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

26 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell ALLEGATO XIX.

27 ALLEGATO XIX

28 ALLEGATO XIX

29 ALLEGATO XIX 2- VERIFICHE DURANTE L USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo: Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione; Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento. Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite. Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita.

30 ALLEGATO XIX 2- VERIFICHE DURANTE L USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto. Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo. Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta. Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato. Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

31 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art. 114: 1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

32 D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Art Sistemi di protezione contro le cadute dall alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. Il sistema di protezione, certificato per l uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia, a 4 metri. (ABROGATO) 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

33 Non sono destinati ad arrestare una caduta: SISTEMI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

34 SISTEMI DI ARRESTO CADUTA Sono destinati ad arrestare una caduta:

35 ELEMENTI DI UN SISTEMA DI ARRESTO CADUTA Norma UNI EN 795 assorbitori di energia; connettori; dispositivo di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. CLASSE A1 A2 B C D E TIPO DI ANCORAGGIO Strutturale per superfici verticali, orizzontali Strutturale per tetti inclinati Provvisorio trasportabile Linea di ancoraggio flessibile orizzontale Rotaia di ancoraggio rigida orizzontale Corpo morto per superfici orizzontali I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi conformi alla norma UNI EN 975 o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma

36 IMBRACATURA PER IL CORPO

37 IMBRACATURA PER IL CORPO deve essere usata quando vi è il rischio di caduta dall alto (valutazione del rischio) deve essere dotata di punto di attacco dorsale può essere dotata di punto di attacco sternale necessario in caso di utilizzo di discensori o sistemi di arresto caduta con dispositivo di tipo guidato possedere caratteristiche ergonomiche deve essere regolabile per adattarsi al corpo dell utilizzatore deve essere indossata correttamente (seguendo le istruzioni del costruttore), le cinghie non si devono spostare o allentare da sole

38 SISTEMI DI POSIZIONAMENTO Il sistema di posizionamento è utilizzabile quando la caduta libera della persona è limitata a 50 cm: E composto da: cintura di posizionamento sul lavoro connettore cordino di posizionamento sistema di regolazione della lunghezza del cordino

39 CONNETTORI Elementi che servono per collegare tra loro i componenti del sistema di arresto caduta Connettore con leva di chiusura autobloccante Connettori con leva di chiusura a ghiera ovale e triangolare Connettore a pinza Connettore a gancio

40 CONNETTORI Devono essere a chiusura automatica e a bloccaggio automatico o manuale, si devono aprire solo con almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionali corretto errato

41 ASSORBITORE DI ENERGIA Ha lo scopo di assorbire e dissipare parte dell energia cinetica acquisita durante la caduta libera in modo da contenere, entro limiti prefissati dalle norme tecniche, la sollecitazione trasmessa al corpo nella fase d arresto della caduta. L ASSORBITORE DEVE LIMITARE A 6 KN (600 KG) LA FORZA DI ARRESTO IN FASE DI CADUTA

42 ASSORBITORE DI ENERGIA Può essere già compreso nel cordino, nel dispositivo retrattile, nella linea di ancoraggio, ecc.

43 ASSORBITORE DI ENERGIA

44 DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE dispositivo anticaduta retrattile costituito da un avvolgitore dotato di funzione autobloccante e da una fune retrattile; la funzione di assorbimento di energia è generalmente svolta dal sistema frenante dell avvolgitore; lunghezza del cavo regolata automaticamente per mezzo di un sistema di tensionamento e di richiamo automatico; perché il sistema di frenatura intervenga per provocare l arresto, è necessario che la velocità di svolgimento del cavo sia superiore a un valore prefissato dal costruttore mediamente 1,5 m/s vedi nota informativa;

45 DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE il punto di ancoraggio deve essere posto al di sopra dell utilizzatore per garantire un funzionamento ottimale salvo diversa indicazione (certificato per uso orizzontale); il costruttore deve indicare il campo di funzionamento ottimale rispetto alla verticale del punto di ancoraggio generalmente fra 20 e 40 (oltre tale valore vi è il rischio di innesco dell effetto pendolo in caso di caduta)

46 SALITA DISCESA SCALE

47 CORDINO E' un elemento di collegamento tra imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili Lunghezza massima 2 m; Lunghezza con assorbitore esteso 3.75;

48 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI Per realizzare punti di ancoraggio sicuri ci si deve ancorare, mediante appositi dispositivi, a strutture in grado di sopportare il peso del lavoratore e le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta. CLASSE A1 A2 B C D E TIPO DI ANCORAGGIO Strutturale per superfici verticali, orizzontali Strutturale per tetti inclinati Provvisorio trasportabile Linea di ancoraggio flessibile orizzontale Rotaia di ancoraggio rigida orizzontale Corpo morto per superfici orizzontali

49 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI Se necessario quindi bisogna verificare, mediante calcoli, la resistenza della struttura di supporto utilizzata. Se manca la conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'elemento della struttura portante è necessario realizzare delle prove di resistenza statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio. La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni lavoro in quota deve essere prevista nel piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto il controllo e la verifica di un preposto.

50 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI La classificazione sopra esposta è proposta dalla norma tecnica UNI EN 795, strutturata secondo i seguenti capitoli: - scopo e campo di applicazione - riferimenti normativi - definizioni - requisiti - metodi di prova - marcature - informazioni fornite dal fabbricante - istruzioni per l'installazione

51 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE A1 Comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate. Idonei per lavori in posizione fissa o con ridotta necessità di movimento. Ad ogni punto di ancoraggio può essere collegato un solo operatore.

52 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI Comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati. CLASSE A2 Ad ogni punto di ancoraggio può essere collegato un solo operatore.

53 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE B Sono compresi in questa classe i dispositivi di ancoraggio provvisori portatili, es. treppiede. Consentono movimenti ridotti.

54 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE C Gli ancoraggi intermedi impediscono lo scorrimento del connettore essere sganciato e riagganciato a valle. che deve doppio cordino a Y ancoraggi intermedi conformati in modo da poter essere scavalcati dai connettori Il costruttore deve indicare il numero massimo di lavoratori collegabili.

55 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE C Dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Composti da ancoraggi strutturali di estremità, eventualmente da quelli intermedi e da una fune adeguatamente tesa ad es. me-diante un tenditore.

56 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE D Comprende dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali. Il costruttore deve indicare il numero massimo di lavoratori collegabili.

57 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI CLASSE E Comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali inclinate non più di 5. Questo dispositivo è indicato per lavori che prevedono ridotta necessità di movimento su piani orizzontali; non è utilizzabile su superfici non portanti. Posizionato a non meno di 2,5 m. dai bordi di caduta

58 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI La norma UNI EN 795 indica i valori di resistenza che devono essere garantiti dalle diverse classi di ancoraggio. CLASSE ANCORAGGIO RESISTENZA MINIMA RICHIESTA NUMERO ADDETTI A1 10 KN (1000 KG) 1 persona A2 10 KN (1000 KG) 1 persona B C D E 10 KN (1000 KG) Almeno 2 volte le sollecitazioni trasmesse in caso di caduta 10 KN (1000 KG) più 1KN (100 KG) per ogni persona aggiunta Non utilizzare in condizioni che possano diminuire l attrito sulla superficie di appoggio 1 persona salvo diversa indicazione costruttore Stabilito dal costruttore Stabilito dal costruttore Stabilito dal costruttore

59 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI Il fabbricante dei dispositivi di ancoraggio deve includere nelle istruzioni per l uso la dichiarazione che sono stati sottoposti alle prove previste dalla norma UNI EN 795 e che, salvo diversa indicazione, sono adeguati per l uso da parte di una sola persona e con un assorbitore di energia. La norma UNI EN 795 riporta i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso a la marcatura dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. La norma definisce il punto di ancoraggio come quell'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio: quest'ultimo è quindi un elemento o un insieme di elementi contenenti uno o più punti di ancoraggio. Il fabbricante, per i dispositivi di classe C ed E, deve indicare: - numero massimo di lavoratori collegabili; - l'esigenza di assorbitori di energia; - I requisiti relativi alla distanza dal suolo.

60 CLASSIFICAZIONE DEGLI ANCORAGGI Ogni dispositivo deve essere dotato di marcatura conforme alla EN 365 (norma che regolamenta la marcatura dei DPI) consistente nelle seguenti informazioni grafiche minime: - identificazione del costruttore/fornitore; - numero di serie o matricola o simile; - tipo e modello; - norma EN di riferimento (UNI EN 795); - pittogramma di rimando alle istruzioni di uso.

61 STRUTTURE DI ANCORAGGIO Non si deve fissare i dispositivi di ancoraggio a parti strutturali di incerta resistenza camini - antenne TV - pali improvvisati elementi pericolanti o instabili. errato corretto

62 STRUTTURE DI ANCORAGGIO Non si deve fissare i dispositivi di ancoraggio a parti strutturali di incerta resistenza camini - antenne TV - pali improvvisati elementi pericolanti o instabili. Elementi strutturali affidabili sono: Travi in c.a.; Travi metalliche portanti; Travi in legno portanti; Muri a due teste con mattoni pieni.

63 CRITERI DI SCELTA DEGLI ANCORAGGI Per ogni attività che espone al rischio di caduta dall alto deve essere fatta un attenta valutazione dei rischi e una conseguente idonea scelta delle combinazioni giuste di: Sistema di arresto; Dispositivo di ancoraggio. Il dispositivo di protezione anticaduta deve essere progettato e dimensionato da un tecnico qualificato, in funzione dello stato di fatto del cantiere.

64 CRITERI DI SCELTA DEGLI ANCORAGGI Il DPI contro le cadute dall alto deve garantire l arresto della caduta e trattenere l addetto in condizioni di sicurezza. Lungo la traiettoria di caduta (prevista in fase di progettazione del DPI) non devono essere presenti ostacoli che possono causare traumi all addetto.

65 CRITERI DI SCELTA DEGLI ANCORAGGI Il DPI contro le cadute dall alto deve quindi essere progettato specificatamente per il tipo di lavorazione e per le condizioni ambientali presenti in cantiere. La progettazione avviene tenendo in considerazione i seguenti aspetti: Caratteristiche dei lavori e area di intervento: estensione delle aree di lavoro; numero degli addetti; caratteristiche delle strutture.

66 CRITERI DI SCELTA DEGLI ANCORAGGI Il DPI contro le cadute dall alto deve quindi essere progettato specificatamente per il tipo di lavorazione e per le condizioni ambientali presenti in cantiere. La progettazione avviene tenendo in considerazione i seguenti aspetti: Spazio libero di caduta in sicurezza; Come accedere in sicurezza ai dispositivi di ancoraggio; Come raggiungere e soccorrere il lavoratore dopo l eventuale caduta;

67 DISTANZA DI CADUTA In fase di progettazione bisogna individuare e indirizzare l eventuale tipologia di caduta, cercando di rispettare il seguente ordine: TOTALMENTE PREVENUTA Situazione in cui la caduta è impossibile si impedisce di raggiungere i lati verso il vuoto

68 DISTANZA DI CADUTA In fase di progettazione bisogna individuare e indirizzare l eventuale tipologia di caduta, cercando di rispettare il seguente ordine: TOTALMENTE PREVENUTA CONTENUTA La persona che sta cadendo è trattenuta dall azione combinata di un idonea posizione dell ancoraggio e lunghezza del cordino

69 DISTANZA DI CADUTA In fase di progettazione bisogna individuare e indirizzare l eventuale tipologia di caduta, cercando di rispettare il seguente ordine: TOTALMENTE PREVENUTA CONTENUTA LIBERA LIMITATA E una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto caduta inizi a prendere il carico, è uguale o inferiore a 600 mm

70 DISTANZA DI CADUTA In fase di progettazione bisogna individuare e indirizzare l eventuale tipologia di caduta, cercando di rispettare il seguente ordine: TOTALMENTE PREVENUTA CONTENUTA LIBERA LIMITATA LIBERA E una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm

71 DISTANZA DI CADUTA Ogni caduta presenta sempre elementi di pericolo, pur utilizzando dispositivi di protezione individuale. E necessario quindi limitare la distanza di caduta libera dell operatore TOTALMENTE PREVENUTA MAX CONTENUTA LIBERA LIMITATA LIBERA GRADO DI SICUREZZA MIN

72 DISTANZA DI CADUTA Il limite di legge per la forza trasmessa dal dispositivo anticaduta è di 6 KN (600 KG). DCL = LC DR + HA DCL: distanza di caduta libera LC : lunghezza del cordino o fune di trattenuta DR : distanza fra il punto di ancoraggio e il punto dove si innesca la caduta HA : altezza rispetto ai piedi dell attacco del cordino all imbracatura (1,5 m.)

73 Per minimizzare la caduta occorre: DISTANZA DI CADUTA che il punto di ancoraggio sia al di sopra del punto di attacco all imbracatura. che la lunghezza del cordino sia la minima possibile in relazione all attività da svolgere. DCL = LC DR + HA

74 Soluzioni: Inserire un ancoraggio intermedio; Guida rigida. EFFETTO PENDOLO

75 EFFETTO PENDOLO

76 Soluzioni: Fermi sul bordo; Ancoraggio di deviazione; Linea vita. EFFETTO PENDOLO

77 SPAZIO LIBERO DI CADUTA IN SICUREZZA E lo spazio libero, necessario sotto il sistema di arresto caduta, al fine di consentire una caduta senza che l operatore urti contro il suolo o altri ostacoli analoghi. E influenzato da: FLESSIONE DEGLI ANCORAGGI LUNGHEZZA DEL CORDINO ALLUNGAMENTO DEL DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA ALTEZZA DELL UTILIZZATORE 1,50 m SPAZIO LIBERO RESIDUO 1 m

78 SPAZIO LIBERO DI CADUTA IN SICUREZZA

79 MANUTENZIONE DEI DPI Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; i lavoratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nel DPI. Le modalità di conservazione e manutenzione dei DPI sono riportate nella nota informativa fornita obbligatoriamente dal fabbricante. Se previste devono essere eseguite verifiche periodiche, indicate nelle istruzioni del fabbricante. I materiali le cui caratteristiche meccaniche decadono comunque nel tempo, a prescindere dall'impiego e dall'usura, devono essere sostituiti nei limiti temporali indicati dal fabbricante. Bisogna tenere un registro di manutenzione dei DPI su cui devono essere annotati i dati relativi ai singoli DPI, al loro utilizzo temporale, le operazioni di verifica e/o manutenzione effettuate e le sostituzioni.

80 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE Studio Tecnico Associato e Centro Formazione AiFOS via Amm. Caracciolo, 52 - Catania Tel e fax info@dsconsulting.it -

Linee Vita. Progettazione ed Posa in Opera D.Lgs.81/08 e s.m.i. L.R.5/2010. M.EN.S. Engineering. Dott. Ing. Corrado Giromini

Linee Vita. Progettazione ed Posa in Opera D.Lgs.81/08 e s.m.i. L.R.5/2010. M.EN.S. Engineering. Dott. Ing. Corrado Giromini M.EN.S. Engineering Dott. Ing. Corrado Giromini Sistemi Anticaduta dall Alto Linee Vita Progettazione ed Posa in Opera D.Lgs.81/08 e s.m.i. L.R.5/2010 M.EN.S. Engineering Sommario Normativa D.Lgs.81/08

Dettagli

Le problematiche di sicurezza per l allestimento del cantiere per l installazione degli impianti fotovoltaici

Le problematiche di sicurezza per l allestimento del cantiere per l installazione degli impianti fotovoltaici Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti Le problematiche di sicurezza per l allestimento del

Dettagli

Allegato XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Allegato XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi Allegato XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi

Dettagli

Il programma. I lavori in quota

Il programma. I lavori in quota Il programma I lavori in quota Definizioni Obblighi del datore di lavoro Scale a pioli Scale fisse a gradini Scale fisse a pioli Scale semplici portatili Definizione D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 Titolo IV,

Dettagli

ALLEGATO XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi ALLEGATO XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi Si ritiene opportuno sottolineare che nel metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri,

Dettagli

VIABILITA LUOGHI DI LAVORO

VIABILITA LUOGHI DI LAVORO VIABILITA LUOGHI DI LAVORO RECINZIONE DEL CANTIERE OBBLIGATORIETA (Tav. n. 1) (Articolo 109 D.Lgs 81/08) Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente

Dettagli

SCHEDA di RILEVAZIONE per il RISCHIO di CADUTA DALL ALTO

SCHEDA di RILEVAZIONE per il RISCHIO di CADUTA DALL ALTO SCHEDA di RILEVAZIONE per il RISCHIO di CADUTA DALL ALTO La scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall alto è stata pensata come strumento di analisi sia per gli addetti del settore che per i funzionari

Dettagli

Elementi di giudizio. Cadute dall alto. Lavoratori esposti al rischio di caduta da una altezza superiore a circa tre. Estesa carenza di protezioni

Elementi di giudizio. Cadute dall alto. Lavoratori esposti al rischio di caduta da una altezza superiore a circa tre. Estesa carenza di protezioni SPISAL Asl 20 Asl 21 Asl 22 Direzione Provinciale del Lavoro Comitato Paritetico Territoriale Polizia Municipale Campagna Cantieri Sicuri 2007 Elementi di giudizio Cantieri sotto il Minimo Etico Cadute

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing.. Ugo Romano)

Dettagli

Estratto dal Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626

Estratto dal Decreto Legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 Italia I decreti legislativi che hanno recepito le Direttive Europee 89/655/CE, 95/63/CE e 2001/45/CE sulla salute e sicurezza nell uso delle attrezzature di lavoro sono state conglobate in Italia, come

Dettagli

CHE COSA E UNA CADUTA? UN SALTO UNA CADUTA. Anche da una piccola altezza una caduta può avere conseguenze drammatiche!! È volontario.

CHE COSA E UNA CADUTA? UN SALTO UNA CADUTA. Anche da una piccola altezza una caduta può avere conseguenze drammatiche!! È volontario. Sistemi anticaduta CHE COSA E UNA CADUTA? UN SALTO È volontario UNA CADUTA È involontaria E quindi è ammortizzato E quindi non è ammortizzata Buon assorbimento d energia IMPATTO DEBOLE Minimo assorbimento

Dettagli

Le scelte progettuaii, i documenti necessari e gli apprestamenti di difesa.

Le scelte progettuaii, i documenti necessari e gli apprestamenti di difesa. Firenze, 26 giugno 2006 CONVEGNO Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei: i lavori in altezza Le scelte progettuaii, i documenti necessari e gli apprestamenti di difesa. Regolamento di attuazione dell

Dettagli

LAVORI IN QUOTA Lavori in sospensione con funi DPI specifici e sistemi anticaduta

LAVORI IN QUOTA Lavori in sospensione con funi DPI specifici e sistemi anticaduta LAVORI IN QUOTA Lavori in sospensione con funi DPI specifici e sistemi anticaduta Lucca 1-06 - 2010 Stefano Cesari Amorini Srl - Perugia Lavoro in quota: le variabili per individuare il metodo di accesso

Dettagli

CRITERI DI SCELTA E USO DEI DPI: IMBRACATURE, ELMETTI

CRITERI DI SCELTA E USO DEI DPI: IMBRACATURE, ELMETTI Normativa nazionale D.L. del 9 aprile 2008 n 81 (TESTO UNICO) D.L. del 03. agosto 2009 n 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 09. aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della

Dettagli

Argomenti: Normative sulle cadute legate al D.L. 81. Obbligatorietà. Normative di riferimento linee vita. Adempimenti linee vita

Argomenti: Normative sulle cadute legate al D.L. 81. Obbligatorietà. Normative di riferimento linee vita. Adempimenti linee vita Normalmente i sistemi fotovoltaici vengono posizionati sui tetti. Se non sono presenti sistemi di protezione collettiva, sia durante l installazione l che nelle successive periodiche manutenzioni, il lavoro

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE Direttore Dr. Claudio Soave Strada Le Grazie, 8-37134 Verona - Tel. 045 8027627-0458027627 - Fax 045 8027626 e-mail: servizio. prevenzioneprotezione@univr.it

Dettagli

Cantieri temporanei o mobili. dott. ing. Giuseppe SEMERARO

Cantieri temporanei o mobili. dott. ing. Giuseppe SEMERARO Cantieri temporanei o mobili Titolo IV DLgs. 81/2008 1 Capo che sostituisce DPR 164/56, parte del DLgs. 626/94 ad altri provvedimenti minori abrogatiindirettamente indirettamente CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE

Dettagli

I dispositivi di protezione ed il TU

I dispositivi di protezione ed il TU Seminario La sicurezza nel cantiere edile alla luce del DLgs 81/08 I dispositivi di protezione ed il TU Luca Rossi Bari, 24 aprile 2009 Sala Convegni Confindustria Programma Introduzione Definizioni Metodologia

Dettagli

RISCHIO CADUTA DALL ALTO. Ing. Caterina Lapietra

RISCHIO CADUTA DALL ALTO. Ing. Caterina Lapietra RISCHIO CADUTA DALL ALTO Ing. Caterina Lapietra il rischio insito nel ponteggio, la sua percezione e gli accessori che producono sicurezza passiva La percezione del rischio è un fattore soggettivo, legato

Dettagli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI CORSO B RSPP DATORI DI LAVORO Lucca 25 Giugno 2013 D.Lgs.n.81/2008 s.m.i. - Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti

Dettagli

SCALE. SCALE (Allegato XX del D.Lgs 81/08)

SCALE. SCALE (Allegato XX del D.Lgs 81/08) SCALE SCALE (Allegato XX del D.Lgs 81/08) E riconosciuta la conformità delle scale portatili, alle seguenti condizioni: a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131

Dettagli

SEMINARIO TECNICO IL RISCHIO DI CADUTA DALL ALTO: LA STRAGE CONTINUA?

SEMINARIO TECNICO IL RISCHIO DI CADUTA DALL ALTO: LA STRAGE CONTINUA? Presenta SEMINARIO TECNICO IL RISCHIO DI CADUTA DALL ALTO: LA STRAGE CONTINUA? Con il patrocinio di: Città di GROSSETO Grosseto 4 marzo 2011 1 perché oggi parliamo di linee vita : Le cadute dall alto sono

Dettagli

Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori

Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori Il decreto legislativo 494/96 Geom. Stefano Fiori EVOLUZIONE NORMATIVA DEFINIZIONI Articolo 1 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela e per la sicurezza dei Lavoratori nei cantieri

Dettagli

Parapetti provvisori quali sistemi collettivi di protezione dei bordi

Parapetti provvisori quali sistemi collettivi di protezione dei bordi Martedì 22 luglio2014, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede CPT, Viale Milano 56/60 Lodi Parapetti provvisori quali sistemi collettivi di protezione dei bordi ing. Massimiliano Colletta I LAVORI

Dettagli

(FAQ) ANTICADUTA. Catalogo on-line www.iapir.it DA OLTRE 40 ANNI LA SICUREZZA IN ITALIA

(FAQ) ANTICADUTA. Catalogo on-line www.iapir.it DA OLTRE 40 ANNI LA SICUREZZA IN ITALIA (FAQ) ANTICADUTA Che cos è un impatto d urto? All'arresto di una caduta l'operatore subisce un impatto d'urto che può provocare delle lesioni. 400 dan : comparsa di postumi cervicali 600 dan : soglia accettabile

Dettagli

La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione.

La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione. Convegno Nazionale Professione Geometra: esperto in sicurezza 9 novembre 2012 La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione. Dott. Michele MONTRANO LAVORI IN QUOTA Lavoro in quota: attività

Dettagli

LAVORO IN QUOTA CON FUNI LA SCELTA ED IL CORRETTO USO DEI DPI ANTICADUTA

LAVORO IN QUOTA CON FUNI LA SCELTA ED IL CORRETTO USO DEI DPI ANTICADUTA D.Lgs.235/2003 LAVORO IN QUOTA CON FUNI LA SCELTA ED IL CORRETTO USO DEI DPI ANTICADUTA Stefano Cesari Amorini Srl - Perugia GCodina Quando si applica il D.Lgs.235/2003? Art. 3 Il presente decreto determina

Dettagli

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N 8 SEZIONI -

Dettagli

Scelta e gestione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Scelta e gestione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) MASTER SICUREZZA Scelta e gestione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) Alessandro Cauduro Creazzo 1 luglio 2010 DPI Anticaduta Generalità I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

Dettagli

QUESITI DEL COLLEGIO GEOMETRI

QUESITI DEL COLLEGIO GEOMETRI QUESITI DEL COLLEGIO GEOMETRI 1) Piattaforme aeree - Il rischio di caduta di oggetti/materiale dalla piattaforma aerea deve essere valutato come rischio presente durante la lavorazione ed in base all art.

Dettagli

LAVORI SPECIALI. (Articolo 148 D.Lgs 81/08)

LAVORI SPECIALI. (Articolo 148 D.Lgs 81/08) 146 LAVORI SPECIALI (Articolo 148 D.Lgs 81/08) Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l obbligo di predisporre misure di protezione collettiva,

Dettagli

PREVENIRE LE CADUTE DALL ALTO

PREVENIRE LE CADUTE DALL ALTO PREVENIRE LE CADUTE DALL ALTO Gemona del Friuli, 23 maggio 2012 Dott.ssa Francesca Piva Tecnico della Prevenzione A.S.S. n. 3 Alto Friuli CLASSIFICAZIONE COPERTURE CLASSIFICAZIONE COPERTURE TIPOLOGIA Fortemente

Dettagli

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008

Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Artt. 74-79 e Allegato VIII Decreto Legislativo N.81/2008 Definizione -. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

Dettagli

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA DPGR Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R -Art. 5 comma 4 4. L elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all articolo 6, deve avere

Dettagli

RACCOLTA NORME UNI. su sistemi e dispositivi anticaduta

RACCOLTA NORME UNI. su sistemi e dispositivi anticaduta RACCOLTA NORME UNI su sistemi e dispositivi anticaduta UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri di sicurezza Nella norma sono stabilite le caratteristiche essenziali degli apprestamenti

Dettagli

RACCOLTA NORME UNI. su sistemi e dispositivi anticaduta

RACCOLTA NORME UNI. su sistemi e dispositivi anticaduta RACCOLTA NORME UNI su sistemi e dispositivi anticaduta UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri di sicurezza Nella norma sono stabilite le caratteristiche essenziali degli apprestamenti

Dettagli

Argomenti. Verbali di consegna e verifiche periodiche e straordinarie. Uso dei sistemi anticaduta durante il montaggio/trasformazione/smontaggio

Argomenti. Verbali di consegna e verifiche periodiche e straordinarie. Uso dei sistemi anticaduta durante il montaggio/trasformazione/smontaggio Argomenti verbale di consegna I CRITERI DI GESTIONE DEL PONTEGGIO Lodi, 28 Ottobre 2014 ing. Marco Antonio Fusco Verbali di consegna e verifiche periodiche e straordinarie Uso dei sistemi anticaduta durante

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

SOMMARIO DELLA PRESENTAZIONE

SOMMARIO DELLA PRESENTAZIONE LINEE VITA: LA PROGETTAZIONE E L INSTALLAZIONE ing. Massimiliano Granata Coordinatore tecnico area edilizia Romeo Safety Italia srl 1 SOMMARIO DELLA PRESENTAZIONE A. LA NORMATIVA B. LA PROGETTAZIONE C.

Dettagli

Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Il PiMUS

Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Il PiMUS Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: Il PiMUS In questa unità didattica esamineremo le caratteristiche del PiMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di Ponteggi, previsto dall art. 136

Dettagli

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA art. 5 del DPGR del 23.11.2005 n.62/r

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA art. 5 del DPGR del 23.11.2005 n.62/r ALLEGATO alla seguente pratica: Denuncia inizio attività Richiesta Permesso di costruire Variante con sospensione lavori Variante senza sospensione lavori (art.142 L.R. 01/05) Istanza di sanatoria (art.140

Dettagli

IL RISCHIO DI CADUTA DAI TETTI PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA e lavori di manutenzione. Foto di Charles Ebbets

IL RISCHIO DI CADUTA DAI TETTI PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA e lavori di manutenzione. Foto di Charles Ebbets IL RISCHIO DI CADUTA DAI TETTI PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA e lavori di manutenzione Foto di Charles Ebbets Tutte le attività svolte su coperture in funzione dell altezza, della tipologia

Dettagli

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute

Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute Sistemi di ancoraggio permanenti per dispositivi di protezione individuale contro le cadute Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall alto nei lavori in quota della Regione

Dettagli

L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COSA PREVEDE LA NORMATIVA SUI D.P.R. 164/1956 Art. 16 Ponteggi e opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un altezza

Dettagli

Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.

Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D. Corso di formazione: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) D.Lgs:81/2008 s.m.i (D.Lgs: 106/09) Titolo III - Capo II / D.lgs 475/92 Programma del corso Definizione di DPI DPI una misura di protezione

Dettagli

RAGGIUNGIBILITA PRIMARIO SISTEMA ANTICADUTA: Dall accesso deve potersi trovare un ancoraggio in grado di garantire all operatore la sicurezza prima

RAGGIUNGIBILITA PRIMARIO SISTEMA ANTICADUTA: Dall accesso deve potersi trovare un ancoraggio in grado di garantire all operatore la sicurezza prima AREA RAGGIUNGIBILE IN SICUREZZA DISTANZA E POSIZIONAMENTO ANCORAGGI RAGGIUNGIBILITA PRIMARIO SISTEMA ANTICADUTA: Dall accesso deve potersi trovare un ancoraggio in grado di garantire all operatore la sicurezza

Dettagli

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5; Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli

Dettagli

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Data 01-03-2010 Rev. N. 00 Pagina 1 di 8 ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Documento unico formato da 8 pagine Ddl RSPP RLS MC INDICE ISTITUTO

Dettagli

Linee guida per la stesura del PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio) dei ponteggi metallici fissi ai sensi del D. Lgs.

Linee guida per la stesura del PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio) dei ponteggi metallici fissi ai sensi del D. Lgs. Linee guida per la stesura del PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio) dei ponteggi metallici fissi ai sensi del D. Lgs. 235/2003 A) PARTE GENERALE (Anagrafica) Premesso che il PIMUS deve essere specifico

Dettagli

SICUREZZA NEI CANTIERI ILLUSTRATA

SICUREZZA NEI CANTIERI ILLUSTRATA Manuel De Rossi, Giuseppe Semeraro SICUREZZA NEI CANTIERI ILLUSTRATA La legislazione di tutela della salute e sicurezza nei cantieri e nei lavori in quota disegnata Sommario Premessa 9 D.Lgs. 81/2008 e

Dettagli

PROGRAMMA LINEE VITA

PROGRAMMA LINEE VITA PROGRAMMA LINEE VITA Cosa sono le linee vita Pighi I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CHE SALVANO LA VITA Cosa sono i dispositivi di sicurezza Un dispositivo di ancoraggio permette a qualunque operatore di operare

Dettagli

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Massa Carrara - Ing. Antonio Giorgini

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Massa Carrara - Ing. Antonio Giorgini CADUTE DALL ALTO CADUTE DALL ALTO DA STRUTTURE EDILI CADUTE DALL ALTO DA OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO PER APERTURE NEL VUOTO CADUTE DALL ALTO PER CEDIMENTI O CROLLI DEL TAVOLATO CADUTE DALL ALTO

Dettagli

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - articolo 82, comma 16 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R Regolamento di attuazione dell articolo

Dettagli

Lavori in quota. Lavori in quota. frareg.com 1/22

Lavori in quota. Lavori in quota. frareg.com 1/22 Lavori in quota 1/22 D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 111 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

SCS Eurotetti. Di Sara Lanzoni. Azienda specializzata nei sistemi anticaduta

SCS Eurotetti. Di Sara Lanzoni. Azienda specializzata nei sistemi anticaduta SCS Eurotetti Di Sara Lanzoni Azienda specializzata nei sistemi anticaduta Linee vita, parapetti, binari, passerelle, scale di sicurezza e dispositivi di protezione individuale Per una completa sicurezza.

Dettagli

LA SICUREZZA in COPERTURA

LA SICUREZZA in COPERTURA INCONTRI TECNICI Progettazione, tecniche e materiali 08 giugno 2011 LA SICUREZZA in COPERTURA INQUADRAMENTO NORMATIVO Relatori: Ing. Cosimo Chines Ing. Stefano Camoni In collaborazione con Studio Tecnico

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria

Dettagli

Sistemi di arresto caduta, UNI EN 517 E UNI EN 795

Sistemi di arresto caduta, UNI EN 517 E UNI EN 795 Sistemi di arresto caduta, UNI EN 517 E UNI EN 795 363 Sistemi di arresto caduta (2002) 517 Ganci di sicurezza da tetto (1998) 795 Dispositivi di ancoraggio (2002) Sistema di arresto caduta UNI EN 363

Dettagli

LAVORO IN QUOTA: DEFINZIONE

LAVORO IN QUOTA: DEFINZIONE LAVORI IN ALTEZZA - NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In particolare Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capo II Norme per la prevenzione sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Dettagli

Dispositivi iti NON rmanenti PROVVISORI

Dispositivi iti NON rmanenti PROVVISORI Dispositivi NON permanenti PROVVISORI PIATTAFORME AEREE: dispositivo per il lavoro in quota efficace e di immediato impiego, non richiede attività preparatoria a terra o sulla facciata (a parte la delimitazione

Dettagli

SINTESI NORMA UNI EN 795:2002 DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DALL ALTO PER LE COPERTURE

SINTESI NORMA UNI EN 795:2002 DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DALL ALTO PER LE COPERTURE SINTESI NORMA UNI EN 795:2002 DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DALL ALTO PER LE COPERTURE I DISPOSITIVI ANTICADUTA DALLE COPERTURE SONO SOTTOPOSTI ALLA NORMA UNI EN 795:2002 La norma UNI EN 795:2002

Dettagli

26 GIUGNO 2012 AULA MAGNA DELLA SCUOLA EDILE CPIPE - VIA BASILICATA, 10/12 LOCALITÀ CAMIN PADOVA

26 GIUGNO 2012 AULA MAGNA DELLA SCUOLA EDILE CPIPE - VIA BASILICATA, 10/12 LOCALITÀ CAMIN PADOVA 26 GIUGNO 2012 AULA MAGNA DELLA SCUOLA EDILE CPIPE - VIA BASILICATA, 10/12 LOCALITÀ CAMIN PADOVA 26 GIUGNO 2012 Intervento ing. Donato Chiffi Progettazione costruttiva dei dispositivi di ancoraggio e verifica

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente

Dettagli

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella

REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -------------------------------------- Via Marconi, 23 13900 Biella LAVORARE SICURI! Formazione e informazione dei lavoratori per l igiene e la sicurezza sul

Dettagli

LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO

LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO l dilucarossi, Ricercatore, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, ex-ispesl Osservatorio a cura dell Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dettagli

Relatore: Alessandro De Luca DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Relatore: Alessandro De Luca DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Con il recepimento, del decreto legislativo 81/08, relativo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono stati stabiliti, per ciò

Dettagli

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro La progettazione degli edifici e della sicurezza integrazione del regolamento locale di igiene OBIETTIVO: introdurre

Dettagli

D.Lgs. 81/08 TITOLO III CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E RISCHIO ELETTRICO

D.Lgs. 81/08 TITOLO III CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E RISCHIO ELETTRICO Dipartimento Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC della Sicurezza e Igiene sul Lavoro STOP DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO Corso L ABC

Dettagli

A) DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELL IMPRESA

A) DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELL IMPRESA I CONTENUTI DELLA VIGILANZA NEI CANTIERE A) DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELL IMPRESA B) DOCUMENTAZIONE DEL CANTIERE C) CONTROLLO ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI CORSO D) LA GESTIONE DEL CANTIERE

Dettagli

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (40 ORE) novembre dicembre 2011 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE DEFINIZIONE DI CANTIERE ing. Mauro Bonvicin

Dettagli

Pi.M.U.S. Piano montaggio Uso smontaggio Ponteggi

Pi.M.U.S. Piano montaggio Uso smontaggio Ponteggi D.Lgs.81/08 - TITOLO IV - SEZIONE V - PONTEGGI FISSI Pi.M.U.S. Piano montaggio Uso smontaggio Ponteggi Art. 136 (ex art. 36 quater D.Lgs 626/94) in vigore dal 19/07/2005 "Il datore di lavoro provvede a

Dettagli

Linee Guida per la Sicurezza dei Lavori in Quota nella Catena Logistica dei Prodotti Chimici

Linee Guida per la Sicurezza dei Lavori in Quota nella Catena Logistica dei Prodotti Chimici Linee Guida per la Sicurezza dei Lavori in Quota nella Catena Logistica dei Prodotti Chimici Introduzione INQUADRAMENTO GIURIDICO Esistono 2 circolari sull argomento, antecedenti al D.lgs. 81/2008, generate

Dettagli

PUNTI DI ANCORAGGIO PROVVISORI

PUNTI DI ANCORAGGIO PROVVISORI DISPOSITIVI TEMPORANEI PUNTI DI ANCORAGGIO PROVVISORI NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 795:2012 DEFINIZIONE TIPO B Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di aggancio / ancoraggio fissi, senza la necessità

Dettagli

OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO

OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO CORSO DI INFORMAZIONE PER STUDENTI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA Servizio Prevenzione Ambienti Lavoro RISCHI DI CADUTA

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

I FONDAMENTALI DI UN CORRETTO IMPIANTO DI ANCORAGGIO

I FONDAMENTALI DI UN CORRETTO IMPIANTO DI ANCORAGGIO Federico Genovesi Pierfrancesco Miniati I FONDAMENTALI DI UN CORRETTO IMPIANTO DI ANCORAGGIO I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale,

Dettagli

Kit Linea Vita. Scheda progettisti. Kit Linea Vita. Verifica del fissaggio Disegno piastre base Calcolo dell altezza minima d installazione

Kit Linea Vita. Scheda progettisti. Kit Linea Vita. Verifica del fissaggio Disegno piastre base Calcolo dell altezza minima d installazione Scheda progettisti Kit Linea Vita Verifica del fissaggio Disegno piastre base Calcolo dell altezza minima d installazione 0505 Manutenzione 4 1/anno C certificato UNI EN 795:2002 Distanza max tra i pali

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

(DGRV 2774/09 così come modificato dalla DGRV 97/2012)

(DGRV 2774/09 così come modificato dalla DGRV 97/2012) ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L ACCESSO, IL TRANSITO E L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (DGRV 2774/09 così

Dettagli

LINEE VITA Ancoraggi e linee di ancoraggio flessibili orizzontali

LINEE VITA Ancoraggi e linee di ancoraggio flessibili orizzontali Fin Group LINEE VITA Ancoraggi e linee di ancoraggio flessibili orizzontali Prodotti Conformi a UNI EN 795 FIN GROUP S.R.L. Divisione Commerciale Via Sentieri 44 24050 Cividate al Piano (BG) Tel. +39 0363

Dettagli

Corso di formazione TEORICO/PRATICO per Operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Corso di formazione TEORICO/PRATICO per Operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Per il lavoro in quotaatt. 01 - Corso di formazione TEORICO/PRATICO per Operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori ai sensi

Dettagli

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA L.R. n. 1 del 03/01/2005 - art. 82 commi 14 e 16 D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA L.R. n. 1 del 03/01/2005 - art. 82 commi 14 e 16 D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005 Al Comune di PRATO Servizio Gestione attività edilizia Via Arcivescovo Martini n. 60 59100 PRATO ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA L.R. n. 1 del 03/01/2005 - art. 82 commi 14 e 16 D.P.G.R. n. 62/R del

Dettagli

La normativa europea

La normativa europea La normativa europea Per la cantieristica occorre fare riferimento alla 92/57/CEE che ha ritenuta la necessità di una normativa specifica relativa alla sicurezza sui cantieri sulla base dei seguenti presupposti:

Dettagli

PONTE SU RUOTE A TORRE (trabattelli)

PONTE SU RUOTE A TORRE (trabattelli) SCHEDA TECNICA N 25 PONTE SU RUOTE A TORRE (trabattelli) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE V I A M A S S A R E N T I, 9-4 0 1 3 8 B O L O G N A 0 5 1. 6 3. 6 1 4. 5 8 5 - FA X 0 5 1. 6 3. 6 4. 5 8 7 E-mail:

Dettagli

DISPOSITIVI ANTICADUTA

DISPOSITIVI ANTICADUTA DISPOSITIVI 3 Normative EN Anticaduta La base di un sistema individuale di protezione anticaduta Punto di ancoraggio e connettore Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è

Dettagli

SCALE FISSE CON INCLINAZIONE >75

SCALE FISSE CON INCLINAZIONE >75 PERCORSI VERTICALI Scheda: P003 Rev: 11/06/2009 19.55.00 Pagina 1/1 SCALE FISSE CON INCLINAZIONE >75 D.P.G.R. Toscana 62/R 05, Artt.3, 8 Dispositivo Interno Esterno Permanente Non Permanente Fig 1 Fig

Dettagli

Corsi di:produzione EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. PiMUS. prof. ing. Pietro Capone

Corsi di:produzione EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. PiMUS. prof. ing. Pietro Capone Corsi di:produzione EDILIZIA E CUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PiMUS prof. ing. Pietro Capone 1 Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) Già D.lgs. n 235 del 08/07/2003 Il montaggio, lo smontaggio

Dettagli

CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI. Articolo 1 Campo di applicazione

CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI. Articolo 1 Campo di applicazione CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI Articolo 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le

Dettagli

LAVORO SULLE COPERTURE

LAVORO SULLE COPERTURE 1 LAVORO SULLE COPERTURE UNI EN 8088 2 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati (definizioni) [UNI 8088] Tipi di coperture [UNI 8088] MANTO DI COPERTURA Per manto di copertura si intende l insieme degli

Dettagli

ddestramento sicurezza sul lavoro Centro di formazione e addestramento per la sicurezza sul lavoro

ddestramento sicurezza sul lavoro Centro di formazione e addestramento per la sicurezza sul lavoro formazione ddestramento sicurezza sul lavoro Centro di formazione e addestramento per la sicurezza sul lavoro Centro di formazione e addestramento per la sicurezza sul lavoro La pubblicazione del D.Lgs.

Dettagli

La sicurezza nel Treeclimbing. Dott. For. Mazzocchi Francesco

La sicurezza nel Treeclimbing. Dott. For. Mazzocchi Francesco La programmazione e la formazione: strumenti essenziali per la salute e la sicurezza sul lavoro La sicurezza nel Treeclimbing Dott. For. Mazzocchi Francesco Storia Nasce in America agli inizi del 900,

Dettagli

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA -

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - Identificazione dell edificio e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell opera: Edificio sito in: Via O. Bravin 151/B 30023 Comune

Dettagli

VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010. Relatore: Ing. Carlo Calisse

VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010. Relatore: Ing. Carlo Calisse LE RETI ANTICADUTA DALLE NORME UNI EN 1263-1 1 e 2 ALLE NUOVE LINEE GUIDA AIPAA VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre 2010 Relatore: Ing. Carlo Calisse INTRODUZIONE ALLE NORME UNI EN 1263-1:

Dettagli

PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE (piattaforma elevabile) e PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO (cestello)

PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE (piattaforma elevabile) e PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO (cestello) PERCORSI VERTICALI Scheda: P005 Rev: 06/06/2009 10.48.00 Pagina 1/5 PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE (piattaforma elevabile) e PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO (cestello)

Dettagli

RISCHIO INCENDIO NEI CANTIERI

RISCHIO INCENDIO NEI CANTIERI RISCHIO INCENDIO NEI CANTIERI Normalmente poco considerato nei cantieri. Tuttavia possono costituire fonte di innesco con conseguenze devastanti: - Uso fiamme libere per operazioni di impermeabilizzazioni

Dettagli

Descrizione Copertura:

Descrizione Copertura: Soluzioni Progettuali scheda SP 22 rev: 22/10/2009 23.14.00 Pagina 1/1 Descrizione Copertura: STATO DI FATTO COPERTURA PIANA A DUE LIVELLI CASO A) EDIFICIO ESISTENTE Nuova Esistente Praticabile Non Praticabile

Dettagli

UNI EN 795: Protezione contro le cadute dall alto. Requisiti e prove dei dispositivi di ancoraggio

UNI EN 795: Protezione contro le cadute dall alto. Requisiti e prove dei dispositivi di ancoraggio UNI EN 795: Protezione contro le cadute dall alto. Requisiti e prove dei dispositivi di ancoraggio Ing. Salvatore LEANZA 22 Giugno 2012 - Fondazione Ordine degli Ingegneri - Catania UNI EN 795:2002 TITOLO

Dettagli

ATTREZZATURE DI LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO ATTREZZATURE DI LAVORO ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) Corso anno scolastico 2010-2011 OGGI PARLEREMO DI DEFINIZIONE DI: ATTREZZATURA DI

Dettagli

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA a cura di Marialuisa Diodato SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE V IA A LBERTONI, 15-40138 BOLOGNA! 051.63.61.371-FAX 051.63.61.358 E-mail: spp@aosp.bo.it

Dettagli