SCA STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA, FISCALE E SOCIETARIA

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1 DOTT. FRANCESCO FERRI DE LAZARA DOTT. ENRICO GRIGOLIN In collaborazione con STUDIO LEGALE LO PRESTI DOTT. LUISA STRITONI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2010 Padova, 07 Ottobre 2010 AI SIGNORI CLIENTI GLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI BLACK-LIST DOPO LE ESCLUSIONI/ ESTENSIONI DISPOSTE DAL MEF Riferimenti: Art. 1, commi 1, 2 e 3, DL n. 40/2010 Provvedimento Agenzia Entrate DDMM e In sintesi: Nel corso del mese di agosto, con un apposito Decreto, sono state integrate le disposizioni riguardanti il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate dall con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.in particolare, è stata prevista l esclusione dall adempimento a decorrere dalla predetta data con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei territori recentemente eliminati dalle black list nonché a quelle relative a determinate attività e l estensione dello stesso con riguardo alle prestazioni di servizi fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità realizzate dall È stata inoltre disposta la proroga al del termine di presentazione degli elenchi relativi ai mesi di luglio e agosto. Come noto, l art. 1, commi 1, 2 e 3 DL n. 40/2010, c.d. Decreto incentivi, ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA italiani, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. black list, individuati dai DDMM e L obbligo decorre dalle operazioni effettuate dall Ai fini dell adempimento in esame va considerato che: PADOVA VIA NICCOLO TOMMASEO, 8/A TEL / FAX / info@studiosca.net COD. FISC. E PARTITA IVA

2 - con il DM sono stati individuati le modalità ed i termini di effettuazione della predetta comunicazione; - con il Provvedimento l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare; - con il DM , in vigore dal , sono state aggiornate le black list di cui ai citati DDMM e Successivamente, con il DM , pubblicato sulla G.U , n. 191 sono state individuate le operazioni da escludere dagli elenchi alla luce dell aggiornamento delle black list, è stata disposta l esclusione / estensione dell obbligo per specifiche operazioni nonché è stato ridefinito il calendario di presentazione degli elenchi. OPERAZIONI OGGETTO DEGLI ELENCHI La comunicazione in esame va presentata dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le seguenti operazioni: cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute. Nella comunicazione, come si evince dal modello approvato con il citato Provvedimento , devono essere riportate le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, attive (cessioni di beni / prestazioni di servizi rese) o passive (acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute) imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. Recentemente con il DM , in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, DL n. 40/2010, è stata disposta l esclusione dall obbligo di comunicazione per operazioni relative a specifici settori di attività e l estensione dall obbligo per specifici settori di attività. N.B. L esclusione dall adempimento è applicabile dalle operazioni effettuate dall mentre l estensione riguarda le operazioni effettuate dall IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO Il citato Decreto prevede che non sussiste obbligo di comunicazione con riguardo alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti, a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72. L obbligo della comunicazione permane per le eventuali operazioni imponibili effettuate. Di conseguenza i soggetti in esame non sono tenuti alla presentazione degli elenchi per le operazioni esenti realizzate con soggetti passivi di cui alle predette black list, ancorché effettuate dall

3 IPOTESI DI ESTENSIONE DELL OBBLIGO Il citato Decreto ha altresì disposto l estensione dell obbligo di monitoraggio per le operazioni con soggetti di Paesi black list alle prestazioni di servizi rese / ricevute che non si considerano effettuate in Italia per mancanza del requisito della territorialità. Di conseguenza negli elenchi in esame devono essere riportate anche: le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri, fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (ad esempio, un trasporto di beni effettuato da un operatore italiano a favore di un operatore sammarinese); le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72 (ad esempio, una prestazione resa da un operatore italiano nei confronti di un operatore sammarinese su un immobile situato a San Marino, una prestazione alberghiera ricevuta da un operatore italiano a San Marino). N.B. L estensione in esame opera con riguardo alle operazioni effettuate dall e pertanto l obbligo della comunicazione non sussiste per le operazioni fuori campo IVA effettuate fino al L applicazione operativa della nuova ipotesi sopra descritta pone la questione di individuare il momento di effettuazione di tali operazioni. Infatti, mentre per le operazioni rilevanti ai fini IVA l operazione è, in generale, considerata effettuata, con conseguente obbligo di emissione della fattura, al momento del pagamento del corrispettivo, per le operazioni fuori campo IVA dovrà essere specificato quando tale presupposto si realizza. Sul punto è pertanto auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. EFFETTO DELL AGGIORNAMENTO DELLA "BLACK LIST" SUL NUOVO OBBLIGO Come sopra accennato, l obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre A seguito dell aggiornamento, ad opera del DM , delle liste contenute nei citati Decreti, dalle stesse risultano essere stati eliminati i seguenti Paesi a fiscalità privilegiata: Cipro Corea del Sud Malta Considerato che il Decreto di aggiornamento delle black list è stato approvato il e che l obbligo di comunicazione in esame decorre dall , non era chiaro se le operazioni effettuate dall al con soggetti residenti / domiciliati / aventi sede a Cipro, Corea del Sud e Malta, dovessero essere comunque ricomprese negli elenchi. A dirimere tale dubbio è intervenuto il citato DM che dispone l esclusione dall obbligo di comunicazione con riguardo alle operazioni realizzate nel periodo con soggetti domiciliati nei Paesi eliminati dalle black list. Di fatto pertanto l aggiornamento della black list ai fini in esame ha effetto retroattivo. Di conseguenza: 3

4 OPERAZIONI REALIZZATE DALL CON SOGGETTI AVENTI SEDE / DOMICILIATI / RESIDENTI A CIPRO, COREA DEL SUD, MALTA NO OBBLIGO ELENCO CLIENTI FORNITORI BLACK LIST Agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione vanno pertanto considerati i Paesi / territori presenti nell elenco risultante dalla combinazione delle predette liste aggiornate come di seguito evidenziato: Alderney Andorra Angola (*) Società petrolifera che ha ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax Società che gode di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala (*) Anguilla Antigua International business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Businness Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni Società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75 Guernsey - Isole del Canale Herm - Isole del Canale (*) Antille Olandesi Aruba Bahamas Barhein estero non è: Società che svolge attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos 4

5 Belize Isole Vergini britanniche Bermuda Isole Vergini statunitensi (*) Brunei Cipro Corea del Sud (*) Società che gode delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law Costarica Società i cui proventi affluiscono da fonti estere Società esercente attività ad alta tecnologia Dominica International companies esercente attività all estero Ecuador Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell esenzione dalle imposte sui redditi Emirati Arabi Uniti estero non è: Società operante nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettata ad imposta Filippine Gibilterra Giamaica (*) Società di produzione per l esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act Società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Jersey - Isole del Canale Kenia (*) Società insediata nelle Export Processing Zones Kiribati - ex Isole Gilbert (*) Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo (*) Società holding di cui alla locale legge Macao Maldive Malesia 5

6 Malta Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act Società di cui al Malta Merchant Shipping Act Società di cui al Malta Freeport Act Mauritius Società certificata che si occupa di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta Off-shore Companies e International Companies Monaco estero non è: Società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine San Marino (*) Montserrat Sant'Elena (*) Nauru Niue Nuova Caledonia (*) Oman Panama Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama Società situata nella Colon Free Zone Società operante nella Export Processing Zone Polinesia francese Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le holding, ausiliarie e di domicilio Taiwan (*) Tonga 6

7 Portorico (*) Società esercente attività bancaria Società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993 Saint Kitts e Nevis Salomone (*) Samoa (*) Paese presente solo in una delle 2 liste Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Società esercente attività bancaria Holding che esercita esclusivamente attività off-shore Vanuatu NOVITA E TERMINI DÌ PRESENTAZIONE Gli elenchi in commento devono essere presentati all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Considerato che l obbligo in esame è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate dall , la prima comunicazione mensile avrebbe dovuto essere inviata entro il Tuttavia con il citato Decreto è stata disposta la proroga al del termine di presentazione degli elenchi relativi ai mesi di luglio ed agosto 2010 con la conseguenza che il calendario di presentazione per il 2010 degli elenchi risulta così aggiornato: SOGGETTO MENSILE TRIMESTRALE CALENDARIO 2010 ELENCHI BLACK LIST PERIODO DI RIFERIMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE ELENCHI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE prorogato al OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TRIMESTRE TRIMESTRE Si rammenta che la periodicità di presentazione di ciascun elenco è così individuata: 7

8 TRIMESTRALE MENSILE Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di Soggetti che non si trovano nelle predette condizioni. Per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di 4 trimestri la presentazione degli elenchi dovrà essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite ( ) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite ( ), a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Relativamente ai mesi già trascorsi è richiesta la presentazione di un elenco appositamente contrassegnato. N.B. I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare gli elenchi con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l intero anno. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti. 8

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5. Paesi Black list ordine alfabetico PAESE Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono

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