REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

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1 Comune di Seravezza Provincia di Lucca SETTORE AMBIENTE REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (L.R. N 89/98, art. 2.2 ; D.C.R. N 77/2000, LEGGE 447/95) modificato secondo le prescrizioni USL come da nota prot. Asl 12 n del acquisito al Protocollo gen. n del Approvato con deliberazione del C.C. N del Regolamento delle attività rumorose 1/23

2 Indice generale TITOLO I... 4 Art 1. Scopo e obiettivi del regolamento... 4 Art 2. Elaborati del Piano di classificazione acustica... 5 Art.3 Classificazione acustica e limiti di rumore... 6 Art. 4 Piani aziendali di risanamento acustico... 8 Art. 5 Valutazione di impatto acustico... 9 Art. 6 Valutazione previsionale di clima acustico TITOLO II Art. 7 Definizioni e deroghe NORME TECNICHE Sezione Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura Art. 8. Impianti e attrezzature Art. 9 Orari e durata dei lavori Art. 10 Limiti Art. 11 Autorizzazioni di deroghe agli orari e ai limiti di emissione (punto 3.2 della D.R. n 77/2000) 12 Sezione Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto; altre aree non destinate a tale scopo Art. 12 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto Art. 13 Attivita temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto Art. 14 Attivita temporanee o manifestazioni che non rietrano in nessuno dei casi precedenti (parte III, punto 3.3 D.R. N 77/2000) TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA Art. 15 Modalita di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di tipo semplificato Art. 16 Modalita di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga Regolamento delle attività rumorose 2/23

3 di cui alla parte III, punto 3.3 della della D.R. n.77 / Art. 17 Registro delle autorizzazioni in deroga ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE Art. 18 Macchine agricole e da giardino Art. 19 Allarmi acustici TITOLO IV REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Art. 20 Requisiti acustici passivi Art. 21 Classificazione degli ambienti abitativi Art. 22 Requisito acustici passivi TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Sanzioni Art. 24 Sospensione revoca autorizzazioni Art. 25 Disposizioni finali Art. 26 Entrata in vigore Regolamento delle attività rumorose 3/23

4 TITOLO I Art 1. Scopo e obiettivi del regolamento La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n 447 del 26 ottobre stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. All'art. 6 la legge quadro stabilisce le competenze dei Comuni: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e)l adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. La Legge Regionale della Toscana n 89 del 1 dice mbre 1998 definisce i criteri e gli 0indirizzi della pianificazione comunale. Il presente Regolamento fa inoltre riferimento a: -D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Regolamento delle attività rumorose 4/23

5 D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. D.P.C.M. 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. D.P.C.M. 18 novembre 1998 Norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. D.P.C.M. 16 giugno 1999 Norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. Attualmente non sono stati ancora emanati i seguenti decreti attuativi previsti dalla Legge Deliberazione Regionale 22 febbraio 2000, n. 77 Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell art. 2 della L.R. n. 89/98 (modificata dalla Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67). E' parte integrante del presente regolamento l'allegato A. Art 2. Elaborati del Piano di classificazione acustica Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale (da ora detto Piano) prevede : il presente Regolamento la Relazione tecnica descrittiva del Piano la cartografia di tutto il territorio comunale, scala 1:10000 estratti cartografici del territorio comunale in scala 1 in parte :2000 e in parte 1:5000: Azzano Basati Ciocche Henraux Ponterosso Querceta centro Querceta sud Regolamento delle attività rumorose 5/23

6 Ripa Corvaia Seravezza Valventosa Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore l territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati: Valori limite di emissione Leq in db(a): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento: diurno ( ) notturno ( ) I. aree particolarmente protette II. aree prevalentemente residenziali III. aree di tipo misto IV. aree di intensa attività umana V. aree prevalentemente industriali VI. aree esclusivamente industriali Valori limite assoluti di immissione - Leq in db(a): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento: diurno ( ) notturno ( ) I. aree particolarmente protette II. aree prevalentemente residenziali Regolamento delle attività rumorose 6/23

7 III. aree di tipo misto IV. aree di intensa attività umana V. aree prevalentemente industriali VI. aree esclusivamente industriali Valori limite differenziali di immissione: i valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti : 5 db nel periodo diurno 3 db nel periodo notturno I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi : a) nelle aree classificate nella classe VI; b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. d) al rumore prodotto: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Valori di attenzione - Leq in db(a): il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l ambiente. a) se riferiti a un'ora, rappresentano i valori limite di immissione aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, rappresentano i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. Regolamento delle attività rumorose 7/23

8 Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95. Valori limite di qualità - Leq in db(a) I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95. Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento: diurno ( ) notturno ( ) I. aree particolarmente protette II. aree prevalentemente residenziali III. aree di tipo misto IV. aree di intensa attività umana V. aree prevalentemente industriali VI. aree esclusivamente industriali Art. 4 Piani aziendali di risanamento acustico Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Lucca e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.12. Regolamento delle attività rumorose 8/23

9 Art. 5 Valutazione di impatto acustico Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti : titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate : opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell art. 6 della L. 349/1986; aeroporti, aviosuperfici, eliporti strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni; discoteche e luoghi di pubblico spettacolo circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; Servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture i richiedenti il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali di altri provvedimenti comunali di abilitazione all utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra; di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all esercizio di attività produttive; presentazione di titoli abilitativi di iniziativa privata, previsti dalle normative nazionali e regionali in materia urbanistica/edilizia, riguardanti costruzione o modifica di impianti ed infrastrutture produttive, sportive e ricreative e di postazioni di servizio commerciali polifunzionali. Regolamento delle attività rumorose 9/23

10 Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 Norme per l applicazione della valutazione di impatto ambientale. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. Art. 6 Valutazione previsionale di clima acustico I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999: scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all art. 8, comma 2 della L. 447/95 Regolamento delle attività rumorose 10/23

11 TITOLO II Art. 7 Definizioni e deroghe Si definisce attivita temporanea qualsiasi attivita' che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attivita' ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del punto 3.1 della D.R. 77/2000 e del presente regolamento. Specificatamente possono essere rilasciate deroghe per: cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV o V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura; attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto; attività temporanea per le aree al di fuori di quelle di cui al punto precedente. NORME TECNICHE Sezione 1 Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura Art. 8. Impianti e attrezzature In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione in materia di emissione acustica e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Regolamento delle attività rumorose 11/23

12 Art. 9 Orari e durata dei lavori L attivazione delle macchine rumorose di cui sopra, ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi solo nei giorni feriali, con le seguenti modalità. INVERNO (1 ottobre 31 maggio) ESTATE (1 giugno 30 settembre) Mattino dalle 8.00 alle Mattino dalle 8.00 alle Pomeriggio dalle alle Pomeriggio dalle alle I lavori non dovranno superare la durata massima di 20 giorni lavorativi. Art. 10 Limiti Il limite di emissione da non superare e' di 70 db Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi. Art. 11 Autorizzazioni di deroghe agli orari e ai limiti di emissione (punto 3.2 della D.R. n 77/2000) Orari Potranno essere svolte in deroga agli orari, di cui ai precedenti articoli, le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non posso essere interrotte (come gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento, ecc.) o che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotto, può causare danno all'opera stessa. Regolamento delle attività rumorose 12/23

13 Le domande di deroga dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio Ambiente, su domanda da presentarsi almeno 20 giorni prima della data di effettuazione. Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità, quali linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc., o in situazioni di pericolo per la popolazione, sarà concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. I cantieri relativi ad opere pubbliche, la cui ritardata realizzazione può costituire lesione di pubblico interesse o che presentano carattere di estrema e indifferibile urgenza, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti articoli, fermo restando l'obbligo di previsione di particolari cautele, volte alla minimizzazione del disturbo, in particolare nel periodo notturno o pomeridiano estivo. Per esigenze eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente punto. L'autorizzazione in deroga, rilasciata per attività rumorose, ha una validità di 20 giorni trascorsi i quali può essere rinnovata, secondo le procedure previste all'art. 15, su richiesta debitamente motivata, fino al completamento dei lavori e comunque entro il termine di validità del titolo edilizio; nel caso in cui si dichiari che i macchinari restano gli stessi, si prescinde dal ripresentare la documentazione prevista. Limiti di emissione Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità, definiti dalla legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune. I limiti della deroga, come stabiliti all'art. 10, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento é il livello equivalente di pressione sonora ponderato Regolamento delle attività rumorose 13/23

14 A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell Ambiente del 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Quando non altrimenti specificato é sempre implicita la deroga al criterio differenziale. Sezione 2 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto; altre aree non destinate a tale scopo. Art. 12 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata con righe verticali scure nella cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica comunale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 30 g iugno Sono state scelte le seguenti cinque zone di classe IV, una zona comprendente il palazzo mediceo, l area a sud dello stesso, il campo sportivo e l ex Teatro dei Costanti. Gli edifici compresi in tale zona non sono ad uso abitativo; un area situata a Querceta, in via Alpi Apuane, in prossimità dell incrocio con via delle Contrade, sufficientemente distanziata da edifici abitativi; un area posta in loc. Frasso, lungo la via provinciale di Marina variante di Querceta (gli edifici interclusi nell area di spettacolo non sono abitativi e sono asserviti alle manifestazioni che si svolgono nell area stessa); una zona situata in via Alpi Apuane Fraz. Marzocchino, a Nord Est della località Pantanella; un area in via Martiri di Sant Anna Fraz. Pozzi. 1. Limiti d'emissione Internamente all area: Regolamento delle attività rumorose 14/23

15 Il limite da non superare è di 75 db; non si considerano i limiti differenziali. Esternamente all area: - coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti. Non si considerano i limiti differenziali. 2. Giorni : Tutti 3. Orario dell attività : dalle ore alle ore fatti salvi casi specifici - Art. 13 Attivita temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 7 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati, camping, a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno. 1. Limiti di emissione : 70 db dalle ore alle ore db dalle ore alle ore Giorni : Tutti 3. Durata: 30 giorni Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 10 giorni nel corso dell anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi tra loro. 4. Orario : dalle ore alle ore Regolamento delle attività rumorose 15/23

16 Art. 14 Attivita temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti (parte III, punto 3.3 D.R. N 77/2000) 1. Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell attività redatta da un tecnico competente. La relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione. 2. Le attività relative a prove musicali con utilizzo di musici e tamburi rientrano in questo articolo. Lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate (vedi TAV. 1 e TAV. 2 Allegate): - nel periodo da gennaio a giugno e da settembre a dicembre : nelle aree di classe IV e classe V fuori dal centro abitato e nelle aree sportive, entro 70dB nel rispetto dei limiti di emissione; - nei mesi di luglio e agosto : nelle aree di classe V entro 70dB nel rispetto dei limiti di emissione. Tenute ferme le prescrizioni di cui sopra possono essere concesse, per ogni gruppo di musici e tamburini fino a un massimo di 30 (trenta) deroghe l anno per ogni zona (il territorio risulta suddiviso in 37 zone vedi TAV. 1 e TAV. 2) Per lo svolgimento di tali attività è obbligatoria la presentazione della documentazione di seguito riportata da consegnare all Ufficio AMBIENTE : - relazione descrittiva (valutazione di impatto acustico) di cui al comma 1 con i limiti di emissione di 70 db e limiti temporali dalle ore alle ore con esclusione dei giorni festivi, con l itinerario e la localizzazione dei luoghi (indicazione numero delle zone e strade corrispondenti); - presentazione del calendario delle prove musicali da consegnare entro 15 giorni dall effettuazione delle stesse. Regolamento delle attività rumorose 16/23

17 TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA Art. 15 Modalita di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di tipo semplificato L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dal P.C.C.A., ma che rientra nelle condizioni stabilite alla Sezione 2, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell inizio dell attività rumorosa, presentando specifica istanza in bollo, corredata dalla documentazione sottoindicata. 1. Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi: 1) relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora, previsti per la messa in commercio, dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta, 2) elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l obbligo di certificazione acustica (D.M.n.588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92 e successivi interventi legislativi), 3) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, 4) planimetria dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione, con estremi della Concessione e/o DIA/SCIA, 5) autorizzazione della Polizia Municipale in merito alla sicurezza stradale, 6) attestazione dell avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in 18,31. I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell art.16 della L.R. 89/1998. Qualora la durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell attività della sola istanza in bollo con la quale Regolamento delle attività rumorose 17/23

18 viene richiesta l autorizzazione al superamento dei limiti di zona e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, corredata della ricevuta dell avvenuto versamento dei diritti pari a 18,31. In assenza di specifica comunicazione da parte del Comune nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell istanza, l autorizzazione richiesta si intende concessa. 2. Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all aperto: 1) dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni stabilite dall art. 12 del presente regolamento. 2) Relazione relativa a tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l ulteriore limitazione del disturbo. 3) Attestazione dell avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in 18,31. Le attività senza fini di lucro sono esenti dal pagamento dei diritti di cui al punto 3). 3. Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni da espletarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo e che soddisfano i requisiti indicati all art. 13 del presente regolamento: 1) relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, delle sorgenti sonore, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della L.R. n.89/1998, 2) una planimetria dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. 3) attestazione dell avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in 18,31. Qualora l attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta : 5) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell art. 16 della L.R. n.89/1998. Nel caso di più attività similari programmate, il richiedente di autorizzazione può presentare un'unica richiesta cumulativa su base stagionale che contenga gli orari e/o le serate giornaliere e complessive. Regolamento delle attività rumorose 18/23

19 L Ufficio competente accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell autorizzazione. Per tutte le autorizzazioni la cui area è compresa nell'area del Parco delle Alpi Apuane, il Settore Ambiente invierà la documentazione al Parco per quanto di competenza. Il richiedente dovrà, pertanto, presentare la richiesta e i relativi allegati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. Art. 16 Modalita di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui alla parte III, punto 3.3 della della D.R. n.77 / 2000 Qualora il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività, corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia : relazione descrittiva dell attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell art. 16 della LR. n.89/1998 che comprenda: 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell area dell intervento con l identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati, 3) per i cantieri una relazione che attesti l eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92), 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste, 5) attestazione dell avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in 18,31 + i diritti U.S.L. Regolamento delle attività rumorose 19/23

20 L'ufficio competente, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. n.2, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni. Per tutte le autorizzazioni la cui area è compresa nell'area del Parco delle Alpi Apuane, il Settore Ambiente invierà la documentazione al Parco per quanto di competenza. Il richiedente dovrà, pertanto, presentare la richiesta e i relativi allegati almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. Art. 17 Registro delle autorizzazioni in deroga Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE Art. 18 Macchine agricole e da giardino L impiego temporaneo di macchine agricole e da giardino per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito nei seguenti orari. INVERNO (1 ottobre 31 maggio) ESTATE (1 giugno 30 settembre) Feriale dalle 8.00 dalle 13:00 alle alle Feriale Mattino dalle 8.00 alle Festivo dalle 9.00 alle Pomeriggio dalle alle dalle alle Festivo dalle 9.00 alle dalle alle Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Regolamento delle attività rumorose 20/23

21 Art. 19 Allarmi acustici Per l emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. TITOLO IV REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del , Art. 20 Requisiti acustici passivi Sono stabiliti i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera ed i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne degli edifici. Art. 21 Classificazione degli ambienti abitativi Ai fini dell applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata: Categoria A B C D E Tabella A Classificazione degli ambienti abitativi Edifici adibiti a residenza o assimilabili Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Regolamento delle attività rumorose 21/23

22 F G Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili Edifici adibiti ad attività commerciali o asssimilabili Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all allegato A del D.P.C.M Art. 22 Requisito acustici passivi Tabella B Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici: Categorie di cui Parametri alla Tab. A R w (*) D2m,nT,w L n,w LAsmax LAeq 1. D A, C E B, F, G Dove di simboli riportati rappresentano le seguenti grandezze: R w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in db, D2n,nTw = indice dell isolamento acustico standardizzato di facciata in db, L n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in db, Lasmax = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in db(a), Laeq = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in db(a). La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di SCIA la documentazione deve Regolamento delle attività rumorose 22/23

23 essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarato nel documento di asseveramento. TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Sanzioni Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all art.10 della L.447/95 e all art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall art. 650 C.P. per l inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall autorità sanitaria per ragioni di igiene. Art. 24 Sospensione revoca autorizzazioni Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M , comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d esercizio fino all avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Art. 25 Disposizioni finali Il presente regolamento integra e sostituisce le norme comunali di altri regolamenti che riguardano gli aspetti acustici disciplinati nello stesso. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore. Art. 26 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all Albo Pretorio. Regolamento delle attività rumorose 23/23

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