REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
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- Ottavio Arena
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1 REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Approvato con D.C.C. n.17 del
2 INDICE ART. 1- FINALITÀ... ART. 2 SEDE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA... ART. 3 - ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA... ART. 4 PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA... ART. 5 CONSULTAZIONE E PRESTITO A DOMICILIO... ART. 6 - RIPRODUZIONI E STAMPE DI DOCUMENTI... ART. 7 - SERVIZI ON-LINE E INTERNET... ART. 8 RAPPORTO CON GLI UTENTI... ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO... ART NORME FINALI Art. 1- Finalità 1. La biblioteca comunale ha lo scopo di: a) diffondere l informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni; b) contribuire allo sviluppo dell educazione civica e della formazione intellettuale e sociale; c) favorire l attuazione del diritto allo studio; d) favorire la comprensione fra culture diverse; e) garantire la tutela e consentire l uso del patrimonio informativo della biblioteca; f) adottare iniziative per promuovere la lettura, per diffondere la cultura e la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, anche linguistiche; g) attuare forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche, in particolar modo con le biblioteche appartenenti al Sistema bibliotecario dell Area Metropolitana di Torino (SBAM). Art. 2 Sede e funzionamento della biblioteca 1. La biblioteca ha sede presso il centro Didier ed il Comune di Lombriasco (successivamente denominato Comune) ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente, stanzia nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario le somme necessarie per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi. 2. Il Segretario comunale individua fra i dipendenti comunali il responsabile della biblioteca che avrà il compito della sua gestione e di coordinare i volontari della biblioteca. 3. L apertura al pubblico della biblioteca è definita dalla Giunta comunale sulla base degli orari richiesti dalla normativa regionale e tenuto conto della disponibilità dei volontari della biblioteca di cui all art L accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono disciplinati dal responsabile della biblioteca secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia di conservazione documentale e sicurezza dei luoghi di lavoro. 5. I frequentatori sono tenuti a conoscere il presente regolamento nonché le disposizioni sul comportamento da tenere in biblioteca affisse all entrata. Art. 3 - Attività e responsabilità dei volontari della biblioteca 1. I volontari della biblioteca sono compresi nella dizione di personale addetto alla biblioteca. Sono volontari iscritti nell albo comunale dei volontari, operano da supporto al responsabile della biblioteca e svolgono un attività di servizio pubblico per il Comune.
3 2. In tale mansione detti volontari acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ex art. 358 del codice penale, ossia di soggetti che svolgono un attività disciplinata nella stessa forma della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. 3. I volontari eseguono le direttive del responsabile della biblioteca e in particolare provvedono: - a dare indicazioni all utenza, - ad iscrivere l utenza nel registro ed al rilascio della tessera della biblioteca, - al prestito ed alla restituzione dei libri della biblioteca, - all utilizzo dei beni esclusivamente per l uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza di una corretta e rispettosa convivenza civile, - alla catalogazione ed al controllo periodico della disposizione corretta dei volumi negli scaffali, - a fare osservare le disposizioni previste dal presente regolamento, - a prestare assistenza agli utenti della postazione Internet, - a segnalare al responsabile della biblioteca i problemi che riscontrano. 4. I volontari assicurano l apertura e chiusura dei locali, l uso proprio dei beni della biblioteca nonché vigilano affinché l utenza abbia un comportamento corretto. 5. L attività dei volontari della biblioteca è limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine ad eventuali possibili comportamenti illeciti accertati. 6. I volontari possono inoltre collaborare a tutte le iniziative e manifestazioni che l Amministrazione comunale indice nell arco dell anno nell ambito della cultura. 7. I volontari durante il servizio devono portare un tesserino personale rilasciato dal Comune e devono essere educati e corretti nei riguardi dell utenza. In caso di contenzioso devono evitare inutili discussioni, reagendo con calma e dignità, rappresentando al responsabile della biblioteca qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso posto in essere nei loro confronti. 8. I volontari sono informati dei compiti loro assegnati anche tramite corsi specifici ed assicurati a cura del Comune per gli eventuali incidenti che dovessero subire nello svolgimento del servizio. 9. Qualora i volontari della biblioteca dovessero rendersi responsabili di violazione alle norme di cui al presente regolamento, ovvero alle altre disposizioni di legge, potranno essere allontanati su proposta del responsabile della biblioteca con decisione del Sindaco o dell Assessore competente. Art. 4 Patrimonio della biblioteca 1. Il patrimonio della biblioteca è costituito dal materiale librario e informativo di diversa natura, nonché dagli arredi e apparecchi informatici presenti nella biblioteca comunale all'atto dell'emanazione del presente regolamento. 2. Fa parte del patrimonio bibliotecario l archivio storico comunale. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, alla conservazione permanente. Nell'archivio storico saranno trasferite le future acquisizioni di materiale archivistico d interesse storico del Comune o altri fondi provenienti da enti pubblici soppressi o da privati, sia per acquisto sia per donazione, o comodato. 3. L incremento del patrimonio bibliografico avviene tramite: a) acquisto di libri, periodici, e altro materiale documentario, sulla base delle disponibilità di bilancio; b) donazioni. 4. Il patrimonio librario è catalogato utilizzando il sistema e la banca dati individuata dal Sistema bibliotecario dell Area Metropolitana di Torino (SBAM). 5. Il materiale bibliografico, regolarmente inventariato, che risulta smarrito, deteriorato o sottratto è segnalato nella banca dati di catalogazione dei libri. 6. È costituito un fondo storico della biblioteca in cui confluiscono pubblicazioni e materiale non aventi più carattere di attualità o interesse per il pubblico. In carenza di spazi il fondo può essere allocato in altri locali comunali. 7. Le pubblicazioni e il materiale non avente particolare pregio storico, artistico o culturale vengono periodicamente cancellate dal fondo storico a cura del responsabile della biblioteca. Altro materiale bibliografico che non può più assolvere la sua funzione è distrutto. 8. Per le attività di scarto indicate ai commi 5 e 7 si fa riferimento alla normativa vigente, se ne ricorrono gli estremi. L autorizzazione allo scarto non è prevista per le raccolte correnti costituite esclusivamente al fine di garantire le esigenze di istruzione, formazione, svago e crescita personale dei suoi utenti, e comprendenti opere che non rivestono alcun carattere di rarità e di pregio.
4 Art. 5 Consultazione e prestito a domicilio 1. I documenti conservati nella biblioteca sono liberamente consultabili. L accesso al patrimonio bibliografico, la consultazione dei cataloghi, le ricerche possono avvenire direttamente da parte dell utente o con l aiuto dei volontari, che danno la dovuta assistenza e consulenza per la scelta e il recupero del materiale. 2. La consultazione dei documenti conservati nell archivio storico può avvenire con la presenza di personale incaricato previo appuntamento. 3. Il trattamento di dati personali da parte del personale addetto e degli utenti è regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta emanato dal Garante per la protezione dei dati personali. 4. Sono ammessi al prestito i possessori di tessera di iscrizione alla biblioteca. 5. La tessera è rilasciata a tutti i cittadini che presentino apposita richiesta corredata da un documento di identità o, per i minori di anni 18, dall assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 6. Sono altresì ammessi tutti i cittadini possessori di tessera di iscrizione allo SBAM. 7. Il personale addetto alla biblioteca può derogare a quanto disposto dal presente capoverso a favore di studiosi non residenti nel Comune. 8. La tessera di iscrizione è strettamente personale ed il suo costo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale. 9. La Giunta comunale disciplina le procedure di prestito della biblioteca, sulla base dei seguenti criteri: a. possono essere date in prestito tutte le opere presenti in biblioteca ad eccezione di opere di consultazione, di pubblicazioni destinate alla conservazione, dei documenti dell archivio storico comunale e di opere rare che devono rimanere in sede; b. sono ammesse deroghe a favore di enti dietro specifica richiesta scritta; c. i ragazzi sino ai 14 anni possono consultare e prendere in prestito solo il materiale delle loro sezioni; il personale addetto alla biblioteca valuterà eventuali casi particolari con particolare cautela e senso di responsabilità; d. di regola non vengono concessi più di due volumi per volta; e. la durata del prestito è di regola determinata in 21 giorni; è consentito il rinnovo per un altro periodo allo scadere del prestito a condizione che altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione; f. gli utenti debbono comunicare ogni cambiamento di domicilio, conservare con cura le opere avute in prestito, non prestarle ad altri, restituirle entro la data di scadenza; g. il materiale della biblioteca deve essere usato con cura; i lettori sono tenuti a segnalare subito eventuali guasti riscontrati; in caso di smarrimento o deterioramento l utente è tenuto ad acquistare una copia identica della stessa opera. In caso di impossibilità di trovare il volume l utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal responsabile della biblioteca. Analogamente si procede in caso di danni al materiale prestato o utilizzato secondo procedure predeterminate di riscossione e i criteri di quantificazione del danno; h. si applica l'esclusione temporanea (da 1 a 6 mesi) dal servizio della biblioteca nel caso in cui siano stati registrati ritardi ripetuti o prolungati; l esclusione sarà definitiva dopo due esclusioni temporanee; le esclusioni vanno preceduta da avviso spedito con raccomandata A.R. 10. Il prestito interbibliotecario funziona con le norme stabilite dallo S.B.A.M. Art. 6 - Riproduzioni e stampe di documenti 1. La biblioteca effettua un servizio di fotocopie esclusivamente del proprio materiale documentario, nel rispetto delle leggi vigenti. Non sono consentite riproduzioni di materiali di proprietà dell utente. 2. Si effettuano anche stampe di documenti, sempre nel rispetto delle normative vigenti. 3. Per questi servizi è richiesto un rimborso spese i cui importi sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta Comunale. Art. 7 - Servizi on-line e internet 1. La biblioteca mette a disposizione degli utenti postazioni informatiche con collegamenti ad internet per ricerche e consultazioni a carattere culturale e scientifico nonché per la posta elettronica. 2. È vietato fare uso diverso dei collegamenti internet della biblioteca ovvero usarli con fini illeciti.
5 3. L accesso alle postazioni internet a disposizione dell utenza è regolato con deliberazione della Giunta comunale. Art. 8 Rapporto con gli utenti 1. Gli utenti possono sottoporre al responsabile della biblioteca proposte per migliorare le prestazioni del servizio o reclami in ordine alla conduzione del medesimo. Al riguardo il responsabile riferisce periodicamente al Segretario segnalando i provvedimenti assunti. 2. La biblioteca assicura l informazione agli utenti sui servizi, sulle iniziative e sui cambiamenti di procedure o qualsiasi altra notizia riguardante la biblioteca. Dette notizie devono essere affisse nella bacheca della biblioteca e inserite nel sito internet comunale. 3. Agli utenti che lo richiedono le comunicazioni possono essere inviate tramite posta elettronica. Art. 9 Norme di comportamento 1. In biblioteca si devono osservare le regole della convivenza imposte dalla frequenza di un luogo di studio, tenendo un comportamento civile fondato sul reciproco rispetto e non disturbando gli altri. 2. In particolare è vietato: a. non rispettare le indicazioni del personale addetto alla biblioteca. b. mettere in atto comportamenti che danneggino strutture e attrezzature e tenere una condotta in contrasto con le regole della civile convivenza, c. fumare in tutti i locali compresi i bagni, d. abbandonare carte o altri rifiuti su tavoli, per terra, ecc., e. disturbare le altre persone. 3. È altresì vietato: a. fare rumore, parlare ad alta voce ed effettuare telefonate, b. tenere posti occupati per altre persone, c. consumare cibi e bevande, d. stazionare nelle sale, 4. Deroghe ai divieti del comma 3 possono essere autorizzate in occasione di eventi culturali e sociali organizzati dalla biblioteca. 5. Nel caso di eventi o manifestazioni organizzati da terzi, l autorizzazione comunale all uso dei locali specifica le norme di comportamento a cui si devono attenere gli organizzatori e gli ospiti. 6. Il Comune non è responsabile di borse, zaini, materiali e beni introdotti dagli utenti, che dovranno comunque essere depositati secondo le indicazioni del personale addetto della biblioteca. 7. In presenza di comportamenti vietati o non consoni alla biblioteca il personale addetto invita l utente ad uscire dalla biblioteca, richiedendo ove necessita l intervento della polizia locale. 8. Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della biblioteca è tenuto al risarcimento del danno, secondo quanto stabilito precedentemente. Art Norme finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge e le direttive nazionali e regionali in materia. 2. Copia del presente regolamento sarà esposta nei locali della biblioteca ed in visione sul sito internet del Comune. 3. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a norma dello Statuto ed entra in vigore il primo giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
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