REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART COMMA 1 - LEGGE , N. 109

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1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART COMMA 1 - LEGGE , N. 109

2 INDICE PREMESSA 2 Capo I - Disposizioni generali 2 Art Oggetto del regolamento 2 Art Definizione delle prestazioni 3 Art Costituzione e accantonamento del fondo incentivante 3 Art Conferimento degli incarichi 3 Capo II - Ripartizione del fondo 4 Art Ripartizione verticale e prestazioni parziali 4 Art Ripartizione orizzontale 4 Art Incarichi collegiali 4 Capo III - Termini temporali e penalità 4 Art Termini per le prestazioni 4 Art Ritardato adempimento delle prestazioni 5 Art Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni 5 Art Liquidazione del fondo relativo alla progettazione 5 Capo IV Disposizioni diverse 6 Art Sottoscrizione degli elaborati 6 Art Utilizzazione degli elaborati 6 Capo V Altri oneri 6 Art Oneri per la copertura assicurativa 6 Capo VI - Norme finali 6 Art Relazione periodica sull applicazione del regolamento 6 Art Entrata in vigore del regolamento 7 PREMESSA La presente premessa è volta a chiarire le definizioni contenute nel regolamento e pertanto il prospetto che segue forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Uffici tecnici interni Le strutture, ancorché organizzate in progetti speciali, incaricate dello sviluppo dell Università dell edilizia e della gestione e manutenzione degli immobili. Responsabile del procedimento Soggetto che svolge le attività, le funzioni e i compiti assumendone le relative responsabilità. (Anche secondo quanto stabilito e previsto nella legge 109/94 e nel relativo regolamento di attuazione). Legge Legge Merloni 109/94 e successive modifiche e integrazione e relativo regolamento di attuazione. Opera /Lavoro Pubblico Tutti gli interventi, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione di nuova opera e per i quali sia obbligatoriamente previsto la redazione di un progetto firmato e timbrato da un professionista iscritto all albo. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo Si intendono le prestazioni previste all art. 16 commi 3, 4 e 5 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente legge ). 2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall articolo 18 della legge. 3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dagli Uffici Tecnici interni all Università 2

3 Art Definizione delle prestazioni 1. Per progetto di Lavoro Pubblico si intende quello relativo ad un intervento di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di realizzazione di nuova opera. 2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16 e dalla legge provinciale 26/ Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione e nei limiti di cui al comma 3 dell art Art Costituzione e accantonamento del fondo incentivante 1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell 1,50 per cento, sull importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell I.V.A. 2. La quota di incentivazione si applica per i lavori pubblici il cui valore posto a base di gara sia superiore a L = al netto oneri i.v.a. anche se, per distinte categorie correlate alla medesima opera, gli importi posti a base di gara sono singolarmente inferiori a tale importo. 3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede d appalto si verifichino dei ribassi o in sede d esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia suppletiva di variante non causati da errori o omissioni imputabili agli Uffici Tecnici interni all Università e incaricati della progettazione. 4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo, devono essere previste nel quadro economico di ogni singolo lavoro pubblico. 5. Le quote accantonate si intendono comprensive di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurative a carico dell Università e del dipendente. Le parti delle quote non distribuite costituiscono economie Art Conferimento degli incarichi 1. L affidamento della progettazione agli Uffici Tecnici interni è effettuato con provvedimento del Direttore Generale, salvo che, i competenti organi universitari abbiano deciso il ricorso a prestazioni professionali esterne. 2. Il Direttore Generale può, con proprio provvedimento, modificare o revocare l incarico in ogni momento. 3. Nell atto di conferimento dell incarico deve essere riportato, su indicazione del Responsabile del procedimento, l elenco nominativo di tutto il personale interno e dei professionisti esterni che partecipano e/o concorrono alle attività di progettazione, della direzione lavori e di collaudo indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché le relative quote di attribuzione del fondo stabilite con i criteri e le modalità previste nel presente regolamento. 4. Possono partecipare alla ripartizione del fondo incentivante: il Responsabile del Procedimento, il responsabile della sicurezza e i tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti, titolari formali dell incarico e in possesso dei requisiti di cui all art. 17 della legge, assumano la responsabilità professionale del progetto. Incaricati della direzione lavori Personale incaricato delle operazioni di collaudo. I collaboratori, ovvero i tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) su disposizione dei tecnici di cui alle precedenti lettere b c d e, e che firmandoli assumono la responsabilità dell esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell ambito delle competenza del proprio profilo professionale. il personale amministrativo, diverso dal tecnico incaricato purchè afferente agli Uffici Tecnici interni, che partecipi direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione o al coordinamento per la sicurezza del cantiere. 5. Il personale incaricato della progettazione, e quello comunque interessato al progetto, potrà svolgere l incarico anche al di fuori dell orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa. 3

4 CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO Art Ripartizione verticale e prestazioni parziali 1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione, accantonato per ogni singolo lavoro pubblico e al netto degli oneri sostenuti dall Università, con riferimento ai singoli livelli progettuali è effettuata in conformità ai criteri e alle modalità previste dalla legge 2 marzo 1949, n 143 Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti tabelle A e B e successive integrazioni e modificazioni anche per effetto delle direttive e circolari emanate dagli ordini professionali. 2. Qualora agli Uffici Tecnici interni sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d una delle prestazioni previste dalla legge 2 marzo 1949, n 143, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, la quota da calcolarsi sull intero viene ridotta in proporzione alle prestazioni effettuate. Art Ripartizione orizzontale 1. La quota di fondo accantonata ai sensi dell art. 1.3 e ridotta per effetto dell art. 2.1 viene così ripartita fra il personale partecipante alla progettazione: a) il 8% Responsabile del Procedimento; b) il 90 % al personale indicato al precedente art. 1.4 comma 4 lett. b, c, d, e, f, ognuno in proporzione alla singola prestazione effettuante. c) il 2% per cento al rimanente personale amministrativo afferente agli Uffici Tecnici interni di cui al precedente art. 1.4 comma 4 lett. g ognuno in proporzione alla singola prestazione effettuata. 2. Qualora il Responsabile del procedimento coincida, salvo le ipotesi di incompatibilità, con il progettista o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. 3. La quota del 90% del fondo spettante al personale tecnico ai sensi del comma 1, lettera b), è suddivisa e ripartita in relazione alle effettive prestazioni effettuate e calcolate con le percentuali e i pesi fissi e immodificabili stabiliti dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n 143 Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti tabelle A e B e successive integrazioni e modificazioni anche per effetto delle direttive e circolari emanate dagli ordini professionali. 4. La quota del 2% del fondo, spettante al rimanente personale ai sensi del comma 1 lett. c) è suddivisa in base alla determinazione del Responsabile del procedimento tenuto conto delle effettive prestazioni effettuate. Al Responsabile del procedimento spetterà altresì la determinazione della quote fra il personale di cui alla lett. b) del comma 1 qualora le prestazioni elementari indicate nella tabelle A e B della legge 2 marzo 1949 n 143, siano eseguite da più soggetti. Art Incarichi collegiali 1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all Ufficio Tecnico dell Università e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di enti pubblici o privati che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, e possono esercitare l attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione. 2. Qualora si proceda all incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma. 3. In deroga all articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà. 4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all Ufficio Tecnico dell Università da quelle affidate a soggetti esterni. CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ Art Termini per le prestazioni 1. Nel provvedimento di conferimento dell incarico devono essere indicati dal Responsabile del procedimento e con parere favorevole del Rettore o del suo delegato per l edilizia, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei 4

5 lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all impresa per l esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti. 2. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, il termine s intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile. 3. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile del Procedimento del provvedimento di conferimento dell incarico ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all esecuzione delle prestazioni. 4. Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini. Art Ritardato adempimento delle prestazioni 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma: a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all 1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo; b) ritardi da 10 fino a 40 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10; c) ritardi superiori a 40 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all affidamento per il quale si è verificato il ritardo; d) nei casi di cui alle lettere c) l Università può revocare l incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; 2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato. 3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in relazione all urgenza o all importanza dell intervento. 4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1. Art Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni 1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma: a) qualora l inesatto adempimento sia sanabile senza l approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, è ridotto di un decimo; b) qualora l inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell Università, il fondo, è ridotto di un quarto; c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell Università, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell approvazione o dell appalto, o altri pregiudizi gravi per l attività amministrativa, è ridotto dei tre quarti; d) qualora l inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l Università ad abbandonare il progetto o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano; e) nei casi di cui alle lettere a) b) c) e d) l Università può revocare l incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; 2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento del Direttore Generale e tenuto conto della relazione riservata del collaudatore. 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell Università, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici. 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto. Art Liquidazione del fondo relativo alla progettazione 1. Preventivamente alla liquidazione del fondo, deve essere verificata e certificata, con apposita relazione e per ogni livello di progettazione, dal responsabile del procedimento, la qualità della progettazione e di tutte le altre 5

6 attività svolte dal personale incaricato ai sensi dell art comma 4, nonchè la rispondenza dei documenti progettuali alla normativa vigente 2. La relazione di cui al comma 1, deve essere approvata dal Rettore o dal suo delegato per l edilizia, visti anche gli esiti dei collaudi, della relazione riservata del collaudatore e da quanto emerso in sede di accordo bonario. 3. Gli importi relativi alle prestazioni oggetto del fondo sono liquidati entro 90 giorni a decorrere dalla data di collaudo finale dell opera. CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE Art Sottoscrizione degli elaborati 1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati della progettazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell atto di conferimento di cui all articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto. 2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l indicazione "Università degli Studi di Trento - Ufficio tecnico". Art Utilizzazione degli elaborati 1. Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell Università degli Studi di Trento, la quale può usarlo tutto o in parte a propria discrezione, avvalendosi dei diritti stabiliti in materia di proprietà letteraria (copyright). 2. L Università ha la facoltà, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato agli Uffici Tecnici interni all Università; in tal caso i progettisti di questi ultimi devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 3. L Università ha altresì la facoltà, di affidare agli Uffici Tecnici all Università i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari. 4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti morali d autore. CAPO V ALTRI ONERI Art Oneri per la copertura assicurativa 1. I tecnici incaricati dell attività di progettazione e che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, dovranno provvedere a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai sensi della normativa vigente. 2. L Università provvederà a rimborsare, ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo di un lavoro, dell intero premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell assicurazione di cui al presente articolo, avvalendosi dell accantonamento di cui all art Il Responsabile del procedimento deve verificare, che la stessa assicurazione anche se già parzialmente attivata, sia comunque idonea. CAPO VI - NORME FINALI Art Relazione periodica sull applicazione del regolamento 1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell Ufficio Tecnico competente, redige una relazione sommaria in ordine all applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo: a)- l indicazione dei progetti affidati nell anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara; b)- l importo del fondo liquidato nell anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari; c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell ufficio tecnico. 6

7 2. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell ufficio Tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare all ufficio di ragioneria l importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione. 3. La relazione periodica deve essere inviata al Direttore Generale ed è liberamente consultabile. Art Entrata in vigore del regolamento 1. Il regolamento entra in vigore alla data della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 7

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