REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI
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- Ignazio Rossa
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1 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI (emanato con Decreto Rettorale N. 645 del 12/03/2003) ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Titoli per l accesso... 2 ART. 3 -Attività didattiche... 2 ART. 4 - Riconoscimento crediti... 2 ART. 5 - Frequenza e conseguimento del Master... 3 ART. 6 - Istituzione del Corso... 3 ART. 7 - Convenzioni... 4 ART. 8 - Organi del Corso...4 ART. 9 - Bando di ammissione... 5 ART Commissione esaminatrice... 5 ART Verifiche periodiche e prova finale... 6 ART Titolo finale... 6 ART Tasse e contributi...6 ART Compensi al personale... 6 ART Copertura finanziaria... 7 ART.16 - Norme transitorie... 7 ART Norme finali
2 ART. 1 - Ambito di applicazione 1. In attuazione di quanto previsto dall art. 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in conformità a quanto previsto dall art. 1.3 dello Statuto di Autonomia e dall art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo dell Università della Calabria, l Ateneo, nell ambito delle proprie attività istituzionali, promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master universitari di primo e di secondo livello. 2. La denominazione di Master universitario si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono. ART. 2- Titoli per l accesso 1. I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di: - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - diploma universitario di durata almeno triennale, o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, o diplomi di cui alla legge 341/90; - titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai soli fini dell iscrizione al corso. 2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; - titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai soli fini dell iscrizione al corso. ART. 3 -Attività didattiche 1. I corsi per il conseguimento del Master universitario sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Nelle attivita, per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, deve essere comunque previsto un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi, e comunque massimo di 15 crediti. 2. All insieme delle attività suddette, integrate dall impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde, a verifica avvenuta, l acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, distribuiti nell arco di non meno di 8 mesi, in modo da garantire un efficace apprendimento. 3. Gli insegnamenti saranno tenuti da professori e ricercatori interni o docenti di altri Atenei e/o da esperti esterni designati dalla Facoltà e nominati dal Rettore, che costituiscono il Consiglio del corso stesso. 4. L attività svolta dai professori e dai ricercatori interni nei corsi di cui al presente regolamento puo costituire adempimento dei propri doveri didattici nell ambito dell impegno orario previsto. ART. 4 - Riconoscimento crediti 1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in - 2 -
3 corsi di perfezionamento organizzati dall Università della Calabria, da altre Università o da enti pubblici di ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a 12 crediti, dipende dall affinità e comparabilità delle attività del corso di perfezionamento. 2. Il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte compete al Consiglio di corso di cui al successivo articolo 8. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle attività formative deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione. Alla stessa dovrà essere allegata certificazione o autocertificazione attestante le attività formative svolte. Coloro i quali abbiano svolto dette attività presso altra Università o enti pubblici di ricerca sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. ART. 5 - Frequenza e conseguimento del Master 1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso di Master è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza, di norma pari all 80% della durata complessiva del corso. 2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento seguiti con eventuale votazione. 3. Il conseguimento del Master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di tirocinio. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio di Corso di cui al successivo art Le Commissioni di accertamento del profitto e della prova finale sono nominate dal Direttore del Corso. 5. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, su proposta del comitato di gestione o del Consiglio dei docenti, la Facoltà di afferenza può approvare variazioni o introduzione di nuovi elementi al progetto iniziale, motivate dalla individuazione di specifiche criticità nel percorso formativo. ART. 6 - Istituzione del Corso 1. Le proposte di istituzione di corsi di Master universitario sono avanzate dalle singole Facoltà competenti che eventualmente recepiscono richieste di altre strutture e sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. 2. La proposta di istituzione del corso di Master deve contenere: a) gli obiettivi formativi e le finalità del corso anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento; b) il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum e i relativi contenuti; c) il numero massimo di studenti nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato; d) i tempi e le modalità di svolgimento dell eventuale prova di selezione per l ammissione al corso, nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili; d) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative; - 3 -
4 e) il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa, alla prova finale e il numero complessivo per il conseguimento del titolo; f) le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche del profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo; g) la durata del corso; h) l indicazione dell unità amministrativa cui saranno accreditati i contributi versati dagli studenti o dai fondi eventualmente messi a disposizione da soggetti esterni (nel caso di centri autonomi di spesa); i) i titoli di studio richiesti per l ammissione; l) i titoli valutabili ai fini dell ammissione; m) l indicazione dei membri del Consiglio di corso e del Direttore; n) i docenti interni, esterni e gli esperti con l indicazione dell incarico a ciascuno attribuito; o) il piano finanziario che descrive in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento; p) l eventuale collaborazione con altri Atenei o Enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso. In questo caso dovranno essere allegate alla proposta le note di intenti da cui risultino le modalità di collaborazione. q) gli eventuali tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento; r) gli eventuali curricula previsti; 3. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare la relazione di cui all art Il Rettore, sulla base delle proposte approvate dagli Organi competenti, istituisce i corsi con proprio decreto. ART. 7 - Convenzioni 1. I corsi di Master possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Atenei, italiani o stranieri, e con altri Enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni individuano il titolo e la tipologia del corso di Master, la sede amministrativa e organizzativa, le modalità di offerta delle attività formative, di gestione congiunta dei corsi nonché, nel caso di collaborazione con altri Atenei, di rilascio del titolo. Le convenzioni determinano, altresì, gli organi di gestione e le modalità di composizione degli stessi. 2. Tali convenzioni sono approvate, su proposta delle Facoltà interessate, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 3. All atto della presentazione del progetto sarà sufficiente una nota di intenti. 4. Possono partecipare, come partner, enti pubblici o privati che garantiscono specifici aspetti nell iter formativo, come docenza professionale e assistenza agli allievi nei propri laboratori per il tirocinio. La collaborazione verrà sancita con convenzioni proposte dal Direttore del corso e firmati dal Rettore o da un suo delegato. ART. 8 - Organi del Corso 1. Le responsabilità di coordinamento di ciascun corso di Master sono assunte da un Consiglio composto dai docenti del corso. Nel caso di corsi organizzati in collaborazione con altri Atenei o Enti pubblici e privati, la composizione del Consiglio è indicata nelle convenzioni
5 2. Al Consiglio di corso spettano la programmazione e l organizzazione delle attività didattiche relative al corso, ivi comprese le eventuali prove di ammissione, le verifiche in corso di studio e gli esami finali. 3. Il consiglio puo delegare tutte od in parte le sue attribuzioni a comitati nominati dal Direttore del corso su proposta del Consiglio dei docenti. 4. Il Direttore, indicato nella proposta di istituzione del corso, è nominato dal Rettore con proprio decreto tra i docenti interni di prima e seconda fascia. 5. Il Direttore vigila su tutte le attività didattiche che si svolgono all interno del corso; verifica la regolarità di svolgimento delle singole attività formative; dispone il monitoraggio della didattica secondo i metodi e i sistemi di rilevamento utilizzati. 6. Alla conclusione del corso il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Rettore. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione dovrà essere allegata alla nuova proposta. ART. 9 - Bando di ammissione 1. Il bando di concorso per l ammissione ai corsi è emanato con decreto del Rettore e riporta: a) gli obiettivi formativi e le finalità del corso anche in relazione agli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento; b) il numero massimo di studenti nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato; c) i tempi e le modalità di svolgimento dell eventuale prova di selezione per l ammissione al corso, nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili; d) i criteri per la formulazione della graduatoria di merito; e) la denominazione e la durata del corso; f) i titoli di studio richiesti per l ammissione; g) i titoli valutabili ai fini dell ammissione; h) l eventuale collaborazione con altri Atenei o Enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso. i) l importo delle tasse e dei contributi. 2. Il decreto è reso noto mediante affissione all albo dell Area Didattica, delle Facoltà e delle strutture interessate. 3. Le domande di ammissione e di iscrizione ai corsi di Master, indirizzate al Rettore, devono essere presentate all Area Didattica che è responsabile della tenuta degli atti relativi alla carriera degli iscritti. 4. E previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio. ART Commissione esaminatrice 1. La Commissione che valuterà le domande di ammissione al corso, nonché l eventuale prova di selezione, sarà composta dal Direttore del corso e da almeno due docenti designati dal Consiglio del corso stesso. 2. Espletate le procedure di ammissione, il Direttore del corso avrà cura di inviare all Area Didattica l elenco dei candidati ammessi e, ove sia prevista una prova di selezione per l ammissione, una copia dei verbali della Commissione esaminatrice. 3. La graduatoria di merito verrà approvata con decreto del Rettore
6 ART Verifiche periodiche e prova finale 1. Le eventuali verifiche periodiche verranno effettuate nei modi e nei tempi previsti dal decreto rettorale di istituzione del corso. 2. L assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o altra tipologia di prova di accertamento valutata in trentesimi. 3. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale la cui valutazione concorrerà al voto finale del Master insieme ai risultati conseguiti nelle prove di accertamento di cui al comma 2 e viene espressa in 110. ART Titolo finale 1. Allo studente che concluda i corsi di cui al presente Regolamento e, su richiesta dello stesso, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello. 2. Il titolo finale comprende: a) il totale dei crediti acquisiti; b) l indicazione dell eventuale curriculum; c) la valutazione finale espressa in 110; 3. Il titolo, firmato dal Rettore e dal Direttore del corso, verrà rilasciato dall Area Didattica. ART Tasse e contributi 1. La tassa di iscrizione, eventualmente prevista, è fissata annualmente insieme alla quota di assicurazione. 2. I contributi di iscrizione potranno essere differenziati per i diversi corsi di Master Universitario e dovranno essere definiti nel piano finanziario anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni. ART Compensi al personale 1. I contratti per i docenti e gli esperti esterni relativa all attività formativa (lezioni, esercitazioni, seminari, esami, assistenza individuale), nonché alle attività individuali o collegiali per la progettazione dell intervento, la selezione dei partecipanti, direzione e coordinamento del progetto, preparazione del materiale didattico, rientrano tra quelli di prestazione d opera professionale (art e seguenti del Codice Civile) e possono inquadrarsi, dal punto di vista giuridico-fiscale, come: a. Collaborazioni coordinate e continuative, fiscalmente assimilati al lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. 917/86, così come modificato dall art. 34 della legge 342/2000); b. Lavoro autonomo (art. 49, comma 1, del DPR 917/86 professionisti); c. Lavoro occasionale (art. 81, lettera 1, del DPR 917/86 non abituale). 2. Per i compensi da attribuire al personale docente e non docente incaricato di svolgere attività connesse ai Master universitari si rinvia a quanto verrà previsto in materia dal Regolamento per il conferimento di incarichi al personale docente e non docente dell Università della Calabria
7 ART Copertura finanziaria 1. Indipendentemente dai soggetti erogatori, ogni corso di Master universitario è autofinanziato. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l attivazione e lo svolgimento dei corsi di Master deve essere assicurata: a) dai contributi definiti dalla struttura competente per ciascun corso; b) da eventuali contributi a ciò finalizzati da parte di Enti o soggetti esterni. L eventuale tassa di iscrizione sarà incamerata nel Bilancio generale di Ateneo per le spese generali. 2. Se il corso fa capo ad un centro di spesa che agisce in regime di autonomia contabile le somme relative ai contributi verranno trasferite all unità amministrativa sede del corso per le esigenze di funzionamento del medesimo. ART.16 - Norme transitorie 1. I corsi post-laurea in atto o già conclusi, attuati dall Università o da Enti Pubblici e privati in collaborazione con l Università, che hanno avuto percorsi formativi conformi al presente Regolamento, sono riconosciuti dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà competenti, come Master di I livello o di II livello. ART.17 - Norme finali 1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo dell Università della Calabria e alle norme legislative in vigore
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