CIRCOLARE n. 4 del 6 febbraio 2014 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA ANNO 2013

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2 INDICE 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI 1.2 SOGGETTI ESCLUSI 1.3 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE 1.4 MODELLO DA UTILIZZARE 1.5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 2. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI 2.2 MODELLO DA UTILIZZARE 2.3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 2.4 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 3. PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NEL MODELLO IVA 4. CREDITI IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE E VISTO DI CONFORMITA 5. MODALITA DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA 2

3 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA per l anno 2013 i soggetti: - titolari di partita IVA; - obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nel 2012: - non hanno effettuato operazioni imponibili; - ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche (ad esempio coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ai sensi dell articolo 13 L 388/2000 e con un volume d affari superiore a euro ). 1.2 SOGGETTI ESCLUSI Sono invece esclusi dall obbligo in oggetto: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno cui si riferisce la comunicazione, ossia: - i contribuenti che, per l anno cui si riferisce la comunicazione, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a 7.000,00 euro); - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell IVA nell anno cui si riferisce la comunicazione; - i soggetti passivi d imposta, residenti in altri Stati membri dell Unione europea, privi di stabile organizzazione in Italia, qualora abbiano effettuato, nell anno d imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; - le associazioni sportive dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; - i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro; i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio dell anno successivo, indipendentemente dalla posizione (debitoria o creditoria) emergente dalla dichiarazione stessa; gli organi e Amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni ed enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; 3

4 i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che hanno realizzato, nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume d affari uguale o inferiore a ,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale; le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n Ai fini dell obbligo della compilazione e trasmissione della comunicazione dati IVA, la verifica della soglia del volume d affari (25.000,00 euro) realizzato nell anno in cui la comunicazione si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della comunicazione dati. 1.3 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Le istruzioni dell Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della comunicazione annuale dati IVA tra i quali: 1. le società e gli enti che, nel 2013, si sono avvalsi della procedura dell IVA di gruppo, di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72: devono presentare distintamente la comunicazione relativa ai propri dati IVA; 2. i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72: devono presentare un unico modello di comunicazione, riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Qualora una o più delle suddette attività siano escluse dall obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale e, quindi, da quello della comunicazione IVA, i dati relativi alle suddette attività non devono essere compresi nella comunicazione che deve essere presentata in relazione alle altre attività per le quali l obbligo dichiarativo permane; 3. i contribuenti che adottano nell anno d imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell imposta dovuta, ovvero detraibile (es. regime speciale agricolo, agriturismo): devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime di appartenenza. Se il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell imposta (es. regime dei beni usati, regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve essere, ovviamente, compilato in relazione alle operazioni per le quali detto regime viene applicato; 4. i contribuenti con operazioni straordinarie e ad altre trasformazioni sostanziali intersoggettive (per semplicità espositiva si rimanda alle istruzioni del modello); 5. i soggetti non residenti (per semplicità espositiva si rimanda alle istruzioni del modello); 6. i contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta, comprendendovi, anche i dati relativi al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l IVA a debito o a credito relativa all intero periodo di imposta; 4

5 7. i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità che abbiano optato, ai sensi dell art. 1, c. 3, DPR n. 100, per la modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta. 1.4 MODELLO DA UTILIZZARE Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2013 è stato approvato con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate ed è allegato alla presente circolare con le relative istruzioni (com_dati_istr.pdf e com_dati_mod.pdf). Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto (relativamente alle liquidazioni) delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio. Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito IVA relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Con riferimento invece alle operazioni effettuate, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell articolo 26 DPR 633/72, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 1.5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE La comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2013 deve essere presentata entro venerdì 28 febbraio La comunicazione può essere presentata esclusivamente per via telematica: - direttamente dal contribuente; - oppure tramite gli intermediari abilitati. In caso di omissione della comunicazione annuale dati IVA o in caso di invio con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI Il modello di Dichiarazione annuale IVA 2014 concernente l anno d imposta 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2014 omettendone conseguentemente il frontespizio. 5

6 Il modello IVA 2014 deve essere presentato in forma autonoma da parte dei seguenti contribuenti: le società di capitali e gli enti soggetti all IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta chiuso in data anteriore al ; le società controllanti e controllate che liquidano l IVA a livello di gruppo; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso del 2013 che sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta che durante l anno avevano liquidato l IVA a livello di gruppo; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; i rappresentanti fiscali per conto dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia; altri soggetti (es. i c.d. venditori porta a porta ), se non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Le istruzioni dell Agenzia delle Entrate forniscono inoltre chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della dichiarazione annuale IVA alle quali si rimanda per il relativo approfondimento. 2.2 MODELLO DA UTILIZZARE Il modello da utilizzare per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2013 è stato approvato con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate ed è allegato alla presente circolare con le relative istruzioni (IVA2014_mod.pdf e IVA2014_istr.pdf). 2.3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE La dichiarazione annuale IVA (in forma autonoma o unificata) relativa al 2013 deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica: - direttamente dal contribuente; - oppure tramite gli intermediari abilitati. Il termine ultimo di presentazione indicato nelle istruzioni al modello è fissato al 30 settembre IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA La scadenza del versamento del saldo IVA da annuale è stabilita al 17 marzo 2014 sempreché l importo dovuto sia superiore ad euro 10,33 arrotondato ad euro 10,00. I contribuenti possono effettuare il versamento in unica soluzione oppure rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine 6

7 previsto per il versamento dell IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo. Se il soggetto presenta la dichiarazione IVA in via autonoma, non può più versare l IVA in base alle scadenze previste dal modello Unico, pertanto dovrà scegliere tra le due seguenti modalità di versamento: versare in unica soluzione entro il 17 marzo; rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. Se il contribuente è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata UNICO 2014 può: versare il saldo IVA in unica soluzione entro il 17 marzo; versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; rateizzare dal 17 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima; rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 17 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. 3. PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NEL MODELLO IVA Le principali novità del Modello IVA 2014 sono le seguenti: - la sezione 2 del quadro VE è stata implementata con l introduzione del rigo VE23 riservato all indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1 ottobre Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati. - nella sezione 4, rigo VE36, è stato eliminato il campo riservato all esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1 dicembre il rigo VE39 è stato ridenominato Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies. A partire dal 1 gennaio 2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del volume d affari. 7

8 - la sezione 1 del quadro VF è stata implementata con l introduzione del rigo VF12 riservato all indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1 ottobre Conseguentemente i successivi righi della sezione 1 e i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. - nella sezione 1, rigo VF20, è stato eliminato il campo riservato all esposizione degli acquisti registrati nell anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all articolo 7, del decreto legge n. 185 del 2008, soppresso a decorrere dal 1 dicembre nella sezione 2, del quadro VL, rigo VL8, è stato inserito il campo 2 denominato di cui credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell ufficio. Il nuovo campo è riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all articolo 73, per l indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall ufficio, che non può essere trasferito al gruppo IVA. - nella sezione 1, del quadro VO, rigo VO10, è stata prevista una nuova casella a seguito dell ingresso della Croazia nell Unione europea, a partire dal 1 luglio nella sezione 2, righi VO23 e VO24, sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all articolo 1, commi 1093 e 10. Come per l anno precedente si ricorda che per la richiesta del rimborso del credito IVA annuale, relativo al 2013, deve essere compilato il quadro VX della dichiarazione annuale La richiesta di rimborso del credito IVA per l anno 2013, di conseguenza, dovrà essere inviato telematicamente dal 1 febbraio 2014 al 30 settembre 2014 assieme alla dichiarazione IVA per l anno CREDITI IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE E VISTO DI CONFORMITA L utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo superiore ad Euro 5.000,00 può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione: 1. della dichiarazione annuale; 2. ovvero dell istanza trimestrale (modello TR). Di conseguenza, i suddetti crediti non sono più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo d imposta successivo. Come sopra specificato, per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1 febbraio, anziché nell ambito del modello UNICO. Inoltre, i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui dovranno utilizzare, per la presentazione dei 8

9 modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle (Entratel o Fiscoline). In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking). Inoltre l utilizzo del credito IVA (al pari degli altri crediti erariali) è vincolata all esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate (sempre relative a debiti erariali), pertanto prima di utilizzare in compensazione un credito erariale è necessario fare molta attenzione agli eventuali ruoli pendenti. Nella tabella seguente vengono riepilogate le possibili situazioni che si possono presentare in presenza di un credito IVA che si vuole utilizzare in compensazione con altre imposte. GLI IMPORTI Utilizzo del credito IVA annuale per l importo non superiore a euro per compensazioni orizzontali Utilizzo del credito IVA annuale 2013 per un importo compreso tra i e euro per compensazioni orizzontali Utilizzo del credito IVA annuale 2013 in presenza di un importo superiore a euro per compensazioni orizzontali LA DICHIARAZIONE Non è necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, che potrà essere presentata entro il 30 settembre È necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, senza visto di conformità. L invio è possibile dal 1 febbraio 2014 È necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, con visto di conformità o sottoscrizione del revisore contabile I TERMINI La compensazione può avvenire in qualsiasi momento, posto che non sono richiesti adempimenti preliminari La compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione La compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione LE OPZIONI Si possono utilizzare i sistemi home banking e remote banking in alternativa ai canali forniti dall Agenzia La compensazione, per l importo eccedente i euro, deve transitare sui sistemi Entratel o Fisconline, pena il blocco della compensazione La compensazione, per l importo eccedente i euro, deve transitare sui sistemi Entratel o Fisconline, pena il blocco della compensazione L articolo 10 c. 1 lett. a) nr. 7 del D.L. 78/2009 (conv. L. 102/2009) stabilisce che l utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad Euro ,00 annui presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi: 1. l apposizione del visto di conformità, di cui all art. 35 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 241/1997, dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; 2. oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), di cui all art bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 9

10 Il visto di conformità dovrà essere rilasciato da tutti i soggetti ammessi ordinariamente al rilascio dello stesso (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, esperti iscritti nei ruoli delle camere di commercio in possesso dei requisiti di cui all art. 3 c. 3 lett. b) del DPR 322/1998, ecc.). Si precisa che il visto di conformità non è richiesto per la presentazione dei modelli TR per il rimborso/compensazione dei crediti IVA infrannuali superiori a euro. Modalità operative per il rilascio del visto di conformità IPOTESI A I soggetti la cui contabilità è gestita internamente dallo studio verranno contattati dai rispettivi referenti per dare corso ai relativi adempimenti. IPOTESI B Relativamente ai clienti con contabilità gestita all interno dell azienda ci sono le seguenti possibilità: 1. credito IVA annuale compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro ,00: i soggetti interessati devono far pervenire allo Studio, entro il termine del 14 febbraio 2014, oltre all assenso dell invio separato della dichiarazione IVA (in questo caso senza visto di conformità), anche la dichiarazione IVA precompilata con allegata la seguente documentazione: liquidazioni periodiche IVA, modelli F24 di pagamento e/o compensazione debiti/crediti IVA. 2. credito IVA annuale superiore ad Euro ,00: i soggetti interessati devono far pervenire allo Studio, entro il termine del 14 febbraio 2014, oltre all assenso dell invio separato della dichiarazione IVA, anche la dichiarazione IVA precompilata con allegata la seguente documentazione: liquidazioni periodiche IVA, modelli F24 di pagamento e/o compensazione debiti/crediti IVA. Inoltre, dovranno consentire ai soggetti incaricati dallo Studio di poter effettuare le verifiche necessarie per l apposizione del visto di conformità, mettendo a disposizione di questi ultimi la seguente documentazione: a. registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi, ecc.); b. fatture di acquisto e di vendita, nonché qualsiasi altro documento fiscale richiesto, per la natura dell attività svolta, dalla disciplina IVA. A quanto sopra esposto si aggiunge che, per le società nelle quali è previsto il Collegio Sindacale, si ha la possibilità di far vistare la dichiarazione IVA direttamente dall organo di controllo; pertanto, si consiglia di provvedere alla convocazione dello stesso al fine di consentire le necessarie verifiche entro i termini utili per la predisposizione del modello dichiarativo. Infine, appare necessario segnalare sin da ora, che l apposizione del visto di conformità comporta a carico dello Studio sia la necessità di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle già espletate nei confronti della clientela, sia delle responsabilità amministrative; pertanto, sarà previsto un compenso per l espletamento della suddetta attività. 10

11 5. MODALITA DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA I contribuenti assistiti per i quali non viene svolta l attività di tenuta della contabilità e che intendono avvalersi della nostra collaborazione per l invio telematico degli allegati modelli dovranno farli pervenire debitamente compilati: entro e non oltre il 14 febbraio 2014 con riferimento tanto alla comunicazione annuale dati IVA quanto alla dichiarazione annuale IVA, a mezzo: fax al numero con oggetto: adempimenti annuali IVA ; all indirizzo di posta elettronica: adempimenti.areafiscale@finpronet.com La necessità di inoltro simultaneo delle due dichiarazioni si rende essenziale per una razionalizzazione del lavoro dal punto di vista informatico e permette, integrando ed eventualmente correggendo quanto trasmesso, un costante coordinamento tra i dati della comunicazione dati IVA e quelli della Dichiarazione IVA. La comunicazione dati annuali IVA infatti ha natura di estratto della Dichiarazione Annuale IVA. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, da inviare all indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com 11

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