R E G I O N E P U G L I A AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA. Codice CIFRA: AOS / DEL / 2013/

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1 R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica Codice CIFRA: AOS / DEL / 2013/ OGGETTO: Legge regionale n.14 del 18/12/ Riconoscimento regionale della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue Riapprovazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue (DGR 986/2013)

2 L'Assessore al Welfare relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica, riferisce: La Legge regionale n.14 del 18 dicembre 1991, concernente la Normativa in materia di medicina trasfusionale all art. 3, comma 1, prevede che per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue e le loro federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al presente articolo. Precisamente l art.3, comma 2, della L.R. 14/91, ai fini del riconoscimento regionale, prevede che tali Associazioni e Federazioni siano costituite per atto pubblico, che lo statuto sia informato ai principi di cui alla legge stessa e dimostrino di aver effettuato almeno 500 donazioni nell anno solare precedente a quello di riferimento. Ai commi 3 e 4 dello stesso articolo è stato stabilito, ai fini dell ammissione al contributo regionale, che le suddette Associazioni e Federazioni riconosciute, a corredo della propria domanda, debbano dimostrare di aver effettuato almeno 1000 donazioni nell anno solare precedente a quello di riferimento, allegare copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo e produrre documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nell anno precedente e l elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate. La FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue, con sede in San Marco in Lamis (FG) alla via G. Leopardi, 3, con nota prot. n. 19/11 del 03/05/2011, ha avanzato richiesta di riconoscimento regionale ex art. 3 della suddetta legge, allegando la scrittura privata di costituzione dell associazione, lo statuto ed il riepilogo delle donazioni relative all anno Con nota prot. n. AOO del 10/06/2011, il Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) ha comunicato alla FIDAS DAUNA che, ai fini delle procedure per il riconoscimento regionale, la costituzione debba avvenire per atto pubblico e non per scrittura privata. In riscontro a tale nota la FIDAS DAUNA ha trasmesso la copia del proprio statuto approvato dall Assemblea Straordinaria dei 2

3 Delegati davanti al notaio dott. Flavio Lojodice a seguito di una parziale modifica dell art. 13 dello statuto stesso, allegato al verbale di assemblea dell associazione del 14/11/2012 (repertorio n.510 raccolta n.282). Con nota prot. n. AOO del 17/12/2012 il CRAT ha ribadito la necessità di acquisire l atto pubblico costitutivo dell associazione, nonché di avere dimostrazione del numero di donazioni effettuate nell anno solare precedente a quello di riferimento, invitando, inoltre, all osservanza di quanto previsto dall art. 3, comma 4, della L.R. 14/91 per l ammissione al contributo regionale. A fronte di ciò, l Associazione FIDAS DAUNA, con nota dell 11/03/2013, ha provveduto a trasmettere copia del proprio atto pubblico costitutivo e con nota prot. n.12/2013 dell 8/04/2013 ha richiesto di essere ammessa al contributo regionale, allegando copia del bilancio consuntivo 2012 e preventivo Con successiva nota agli atti di questo Ufficio con prot. n. AOO del 16/04/2013, la stessa ha prodotto la documentazione relativa alle donazioni effettuate nell anno 2012, comprendente gli elenchi nominativi dei donatori, sottoscritti dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate, così come previsto dal citato art.3, comma 4, della L.R. 14/91 e che risultano pari a n Per quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta conforme alle disposizioni vigenti in materia, agli atti di questo Ufficio, si propone di procedere al riconoscimento della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue, con sede in San Marco in Lamis (FG) alla via G. Leopardi, 3 e di ammettere la predetta associazione al contributo regionale con effetti a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue. Atteso che con Deliberazione n. 986 del 21/05/2013 la Giunta Regionale ha adottato il nuovo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue e considerato che, ad oggi, la convenzione stessa non risulta ancora sottoscritta dalle parti, si propone alla Giunta Regionale di riapprovare il suddetto schema di convenzione con l inserimento della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue nella persona del proprio presidente sig. Michele Tenace. 3

4 A fronte di tanto, si ripropone il predetto schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, di cui all allegato A che, composto di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto. Si precisa, infine, che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono dalla sottoscrizione della convenzione stessa. COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI Gli oneri rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad ,00 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell ambito del F.S.R. sul cap quali assegnazioni indistinte. IL DIRIGENTE DELL UFFICIO (Vito PARISI) L Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k. L A G I U N T A udita la relazione e la conseguente proposta dell Assessore; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio; a voti unanimi espressi nei modi di legge. D E L I B E R A per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata, 1. di riconoscere e di ammettere al contributo regionale, ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della Legge regionale n. 14 del 18/12/1991, la FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue, con sede in San Marco in Lamis (FG) alla via G. Leopardi, 3; 2. di riapprovare, atteso che lo schema di convenzione allegato alla D.G.R. n. 986 del 21/05/2013 tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, ad oggi, non risulta ancora sottoscritto dalle parti, lo schema di convenzione con l inserimento della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue nella persona del proprio presidente sig. Michele Tenace, di cui all allegato A che, composto di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto; 4

5 3. di stabilire che il riconoscimento del contributo alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue decorra dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente; 4. di dare il mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell Assessorato alle Politiche della salute di avviare le relative azioni a seguito dell avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati; 5. di notificare il presente atto dopo la stipula della Convenzione, a cura del Servizio PAOS, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS pubblici e privati ed Enti Ecclesiastici, nonché alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue; 6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94. Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal CRAT e dall Ufficio n. 3, ai fini dell adozione dell atto finale da parte della Giunta regionale, e conforme alle risultanze istruttorie IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella CAROLI IL DIRIGENTE DELL UFFICIO: Vito PARISI IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: Silvia PAPINI Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n. 161/2008. Il Direttore dell Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità: dott. Vincenzo POMO L ASSESSORE PROPONENTE : Elena GENTILE 5

6 REGIONE PUGLIA Assessorato al Welfare SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALERA E SPECIALISTICA ALLEGATO A Il presente allegato è composto di n. 9 (nove) fogli escluso il presente IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Silvia PAPINI)

7 CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E LE LE ASSOCIAZIONI E LE FEDERAZIONI DEI DONATORI Dl SANGUE (Ai sensi dell articolo 6 della legge 21 ottobre 2005 n. 219) La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante; e l Associazione AVIS Regione Puglia, nella persona del suo presidente dott. Ruggiero Fiore, quale legale rappresentante; la Federazione FIDAS Regione Puglia, nella persona del suo presidente sig. Italo Gatto, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue FIDAS; la Consociazione Nazionale FRATRES Regione Puglia, nella persona del suo presidente prof. Vincenzo Manzo, su delega del presidente nazionale FRATRES, sig. Luigi Cardini; l Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico nella persona del suo presidente sig. Nicola Scarnera; l Associazione Salentina Donatori Sangue nella persona del suo presidente dott. Angelo Sodo; la FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue nella persona del suo presidente sig. Michele Tenace; VISTO - lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e recepito dalla Regione Puglia con deliberazione n del 1 agosto 2008; - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e/o modificazioni, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; - la Legge regionale del 18 dicembre 1991 n. 14, art. 3, comma 3; - la Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul volontariato, in particolare gli articoli 8 e 11; - il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in particolare l articolo 4, comma 2, circa la direttiva 2000/35/1CE relativa alla corresponsione degli interessi moratori ; - la Legge 21 ottobre 2005 n. 219; Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, in particolare l articolo 6, comma 1, lettere b) e c); l articolo 7, comma 2 e comma 4; l articolo 9; l articolo 23; 7

8 - la Legge Regionale n 24 dei 3 agosto 2008 Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale ; - il Decreto Legislativo del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ; - il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano; - L Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica (Recepito con DGR n. 132/2011); - Il Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca) ; - Visto l Accordo Stato Regioni Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011) - la deliberazione con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi riportate, ha approvato lo schema della seguente convenzione, convengono e stipulano quanto segue ARTICOLO 1 TERMINI GENERALI DELL ACCORDO 1.1 I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue sono definiti dall art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n Alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue è garantita la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali. 1.2 Le tariffe di rimborso delle attività associative devono essere uniformi su tutto il territorio regionale. 1.3 La Regione Puglia garantisce, attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento (CRAT) e in tutte le articolazioni organizzative del sistema trasfusionale regionale la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio dello stato di attuazione della presente convenzione. 1.4 Possono accedere alla presente convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91. 8

9 ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 2.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori Volontari del sangue: a) promuovono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti; b) promuovono l informazione dei cittadini e la formazione dei donatori; c) promuovono Io sviluppo del Volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa; d) sostengono lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue; e) definiscono le modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale; f) promuovono lo sviluppo della gestione informatizzata delle attività delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, attraverso l utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale; g) promuovono la tutela del donatore intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario; h) promuovono il miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue; i)sostengono l inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali; j)incentivano lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai Donatori di Sangue e la valorizzazione dell osservazione epidemiologica; k) definiscono durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull applicazione della convenzione stessa. ARTICOLO 3 PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FEDERAZIONI Dl DONATORI Dl SANGUE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE 3.1 La Regione Puglia garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue agli organismi preposti alla programmazione, organizzazione e funzionamento regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso rappresentanti da esse designati. 3.2 In particolare, tali organismi provvedono a: a) proporre accordi tra le parti in merito all organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2; b) esprimere pareri consultivi obbligatori e/o proposte riguardanti la programmazione, l organizzazione, la regolamentazione ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale; c) monitorare l attuazione della programmazione delle attività trasfusionali. 3.3 La Regione Puglia definisce altresì le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni di Donatori di Sangue da esse designati nei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale. 9

10 ARTICOLO 4 PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI 4.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti e si impegnano a mettere in atto iniziative volte all incremento della raccolta di plasma mediante aferesi nel proprio territorio. 4.2 Tali attività vengono attuate attraverso: a) il reclutamento di nuovi donatori e la loro fidelizzazione; b) l incentivazione di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione; c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni ed appropriato utilizzo della terapia trasfusionale; d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti; e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi; f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai Donatori di Sangue ed alla popolazione in generale. ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DELLA CHIAMATA E DELLA RACCOLTA DI SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI Dl SANGUE 5.1 La chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori Volontari di Sangue in base alla normativa vigente. 5.2 Le strutture trasfusionali regionali comunicano i risultati delle indagini cliniche e laboratoristiche ai donatori e provvedono, altresì, a comunicare all Associazione di appartenenza, con cadenza almeno mensile, gli elenchi dei donatori sottoposti alla donazione unitamente alle informazioni di carattere generale concernente la loro idoneità. 5.3 In occasione della donazione i presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali sono tenute a mettere a disposizione dei donatori adeguati spazi gratuiti per il parcheggio delle auto. 5.4 La Regione Puglia concorda con le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, attraverso, in particolare: a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori in coerenza con gli obiettivi definiti nell ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze del servizio di chiamata delle Associazioni e delle Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati; b) l organizzazione dell informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata; c) la gestione dell archivio donatori, favorendo, in base alla normativa vigente e nel 10

11 rispetto della normativa sulla privacy, un flusso informativo bi-direzionale volto alla costruzione di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali di riferimento. 5.5 Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. In tal caso sarà approvato uno schema tipo di convenzione che i rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sottoscriveranno con le Aziende sanitarie. 5.6 La Regione Puglia, sulla base dei criteri di accreditamento delle Unità di Raccolta previsti dalla normativa vigente fissa in particolare: a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività; b) le modalità di integrazione tecnica e funzionale con il Servizio Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi. ARTICOLO 6 FORMAZIONE 6.1 La Regione Puglia e le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue perseguono, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l organizzazione di programmi specifici di formazione continua. 6.2 La Regione Puglia promuove il supporto, anche con eventuali risorse delle attività di cui al presente articolo. ARTICOLO 7 TUTELA DEL DONATORE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 7.1 La Legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti. 7.2 A tale fine la Regione Puglia, nell ambito dei rapporti convenzionali, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per favorire: a) il rispetto del diritto all informazione del donatore; b) l applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore; c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore; d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore; e) l eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso; f) l implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi Comitati ospedalieri, all interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante designato dalle Associazioni e 11

12 dalle Federazioni di Donatori di Sangue; g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente; h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere. ARTICOLO 8 COPERTURA ASSICURATIVA 8.1 La Regione Puglia attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall accertamento dell idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. 8.2 Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento e alle Associazioni e alle Federazioni firmatarie. ARTICOLO 9 RAPPORTI ECONOMICI 9.1 Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori, in virtù della presente convenzione, le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e gli Enti convenzionati garantiscono, previa rendicontazione e senza alcuna formalità burocratica regionale, il rimborso dei costi delle attività associative e della eventuale attività di raccolta (considerando l eventualità di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento), come da seguente tabella: ATTIVITA rimborsi aggiornati al 01/01/2013 Rimborsi per le attività associative donazione di sangue 19,55 donazione di plasma in aferesi 23,78 donazione di piastrine in aferesi e multicomponent 28,04 Rimborsi per attività di raccolta con materiale fornito dal Servizio trasfusionale raccolta sangue 37,81 raccolta plasma in aferesi 44,31 raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) 44,31 multicomponent 44,31 12

13 Rimborsi per attività associative più raccolta con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale rimborsi aggiornati sangue 57,35 plasma in aferesi 68,09 piastrine in aferesi (citoaferesi) 72,32 multicomponent 72, Le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori non si considerano prestazioni di servizio ai fini della imposta sul valore aggiunto. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre Le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi quando siano scaduti i termini di pagamento, entro i limiti stabiliti dal suddetto Decreto. Resta fermo che eventuale riconoscimento di tali interessi è a carico delle Aziende Sanitarie Locali senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia. 9.4 Gli oneri presunti rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad ,00 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell ambito del F.S.R. sul cap , quali assegnazioni indistinte. 9.5 Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti per lo sviluppo del Sistema Trasfusionale regionale, ivi compreso l avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell autosufficienza. Tali accordi dovranno essere oggetto di approvazione giuntale, previa individuazione delle risorse finanziarie. ARTICOLO 10 ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 10.1 Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall art. 11 della legge del 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. ARTICOLO 11 DURATA DELLA CONVENZIONE 11.1 La presente convenzione, che ha efficacia dal giorno della sottoscrizione della stessa, ha validità triennale e sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per la definizione del rinnovo I termini economici della presente convenzione decorrono dalla sottoscrizione della stessa I rimborsi delle attività associative saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, a partire dal 1 gennaio dell anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche. 13

14 ARTICOLO 12 ESENZIONI La presente convenzione è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n 266. ARTICOLO 13 CONTROVERSIE LEGALI Per eventuali controversie relative all interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari. ARTICOLO 14 NORMA FINALE La Regione Puglia trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l adozione dei provvedimenti di competenza. 14

15 Il Presidente della Giunta della Regione Puglia (on. dott Nicola Vendola) Il Presidente dell Associazione AVIS Regione Puglia (dott. Ruggiero Fiore) Il Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue FIDAS (sig. Italo Gatto) Il Presidente della Consociazione FRATRES Regione Puglia (prof. Vincenzo Manzo) Il Presidente dell Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico (sig. Nicola Scarnera) Il Presidente dell Associazione Salentina Donatori Sangue (dott. Angelo Sodo) Il Presidente della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue (sig. Michele Tenace) Bari, li 15

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