PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE REGOLAMENTO
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1 COMUNE DI CADONEGHE (Provincia di Padova) PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI SITI PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL LA PUBBLICAZIONE DEI TETI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA
2 ART.1 - Finalità generale Il presente regolamento, ha per scopo il miglioramento della tutela igienico sanitaria della popolazione, da radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni, e il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. ART.2 - Ambito di applicazione 1 Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, nel territorio comunale, l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica, l'adeguamento e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni, che operano nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia. 2 La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti. 3 Il Comune di Cadoneghe con le presenti norme e con il piano di localizzazione dei siti per impianti di telefonia mobile, redatto su planimetria dell'intero territorio comunale in scala 1:5.000, che è parte integrante del presente regolamento, attua le direttive urbanistiche e i criteri per l'individuazione dei siti, contenuti nella specifica Circolare della Regione Veneto n. 12 del 12/07/2001 ART.3 - Valore del campo elettromagnetico 1 Gli impianti possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art. 4 del DM 38/11/1998 e le eventuali modifiche di norma che dovessero intervenire successivamente. 2 Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto precedente solo in prossimità dell'antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche. 3 E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di confinamento. ART.4 - Ambiti territoriali 1 Il comune di Cadoneghe disciplina la localizzazione nel territorio degli impianti per la telefonia mobile recependo i criteri ed gli indirizzi della Circolare Regionale , n 12.nel Piano di localizzazione dei siti per impianti di telefonia mobile sono individuati 3 ambiti territoriali per i quali l installazione di antenne è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti. Sito sensibile
3 In queste zone, definite siti sensibili, per la presenza di attività legate ad attrezzature di interesse comune: asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco, edifici di interesse architettonico storico e documentale, l installazione di impianti di telefonia mobile è vietata. Ambito di tutela Queste zone comprendono gli ambiti di protezione dei siti sensibili e degli edifici di interesse architettonico, storico e documentale. In queste aree l installazione di impianti di telefonia mobile è consentita solo nei casi in cui sia dimostrato da parte dei gestori l impossibilità di localizzare l impianto in altro sito esterno all ambito di tutela. Nell installazione si avrà cura comunque di: 1. rispettare una adeguata distanza dai siti sensibili ai fini di minimizzare i rischi di esposizione avendo cura di individuare il vertice più lontano dal dagli edifici residenziali e comunque salvaguardando la distanza di 120 metri, dai siti sensibili sopra elencati.; 2. limitare l impatto sull ambiente urbano utilizzando preferibilmente i grandi parchi urbani e territoriali, le aree destinate ad impianti sportivi, le aree a parcheggio, aree già compromesse dalla presenza di impianti tecnologici; 3. mitigare l impatto visivo nelle aree di valore ambientale, monumentale e paesaggistico, utilizzando tecnologie che risultino il meno invasive possibile. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1 del comma precedente, qualora in tali ambiti siano già presenti installazioni, è consentita l installazione di nuovi impianti nel medesimo sito, a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto non superi i valori fissati dal DPCM 8 luglio 2003 o da eventuali successivi provvedimenti Ambito di localizzazione Questa zona comprende l intero territorio comunale ad esclusione dei siti sensibili e dei loro ambiti di tutela. E consentito in queste zone installare gli impianti di telefonia, senza limitazione alcuna nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i limiti di emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n 36 e relativi provvedimenti e attuazioni. 2 Nella scelta dei siti idonei all installazione di impianti di telefonia mobile, a parità di condizioni tecniche, si dovranno preferire siti di proprietà comunale e demaniale, e in mancanza di questi, siti in aree industriali o comunque in aree già compromesse dalla presenza di impianti tecnologici (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazioni, ecc..). 3 Nei siti ove sono consentite le installazioni è favorita la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), questo per limitare l'insorgenza di strutture che generano un impatto paesaggistico-visivo. ART. 5 Permesso edilizio La realizzazione di tutti gli impianti in argomento è soggetta al rilascio di specifico atto abilitativo che sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale, o da suo delegato, secondo la normativa in vigore. Fermo restando la necessità delle comunicazioni, autorizzazioni e i pareri previsti dalla L.R. 9 Luglio 1993, n 29, l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione minima, salvo venga superata da normativa statali o regionali sopravenute: 1) la zona di ubicazione dell'impianto; 2) il tipo i sistema di antenna e la sua funzionalità;
4 3) l'altezza s.l.m. dei centro elettrico del sistema d'antenna; 4) l'orientamento del sistema d'antenna; 5) la potenza massima al connettore d'antenna; 6) le dimensioni delle singole antenne (h x l x p); 7) Il campo di frequenza utilizzato; 8) Le dimensioni dei volumi intorno all'antenna in cui si hanno valori campo elettrico superiori a 20 V/m e a 6 V/m; 9) La valutazione preventiva dell' A.R.P.A.V.; 10) Il valore del campo elettromagnetico già esistente in punti di interesse ( quali prossimità di strutture sensibili, punti di prevedibili intersezione con direzioni di massimo irraggiamento di antenne di impianti già esistenti) e la valutazione del campo totale dovuto al nuovo impianto e agli impianti già esistenti, così come integrato con quanto previsto dalla circolare regionale n. 14 del9/8/2000, 11) dichiarazione del progettista del rispetto della L. 46/90 e sue modifiche ed integrazione per gli impianti previsti; 12) dichiarazione del progettista attestate che la realizzazione dell'impianto avverrà con l'impiego della migliore tecnologia disponibile al momento di presentazione del progetto, in modo da contenere i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico più bassi possibili, in ossequio all'obbligo, sancito dalla vigente normativa in materia, di conseguire i migliori obiettivi di qualità; 13) dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime all'antenna in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati i limiti di esposizione di cui all'art.3 del D.M.A. n 381 del 10/09/1998 e, dove applicabili, quelli di cautela di cui al 2 comma dell'art. 4 dello stesso D.M.A., saranno rese inaccessibili alla popolazione e, comunque, a qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati al 2 ' comma dell'art. I del citato D.M.A., direttamente a propria cura e spese; 14) titolo di proprietà od altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto; Per le installazioni su proprietà comunali oltre a quanto indicato ai precedenti punti si richiede: 15) impegno alla conservazione in buono.stato di efficienza dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e di obbligo alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese alla scadenza della concessione comunale - salvo eventuale proroga decisa dal Comune nel caso di compatibilità con le norme del presente Regolamento - o della validità della concessione ministeriale; 16) impegno nella forma dell atto d obbligo unilaterale registrato e trascritto, e il versamento di una cauzione a garanzia, nella misura stabilita dall ufficio; 17) parere dell I.S.P.E.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) a mente dell'art. 3 del D.P.R. 31/07/1980, n 619 e dell'art. 7 del D Lgs. n 502 del 30/12/1992, qualora ritenuto necessario; 18) nominativo del responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni. ART.6 -. Direzione, esecuzione, collaudo delle opere, strutture ed impianti 1 La realizzazione delle opere e degli impianti di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo, nei limiti delle loro rispettive competenze, nel pieno rispetto e ottemperanza alle previsioni e prescrizioni intervenute nell'iter procedurale di approvazione.
5 2 L'esecuzione dei lavori, di cui ai punti precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica salute ed incolumità. 3 Tutte le opere, strutture, ed impianti di cui al commi precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, con la verifica del rispetto del limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento. 4 Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, strutture od impianti. 5 Il collaudatore verrà individuato dall'amministrazione Comunale e la nomina dello stesso spetta ai committente il quale ha l'obbligo di comunicata formalmente al Comune, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. ART.7 - Responsabilità 1 Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti comunque realizzati. 2 Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità del materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati della loro posa in opera. 3 Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, impianti e strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promovendo la sostituzione o l'aggiornamento degli impianti, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato. 4 Il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, con particolare riguardo ai limiti di campo elettromagnetico e all'esposizione della popolazione a tale campo. 6 Il collaudatore ha la responsabilità di: a) verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti sono eseguite in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche; b) verificare e certificare la funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento; c) trasmettere copia del certificato di collaudo al Comune, e restituire una copia protocollata al committente.
6 ART. 8 - Controlli sugli impianti 1 Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione è effettuato dall'a.r.p.a.v. e/o dall'a.s.l. e I.S.P.E.L., in ragione delle specifiche competenze attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative. 2 In esecuzione di quanto disposto dalla circolare della R.V. n 4406/20312 del 19/03/1999, in caso di superamento dei limiti e valori di immissione nell'ambiente previsti dalla vigente normativa e/o, eventualmente, fissati nel permesso edilizio rilasciato, il Comune può adottare, previa congrua motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività o di decadenza dell'esercizio della medesima, ovvero provvedimenti connessi al prosieguo dell'attività stessa. 3 Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.. 18/08/2000, n 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. ART. 9.-.Definizione dei piani di localizzazione e obblighi specifici 1 I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile, contestualmente alla richiesta di installazione di nuovi impianti, e comunque entro il 30 novembre di ogni anno solare devono: a) comunicare tutti gli elementi utili per consentire l'aggiornamento del censimento degli impianti esistenti, nonché fornire il programma degli interventi per l'anno seguente; b) predisporre un piano di localizzazione della distribuzione delle nuove stazioni e dei nuovi impianti che, fatti salvi,gli aspetti sanitari, strutturali e di erogazione del servizio, risultino compatibili con le indicazioni ed indirizzi espressi dal presente regolamento e dalla circolare regionale 29/12/1998, n 5268; c) diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base con particolare attenzione all'ambiente in ragione degli avanzamenti tecnologici; d) prevedere, dove tecnicamente possibile, sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile secondo le prescrizioni dell'amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione; e) modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzione tecnologica e normative riguardo ai limiti di esposizione nazionale ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante; f) comunicare tempestivamente al Comune di Cadoneghe e all'a.r.p.a.v. ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nulla osta e l'autorizzazione preventiva, fornendo, inoltre, con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento del censimento degli impianti per telefonia mobile; 2 Il Comune di Cadoneghe in applicazione delle presenti norme si impegna ad a) esaminare con l'apporto tecnico/scientifico dell'a.r.p.a.v. e, eventualmente, di figure tecniche e scientifiche esterne, i vari piani di localizzazione delle nuove stazioni e dei nuovi impianti presentati dai gestori del servizio ai sensi del precedente punto 1.b del presente articolo e ne valuta la compatibilità in ossequio ai principi enunciati dal presente regolamento ed alle competenze che la legislazione in materia attribuisce al Comune, proponendo, se del caso, varianti motivate agli stessi; b) approva con deliberazione di Giunta Comunale il Piano di localizzazione suddetto, anche riferito ai singoli gestori o ditte proponenti;
7 c) rilascia l'atto abilitativo per la realizzazione degli impianti di cui si tratta, nei termini di legge qualora la richiesta sia compatibile con il Piano di localizzazione approvato; d) fornisce, su richiesta dei Gestori, sia per la redazione dei Piani annuali che della progettazione di ogni singolo impianto, tutte le informazioni utili contenute nel proprio Sistema Informativo Territoriale, quali, ad esempio, le basi cartografiche informatizzate, la localizzazione dei servizi e delle strutture sensibili, delle aree destinate al verde pubblico, degli edifici di interesse storico, nonché delle zone destinate a tutela. ART.10 - Situazioni esistenti modifiche ed adeguamenti 1 Per gli impianti esistenti i gestori devono fornire ai Comune la stessa documentazione prevista per quelli nuovi, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. 2 La documentazione deve comprendere una valutazione di campo elettromagnetico per singolo sito, con particolare riguardo ai siti sensibili presenti nell'intorno della stazione radio base. ART.11 - Monitoraggio E fatto obbligo ai gestori del servizio di telefonia di monitorare l emissioni elettromagnetiche della stazione radiobase, predisponendo due rilevamenti annuali eseguiti nel raggio di 300 metri dall impianto o comunque nell area, in prossimità di questo, ritenuta più idonea al fine del rilevamento. Gli oneri del monitoraggio sono a carico del gestore.
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