Oggetto: Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 e Milleproroghe in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

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1 USG 246 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO Servizio negoziale Settore supporto e consulenza all'attività dei RUP Via Balbi, Genova tel. 010/ supportorup@unige.it Ai Dirigenti Ai Capi Servizio Ai Segretari Amministrativi Ai Capi Settore LORO SEDI Oggetto: Novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 e Milleproroghe in materia di appalti di lavori, servizi e forniture Di seguito si evidenziano le disposizioni di maggior rilievo introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) e Milleproroghe (d.l. 210/2015) in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Legge stabilità 2016 (L. 208/2015) L art. 1 comma 494 modifica il terzo e il quarto periodo dell articolo 1, comma 7, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n La norma è intesa a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio , e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%. Pertanto, il predetto articolo così come novellato è il seguente, con evidenziate in neretto le modifiche: 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 1

2 economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. L art. 1 comma 502 modifica l art. 1 comma 450 della L. 296/2006. Alla luce di tale modifica l obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA (ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) vale ora per importi tra i euro e la soglia comunitaria. Si pone l attenzione sulla permanente obbligatorietà di rispettare i principi di cui all art. 2 e 125 del DLgs 163/2006 (rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità) nonché il divieto di artificioso frazionamento della spesa (artt. 29 e 125 del predetto decreto) così da non eludere il ricorso al MEPA per acquisti superiori ai euro. L art. 1 comma 504 introduce all articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il seguente periodo: Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di 2

3 negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. Pertanto, viene esteso l ambito di applicazione degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip, prevedendo che essi possano riguardare anche attività di manutenzione. L art. 1 comma 505 introduce l obbligo di programmazione per acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro, tramite approvazione da parte delle SA, entro il mese di ottobre di ogni anno, dell elenco biennale degli acquisti e dei suoi aggiornamenti annuali, i quali devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione e pubblicati sul profilo del committente e sul sito dell Osservatorio dei Contratti Pubblici dell ANAC nonché trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all art. 9, comma 2, della L. n. 89/2014. Inoltre, dovranno essere comunicati e pubblicati con le medesime modalità tutti i contratti nel loro testo integrale - stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti (fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi) e i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. La norma fa salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. La violazione di tali previsioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non potranno ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. L art. 271 del D.P.R. 207/ continuerà ad essere valido limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 1 Art Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi 1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento. 2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente. 3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione. 5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse. 3

4 L art. 1 comma 508 prevede che Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall Autorità medesima. L art. 1 comma 510 prevede una deroga all obbligo di aderire alle convenzioni stipulate da Consip a condizione che: l acquisto avvenga a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti; il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (si ritiene, pertanto, opportuno allegare una relazione tecnica che motivi tale mancanza). L art. 1 comma 512 si occupa degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività prevedendo che Al fine di garantire l ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [ ] provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. [ ] L art. 1 comma 516 prevede una deroga a quanto previsto dal precedente comma 512 stabilendo che Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all Autorità nazionale anti-corruzione e all Agid. Pertanto, si potrà derogare a Consip, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, alle seguenti condizioni: previa autorizzazione motivata dell organo di vertice; il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell amministrazione; ovvero, nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. 4

5 In tali ipotesi, i predetti approvvigionamenti dovranno essere comunicati all ANAC e all AGID. Inoltre, l art. 1 comma 517 prevede che La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilita disciplinare e per danno erariale. Milleproroghe (d.l. 210/2015) L art. 7 comma 1 proroga al 31 luglio 2016 la norma contenuta nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e relativa all'anticipazione del 20% del prezzo nei contratti di lavori. L art. 7 comma 7 proroga per un altro anno l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali. Slitta, quindi, al 1 gennaio 2017 il termine che era fissato al 1 gennaio 2016 dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di passaggio alla pubblicazione esclusivamente telematica dei bandi di gara. L art. 10 comma 3 proroga anche per l anno 2016 il divieto, contenuto all art. 1, comma 141 della L. n. 228/2012, di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. Si precisa, altresì, che è cessata la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale (di cui agli artt. 122 comma 9 e 124 comma 8 del DLgs 163/2006) sopra il milione di euro per i lavori e sopra i euro per servizi e forniture. Si evidenzia che è stato, altresì, approvato in via definitiva il cd. Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 che sarà oggetto di una successiva specifica comunicazione non appena lo stesso sarà pubblicato in G.U. Da ultimo si segnala che è stato, altresì, approvato in via definitiva il ddl n B (Delega appalti pubblici) recante una delega al Governo per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea prevedendo la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni. Con preghiera di dare massima diffusione alla presente comunicazione, l occasione è gradita per porgere i migliori saluti. Genova, Il DIRIGENTE firmato digitalmente Luca Sannella (tel ; Luca.Sannella@unige.it) 5

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