GLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI: PALCHI E FIERE

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO 20 ORE COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI RIMINI MARZO APRILE 2016 GLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI: PALCHI E FIERE Leonardo Bertozzi Venerdì 08/04/2016 Argomenti: indice Come si è arrivati al decreto Campo di applicazione La norma Le fasi di lavoro Il PSC e il POS all. IV modificati dal DI 1

2 Come si è arrivati al decreto Dopo gli incidenti accaduti nei cantieri temporanei per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi per concerti - a cui la stampa ha dato grande risalto -e quelli accaduti in fiera arriva finalmente ilcosiddetto "decreto palchi", il provvedimento licenziato dai ministeri del Lavoro e della Salute che impone norme più stringentiper la sicurezza e che attribuisce nuove responsabilità alla figura del coordinatore in cantiere. Come si è arrivati al decreto 5 marzo 2012 Muore Matteo Armellini, il rigger romano di trent'anni ucciso nella notte del 5 marzo dal crollo del palco che si stava allestendo per il concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, venuto giù come un castello di carte 2

3 Come si è arrivati al decreto Come si è arrivati al decreto 17 agosto

4 Come si è arrivati al decreto 16 giugno 2012 Toronto, Canada, crolla il palco dei Radiohead: 1 morto e 3 feriti È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco Come si è arrivati al decreto 4

5 Come si è arrivati al decreto Come si è arrivati al decreto 5

6 Come si è arrivati al decreto Come si è arrivati al decreto 30 marzo 2012 concerto Giorgia Palalivorno 15 operai in nero Blitz dei carabinieri al Palalivorno dove doveva esibirsi la cantante romana. Erano tutti stranieri. Sospesa la ditta. 6

7 Come si è arrivati al decreto 26 aprile 2012 concerto Tiziano Ferro Caserta Blitz al concerto di Tiziano Ferro: 55 lavoratori in nero su 109 Intervento dei carabinieri al Palamaggiòdi Caserta per il concerto del popolare cantante. Trovati altri 22 lavoratori irregolari Come si è arrivati al decreto 1 maggio 2012 Concerto del 1 maggio Roma Lo scivolone dei sindacati: irregolarità e poca sicurezza al concerto del primo maggio Predicano bene ma razzolano male. Blitz dei carabinieri al palco del Primo maggio. Violazioni in materia di sicurezza: multe per 43mila euro e otto denunce 7

8 Come si è arrivati al decreto 17 luglio 2012 concerto Antonello Venditti Concerto di Venditti, per l allestimento del palco lavoratori in nero Controlli in piazza Bovioa Piombino: denunciati i titolari di due aziende (una di Piombino e una di Cecina). I carabinieri trovano operai in nero e 14 persone che lavoravano senza nessuna protezione Come si è arrivati al decreto Per 40 anni, lo ha confermato anche il cantautore Eugenio Finardi, si sono usati palchi "a Scatola" costruiti con pareti simili ai ponteggi dell'edilizia, mettendo al centro del concerto la musica e l'artista. Anche eventi di altra natura, come la manifestazioni di partito ecc ecc Cambiano i tempi 8

9 Come si è arrivati al decreto Quei palchi tradizionali dall'aspetto musicale prevalente su quello scenografico avevano un vantaggio: non crollavano mai. Ma anche un difetto: le pareti laterali e quella posteriore di tubi d'acciaio oscuravano la vista alle fasce laterali e posteriori della location, e dunque riducevano il numero di spettatori che potevano essere ospitati dall'evento. In un'epoca, la nostra, nella quale la fama dell'artista non si misura più dal numero di dischi venduti (complice la concorrenza sleale di Internet), ma dal numero di spettatori che partecipano ai suoi concerti, s'è reso necessario rivoluzionare la filosofia di tutto il business dell'evento. E così, per attirare il maggior numero di persone, alla componente musicale è stata aggiunta prepotentemente quella dello show. Come si è arrivati al decreto 9

10 Come si è arrivati al decreto (5 marzo 2012) INAIL Norme e controlli più rigidi nella costruzione dei palchi INAIL - ing. Paolo Giacobbo Scavo, direttore del dipartimento Tecnologie di sicurezza: Infortuni nello spettacolo e morti nella costruzione dei palchi: servono norme e controlli più rigidi -più rigore nella progettazione, nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio -autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti Come si è arrivati al decreto Le attrezzature destinate in genere al pubblico spettacolo non sono sottoposte alle autorizzazioni che il ministero del Lavoro rilascia per i ponteggi metallici fissi. Servono, invece, più rigore nella progettazione, nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio e l autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti 10

11 Come si è arrivati al decreto "A differenza dei ponteggi metallici fissi, la tipologia di attrezzature provvisorie per gli spettacoli (allo stesso modo di quella per le manifestazioni sportive quali, per esempio, quelle destinate al pubblico per l'arrivo di corse ciclistiche ) non è sottoposta ad autorizzazione del ministero del Lavoro. Per i primi, infatti, come disposto dal dpr 164/1956, successivamente ripreso dal dlgs81/08 e successive integrazioni, il dicastero provvede a rilasciare un libretto contenente degli schemi specifici di montaggio e, in caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, è obbligatorio presentare una relazione di calcolo con i relativi disegni". Come si è arrivati al decreto "Benché utilizzi dei componenti dei ponteggi metallici fissi, questo tipo di attrezzatura non richiede autorizzazione del ministero del Lavoro, ma una comunicazione al Comune che ospiterà l'evento e la presentazione di una relazione tecnica, nella quale vengono incluse solitamente anche istruzioni per il montaggio, l'uso e lo smontaggio. Questa relazione viene vagliata dalla Commissione prefettizia per il pubblico spettacolo-di norma costituita presso la Provincia - composta da un funzionario della prefettura, da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da uno della Asl e da uno del Comune". 11

12 Come si è arrivati al decreto Maggio 2010 Come si è arrivati al decreto CRITICITA Tempi troppo ristretti Interferenza tra le maestranze Imprese e lavoratori di diverse nazionalità Controllo sugli appalti Spazi ristretti Condizioni meteorologiche e ambientali Particolarità dell apprestamento Aleatorietà della componente apprestamento/luogo d installazione Vincoli architettonici o ambientali Fattore psicologico ludico Esigenze artistico-logistiche Associazioni culturali e utilizzo dei volontari 12

13 Campo di applicazione PROGETTAZIONE MONTAGGIO DECRETO COLLAUDO VERIFICA CORRETTO MONTAGGIO PROVE SPETTACOLO/FIERA SMONTAGGIO DECRETO Campo di applicazione (altre norme oltre a quelle delle sicurezza) La complessità della gestione della tutela della salute e sicurezza di tali allestimenti risiede nel fatto che su di essi impattano, infatti, diverse normative, singolarmente già complicate, che insieme danno luogo a tutta una serie di problematiche per la loro cooperazione e per loro connessioni. In particolare occorre considerare, oltre alla legislazione sulla sicurezza sul lavoro, anche tutta un altra serie di atti normativi, leggi e regole tecniche riguardanti diversi campi tecnici tra i quali la statica e la dinamica delle strutture, l antincendio, la conformità do macchine ed impianti, la pubblica sicurezza, 13

14 Altre norme Principali normative applicabili Altre norme Principali normative applicabili 14

15 Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO DECRETO Titolo I principi comuni Titolo II luoghi di lavoro Titolo III Attrezzature TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO TITOLO IV CAPO I -MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 15

16 Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 16

17 Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Campo di applicazione LA STRUTTURA DEL DECRETO CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 17

18 Come si è arrivati al decreto Campo di applicazione Articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni Fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre

19 Campo di applicazione Campo di applicazione costruzione, equipaggiamento, smantellamento di opere temporanee, in metallo, in legno o in altri materiali montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati di ingegneria civile. 19

20 Campo di applicazione GLI EVENTI Spettacoli musicali, Spettacoli teatrali, Eventi cinematografici, Eventi di intrattenimento in genere, Eventi pubblici in genere, se comportanti la messa in opera di una O.T., Manifestazioni fieristiche, Manifestazioni espositive, Manifestazioni sportive, se comportanti la messa in opera di una O.T., Attività ludicoricreative (giostre, parchi tematici, etc.), Attività ludicoricreative sindacali, religiose, se comportanti la messa in opera di una O.T Campo di applicazione Le strutture Palchi e pedane Tribune e Gradinate Tensostrutture e tendostrutture Ponteggio Scaffolding Coperture e Covering Stand Scivoli Apprestamenti o attrezzature ludiche e creative Torri tecniche, americane e truss Apprestamenti o scheletri allestitivi Ground support Gazebo e pagode 20

21 Campo di applicazione Le strutture Palchi e pedane Tribune e Gradinate Tensostrutture e Tendostrutture Ponteggio Scaffolding Coperture e Covering Stand Scivoli Apprestamenti o attrezzature ludiche e creative Torri tecniche, americane e truss Apprestamenti o scheletri allestitivi Ground support Gazebo e pagode Il Decreto Interministeriale Articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2- bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni Fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 CIRCOLARE N 35 MLPS 24 DICEMBRE

22 Il Decreto Interministeriale Lo statuto normativa delineato nel D.I non ha radice nella legislazione comunitaria, posto che di esso non vi è traccia né nell'art. 2 della direttiva quadro 89/3911CEE, né nell'art I della direttiva 92/57/CEE. Dunque esso rappresenta,una iniziativa autonoma dell'italia. Si precisa che il D.I. non contiene sanzioni, e che nel complesso esso detta una disciplina più favorevole rispetto a quella standard prevista per le attività soggette aila disciplina del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL, che costituisce invece il recepimento della citata Direttiva 92/57/ CEE): Il Decreto Interministeriale Capo I- Spettacoli musicali cinematografici teatrali Capo II- manifestazioni fieristiche Campo di applicazione Particolari esigenze Campo di applicazione Particolari esigenze Applicazione capi I titolo IV Applicazione capi II titolo IV Particolari esigenze Applicazione capi I titolo IV Applicazione capi II titolo IV PALCHI Monitoraggio e pubblicazione Allegati FIERE Sito Idoneità Tecnico Professionale PSC -POS PSC Quartiere fieristico DVR PSC - POS PSC 22

23 Il Decreto Interministeriale Capo I spettacoli musicali, Cinematografici, teatrali Art.1 -Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni previste (comma 3) Capo II manifestazioni fieristiche Art. 6 - Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostruttureo opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni previste (comma 3) Il Decreto Interministeriale Dec int Capo I spettacoli musicali, Cinematografici, teatrali Capo II manifestazioni fieristiche CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Nei casi previsti Lavori in quota > 2 m. Dec CAPO II -NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE OSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 23

24 Il Decreto Interministeriale L attività rientra tra le deroghe previste dal decreto? NO SI Applicazione del Titolo IV, Capi I e II SI Si svolgono Applicazione del Titolo IV, lavori in quota (h>2m)? NO Applicazione del solo Titolo IV, Capo II Il Titolo IV non si applica Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Cantiere Mutuando opportunamente la definizione contenuta all art.89, comma 1, lettera a), del d.lgs.n.81/2008, il cantiere è definito come il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di Opere Temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimentocon impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. 24

25 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Opera Temporanea Pur in assenza di una specifica definizione che era invece contenuta nella bozza di decreto circolata parecchi mesi prima della sua pubblicazione ( Opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale ), è possibile dire che le Opere Temporanee sono allestimenti formati da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, etc.). Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Opera Temporanea I principali elementi prefabbricatoi utilizzabili sono: elementi tralicciati(ad esempio torri e americane); elementi di ponteggi; elementi per tribune; elementi di raccordo e di giunzione; elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, etc.); Le OT oggetto del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 sono prevalentemente connotate da carattere di: temporaneità; modularità; montabilità/smontabilità; trasportabilità; reimpiegabilità. Tra le più importanti Opere Temporanee oggetto del Capo I del decreto, spicca ovviamente il palco. 25

26 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Il palco Il palco è l'opera Temporanea sopra cui si svolge l'attività di esibizione, di rappresentazione o di intrattenimento. E realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale ed è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico) generalmente realizzata con elementi modulari componibili che possono essere assemblati anche a gradoni con differenti livelli di altezza o in maniera inclinata. Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Il palco Il palco può essere dotato di elementi di copertura che, se esistente, viene realizzata in opera, allestita generalmente a terra e portata in quota mediante sistemi di sollevamento di tipo manuale o motorizzato. La copertura viene sovente utilizzata anche per il supporto delle attrezzature audio e video, delle luci e per sostenere gli arredamenti scenotecnici. Quando non è possibile collegare il palco o i suoi elementi costituenti a strutture fisse, ad esempio per ragioni di salvaguardia del patrimonio architettonico, esso viene solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi similari. La pedana del palco può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire lo svolgimento contemporaneo di più fasi di allestimento. Questo sistema infatti permette di separare l'area di appendimento delle strutture dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti. La pedana, inoltre, può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche. 26

27 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Il palco Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Il palco Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altri elementi strutturali, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata americana Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale. Queste strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere. Si distinguono sistemi: a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video con intelaiatura americana tipo truss per sostenere la copertura e i proiettori di luce ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video a traliccio ad anello ( ring ) o lineare per sostenere l'apparato illuminotecnico o acustico, etc 27

28 Il Decreto Interministeriale Il palco Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Luogo o sito dell installazione Nelle consuetudini, l'evento o lo spettacolo potrà aver luogo in siti al chiuso o all aperto. I siti al coperto, generalmente sono: teatri; palazzetti sportivi; tendostrutture fisse e/o temporanee; etc. I siti all'aperto comunemente utilizzati sono: piazze; stadi; parchi pubblici e/o privati; etc. Le caratteristiche delle Opere Temporanee, degli impianti a supporto e delle attrezzature da utilizzare vengono ovviamente valutate e dimensionate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l'evento. 28

29 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Luogo o sito dell installazione OCCORRE QUINDI TENERE PRESENTE : Le dimensioni del luogo di installazione della Opera Temporanea. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie; La portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla Opera Temporanea una volta installata e da quelle indotte durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa; Le eventuali strutture preesistenti dedicate all'ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili; Le caratteristiche di sicurezza degli impianti utilizzabili già presenti. In virtù delle indicazioni del Decreto Interministeriale, il proprietario (o gestore) del luogo di installazione o del sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche previste all'allegato Idello stesso Decreto e dovrà metterla a disposizione del committente. Il Decreto Interministeriale Fierecapo II DI : DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) CANTIERE Mutuando opportunamente la definizione contenuta all art.89, comma 1, lettera a), del d.lgs.n.81/2008, il cantiere è definito come il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostrutturao opera temporanea.all'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente. 29

30 Il Decreto Interministeriale Fierecapo II DI : DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) ALTRE DEFINIZIONI CAPO II Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive; Espositore: azienda o altro soggetto che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell Espositore; Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell esposizione fieristica; Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito; Tendo struttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati. Il Decreto Interministeriale Fierecapo II DI : DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Luogo o sito dell installazione La manifestazione può svolgersi nell ambito di: un sito organizzato (come i c.d. quartieri fieristici) che possono essere al chiuso o all'aperto; un'area organizzata una tantum e per il particolare evento quali: palazzetti sportivi; piazze; stadi; parchi pubblici e/o privati; etc. Le caratteristiche delle Opere Temporanee, delle Strutture Allestitive e delle Tendostrutture da utilizzare vengono ovviamente valutate e dimensionate in funzione delle caratteristiche del luogo in cui si svolgerà l'evento. 30

31 Il Decreto Interministeriale Fierecapo II DI : DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Luogo o sito dell installazione Si rende necessario individuare le principali caratteristiche tecniche, morfologiche e logistiche del sito, quali ad esempio: Le dimensioni ed in generale la logistica del luogo di installazione. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla progettazione in sicurezza degli elementi che comporranno la tendostruttura, la OT o la struttura allestitiva; La viabilità generale del sito, in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi che comporranno la tendostruttura, la OT o la struttura allestitivae delle relative attrezzature necessarie; Le eventuali strutture o attrezzature permanenti preesistenti sul luogo; Le caratteristiche di sicurezza degli impianti utilizzabili già presenti. Il Decreto Interministeriale Fierecapo II DI : DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) Luogo o sito dell installazione In virtù delle indicazioni del Decreto Interministeriale, il gestore del sito di installazione (o l organizzatore) dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche previste all'allegato IV e dovrà metterla a disposizione del committente. Inoltre, indipendentemente dalla successiva creazione di un cantiere a cui si dovranno applicare le previsioni del Titolo IV del Testo Unico, il gestore/organizzatore, nella specifica veste di datore di lavoro committente, verificata l'eventuale esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, dovrà anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/08 i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato V del DI. 31

32 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) COMMITTENTE In generale : È il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel capo I del DI: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; Nel capo II del DI: il soggetto gestore, organizzatore o espositore, che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all art.6, comma 2 (approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche) limitatamente all ambito di esplicazione dei richiamati poteri; Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) COMMITTENTE Caso esempio caso di un comune che decida di organizzare uno spettacolo per celebrare il Santo Patrono e affidi a un azienda specializzata l organizzazione dell evento, compreso il montaggio di una struttura di cui al comma 1, lettera d), D.I. 22 luglio 2014, con altezza compressiva superiore a 7 m. Il committente, così come definito, POTREBBE NON essere il comune ma l azienda che esegue o fa eseguire da subcontrattisti il montaggio della struttura. Caso 2 Basti considerare che per concerto di una star internazionale all interno di uno stadio. Sarebbero presenti questi soggetti: il proprietario o il gestore del sito in cui è svolto l evento (quasi mai qualificabile come datore di lavoro committente); il promoter locale (qualificabile come committente-datore di lavoro); produttore dell evento italiano o straniero (qualificabile come committente-datore di lavoro); il produttore esecutivo; il direttore di produzione; i datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici). 32

33 Il Decreto Interministeriale DEFINIZIONI E GLOSSARIO (circolare 35) COMMITTENTE L identificazione del Committente non deve riferirsi all opera, ma alle attività di montaggio e smontaggio dell opera medesima. Il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, gradinata, ), ma in colui per il quale vengono realizzate l insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimentocon gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale. Il Decreto Interministeriale COMMITTENTE NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico; Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica; Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica. Gestore N Organizzatore N Espositore 33

34 Il Decreto Interministeriale LA COMMITTENZA - SPETTACOLI il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all allegato I dimensionidel luogo di installazione dell opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l opera temporanea e le relative attrezzature; portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall opera temporanea; portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra. Il Decreto Interministeriale LA COMMITTENZA - FIERE il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall organizzatore: Tutte le attrezzature permanenti presenti; La viabilità La logistica in generale Gli impianti a rete fissa installati 34

35 Le fasi di lavoro I COORDINATORI I coordinatori art.90 (obblighi del committente/resp. Lav. ) Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo 98. Comma 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Non trova applicazione la previsione del comma 11 Le fasi di lavoro LE IMPRESE Allestimento luci Allestimento impianti Elettrici Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate/ Preassemblate Service Scenografie Allestimento strutture in legno o Similare 35

36 Le fasi di lavoro Allestimento luci Allestimento impianti Elettrici Scenografie Service LE IMPRESE Allestimento strutture in legno o Similare Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate / Preassemblate Altro soggetti presenti -autogrù per il montaggio di strutture; -la movimentazione materiali con muletti; -i trasporti; -la strumentazione musicale; -gli effetti speciali; -il facchinaggio; -la security; -l accoglienza Le fasi di lavoro Falconi Ambra CRONOPROGRAMMA 36

37 Il psc e il pos all. IV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Si può affermare che il DI con i suoi allegati Riadatta i contenuti minimi dei piani di sicurezza calzandoli sulle particolarità e sulle esigenze proprie dei cantieri per realizzare palchi spettacolo e Fiere. Il psc e il pos all. IV - Spettacoli CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI non operano: la lettera i) del punto 1.1.1; le lettere i) e n) del punto ; le lettere b); b-bis) ; d) ; e);f) ; g); I) ; m) del punto 2.2.3; il punto 3.1; la lettera e) del punto 3.2.1; il punto 3.2.2; la lettera d) del punto ; i punti ; ;

38 Il psc e il pos all. IV - Spettacoli CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Allegato III.- DI trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto è sostituito con il seguente: Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria; b) il punto2.1.5 è sostituito con il seguente: L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto , è riportato nell' allegato III.1; c) il punto è sostituito con il seguente : In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato I, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. d) il punto è sostituito con il seguente: Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori; e) il titolo 3. è sostituito con il seguente : 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA j) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: Contenuti minimi; g) la lettera d) del punto è sostituita dalla seguente: d) l elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere Il psc e il pos all. IV - Spettacoli CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Allegato III.1- DI Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto dell'allegato XV del d.l.gs. n. 81 I. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV. I del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto l. è sostituito con il seguente: l. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli ; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere; b) il punto 2 è sostituito con il seguente: 2. Le attrezzature comprendono: autogru; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo. 38

39 Il psc e il pos all. IV - fiere CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI FIERE - IL PSC E IL POS ALL.XV ANCHE PER LE FIERE non operano I PUNTI giacitati IN ALL III DEL DI: la lettera i) del punto 1.1.1; le lettere i) e n) del punto ; le lettere b); b-bis) ; d) ; e);f) ; g); I) ; m) del punto 2.2.3; il punto 3.1; la lettera e) del punto 3.2.1; il punto 3.2.2; la lettera d) del punto ; i punti ; ; Il psc e il pos all. IV - fiere CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI FIERE -IL PSC E IL POS ALL.XV trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: 2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) la lettera a) del punto è sostituita con la seguente: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di ideazione/studio delle strutture allestitive in collaborazione con il coordinatore per la Progettazione, al fin di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. L'ideazione/studio delle strutture allestitive è effettuata nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;! b) il punto è sostituito con il seguente: 2.I 4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria; c) il punto è sostituito con il seguente: L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto , è riportato nell' allegato VI.l ; d) il punto è sostituito con il seguente: In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui agli allegato IV e V, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. e) il punto è sostituito con il seguente: Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori; 39

40 Il psc e il pos all. IV - fiere CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI FIERE -IL PSC E IL POS ALL.XV trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: f) il titolo 3. e sostituito dal seguente: 3. PlANO OPERATIVO DI SICUREZZA; g) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: 3.2. Contenuti minimi; h) la lettera d) del punto è sostituita dalla seguente: d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere; i) la lettera g) del punto è sostituita dalla seguente: g) delle misure di coordinamento relative all' uso comune di apprestamenti e attrezzature; LE IMPRESE PARTECIPANTI Altro soggetti presenti Allestimento luci Service Scenografie Allestimento impianti Elettrici Allestimento strutture in legno o Similare Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate / Preassemblate -autogrù per il montaggio di strutture; -la movimentazione materiali con muletti; -i trasporti; -la strumentazione musicale; -gli effetti speciali; -il facchinaggio; -la security; -l accoglienza 40

41 LE IMPRESE PARTECIPANTI Impresa affidataria Impresa esecutrice Lavoratore autonomo LE IMPRESE PARTECIPANTI Impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 41

42 LE IMPRESE PARTECIPANTI Impresa esecutrice impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Art.1655 codice civile Ilcontrattoconilquale unaparte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro. idoneità tecnico-professionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. LE IMPRESE PARTECIPANTI Lavoratore autonomo persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. contratto d opera contenuta all art.2222 codice civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. idoneità tecnico-professionale art. 89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 42

43 Idoneità tecnico professionale Art 8 comma f del DI il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l idoneità tecnico professionale mediante l acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all allegato II; Idoneità tecnico professionale 43

44 Esclusioni DECRETO INTERMINISTERIALE Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Esclusioni Particolari esigenze DECRETO INTERMINISTERIALE Capo I a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti 44

45 Esclusioni CAPO I Art. C 3 LETT. A ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente; Esclusioni CAPO I Art. C 3 LETT. b ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; 2 m 45

46 Esclusioni CAPO I Art. C 3 LETT. c ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; 6 m 8 m Esclusioni la circolare n. 35 del 24/12 /2014 Chiarisce che per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra. 46

47 Esclusioni Per analogia Possiamo pensare che vengano escluse Anche combinazioni tra lettera b) e c) Ring o struttura composta da americane su tralicci verticali, che viene assemblata sul piano del palco e che, durante l evento, poggia su di esso. Quale piano stabile di riferimento si dovrà comunque considerare il suolo e non il piano di calpestio del palco. 8 m Esclusioni CAPO I Art. C 3 LETT. d ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m. 7 m 47

48 Esclusioni Capo II Manifestazioni fieristiche attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostruttureo opere temporanee per manifestazioni fieristiche Esclusioni Capo II Manifestazioni fieristiche a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico 48

49 Esclusioni Capo II Manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive che abbiano un altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile; 6,50 m Esclusioni Capo II Manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitivebiplanariche abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2; < 100 m2 49

50 Esclusioni Capo II Manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 mdi altezza rispetto a un piano stabile Casi particolari e altro. Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), l attività è comunque un luogo di lavoro per cui trovano applicazione i Titoli I,II e III Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), se si lavora in quota, occorre applicare le previsioni del successivo Capo II 50

51 Casi particolari e altro. In generale, però, ove non trova applicazione il coordinamento tipico della cantieristica occorre pensare ad un DUVRI Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi ( ): a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione (..), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Casi particolari e altro. In generale, però, ove non trova applicazione il coordinamento tipico della cantieristica occorre pensare ad un DUVRI Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento affidamento di lavori, servizi di e lavori, forniture servizi all impresa e forniture appaltatrice all impresa o a appaltatrice lavoratori autonomio a ( ): 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,ai sensi dell articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 51

52 Casi particolari e altro. In generale, però, ove non trova applicazione il coordinamento tipico della cantieristica occorre pensare ad un DUVRI Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all articolo 29, comma 6- ter, con riferimento sia all attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito, nonchèdi periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (..) 52

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