COMUNE DI CAMOGLI Città Metropolitana di Genova

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI CAMOGLI Città Metropolitana di Genova"

Transcript

1 COMUNE DI CAMOGLI Città Metropolitana di Genova Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 27/09/2004, n. 33 Modificato: con deliberazione di Consiglio Comunale 28/04/2014, n. 40 (modifiche art. 5 comma 4) Modificato: con deliberazione di Consiglio Comunale 15/09/2014, n. 90 (modifiche art. 3, commi 2,3,4,5)

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento, alla luce anche del Regolamento relativo alla disciplina degli ormeggi nel Porto di Camogli approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Genova con Ordinanza n. 123/2001 in data e delle successive modifiche ed integrazioni apportate con Ordinanze n. 199/2001 e n. 07/2002, dell art. 30 del Codice della Navigazione, della Legge della Regione Liguria n. 1/2001 con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze in materia di amministrazione del demanio marittimo e dell art. 8 comma 17 del vigente Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria disciplina: a) le diverse tipologie di concessione e di ormeggio; b) i criteri di assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei in ambito portuale per l ormeggio delle unità di cui al successivo art.2; c) l uso e la gestione amministrativa degli specchi acquei assegnati in concessione.

3 TITOLO II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME Art. 2. Classificazione. 1. Le concessioni demaniali marittime per ormeggio sono di due tipi: a) Annuale: ormeggio consentito tutto l anno. Tali ormeggi sono localizzati in porto così come indicato nel Piano degli Ormeggi. b) Stagionale: ormeggio consentito dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. Tali ormeggi sono localizzati in avamporto così come indicato nel Piano degli Ormeggi. 2. Gli ormeggi sono classificati avuto riguardo alla natura dell unità cui sono destinati ed alla categoria di appartenenza dell unità. 3. Ai fini del presente regolamento, per unità si intende: a) il naviglio addetto al servizio di trasporto (lettera identificativa : T); b) il naviglio addetto alla pesca professionale(lettera identificativa : P); c) il naviglio da diporto (navi da diporto, imbarcazioni da diporto, natanti da diporto) (lettera identificativa : X). 4. Le categorie, contraddistinte con le lettere da A a L, sono determinate in considerazione delle dimensioni dell unità come di seguito indicato: a) Categoria A: dimensioni max lungh. mt. 5,50 largh. mt. 2,00 b) Categoria B: dimensioni max lungh. mt. 6,00 largh. mt. 2,00 c) Categoria C: dimensioni max lungh. mt. 7,00 largh. mt. 2,40 d) Categoria D: dimensioni max lungh. mt. 8,15 largh. mt. 2,80 e) Categoria E: dimensioni max lungh. mt. 9,50 largh. mt. 3,20 f) Categoria F: dimensioni max lungh. mt. 11,30 largh. mt. 3,70 g) Categoria G: dimensioni max lungh. mt. 14,40 largh. mt. 4,00 h) Categoria H: dimensioni max lungh. mt. 21,50 largh. mt. 6,00 i) Categoria L: dimensioni max lungh. mt. 27,40 largh. mt. 6, Ai fini dell individuazione della categoria di appartenenza si fa riferimento all effettivo ingombro dell unità (compresi l eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza quali pinne stabilizzatrici ecc.) e cioè al fuoritutto dell unità e può farsi luogo ad una tolleranza del 3% per la sola lunghezza. 6. Tolleranze superiori a quella di cui sopra, qualora si tratti di imbarcazioni con destinazione d uso produttiva, possono essere autorizzate su istanza del concessionario previo parere della Capitaneria di Porto in merito alla sicurezza.

4 Art. 3. Identificazione degli ormeggi. 1. I singoli ormeggi sono rappresentati nel P.d.O., debbono essere contrassegnati da un numero identificativo e debbono anche recare l indicazione della tipologia dell unità cui sono destinati e della categoria di appartenenza della stessa. 2. Per gli ormeggi a banchina saranno predisposti idonei segnali sulla banchina stessa, a cura dell Amministrazione comunale, atti a delimitare le varie zone d uso previste dal presente regolamento. 3. Per gli ormeggi all interno dello specchio acqueo deve essere posizionata a cura e a carico del concessionario, per ciascun ormeggio, una boa di dimensioni appropriate, recante il numero di identificazione dell ormeggio e le lettere identificative della tipologia e della categoria dell unità con scritte di colore nero. Per gli ormeggi all interno degli specchi acquei concessi alle società di cui all art. 6 del regolamento, sulla boa sarà indicato il numero di identificazione dell ormeggio e la lettera identificativa della tipologia. 4. Per ogni unità ormeggiata, a cura e a carico del concessionario deve essere posizionata una tabella di individuazione, esposta in maniera ben visibile. Tale tabella di individuazione, in materiale plastico, resistente alle intemperie, di colore giallo, secondo il modello predisposto dall Amministrazione comunale, deve riportare le seguenti diciture: ORMEGGIO N. Lettera Tipologia Lettera Categoria Numero Pratica 5. Ogni unità ormeggiata negli specchi acquei concessi alle società di cui all art. 6 del presente Regolamento, deve esporre, in maniera ben visibile, una tabella di individuazione. La stessa, in materiale plastico, resistente alle intemperie, di colore giallo, su modello fornito dall Ufficio Demanio Marittimo, deve riportare le seguenti diciture: ORMEGGIO N. Lettera Tipologia Numero Pratica Art. 4. Uso dello specchio acqueo. 1. In considerazione delle diverse destinazioni d uso nel P.d.O. vengono individuate le zone di ormeggio per ognuna di esse. 2. Gli ormeggi possono essere utilizzati soltanto con unità aventi la destinazione d uso per cui è stata rilasciata la concessione demaniale marittima. 3. Il cambio di destinazione d uso della c.d.m. deve essere preventivamente autorizzato dall Ufficio Demanio che valuterà, tra l altro, la disponibilità di un ormeggio di caratteristiche analoghe nella zona destinata all uso per il quale viene fatta richiesta. 4. Sono consentiti periodi di inutilizzo dell ormeggio connessi ad operazioni di manutenzione dell unità o dell ormeggio stesso; la data di rimozione dell unità dallo specchio acqueo, le ragioni della rimozione e

5 quella entro la quale si prevede la ricollocazione dell unità debbono essere preventivamente comunicate all Ufficio Demanio. Art. 5. Concessioni in favore di pescatori professionisti singoli o associati. 1. In deroga a quanto previsto dall art.15 del presente regolamento, i concessionari di specchi acquei per l ormeggio di unità addette alla pesca professionale hanno la facoltà: a) di scambiare, dandone preventiva comunicazione all Ufficio Demanio, nell ambito degli ormeggi dei quali sono concessionari, la posizione delle unità in funzione dell impiego delle stesse nelle campagne di pesca. 2. Le unità impiegate nella tonnarella, nel caso di lavori di manutenzione, possono inutilizzare gli ormeggi, fino ad un massimo di sei mesi, dandone comunicazione all Ufficio Demanio, indicando il momento stimato di rientro delle unità. 3. I pescatori professionisti, titolari di concessioni, non aderenti a Società cooperative, qualora decidano di aderire a queste ultime, conferiscono la concessione in capo alla Società stessa. 4. Nel caso di recesso, se il pescatore professionista è un socio apportatore della concessione di cui al comma 3, la concessione viene conferita nuovamente allo stesso, con scorporo dell unità dalla concessione della cooperativa. 5. Nel caso di scioglimento, o cessazione per qualsiasi causa della Società cooperativa, ciascun socio, titolare di unità, subentra nella concessione relativa all ormeggio utilizzato da detta unità. 6. Gli ormeggi non assegnati vengono attribuiti ai sensi del comma successivo. 7. Ai fini dell assegnazione degli ormeggi disponibili, ferma restando l applicazione delle regole generali previste dal presente regolamento, costituisce titolo essenziale preferenziale la residenza, da almeno tre anni, nel Comune di Camogli. 8. La vendita dell imbarcazione non costituisce titolo per il subingresso nella concessione. Art. 6. Concessioni per servizi d ormeggio per conto terzi. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono ammesse concessioni conto terzi né l uso di concessioni per conto terzi ad eccezione di quelle convenzionate con il Comune che prevedano la prestazione di servizi a vantaggio del porto, delle relative infrastrutture ed opere connesse. 2. La predetta convenzione, deve essere approvata dal Consiglio Comunale. 3. Le c.d.m. per più posti di ormeggio destinati ad attività di ormeggio conto terzi convenzionate con il Comune sono soggette alle seguenti disposizioni: a) Il concessionario deve effettuare il servizio di ormeggio per conto terzi nei soli limiti del numero massimo e della tipologia di unità previsti dalla convenzione e non può ormeggiare unità di categoria superiore a quella indicata nella concessione. b) Il concessionario è tenuto a annotare su un apposito registro vidimato dall Ufficio Demanio l elenco completo delle unità ormeggiate, precisandone in particolare categoria, tipo, numero di concessione ed allegandone se possibile una fotografia a colori. E inoltre tenuto ad annotare le eventuali sostituzioni di unità ormeggiate con altre in precedenza non ormeggiate. Il predetto

6 registro deve essere aggiornato quotidianamente, essere disponibile in ogni momento per gli opportuni controlli dell Amministrazione Comunale. Deve comunque essere, nel periodo estivo ( aprile- settembre) ogni quindici giorni e nel periodo invernale mensilmente prodotto all Ufficio Demanio per gli opportuni controlli. c) Ogni unità deve esporre la targa di identificazione fornita dall Amministrazione Comunale. d) Il concessionario deve applicare, sia per gli ormeggi continuativi sia per quelli occasionali, le tariffe di stazionamento che sono approvate dall Amministrazione Comunale entro il 30 aprile di ogni anno. e) Le tariffe vengono affisse all Albo Pretorio del Comune ed in apposita bacheca posta in ambito portuale in visione per i cittadini. f) I concessionari si impegnano ad istituire, sentita la Capitaneria di Porto e l Ufficio Demanio, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, nella zona transito dell avamporto, un campo boe attrezzato destinato alle unità in transito. g) Il trasferimento di azienda costituisce titolo per il trasferimento della concessione al cessionario. h) La mancata osservanza della disposizione di cui alla lettera a) prima parte comporta decadenza della c.d.m. La mancata osservanza della disposizione di cui alla lettera d) comporta la revoca della c.d.m. Art. 7. Concessioni in favore di circoli od associazioni. 1. I circoli e le associazioni titolari di concessioni demaniali marittime sono tenuti, entro venti giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, a comunicare all Ufficio Demanio il nominativo dei soci che godono degli ormeggi nella disponibilità dell ente, nonché a comunicare i dati identificativi delle unità ormeggiate (tipo, categoria), producendone anche una fotografia a colori. Sono altresì tenuti a specificare il nominativo dei soci apportatori. 2. Ciascuna unità deve essere munita della tabella di identificazione di cui all art.3 comma 5. In detta tabella viene riportata anche la denominazione del circolo o della associazione. 3. I soci apportatori, che intendano recedere dal circolo od associazione, conservano la titolarità dell ormeggio, originariamente conferito, mediante subingresso nella relativa concessione, con correlativa riduzione del numero complessivo di ormeggi nella disponibilità del circolo o dell associazione, 4. L ormeggio attribuito ai sensi del comma precedente è scambiato, sentito il Presidente del circolo o dell associazione, con quello più esterno tra quelli nella disponibilità del circolo o della associazione. 5. I Soci non apportatori che intendano recedere dal circolo o dalla associazione, perdono la titolarità dell ormeggio, che rimane pertanto nella disponibilità del circolo o dell associazione, che sono tenuti ad assegnarlo tempestivamente.

7 6. Terzi titolari di ormeggio possono aderire a circoli o associazioni apportando l ormeggio in concessione con correlativo incremento, in capo al circolo o alla associazione, del numero di ormeggi nelle rispettive disponibilità. Non viene mutata l ubicazione degli ormeggi in questione. 7. Il circolo o associazione non può comunque aumentare la compagine sociale risultante al momento dell entrata in vigore del presente regolamento, in misura superiore al 10%. 8. L assegnazione degli ormeggi disponibili all interno dei circoli o delle associazioni si attua in forza di una graduatoria nominativa dei soci, che può essere predisposta tenendo conto anche della categoria delle unità. 9. Le graduatorie nominative di cui sopra devono essere semestralmente comunicate all Ufficio Demanio del Comune di Camogli. 10. Il circolo o l associazione, entro quindici giorni dall assegnazione dell ormeggio ad un proprio socio deve darne comunicazione all Ufficio Demanio, contestualmente restituendo la tabella di identificazione della precedente unità, indicando i dati identificativi della nuova, nonché i dati anagrafici del socio neo assegnatario. 11. Gli ormeggi temporaneamente inutilizzati, in deroga a quanto previsto dall art.15, possono essere assegnati, in corrispondenza del periodo di inutilizzazione, ad altri associati. 12. I Presidenti di circoli o associazioni, comunicano bimestralmente l eventuale temporanea inutilizzazione degli ormeggi e forniscono altresì gli identificativi dei natanti e degli associati, temporanei sostituti. 13. Nel caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa della associazione o circolo, i soci, siano essi apportatori o meno, in quel momento assegnatari di ormeggio, subentrano nella titolarità dello stesso. Art. 8. Concessioni in favore delle unità adibite al traffico (trasporto passeggeri e merci). 1. I concessionari, dandone preventiva comunicazione all Ufficio Demanio, nell ambito degli ormeggi dei quali sono assegnatari, hanno la facoltà di scambiare la posizione delle unità, ferma restando l esigenza dell identità della categoria di appartenenza, in funzione delle esigenze operative connesse allo svolgimento dell attività di traffico. 2. Nel caso di scioglimento o cessazione per qualsiasi causa della società, ciascun socio titolare di unità subentra nella concessione relativa all ormeggio utilizzato da detta unità. 3. Il socio apportatore di ormeggio nella società può, in ogni momento e previa rinuncia della società stessa, riavere la titolarità del proprio ormeggio.

8 TITOLO III ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI Art. 9. Criterio di assegnazione. 1. Gli specchi acquei destinati all ormeggio che si rendano disponibili, assunto il parere della Capitaneria di Porto, sono assegnati in concessione dall Amministrazione Comunale attraverso apposito bando predisposto secondo le indicazioni del presente regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale. 2. Al bando viene data pubblicità mediante affissione all Albo Pretorio del Comune per almeno i quindici giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande, nonché mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna dall Ufficio Demanio. 3. La graduatoria formata in conseguenza del bando ha validità biennale. 4. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare gli specchi acquei che si rendano liberi da concessione. Art. 10. Modalità di presentazione delle domande. 1. La domanda di partecipazione al bando per l assegnazione degli ormeggi, da indirizzarsi all Ufficio Demanio e da presentarsi entro i termini previsti dal bando medesimo, deve essere formulata in bollo e deve essere corredata, salvo quanto previsto dal comma successivo, da due fotografie a colori in formato 10x15 cm. dell unità da ormeggiare. 2. La domanda può essere presentata anche da chi non possiede un unità; in tal caso nell istanza debbono essere comunque indicati il modello e le dimensioni dell'unità che si intende ormeggiare; inoltre il richiedente deve produrre atto di impegno all acquisto dell unità entro e non oltre 30 gg. dalla formazione della graduatoria qualora egli risulti assegnatario; il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta la rinuncia all assegnazione dell ormeggio. Art. 11. Contenuti delle domande. 1. Nella domanda il richiedente deve indicare: a) se persona fisica (generalità, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, numero di fax o indirizzo elettronico), b) se ente (natura, denominazione, partita IVA, codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo elettronico). 2. Deve inoltre indicare: - destinazione d uso, categoria, caratteristiche (nome, materiale di costruzione, colore, sigla di individuazione), tipo di propulsione dell unità che si intende ormeggiare. 3. Deve inoltre produrre, qualora si tratti di unità a motore: a) copia certificato di assicurazione del motore; b) copia certificato omologazione del serbatoio carburante; 4. Deve infine dichiarare:

9 a) di essere proprietario (o che intende acquistare) l'unità in relazione alla quale è richiesto l ormeggio; b) di essere disposto ad accettare l ormeggio assegnato; c) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui al presente regolamento. d) se è già titolare in proprio, o se lo sono i propri familiari fino al terzo grado di parentela, di ormeggio annuale/stagionale per unità da diporto; e) se è già fruitore o se lo è un familiare fino al terzo grado di parentela, di ormeggio annuale/stagionale intestato a circolo od associazione; 5. Deve inoltre allegare: a) se l ormeggio è richiesto per attività professionale: copia della licenza dell unità; b) se l ormeggio è richiesto per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità iscritte e copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non iscritte. 6. Le indicazioni, dichiarazioni ed allegazioni di cui ai commi precedenti sono previste a pena di esclusione. Art. 12. Riserva di concessioni per posti d'ormeggio. 1. N 2 ormeggi sono riservati all Ufficio Locale Marittimo. 2. N 2 ormeggi sono riservati all Istituto Nautico di Camogli Cristoforo Colombo per scopo didattico. 3. N 2 ormeggi sono riservati alla Lega Navale per svolgimento di attività agonistica. 4. N 1 ormeggio è riservato al battello ecologico di proprietà del Comune di Camogli. Art. 13. Formazione della graduatoria per l assegnazione delle concessioni. 1. Le domande di cui all art. 9 e seguenti sono esaminate da una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da: a) Il Responsabile dell Ufficio Demanio Marittimo; b) Un avvocato esperto in Diritto Marittimo; c) Un rappresentante della Capitaneria di porto di Genova individuato nell ambito di una terna designata dalla Capitaneria medesima; d) Un Ingegnere; e) Un Architetto. 2. La commissione decade all atto dello scioglimento dell Amministrazione Comunale. 3. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all art.9 alle domande pervenute viene assegnato un punteggio in base ai criteri sotto riportati: a) residenza nel Comune di Camogli: punti 5; b) residenza nel Comune di Camogli da oltre 10: anni punti 7; c) residenza nel Comune di Camogli in Loc. P.ta Chiappa e S. Fruttuoso: punti 6; d) residenza nel Comune di Camogli in Loc. P.ta Chiappa e S. Fruttuoso da oltre 10 anni: punti 8; e) nascita nel Comune di Camogli: punti 5;

10 f) uso dell unità per pesca professionale: punti 4; g) uso dell unità per altro uso professionale: punti 2; h) domanda presentata da titolare di c.d.m. per ormeggio stagionale, avente ad oggetto l assegnazione di un ormeggio annuale, e viceversa: punti 10. In caso di assegnazione il titolare si impegna, mediante atto da depositare all Ufficio Demanio entro e non oltre 30 gg. dalla formazione della graduatoria qualora egli risulti assegnatario, a rinunciare al proprio specchio acqueo. 4. I criteri di cui ai punti a), b), c) e d) non sono cumulabili. 5. In caso di parità di punteggio si fa riferimento all ordine cronologico di presentazione delle domande privilegiando la domanda presentata per prima. 6. Sono prive di efficacia tutte le domande presentate prima dell emanazione del bando. 7. Nell assegnazione di ormeggi per naviglio da diporto di cui all art.2 comma 3 lett. c) del presente regolamento, i richiedenti nei cui confronti sussistono le condizioni, anche disgiuntamente, di cui all art. 11 comma 4 punti d) ed e), vengono collocati in fondo alla graduatoria.

11 TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONCESSIONI Art. 14. Rinnovo delle concessioni. 1. Ai fini della durata e del rinnovo delle c.d.m. si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Art. 15. Subingresso. 1. Le istanze di subingresso presentate all Amministrazione Comunale prima della approvazione della D.G.C. n 66 del 04/03/2004 avente ad oggetto: sospensione temporanea delle procedure e dell assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime e subingressi, riguardanti gli ormeggi a boa nello specchio acqueo del porto e dell avamporto di Camogli. Disposizioni relative al rinnovo delle c.d.m. per l anno 2004, sono esaminate dall Ufficio Demanio che, in seguito ad istruttoria tesa a verificare l idoneità del subentrante, con motivato provvedimento, autorizza il subingresso o rigetta l istanza, ai sensi dell art. 46 del Codice della Navigazione. 2. Successivamente all approvazione del presente regolamento, il subingresso, salvo quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, è consentito soltanto per causa di morte ex art. 46 ultimo comma del Codice della Navigazione. Art. 16. Incedibilità ed utilizzo dell ormeggio. 1. Salve le deroghe espressamente previste dalla legge e dal presente regolamento: a) Il concessionario non può cedere o subconcedere ad altri lo specchio acqueo assegnatogli; b) la vendita a terzi dell unità od anche di quote della stessa, esclude per l acquirente il diritto al subingresso; c) I concessionari, se non preventivamente autorizzati non possono scambiarsi posto di ormeggio; d) I concessionari devono utilizzare gli specchi acquei continuativamente per tutto il periodo per cui sono stati loro assegnati. e) Il concessionario, salvo espressa autorizzazione, non può sostituire o modificare le caratteristiche dell unità dichiarate sulla domanda. f) Il concessionario non può, salva preventiva autorizzazione dell Ufficio Demanio, sostituire l unità cui inerisce la c.d.m. con altra di categoria compatibile. 2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) comporta la decadenza della concessione ai sensi dell art.47 del Codice della navigazione.

12 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 17. Progetto di Utilizzo dello specchio acqueo portuale. 1. Il Comune di Camogli, mediante la redazione di un progetto di utilizzo relativo agli specchi acquei ai sensi dell art. 8 comma 17 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime della Regione Liguria, può prevedere un diverso assetto logistico ed amministrativo degli ormeggi del porto nonché la possibilità di modificare e/o integrare il presente regolamento. Art. 18. Diritto di revoca 1. Il Comune di Camogli si riserva la facoltà di revocare ai sensi dell art. 42 del Codice della Navigazione in tutto o in parte la concessione, a suo giudizio discrezionale e/o per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse. 2. La revoca non dà diritto ad indennizzo. Art. 19. Controlli, vigilanza e sanzioni. 1. Ferme restando le competenze degli altri Organi dell Amministrazione dello Stato, l applicazione e l osservanza di tutte le norme di Legge e/o disposizioni amministrative, il controllo e la vigilanza, per quanto di competenza del Comune di Camogli, sono svolti dal Comando di Polizia Municipale. 2. In caso di attracco non autorizzato l unità abusiva viene immediatamente rimossa, a cura dell Autorità competente, accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. 3. Sono considerate unità abusive anche quelle sprovviste del contrassegno di riconoscimento di cui all art Qualora non sia diversamente disposto, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano l applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

COMUNE DI SPILIMBERGO

COMUNE DI SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE

Dettagli

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Comune di Grado Provincia di Gorizia Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER LA REALIZZAZIONE, L USO E GESTIONE DI ORMEGGI LUNGO IL CANALE MORERI PROSPICIENTE VALLE COVE

Dettagli

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como)

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO A TITOLO ONEROSO. Testo approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA CIRCOLAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI - AUTO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.).

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA CIRCOLAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI - AUTO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.). Città di Sondrio REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER LA CIRCOLAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI - AUTO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.). Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 31.10.2008

Dettagli

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali ALLEGAT O Contributi alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2013, alle Comunità montane ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni,

Dettagli

COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE, L USO E LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI CONCESSI AL COMUNE DAL GENIO CIVILE LUNGO IL CANALE PROSPICIENTE LA RIVA UGO FOSCOLO E VIALE ARGINE

Dettagli

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Piano regolatore dei porti, disciplina

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

COMUNE DI CASAL VELINO PROV. SALERNO

COMUNE DI CASAL VELINO PROV. SALERNO COMUNE DI CASAL VELINO PROV. SALERNO Servizio Demanio ***** Tel.0974/908832 23 33 Fax 800 250797 Prot. n. 5913 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA PRESSO LE BANCHINE, PONTILI E SPECCHI ACQUEI COMUNALI

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 ALLEGATO A REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 Aggregazione, Protagonismo, Creatività PREMESSA

Dettagli

ART. 7 ART. 8 ART. 9

ART. 7 ART. 8 ART. 9 Regolamento di istituzione dell Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (emanato con Decreto Rettorale n. 1157-2007

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI Regolamento adottato in Consiglio Comunale n. 82 del 22/11/2007 1 Art. 1 GENERALITA Gli immobili

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 841 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, BERGAMINI, BERNARDO, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CATONE, CICU, COLUCCI, GREGORIO FONTANA,

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA @II@ ALLEGATO ALLA DELIBERQZIONE C.C. N. 43 DEL 01.06.2006 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI. Art. 1 Oggetto TITOLO I DISCIPLINA GENERALE.

Dettagli

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI).

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). COMUNE DI COMO REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). (Approvato con Deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI BRUNATE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO IN CONCESSIONE DI PROPRIETA COMUNALE 1

COMUNE DI BRUNATE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO IN CONCESSIONE DI PROPRIETA COMUNALE 1 COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como Tel. 031/220.301 Telefax 031/221.357 Cod. Fiscale 80010180133 Partita I.V.A. 00707370136 e-mail info@comune.brunate.co.it REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05 AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

COMUNE DI MARANO LAGUNARE Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORMEGGI (POSTI BARCA)

COMUNE DI MARANO LAGUNARE Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORMEGGI (POSTI BARCA) COMUNE DI MARANO LAGUNARE Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORMEGGI (POSTI BARCA) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 16 marzo 2015 Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2011 Art. 1 Definizione

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INDICE ART. 1 - Premessa ART. 2 - Finalità ART. 3 Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori ART. 4 Indizione borsa di studio

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

C N V CIRCOLO NAUTICO VASTO. Associazione Dilettantistica Sportiva con sede in Vasto (CH) GRUPPO SPORTIVO CNV DIPORTISTI NAUTICI DI PUNTA PENNA

C N V CIRCOLO NAUTICO VASTO. Associazione Dilettantistica Sportiva con sede in Vasto (CH) GRUPPO SPORTIVO CNV DIPORTISTI NAUTICI DI PUNTA PENNA CIRCOLO AUTICO ASTO Associazione Dilettantistica Sportiva con sede in asto (CH) GRUPPO SPORTIO C DIPORTISTI AUTICI DI PUTA PEA Regolamento Circolo autico asto Gruppo Sportivo C Diportisti autici Punta

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. COMUNE DI SANT URBANO PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. Allegato alla Delibera di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI LAGLIO Provincia di Como REGOLAMENTO SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI

COMUNE DI LAGLIO Provincia di Como REGOLAMENTO SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI COMUNE DI LAGLIO Provincia di Como REGOLAMENTO SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI 1 Regolamento Art.1 La riserva di spazi di sosta lungo strada per veicoli

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E - Art.1 OggettO ed ambito di applicazione - Art.2 Definizioni - Art.3 OrariO e sosta dei veicoli riservata al

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI Approvato con deliberazione C.C. n. 171 del 10.11.2008, esecutiva

Dettagli

Regolamento del porticciolo di Vernazza e sue aree.

Regolamento del porticciolo di Vernazza e sue aree. COMUNE DI VERNAZZA Provincia della Spezia PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE Area Marina Protetta Cinque Terre Patrimonio dell'u.n.e.s.c.o. Regolamento del porticciolo di Vernazza e sue aree. Articolo

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale In data 08.02.2007 N 7 1 I N D I C E Art.

Dettagli

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE Approvato con deliberazione della G.C. n 9 del 20.01.2011 Premessa Il presente

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio

COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER IL DIRITTOALLO STUDIO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali REGOLAMENTO per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei nidi d infanzia, delle scuole dell infanzia, dei ricreatori e del s.i.s. comunali Articolo 1 Principi generali 1. Al fine di garantire

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI COMUNE DI ARGEGNO Provincia di Como Via Valle Intelvi, 7 C.A.P. 22010 - c.f. 80010240135 - p. I.V.A. 00695450130 - tel. 031 821120 - fax 031-821977 REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI

Dettagli

BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO RENDE NOTO

BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO RENDE NOTO COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Provincia di Firenze) BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO IL RESPONSABILE DEL

Dettagli

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE REOLAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA N. 10 DEL 15/02/2011 ART. 1 La palestra comunale è destinata

Dettagli

CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA

CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA I N D I C E Art. 1 - Oggetto del bando Art. 2 - Soggetti ammessi Art.

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 2459 del 04 agosto 2009 pag. 1/5

ALLEGATOA alla Dgr n. 2459 del 04 agosto 2009 pag. 1/5 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2459 del 04 agosto 2009 pag. 1/5 REGIONE VENETO Direzione Regionale Mobilità Bando pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati per il settore

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto

Dettagli

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni

Dettagli

Comune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Comune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Comune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul proprio sito informatico di atti e provvedimenti

Dettagli

Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. che il Piano prevede la Certificazione delle competenze acquisite dai corsisti;

Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. che il Piano prevede la Certificazione delle competenze acquisite dai corsisti; Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO Il Piano relativo al Bando 4462 del 31/03/2011; VISTA La circolare prot. A00DGAI/10674 del 27/09/2011; VISTA L autorizzazione ricevuta

Dettagli

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI:

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI: COMUNE DI ESPORLATU PROVINCIA DI SASSARI UFFICIO TECNICO Esporlatu,li 02/10/2008 Prot. 2030 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI: N. 8 TOMBE DI FAMIGLIA TIPOLOGIA b1 (Tipologia Doppia alternata ) N. 4 TOMBE DI

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIO COSE ANTICHE O USATE Il sottoscritto, Cognome: Nome: 1. Dati e anagrafica azienda, ubicazione intervento

Dettagli

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 1 (Ambito di applicazione) DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLA MOBILITA VOLONTARIA DEL COMUNE DI CORCIANO (PG) (ART. 30 COMMA 1 D.LGS.165/2001) INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... pag. 1 Art. 2 - Indizione e procedura di mobilità...»

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato

Dettagli

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2012 Art. 1 OGGETTO

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) Allegato B (delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL ISCRIZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA

REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AREE DIRIGENZA 1 Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO ORMEGGIO RETONE DI PISA 2013

REGOLAMENTO ORMEGGIO RETONE DI PISA 2013 REGOLAMENTO ORMEGGIO RETONE DI PISA 2013 Art. 1 Premessa L ARCA CDR TOSCANA, mette a disposizione la sede sociale denominata Retone, al fine di divulgare fra i Soci le attività nautiche sportive e ricreative,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI CROTONE Via M. Nicoletta, 28 88900 - CROTONE PROVINCIA DI CROTONE SETTORE POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, IMMIGRAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA www.provincia.crotone.it REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER FINI SPORTIVI E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER FINI SPORTIVI E CULTURALI C i t t à d i B a c o l i (Prov. di Napoli) REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER FINI SPORTIVI E CULTURALI I N D I C E PREMESSA...3 ART.

Dettagli

COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo

COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE DELLA ZONA A SOSTA CONTROLLATA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 08.09.2010 Sommario PREMESSA AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Dettagli

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

Dettagli

PERIODO 01.01.2010/31.12.2015.

PERIODO 01.01.2010/31.12.2015. Marca da bollo Euro 14.62 Spett.le CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI P.zza V. Emanuele, 4 22017 MENAGGIO OGGETTO: ISTANZA PER L OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE MEDIANTE ORMEGGIO AI SENSI DELLA L.R.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35 DEL 04.07.2008

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35 DEL 04.07.2008 REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35 DEL 04.07.2008 Art. 1 Il presente Regolamento disciplina: 1. Raccolte di fondi a scopo benefico,

Dettagli

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;

- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01; $&&25'2 GHO/8*/,2 75$/ $00,1,675$=,21((/(25*$1,==$=,21,6,1'$&$/, $5($'(/&203$572 5(*2/$0(1723(5/ $&&(662$/ ',5,772$//2678',2! /(3$57, 9,67, - l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art.

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STABILI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STABILI COMUNALI COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STABILI COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

CLUB NAUTICO PESARO. Deliberato dall Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 Giugno 2010 PREMESSA

CLUB NAUTICO PESARO. Deliberato dall Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 Giugno 2010 PREMESSA CLUB NAUTICO PESARO REGOLAMENTO PER GLI ORMEGGI E L UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI DI BANCHINA Deliberato dall Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 Giugno 2010 PREMESSA Il presente regolamento ha per oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Art. 2 Sezione professionisti legali per attività di domiciliazione e sostituzione in udienza

Art. 2 Sezione professionisti legali per attività di domiciliazione e sostituzione in udienza REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO incarichi di domiciliazione e di sostituzione in udienza per le controversie in cui sia parte l Azienda USL 1 Massa Carrara dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica ) OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (l Offerta Pubblica ) Modulo di adesione B (Scheda riservata ai dipendenti del Gruppo) Scheda

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE INDICE ARTICOLO 1 definizione ARTICOLO 2 - zone ed aree commerciali ARTICOLO 3 distanze

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A. Modulo B (Scheda riservata agli Azionisti dell Emittente) OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A. Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale/P.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli