PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO

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1 Allegato B delibera 13 del PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce agli organi di governo dell'ente specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; DATO ATTO CHE, in ossequio alla normativa di cui all'art. 91, co. 1, Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL., n. 267/00, le PP.AA. sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; CHE il co. 557 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), riscritto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, dispone che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."; CHE il comma 9, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 28, comma 11-quater, della L. n. 214/2011, e l'art. 4-ter, comma 10, del D. L. n. 16 del 02/03/2012 (c.d. "decreto semplificazioni fiscali") sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel modo seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento dette funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi dette spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (polizia locale);»;

2 VISTO altresì - l art. 9, comma 28, del D. Legge 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122 alla cui stregua A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell Unione europea; nell ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall anno 2011 derivanti dall esclusione degli enti di ricerca dall applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell anno 2009 non hanno sostenuto spese per le

3 finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio ; VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia 264/2014 con cui i giudici contabili hanno evidenziato che la disposizione introdotta dal d.l. 90/2014, secondo cui le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente si riferisce indistintamente a tutte le limitazioni contenute nell articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Pertanto, gli enti locali in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell articolo 1 della legge n. 296/2006, non sono tenuti al rispetto del limite della spesa sostenuta nel 2009; DATO ATTO che il Comune di Praiano per l anno 2014 ha rispettato il limite dell art 1 comma 557 quater della legge 296/06 secondo quanto significato dall Ufficio ragioneria; DATO ATTO che questo Comune è sottoposto al patto di stabilità dall (art. 16, comma 31, del DL 138/2011, conv. con modificazioni dalla L. 148/2011) e pertanto soggetto al nuovo vincolo di spese di personale di cui all art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n. 296) e s.m.i. che prevede: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali DATO ATTO che per quanto sopra i vincoli per questo Comune soggetto al patto di stabilità dall , sono: -Rideterminazione del fabbisogno triennale del personale; -Ricognizione di eventuali eccedenze del personale; -Non superamento del limite del 50% del rapporto tra spesa del personale e spese correnti; -Avvenuta approvazione del Piano triennale delle azioni positive; Evidenziato che in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di personale risulta che gli Enti locali possono effettuare assunzioni se sono in possesso contemporaneamente dei seguenti 3 requisiti: 1)-rispetto del patto; 2)-rispetto del tetto della spesa del personale; 3)-rispetto del rapporto massimo tra spesa del personale e spesa corrente prevista per gli Enti in relazione al numero di abitanti; VISTE le disposizioni contenute nel D.L (c.d. Decreto P.A.), convertito dalla

4 legge ,n. 114, che ha introdotto importanti novità in materia di personale negli Enti Locali, specie per quanto attiene al ricorso al lavoro flessibile, escludendo l applicazione delle limitazioni contenute nell art. 9, comma 28 del D.L. 78/10 per gli Enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n.296/2006; Inoltre il comma 4-ter del citato D.L. 90/14 prevede una deroga ulteriore per le assunzioni stagionali della polizia locale nei piccoli comuni turistici, con popolazione compresa tra e abitanti, stabilendo che a decorrere dall anno 2014 le disposizioni del citato comma 557, non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessario a garantire l esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti; PRESO ATTO che l art 5 D. L. n 78 del 19 giugno 2015 ha stabilito che: al comma 1) In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n Al comma 4) Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n Al comma 6) Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili. RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio , al fine di rendere più efficienti e funzionali i servizi erogati dal comune ai cittadini e di adeguare il proprio ordinamento ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, ricorrendo alle procedure di assunzioni di personale nei limiti delle sanzioni e dei pensionamenti; RITENUTO opportuno, pertanto, adottare il seguente programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio : SETTORE TECNICO ANNO Conferma ricorso alla stipula di un contratto a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Responsabile del servizio presso l Ufficio Tecnico, ai sensi dell art. 110 del TUEL, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa vigente.

5 SETTORE VIGILANZA -Assunzione a tempo determinato di vigili stagionali nel limite di cui alla vigente normativa, onde poter sopperire alle esigenze di carattere straordinarie ed eccezionali legate al maggiore fabbisogno di personale nei periodi di maggiore afflusso turistico. - Completamento, previa verifica dei limiti e dei vincoli imposti dalla legge, del programma di stabilizzazione di cui alla delibera di Giunta n. 195 del , ai sensi dell art, 4 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito nella legge n. 125; ANNI SETTORE VIGILANZA -Assunzione a tempo determinato di vigili stagionali nel limite previsto dalla vigente normativa, onde poter sopperire alle esigenze di carattere straordinarie ed eccezionali legate al maggiore fabbisogno di personale nei periodi di maggiore afflusso turistico. Verifica della possibilità di garantire, nel rispetto della normativa vigente la salvaguardia del livello assunzionale delle categorie protette. Detto programma potrà essere variato nel corso dell esercizio finanziario 2016 in conseguenza del mutamento di disposizioni legislative in materia e di eventuali nuove esigenze di questa amministrazione.

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