COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano

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1 COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano Determinazione Numero Data Data esecutività SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE /09/ /09/2014 Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2014 PER LE ATTIVITA ORDINARIE AD ASSOCIAZIONE UILDM (UNIONE LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) SEZIONE DI BAREGGIO ONLUS Copia della presente determinazione viene trasmessa a: Determinazione consegnata al Settore Finanziario il Il Responsabile del Settore Segreteria Generale Segreteria del Sindaco Settore Finanziario Settore Educazione - Biblioteca - Sport Servizi Demografici Settore Patrimonio Settore Affari Generali Settore Polizia Locale - Commercio e Prot. Civile Settore Famiglia e Solidarietà Sociale Settore Territorio e Ambiente Determinazione depositata in Segreteria per la pubblicazione il per la Segreteria Generale La notizia di adozione della presente determinazione sarà affissa all'albo Pretorio del Comune di Bareggio il giorno 24/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 09/10/2014 Bareggio, li per la Segreteria Generale

2 DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 104 DEL 16/09/2014 OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2014 PER LE ATTIVITA ORDINARIE AD ASSOCIAZIONE UILDM (UNIONE LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) SEZIONE DI BAREGGIO ONLUS IL RESPONSABILE DEL SETTORE FAMIGLIA E Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), art.1, c.5: Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, e art. 6 I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni adottando gli assetti più funzionali alla gestione della spesa e al rapporto con i cittadini. Ai Comuni spetta in particolar modo la realizzazione dei servizi sociali a rete con il coinvolgimento del privato sociale. Richiamata la L.R. 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario art. 4 che attribuisce in particolare ai comuni quali soggetti che concorrono alla realizzazione delle rete delle unità d offerta sociali, il compito di assistere le persone in condizioni di disagio psico-sociale o di bisogno economico, con particolare riferimento a disabili ed anziani, soprattutto sole favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita. Richiamata la Legge 31 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", che in particolare all art. 2, secondo comma, individua espressamente la possibilità al singolo volontario solo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e all'art.7 prevede la possibilità di convenzioni con Enti locali, per le Associazioni iscritte all'albo Regionale da almeno sei mesi; Richiamata la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n.1, Capo II (Le organizzazioni di volontariato); Richiamata la delibera C.C. n. 16 del 27/08/2013 avente ad oggetto: Approvazione Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ; che prevede in particolare nell ambito dell area Volontariato il riconoscimento da parte dell Amministrazione comunale del ruolo delle Associazioni di volontariato quali soggetti da sostenere ed incoraggiare e nell ambito dell area Politiche sociali e servizi alla persona rivolte ai disabili, il raggiungimento dell autonomia dei disabili mediante l integrazione degli stessi nella quotidianità della comunità attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni di volontariato; Visto che la visione n. 2 Un paese capace di futuro del DUP 2014/2016 soprarichiamato prevede tra le politiche per il sociale l obiettivo di promuovere e sostenere le associazioni di volontariato favorendone la nascita, il lavoro di rete e l attività; Richiamato l obiettivo previsto nel PEG anno 2014 assegnato al Settore famiglia e Solidarietà Sociale approvato con deliberazione G.C. n. 85/2014 ed individuato al codice che prevede di Promuovere e sostenere le associazioni di volontariato e le organizzazioni del terzo e quarto settore favorendone la nascita, il lavoro di rete e l attività ;

3 DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 104 DEL 16/09/2014 Richiamato il regolamento sulle "LIBERE FORME ASSOCIATIVE", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.103 del 19 dicembre 2001, che disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'uso gratuito di beni mobili ed immobili, ad associazioni, enti privati e comitati, in ottemperanza all art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241; Considerato che l Associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus opera da anni sia a livello nazionale che locale per la lotta alla distrofia muscolare ed in generale per l'integrazione sociale dei soggetti disabili attraverso iniziative diverse quali il trasporto, l organizzazione di campo vacanze ed attività di socializzazione, la sensibilizzazione e l informazione nell ambito della eliminazione delle barriere architettoniche ed altre specifiche tematiche ; Dato atto che l Associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus è iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al n.998, con decreto n del 22 febbraio 1994; Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 08/09/2014 con cui è stata approvata la Convenzione per l anno 2014 con l Associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus ad oggetto lo svolgimento da parte dell Associazione di interventi diretti a favorire l'integrazione sociale di soggetti con disabilità ed approvato un contributo a titolo di rimborso spese pari a max 5.000,00 annui; Dato atto di aver verificato l insussistenza dell obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2014 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato con deliberazione G.C. n. 75 del ; Vista l allegata Convenzione per l anno 2014 con l Associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus (Allegato sub 1), predisposta in conformità a quanto stabilito con deliberazione G.C. 86/2014 sopra richiamata. Richiamati i seguenti atti: - Delibera C.C. n. 16/ avente ad oggetto: Approvazione Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; - Delibera C.C. n. 49 del 30/10/2013 Approvazione Piano generale di sviluppo 2013/2018 ; - Decreto del Sindaco n. 10 del Conferimento incarico di Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale alla dott.ssa Maria Laura Mautone ; - Delibera di C.C. n. 72 del 04/07/2014: Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, documento unico di programmazione (DUP) 2014/2016, programma opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale lavori 2014 ; - Delibera G.C. n.69 del 14/07/2014 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario, periodo 2014/ Delibera G.C. n.85 del 01/09/2014 Piano Esecutivo di Gestione anno 2014: assegnazione obiettivi e risorse umane Piano delle performance 2014 Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; DETERMINA

4 DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 104 DEL 16/09/2014 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di approvare, in conformità alla deliberazione n. 86 del 08/09/2014 la Convenzione da stipularsi con l Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus, allegata e parte integrante del presente atto, ad oggetto lo svolgimento da parte dell Associazione di interventi diretti a favorire l'integrazione sociale di soggetti con disabilità; 3) Di impegnare la spesa approvata con deliberazione G.C. sopra richiamata di 5.000,00 al cap. PEG cap BP 2014 quale forma di contributo da erogare all associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus a rimborso delle spese sostenute nell annualità; 4) Di dare mandato al Settore finanziario la liquidazione all Associazione UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus della somma pari a 2.500,00 a titolo di acconto sul contributo previsto per l annualità 2014, mentre il saldo verrà demandato successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte dell Associazione; 5) Di dare atto che l affidamento disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013. Il Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale Maria Laura Mautone Allegati alla Determinazione: - Allegato sub 1) Convenzione Comune di Bareggio - Uildm 2014

5 COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano Determinazione Numero Data Data esecutività SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE /09/ /09/2014 Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2014 PER LE ATTIVITA ORDINARIE AD ASSOCIAZIONE UILDM (UNIONE LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) SEZIONE DI BAREGGIO ONLUS Copertura Finanziaria: Esercizio Capitolo Articolo Anno Importo Codice Sub CIG CUP ,00 DS Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione ai sensi dell art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267 e dell art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità. Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile. Bareggio, 24/09/2014 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.to Ermelinda BUCCELLINI

6 COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano *** CONVENZIONE TRA L ASSOCIAZIONE UILDM (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE) SEZIONE DI BAREGGIO ONLUS E IL COMUNE DI BAREGGIO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE Tra il COMUNE DI BAREGGIO, C.F: , rappresentato da Maria Laura Mautone, Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, facendo seguito alla deliberazione della G.C. n. 86 del 08/09/2014, esecutiva, e alla determina n. del /2014; e l'associazione UILDM ( Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di BAREGGIO Onlus, Codice fiscale: , con sede in Via Marietti n.13, rappresentata dal suo Presidente Dott. Marco Buttafava, denominata in seguito "Associazione"; PREMESSO CHE: - La Legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), all art.1,c.5, prevede quanto segue: Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata ; - L Amministrazione Comunale intende valorizzare il ruolo dell Associazione UILDM di Bareggio rispetto ai portatori di handicap, nello specifico malati di distrofie muscolari, dandone riconoscimento nella presente convenzione e conseguentemente in tutte quelle che riguarderanno gli altri ambiti di attività, che dovranno avere un medesimo filo conduttore ed inquadrarsi nel medesimo disegno generale; - La Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, all art. 9 (Convenzioni), comma 1, lettera c) prevede che Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di (omissis)...attività integrative o di supporto a servizi pubblici. - L'Associazione è costituita a norma delle leggi vigenti e non persegue fini di lucro; - l'associazione è iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al n.998, con decreto n del 22 febbraio 1994; PAG. 1 /6

7 - l'associazione è iscritta al registro comunale delle Associazioni della sezione attività socio assistenziali; - l'associazione opera nell'ambito delle problematiche del disabile, avendo come finalità statutarie: a) sul piano scientifico collaborare alla divulgazione della conoscenza delle malattie neuromuscolari, alla ricerca su cause, prevenzione e terapia; b) promuovere e contribuire alla eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla completa integrazione sociale delle persone soggette a tale malattia; - le modalità di intervento dell'associazione sono coerenti con le leggi e norme di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia e con il proprio statuto associativo; - l'associazione svolge da tempo la propria attività, mantenendo rapporti di collaborazione con il Comune di Bareggio; - che sia l'associazione, sia il Comune di Bareggio ritengono di fondamentale importanza rafforzare la collaborazione esistente al fine di giungere, nel rispetto delle rispettive caratteristiche e funzioni, ad un reale intervento integrato nel campo dell'handicap e problematiche connesse. Tutto ciò premesso, il Comune di Bareggio e l'associazione UILDM di Bareggio, come sopra rappresentati, Convengono e stipulano: ASPETTI GENERALI...3 ART.1 Finalità' della convenzione...3 ART.2 Oggetto della convenzione...3 ART.3 Modalità di gestione...3 ART.4 Obblighi dell associazione...3 ART.5 Relazioni periodiche...4 ART.6 Rimborso spese...4 ART.7 Oneri assicurativi....4 ART.8 Rispetto della privacy....4 ASSEGNAZIONE DEI LOCALI COMUNALI...4 ART.9 Concessione in uso gratuito di immobile comunale....4 USO DI AUTOMEZZO COMUNALE...4 ART.10 Concessione in uso saltuario gratuito di un automezzo per trasporto disabili....4 ART.11 Spese di conduzione e conservazione del bene...5 ART.12 Responsabilità per danni...5 ART.13 Guida dell automezzo...5 DURATA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE...5 ART.14 Durata della convenzione...5 ART.15 Risoluzione anticipata...5 ART.16 Penale per inadempienza....5 ART.17 Divieto di sublocazione o cessione...6 ~ ~ PAG. 2 /6

8 ASPETTI GENERALI ART.1 Finalità' della convenzione L'obiettivo della presente convenzione è fornire occasioni di integrazione sociale per i disabili residenti a Bareggio, ad integrazione degli interventi comunali nell'area socio-assistenziale. ART.2 Oggetto della convenzione L oggetto della presente Convenzione è: 2a) lo svolgimento da parte dell Associazione delle seguenti azioni per il conseguimento delle finalità di cui alla premessa e all art. 1: - sensibilizzare ed informare sulle problematiche del disabile e dell'emarginazione in generale; - favorire l'integrazione sociale in materia di barriere architettoniche, inserimento scolastico e inserimento lavorativo; - favorire occasioni di incontro e di socializzazione per attività di tempo libero (momenti ludici e ricreativi, attività di laboratorio); - attività di trasporto a supporto delle iniziative di cui ai punti precedenti; - ART.3 Modalità di gestione L'Associazione gestisce gli interventi con propria autonomia tecnica ed organizzativa, con propri volontari preparati in modo specifico e aggiornati dalla stessa associazione. I programmi di intervento e le loro eventuali modificazioni, elaborati annualmente dall Associazione devono: - ottemperare alle linee generali di indirizzo della Regione Lombardia; - assicurare l'operatività in stretto collegamento con le risorse del territorio ed in particolare con i servizi sociali. Nell'espletamento delle attività di cui sopra è vietato il ricorso a pratiche lesive della libertà e dignità personale degli utenti. ART.4 Obblighi dell associazione Ai sensi dell art. 2 legge 266/91 l Associazione opera con volontari che prestano la loro opera esclusivamente per fini di solidarietà, in modo spontaneo e gratuito, e senza fini di lucro. L'Associazione UILDM si impegna a stipulare apposita e idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando PAG. 3 /6

9 l amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell espletamento delle prestazioni; ART.5 Relazioni periodiche L'associazione UILDM si impegna a fornire relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sui programmi di attività. ART.6 Rimborso spese. L'Amministrazione comunale corrisponde all Associazione un contributo definito in base alla disponibilità di Bilancio Comunale e non superiore al totale dei giustificativi presentati dall Associazione relativi alle spese sostenute per il progetto specifico relativo all annualità Per l annualità 2014 l importo massimo previsto è pari a 5.000,00 (cinquemila), riconosciuto all Associazione quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, ivi comprese quelle per l adeguamento tecnologico (Personal computer, stampante, fax, ecc..) e spese inerenti e conseguenti alle attività previste al punto 2a) dell art. 2, da liquidare per metà alla stipula della presente convenzione e per metà a saldo, a seguito di rendicontazione delle attività espletate nell anno ART.7 Oneri assicurativi. L'importo di cui sopra si intende comprensivo degli oneri assicurativi di cui all'art.4 comma 1 della Legge n.266/91, così come previsto dall'art.7, comma 3 della legge medesima. ART.8 Rispetto della privacy. L Associazione, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, a non divulgarli nel rispetto degli obblighi del Dlgs. 196/2003 e seguenti. ASSEGNAZIONE DEI LOCALI COMUNALI ART.9 Concessione in uso gratuito di immobile comunale. Le parti - Amministrazione comunale e Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus hanno definito, in forza degli scopi statutari dell'associazione e delle finalità previste dalla presente convenzione, con separato atto la concessione in uso gratuito di locali siti nell'unità immobiliare di proprietà comunale in via Marietti, n. 13 e relative modalità di gestione. USO DI AUTOMEZZO COMUNALE ART.10 Concessione in uso saltuario gratuito di un automezzo per trasporto disabili. L Amministrazione Comunale può concedere saltuariamente in uso gratuito all Associazione, ad uso esclusivo per gli scopi statutari dell Associazione ed in particolare per quelli di cui alla presente convenzione, l automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, autoveicolo in disponibilità dell Amministrazione comunale. PAG. 4 /6

10 L uso da disciplinarsi con accordo formalizzato tra le parti riguarderà perlopiù i fine settimana ed i periodi di vacanza in cui il mezzo non sarà impiegato per servizi continuativi prioritari. ART.11 Spese di conduzione e conservazione del bene. Per le spese, in cui deve comunque essere ricompreso il rimborso della benzina, si rinvia all accordo tra le parti di cui all art. precedente. In caso di danni causati dall Associazione, la stessa dovrà rimborsare le eventuali spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dell automezzo. ART.12 Responsabilità per danni. Il concessionario è costituito custode dell automezzo durante il suo utilizzo, ed esonera espressamente l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, per danni diretti ed indiretti derivanti da fatto doloso o colposo, o da omissioni o colpa di terzi, impegnandosi in caso di danneggiamento al ripristino delle condizioni originali con spese a carico dell Associazione. ART.13 Guida dell automezzo. L automezzo dovrà essere guidato da un responsabile o da un volontario dell Associazione assicurati, come tutti gli utenti trasportati, così come previsto dal comma 1 dell art.4 della Legge n.266/91. L Associazione non può concedere ad altri l utilizzo dell automezzo, pena la risoluzione immediata della presente convenzione. DURATA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE ART.14 Durata della convenzione. La presente convenzione ha validità per l anno Nel periodo di validità della convenzione è possibile procedere alla liquidazione di uno o più acconti sul totale del rimborso previsto per il servizio reso, fermo restando che il saldo dovrà comunque essere liquidato successivamente alla presentazione di apposita relazione annuale sul servizio prestato. ART.15 Risoluzione anticipata. 1. L'Amministrazione comunale può considerare risolta la presente convenzione se l Associazione: a) non adoperi con la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione degli autoveicoli o dell'immobile; b) non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente; c) cessi la propria attività. ART.16 Penale per inadempienza. Qualora dovessero verificarsi casi di inadempienza da parte dell associazione, si procede alla risoluzione del contratto e al non pagamento delle quote spettanti, salvo quelle maturate fino al verificarsi dell'inadempimento. PAG. 5 /6

11 ART.17 Divieto di sublocazione o cessione. L Associazione non può sublocare o cedere la presente Convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa. Tutte le eventuali spese della presente convenzione sono a carico dell'associazione. *** Letto confermato e sottoscritto Bareggio, li 2014 Ai sensi dell art del c.c. il Presidente dell Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Bareggio Onlus dichiara inoltre di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti artt. 2 Oggetto della Convenzione, 3 Modalità di gestione, 4 Obblighi dell Associazione, 5 Relazioni periodiche, 6 Rimborso spese, 8 Rispetto della privacy, 9 Concessione in uso di immobile comunale, 10 Concessione in uso saltuario gratuito di un automezzo per trasporto disabili, 12 Responsabilità per danni, 13 Guida dell automezzo, 14 Durata della Convenzione, 15 Risoluzione anticipata, 16 Penale per inadempienza, 17 Divieto di sublocazione e cessione PAG. 6 /6

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