Lesioni micropermanenti: indicati i nuovi importi per il risarcimento dei danni da incidenti stradali

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1 Lesioni micropermanenti: indicati i nuovi importi per il risarcimento dei danni da incidenti stradali Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto (27 maggio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010) sull «aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti». Le cifre costituiscono la base di calcolo per lo sviluppo della tabella di liquidazione del danno biologico di lieve entità di cui all articolo 139 del codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), adottato per il risarcimento da sinistro stradale. È noto che l articolo 139 del codice delle assicurazioni disciplina la liquidazione del danno biologico, da inabilità temporanea e assoluta, in tutto il territorio dello Stato, indicando il valore punto base della liquidazione delle così dette micropermanenti, cioè le lesioni che abbiano determinato un danno permanente nella misura pari o inferiore al9 per cento. E così salutiamo un altro anno trascorso senza che il Legislatore si sia manifestato per la predisposizione e divulgazione delle tabelle di valutazione e di liquidazione del danno biologico non di lieve entità (o macropermanenti ), come previsto dall articolo 138, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b). Tale vuoto legislativo sta divenendo sempre meno giustificabile nel moderno sistema di risarcimento del danno alla persona, ove gli unici parametri equitativi adottati (quelli delle tabelle dei tribunali locali) si stanno caratterizzando per le evidenti discrasie e difformità sostanziali fra loro. Quello del valore monetario di liquidazione delle micropermanenti resta l unico dato matematico esistente oggi e avente forza precettiva di legge, ove, di contro, è assente ogni indicazione da parte del legislatore in ordine alle ben più importanti lesioni superiori al 9 per cento di danno biologico. Come noto, di recente le sezioni Unite della Cassazione hanno rivisitato l impianto del nostro sistema di risarcimento del danno alla persona, a favore di un unitarietà strutturale del danno alla salute, comprensivo quindi di danno biologico e della personalizzazione dello stesso sul piano relazionale e morale. Sta di fatto che l assioma della unitarietà della liquidazione del danno alla persona non trova conforto nemmeno nella struttura lessicale dei provvedimenti emanati dal legislatore perché, ancora una volta, il decreto fa riferimento al risarcimento del solo danno biologico e non, come più corretto oramai, alla più unitaria e completa accezione di danno non patrimoniale. L articolo 139, comma 1, lettera a) prevede dunque il valore del punto base (pari all 1% di lesione e al netto delle percentuali di maggiorazione e di decurtazione associate alla gravità del danno e alla maggiore età del leso) che viene aggiornato con il presente provvedimento in 739,81 euro per le liquidazioni riconosciute a decorrere dal mese di aprile Anche il valore giornaliero della inabilità temporanea (articolo 139, comma 1, lettera b) è stato aggiornato in 43,16 euro ed è l importo da riconoscere per ogni giorno di inabilità momentanea e assoluta, pari quindi al 100 per cento. Su tale ultimo dato va applicata la riduzione per ogni giorno di inabilità temporanea parziale, riconosciuta in sede medico legale al danneggiato in misura inferiore al 100 per cento. (Filippo Martini) Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 maggio 2010 AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ, DERIVANTI DA SINISTRI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010 n. 137) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto, in particolare, l art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall Istat; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 32 N 27 3 LUGLIO 2010

2 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto l indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2010; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell 1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010; Decreta: Art. 1 A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell art. 139 del codice delle assicurazioni private [1] e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009 [2], sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [1] L articolo 139 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) è il seguente: (Danno biologico per lesioni di lieve entità) 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L importo così determinato si riduce con il crescere dell età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentoventotto virgola sedici; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro quarantadue virgola quarantotto per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. 3. L ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall ISTAT. 6. Ai fini del calcolo dell importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. [2] «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2009 n GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 33 N 27 3 LUGLIO 2010

3 L adeguamento in base alla variazione dell indice Istat Tabella delle micropermanenti aggiornata con il Dm Sviluppo economico del 27 maggio 2010 (applicabile a decorrere dal mese di aprile 2010) Percentuale di Invalidità Età Demolt Coefficiente di Moltiplicazione 1,000 1,100 1,200 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 34 N 27 3 LUGLIO 2010

4 Età Demolt. Percentuale di Invalidità Coefficiente di Moltiplicazione 1,000 1,100 1,200 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 992, , , , , , , , , ,59 984, , , , , , , , , ,89 976, , , , , , , , , ,19 968, , , , , , , , , ,49 960, , , , , , , , , ,79 952, , , , , , , , , ,09 944, , , , , , , , , ,39 935, , , , , , , , , ,69 927, , , , , , , , , ,99 919, , , , , , , , , ,29 911, , , , , , , , , ,59 903, , , , , , , , , ,90 895, , , , , , , ,74 GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 35 N 27 3 LUGLIO 2010

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